Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4087
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha pronunciato una sentenza rigettando il ricorso proposto da una persona fisica avverso la decisione della Corte d'Appello di Napoli, la quale aveva rideterminato l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea dovuta dal Comune di Benevento. La vicenda trae origine da un'espropriazione di un terreno edificabile, la cui indennità era stata inizialmente liquidata in misura elevata. A seguito di un precedente ricorso del Comune, la Corte di Cassazione aveva cassato tale decisione, rinviando alla Corte d'Appello per una nuova determinazione sulla base della Legge n. 359/1992, che introduceva criteri più restrittivi per il calcolo delle indennità. La ricorrente lamentava, con il primo motivo, la mancata rinnovazione della consulenza tecnica per la rivalutazione del fondo espropriato secondo i nuovi criteri. Con il secondo motivo, contestava il criterio di calcolo dell'indennità di occupazione temporanea, ritenendo che non dovesse essere parametrato agli interessi legali sull'indennità di esproprio, ma al valore venale dell'immobile, oltre agli interessi e al maggior danno ex art. 1224 c.c. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente eccepiva un vizio di ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'Appello l'avesse condannata alla restituzione dell'intera somma percepita in base alla prima sentenza, anziché della sola differenza rispetto all'indennità rideterminata.

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. In merito al primo motivo, ha chiarito che il giudizio di rinvio, a seguito di cassazione con rinvio, è un processo chiuso volto a sostituire la statuizione cassata, e il giudice di rinvio ha il compito di applicare il nuovo parametro legale senza necessità di rinnovare la valutazione del fondo, se questa non era stata oggetto di censura specifica nel giudizio di cassazione. Ha altresì precisato che la valutazione del fondo, non contestata nel precedente giudizio di legittimità, doveva essere mantenuta. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui l'indennità di occupazione temporanea va liquidata in misura corrispondente a una percentuale dell'indennità di espropriazione, calcolata secondo i medesimi criteri, e che tale percentuale può coincidere con il saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla destinazione dell'opera pubblica o dalle caratteristiche dell'immobile. La parte del motivo relativa all'art. 1224 c.c. è stata dichiarata inammissibile per genericità. Infine, sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di ultrapetizione, spiegando che la condanna alla restituzione dell'intera somma percepita era necessaria in quanto non sussisteva alcun credito a favore della ricorrente che giustificasse una compensazione, e che il giudice dell'opposizione alla stima deve ordinare il deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, non potendo pronunciare condanne dirette al pagamento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

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Massime2

Nel decidere sull'opposizione alla stima, la Corte d'appello non può pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento dell'indennità di esproprio, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa, atteso che anche a tale liquidazione sono applicabili - anche se l'opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto - i principi generali posti dagli artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, trattandosi di norme che rispondono a precise esigenze a tutela del pubblico interesse, per eventuali diritti vantati dai terzi sull'indennità, e per non esporre l'espropriante ad eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti.

In relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può quindi dare luogo ad una "reformatio in peius" in danno di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C., adita su ricorso del solo comune espropriante, aveva cassato la sentenza in quanto nelle more del giudizio era sopravvenuto il D.L. 333 del 1992, conv. in legge 359 del 1992, che aveva introdotto criteri più riduttivi per il calcolo dell'indennità di espropriazione; il giudice di rinvio aveva applicato il criterio di calcolo dettato dall'art. 5 bis di detto D.L., rilevando peraltro che non poteva essere più revocato in dubbio il valore di stima del fondo espropriato, permanendo la vocazione edificatoria dello stesso, in quanto la pronuncia di annullamento non aveva investito l'eventuale erroneità della c.t.u.; la S.C., adita su ricorso dell'espropriato che si doleva della mancata rinnovazione della valutazione del fondo espropriato mediante nuova consulenza tecnica, ha - in applicazione del principio di cui in massima - confermato l'impugnata sentenza, tenuto conto anche della struttura del giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cod. proc. civ. come un processo "chiuso").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4087
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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