Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8804
CASS
Sentenza 27 giugno 2001

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Poiché i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla "reformatio in peius" in danno dello stesso appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8804
    Data del deposito : 27 giugno 2001

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