Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 1
Poiché i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla "reformatio in peius" in danno dello stesso appellante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8804 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CREDIFARMA SPA, in persona del Presidente del c. di A. dr. Carlo Ghiani, legale rappresentante protempore nella qualità di mandataria del dott. AR US, elettivamente domiciliata in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE difesa dall'avvocato LIMONGELLI SERGIO, con studio in 73100 LECCE VIA IV NOVEMBRE, 41 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA USL/3 LECCE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 511/97 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione 1^ CIVILE emessa il 27/06/1997, depositata il 21/07/97; RG. 155/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29 aprite 1991 US AR, titolare di una farmacia in Leverano, rappresentato dalla s.p.a. Credifarma, conveniva davanti al Tribunale di Lecce la U.S.L. LE/3 di Copertino, chiedendone la condanna al pagamento di quanto dovuto dal maggio 1988 - in ordine a prestazioni effettuate nell'ambito dell'assistenza farmaceutica convenzionata - sull'importo delle ricette spedite il 25 di ogni mese, e non rimborsate.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale - dato atto dell'intervenuto pagamento del debito principale e dichiarata cessata per quanto di ragione la materia del contendere - condannava la convenuta a pagare, sulle distinte contabili dell'anno 1990, gli interessi legali con decorrenza dal 26 di ciascun mese successivo a quello cui le distinte si riferivano, nonché, fino al dicembre 1990, il maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., pari al 2 5%. Su gravame della Credifarma, la corte d'appello di Lecce, in parziale riforma, liquidava il maggior danno in misura pari alla differenza fra il tasso del "prime rate" e il tasso legale, disponendo la decorrenza degli interessi legali e dello stesso maggiore danno con decorrenza dalla domanda e fino, rispettivamente, all'effettivo saldo e al 16 dicembre 1990.
Negava invece la debenza degli interessi sugli interessi, poiché il credito per interessi e rivalutazione era divenuto certo, liquido ed esigibile solo con la pronuncia della sentenza: "gli interessi anatocistici - soggiungeva - attengono ad un momento successivo e non possono essere riconosciuti in questo processo".
Per la cassazione della sentenza la Credifarma nei nomi proponeva ricorso sulla base di quattro motivi.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329 c.p.c., 1224 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte d'appello, dopo avere liquidato il maggiore danno ex art. 1224 co. 2 c.c. nella differenza tra il tasso del "prime rate" e il tasso degli interessi legali, abbia riformato la prima decisione - che aveva stabilito la decorrenza degli interessi legali e del maggiore danno dal giorno 26 di ciascun mese successivo a quello di riferimento - disponendone invece la decorrenza dalla proposizione della domanda, e ciò sebbene non fosse stata investita da controparte della questione, con conseguente violazione del giudicato formatosi sul punto. La doglianza è fondata.
Rilevato che la decisione di primo grado fu impugnata dalla sola Credifarma ut supra, non avrebbe potuto, quel giudice disporne la riforma in danno dell'appellante, fissando la decorrenza degli interessi e del maggiore danno in un momento successivo rispetto a quello stabilito dal Tribunale, poiché i poteri del giudice d'appello vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dello stesso appellante (Cass. 19 gennaio 1999 n. 465, Cass. 25 gennaio 1997 n. 785, Cass. 15 gennaio 1996.n. 275). Per questa parte l'impugnata decisione dev'essere cassata. Resta ovviamente assorbito il secondo mezzo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1219 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la medesima ricorrente si duole, subordinatamente al rigetto del mezzo, che il secondo giudice non abbia preso in considerazione, per la determinazione del dies a quo, gli atti d costituzione in mora rivolti contro la USL. Con il terzo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 co. 2 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la stessa ricorrente lamenta che la Corte di merito - dopo avere disposto interessi legali e, per la parte eccedente, il maggiore danno, calcolato nei modi suindicati - non abbia stabilito la debenza di quest'ultimo pur dopo il 16 dicembre 1990. Nota al riguardo che, sull'applicazione del diverso criterio enunciato dalla Corte d'appello in tema di maggiore danno, non poteva evidentemente incidere la misura del tasso legale, ne' conseguentemente la data in cui il maggiore tasso del 10% era entrato in vigore (16 dicembre 1990).
Anche tale doglianza è fondata.
Una volta, invero, che il giudice d'appello ritenne di commisurare il maggiore danno alla differenza fra il tasso del "prime rate" ed il tasso legale, tale maggiore danno avrebbe dovuto riconoscere, o negare, dal 16 dicembre 1990, a seconda che la relativa entità numerica fosse maggiore o, rispettivamente, inferiore rispetto a quello degli interessi legali. L'avere omesso tale indagine integra l'ipotesi di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ragionamento palesando l'insufficiente considerazione di un punto decisivo della controversia (l'eventuale scarto, appunto, fra il tasso del "prime rate" e il tasso degli interessi legali dal 16 dicembre 1990), tale che, se invece considerato, diversa sarebbe potuta essere la decisione. Anche per questa parte la sentenza dev'essere cassata. Con il quarto mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, 1282, 1283 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la Credifarma lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato la domanda di interessi sul credito da interessi e maggiore danno con decorrenza dal pagamento ovvero dalla domanda. In realtà, spiega, con il pagamento del capitale l'obbligazione del pagamento degli interessi perde il connotato dell'accessorietà, assumendo veste di autonoma obbligazione pecuniaria, soggetta, come tale, alle regole generali in tema d'inadempimento.
Osserva il Collegio che la censura oggi svolta dalla ricorrente pone una questione diversa, in termini di causa petendi, da quella prospettata in sede di merito, ov'era fatto sostanziale riferimento all'anatocismo.
L'essere stato introdotto in causa un nuovo, non consentito, tema d'indagine rende la doglianza non accoglibile. In definitiva, la sentenza impugnata dev'essere cassata in relazione al primo ed al terzo mezzo.
Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Lecce, dovrà riesaminare e motivatamente decidere i punti investiti dalle censure accolte, adeguandosi ai principi sopra enunciati.
Lo stesso giudice è anche incaricato di provvedere alla regolamentazione delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbito il secondo, rigetta il quarto. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001