Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 2
Nel decidere sull'opposizione alla stima, la Corte d'appello non può pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento dell'indennità di esproprio, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa, atteso che anche a tale liquidazione sono applicabili - anche se l'opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto - i principi generali posti dagli artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, trattandosi di norme che rispondono a precise esigenze a tutela del pubblico interesse, per eventuali diritti vantati dai terzi sull'indennità, e per non esporre l'espropriante ad eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti.
In relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può quindi dare luogo ad una "reformatio in peius" in danno di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C., adita su ricorso del solo comune espropriante, aveva cassato la sentenza in quanto nelle more del giudizio era sopravvenuto il D.L. 333 del 1992, conv. in legge 359 del 1992, che aveva introdotto criteri più riduttivi per il calcolo dell'indennità di espropriazione; il giudice di rinvio aveva applicato il criterio di calcolo dettato dall'art. 5 bis di detto D.L., rilevando peraltro che non poteva essere più revocato in dubbio il valore di stima del fondo espropriato, permanendo la vocazione edificatoria dello stesso, in quanto la pronuncia di annullamento non aveva investito l'eventuale erroneità della c.t.u.; la S.C., adita su ricorso dell'espropriato che si doleva della mancata rinnovazione della valutazione del fondo espropriato mediante nuova consulenza tecnica, ha - in applicazione del principio di cui in massima - confermato l'impugnata sentenza, tenuto conto anche della struttura del giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cod. proc. civ. come un processo "chiuso").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO FR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL VARAITA 2, presso l'avvocato FORTE M. R., rappresentata e difesa dall'avvocato PORTOGHESE MICHELE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato BRANCADORO G., rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO LUIGI, giusta determinazione rilasciata dal settore legale il 17/5/1999 n. 181;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1465/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 16 febbraio 1990, la Corte di appello di Napoli determinò l'indennità dovuta dal comune di Benevento a FR FI per l'espropriazione di un appezzamento di terreno di proprietà di costei onde realizzare alcuni fabbricati di edilizia residenziale, in L. 854.454.000, con gli interessi legali dalla data del decreto ablativo (30 gennaio 1980), oltre all'indennizzo per l'occupazione temporanea dell'immobile liquidato in L.170.890.800. Ma, la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso del comune di Benevento, con sentenza del 27 ottobre 1994, cassava detta decisione in quanto nelle more del giudizio era sopravvenuta la legge 359 del 1992 che introduce criteri più riduttivi per il calcolo di entrambe le indennità e rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Napoli;
la quale con sentenza del 17 giugno 1998,ha determinato l'indennità di espropriazione nella misura di L. 428.734.860 e quella di occupazione in L. 85.746.972, condannando altresì la FI alla restituzione della somma di L. 1.635.378.575, da costei ottenuta in assegnazione dal Pretore di Benevento a seguito della prima decisione della Corte territoriale, oltre agli interessi legali dal 9 giugno 1990 ed alla restituzione delle spese della procedura esecutiva con i relativi interessi. Ha osservato al riguardo: a) che il terreno espropriato doveva considerasi edificabile anche in seguito all'art. 5 bis della legge 359 del 1992,essendo stato incluso fin dal p.r.g. di quel comune del 22 gennaio 1975,in zona C2 avente destinazione ad edilizia residenziale;
b) che il calcolo dell'indennità doveva tuttavia essere compiuto con il criterio più riduttivo introdotto dalla norma sudetta, senza tuttavia l'ulteriore decurtazione del 40% prevista dal 1^ comma, poiché l'opponente dopo l'entrata in vigore della nuova legge non aveva ricevuto alcuna offerta dell'indennità rideterminata in base ai nuovi parametri, che dunque non aveva potuto accettare;
c) che l'indennità di occupazione temporanea in base al più recente orientamento di questa Corte, andava liquidata in misura corrispondente agli interessi legali annui sull'indennità di espropriazione come sopra calcolata;
d) che la FI doveva altresì restituire al comune l'intera somma di cui aveva ottenuto il pignoramento presso la Cassa di risparmio di Roma nonché l'assegnazione dal Pretore, e non la differenza tra detta somma e quella determinata in sede di rinvio, perché i due crediti non erano suscettibili di compensazione, dovendo il giudice dell'opposizione limitarsi ad ordinare il deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Per la cassazione di questa sentenza FR FI ha proposto ricorso per tre motivi, illustrati da memoria;
cui resiste il comune di Benevento con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, la FI, denunciando violazione dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992, censura la sentenza impugnata per aver proceduto alla determinazione dell'indennità di esproprio secondo i nuovi criteri introdotti da quest'ultima norma, come disposto dalla Corte di Cassazione, senza tuttavia provvedere a rinnovare la valutazione del fondo espropriato mediante nuova consulenza tecnica, peraltro richiesta dalle parti. La censura è infondata.
Questa Corte, infatti, con sentenza n. 8855 del 27 ottobre 1994, in accoglimento dell'unico motivo del ricorso proposto dal comune di Benevento che era la sola parte che aveva impugnato la sentenza 19 febbraio 1990 della Corte di appello di Napoli, con cui l'indennità di espropriazione dovuta alla FI era stata liquidata, ai sensi dell'art. 39 della legge 2359 del 1865, nella misura complessiva di L. 854.454.000, corrispondente al valore di L. 51.000 al mq. attribuito all'immobile, considerato edificabile, alla data del decreto di esproprio, ha statuito che detto indennizzo andava invece determinato con il più riduttivo criterio di cui all'art. 5 bis della legge 359 del 1992, sopravvenuta nelle more del giudizio;
ed ha rinviato allo stesso giudice di merito per eseguire la stima in base al nuovo parametro legale che attribuisce destinazione edificabile alle aree solo in presenza di possibilità legali ed effettive di edificazione al momento della pronuncia del decreto ablativo. Pertanto, attesa la struttura del giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cod.proc.civ. come un processo chiuso, tendente ad una nuova statuizione - nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione - in sostituzione di quella cassata, il solo compito devoluto al giudice di rinvio era quello - in caso di conferma della vocazione edificatoria del terreno - di sostituire il criterio di calcolo dell'indennità utilizzato dalla prima sentenza che l'aveva commisurato all'intero valore venale dell'immobile alla data del decreto di espropriazione, con quello più favorevole all'amministrazione espropriante introdotto dal menzionato art. 5 bis che considera, invece, la semisomma di detto valore e del reddito dominicale rivalutato di cui agli art. 24 e segg. del d.p.r. 917 del 1986: fermo restando il limite massimo di stima del fondo espropriato in L. 51.000 al mq. che in nessun caso poteva essere aumentato posto che detta valutazione non era stata censurata da alcuna delle parti;
e che, dunque, in relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento alla loro iniziativa, con la conseguenza che in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dar luogo alla sua reformatio in peius in danno di quest'ultima (Cass. 19 gennaio 1999 n. 465; 6 maggio 1997 n. 3941; 15 aprile 1994 n. 3557). Laddove se al lume della nuova normativa il fondo avesse perduto la destinazione sudetta, in applicazione del citato art. 5 bis l'indennizzo avrebbe dovuto essere riliquidato in base ai criteri tabellari propri delle aree agricole (art. 16 della legge 865/1971),ancor più sfavorevoli per la ricorrente (pag. 5 della
sent. 8855/94). E proprio a questi principi si è attenuta la Corte di rinvio, la quale ha anzitutto, accertato che il terreno aveva natura edificabile anche al lume dei nuovi criteri, per essere compreso all'epoca dell'espropriazione nella zona C2 cui il P.R.G. del comune di Benevento attribuiva espressamente siffatta destinazione, fissando l'indice di fabbricabilità in 2,5 mc/mq; e ne ha, quindi, calcolato il valore applicando il sopravvenuto e più riduttivo criterio dell'art. 5 bis così come disposto dalla sentenza della Cassazione, correttamente rilevando che non ne poteva essere più revocata in dubbio la valutazione in L. 51.000 mq. compiuta dalla decisione cassata "non avendo investito la pronuncia di annullamento della Suprema Corte, l'eventuale erroneità dei criteri di stima cui si è attenuto il c.t.u.": che dunque neppure la rinnovazione della consulenza chiesta dalla ricorrente poteva modificare o correggere. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole altresì che l'indennità di occupazione sia stata determinata in base al criterio degli interessi legali annui sull'indennità di esproprio, senza considerare che il criterio sudetto si applica soltanto alla realizzazione di opere pubbliche e non dei fabbricati per abitazione;
in relazione ai quali, dunque, l'indennizzo andava calcolato con il criterio equitativo degli interessi legali annui sul valore venale dell'immobile; oltre agli interessi legali ed al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod.civ. Anche questo motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 493/98, risolvendo il contrasto insorto circa l'incidenza della normativa posta dal menzionato art.
5 - bis (convertito, con modificazioni, nella legge n. 359/92) sulla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, hanno affermato che detta indennità deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale dell'indennità che è (o sarebbe) dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, finalizzata all'opera pubblica, calcolata secondo i criteri fissati dall'ordinamento positivo per tale indennità. Ne deriva che, ove l'occupazione di un'area sia preordinata ad un'espropriazione la cui indennità è calcolata secondo il criterio fissato dal citato art.
5 - bis, "per tutte indistintamente le occupazioni preliminari, qualunque siano le caratteristiche dell'immobile occupato, l'opera da realizzare, il soggetto occupante, la relativa indennità" deve essere calcolata in misura pari ad una percentuale, per ciascun anno di occupazione, della somma risultante dall'applicazione del criterio indennitario espropriativo e che tale misura percentuale ben può corrispondere al saggio degli interessi legali.
Dopo ampia ed approfondita ricostruzione della normativa in tema di esproprio e di occupazione temporanea, le Sezioni Unite sono pervenute a questa conclusione essenzialmente sulla base delle seguenti considerazioni: a) la formulazione dell'art. 72, 4 comma, l. n. 2359/1865 (che trova applicazione generale, in carenza di disposizioni che fissino criteri diversi) va intesa nel senso che all'immobile deve essere attribuito il medesimo valore ai fini sia dell'indennità di occupazione che di quella per l'espropriazione: in altri termini, la prima indennità deve essere commisurata ad un valore dell'immobile occupato da identificarsi mediante applicazione delle medesime regole positive alla cui stregua deve essere fissato il valore al fine di liquidare la seconda indennità; b) l'evoluzione del sistema normativo induce a ritenere che l'esigenza legittimante l'occupazione non è più quella, originariamente prevista, connessa alla necessità, per la pubblica amministrazione, di fronteggiare situazioni di emergenza, ma la durata del procedimento ordinario per l'espropriazione dell'area, onde l'occupazione stessa è divenuta uno strumento generale e, per certi versi, necessitato per consentire alla P.A. di accelerare l'esecuzione dell'opera pubblica;
c) anche la temporaneità dell'occupazione non è più correlata alla restituzione dell'immobile al proprietario, sibbene alla pronuncia del decreto di esproprio, con la conseguenza che, anche per tale via, tra l'istituto dell'occupazione e quello dell'espropriazione sussiste un vincolo strumentale del primo rispetto al secondo ed un'immanente continuità di funzione;
d) le indennità spettanti al proprietario per ciascuno dei due istituti valgono a compensarlo di un medesimo pregiudizio, ossia della perdita di tutte le facoltà connesse al diritto di proprietà: l'indennità di occupazione, quindi, altro non è che un riflesso di quella espropriativa ed entrambe vanno determinate sulla stessa base, salvo che non sia disposto espressamente in modo diverso.
Pertanto, nessuna censura merita la sentenza impugnata per aver disatteso il criterio seguito dal l'orientamento antecedente alla decisione delle Sezioni Unite ed applicato quest'ultimo indirizzo ormai del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte:
anche perché nessuna argomentazione vi ha contrapposto la FI se non quella del tutto irrilevante nel quadro normativo costituito dall'art. 72 della legge 235971865 e dall'art. 5 bis della legge 359/1992 che nella specie l'area fosse stata occupata per la realizzazione di un programma di edilizia popolare. Inammissibile è, infine, la parte del motivo in cui la ricorrente richiama genericamente il disposto dell'art. 1224, 2^ comma cod.civ. sul diritto del creditore di ottenere oltre agli interessi sull'indennità, anche il maggior danno da ritardo: in quanto la FI non ha indicato gli errori-logico giuridici in cui sarebbe incorsa la Corte nel disconoscerle siffatto diritto come era necessario per provocare il giudizio di legittimità, rivolto unicamente al controllo di legalità sul modo o sui mezzi attraverso cui il giudice del merito era pervenuto alla decisione a lei sfavorevole.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che la Corte di appello è incorsa nel vizio di ultrapetizione avendola condannata alla restituzione dell'intera somma di L. 1.635.378, in tal modo liquidata per entrambi gli indennizzi dalla prima sentenza della Corte campana, poi cassata, senza considerare che la stessa amministrazione comunale aveva chiesto soltanto la differenza tra la somma sudetta e quella effettivamente dovuta all'espropriata. Anche questo motivo è infondato.
È vero, infatti, che il comune di Benevento con la domanda formulata ai sensi dell'art. 389 cod.proc.civ., ha chiesto al giudice di rinvio la condanna della ricorrente alla restituzione della differenza tra l'importo di L. 1.635.378.575 - corrispondente all'ammontare delle indennità di espropriazione ed occupazione temporanea, oltre interessi ed accessori, determinato dalla sentenza 16 febbraio 1990 della Corte di appello di Napoli, poi cassata da questa Corte, di cui aveva ottenuto l'assegnazione con provvedimento 9 ottobre 1990 del Pretore di Benevento - e la somma che sarebbe risultata dovuta in base alla nuova determinazione delle indennità secondo i più riduttivi criteri introdotti dall'art. 5 bis. Ma è pur vero che la sentenza impugnata ha rilevato che nessun credito risultava al riguardo a favore della FI e che nessuna condanna veniva emessa nei confronti dell'amministrazione comunale, dovendo il giudice dell'opposizione alla stima dell'indennità (di espropriazione e di occupazione) limitarsi ad impartire all'espropriante l'ordine di depositare le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti: in aderenza al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e che la FI non ha contestato, che nel decidere sull'opposizione alla stima, la Corte d'appello non può pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento dell'indennità di esproprio, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa: atteso che anche a tale liquidazione sono applicabili i principi generali posti dagli artt. 48 e 55 legge 25 giugno 1863 n. 2359 (anche se l'opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto), trattandosi di norme che rispondono a precise esigenze a tutela del pubblico interesse, per eventuali diritti vantati dai terzi sull'indennità, e per non esporre l'espropriante ad eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti (Cass. 135/1999; 9665/1997; 1125/1995). Per cui, non essendo stata liquidata da detto giudice nessuna somma alla ricorrente ed avendo la sentenza impugnata escluso la sussistenza di alcun credito liquido ed esigibile di costei nei confronti del comune che giustificasse ex art. 1243 cod.civ. la chiesta (parziale) compensazione con il maggior importo di L.
1.635.378.575 di cui la stessa aveva illegittimamente ottenuto l'assegnazione in danno dell'ente, proprio la formulazione della domanda dell'amministrazione imponeva la condanna della controparte alla restituzione dell'intera somma dalla stessa percepita e non più dovuta per l'accertata insussistenza del debito di cui lo stesso comune aveva autorizzato l'eventuale compensazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune di Benevento in complessive L. 8.185.000=, di cui L.
8.000.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001