Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 2
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza impugnata per vizi di motivazione, il giudice di rinvio può non solo valutare liberamente i fatti già accertati, bensì anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronunzia da emettere in sostituzione di quella cassata.
Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel giudizio di merito.
Commentario • 1
- 1. SOCIETA’: la fusione per incorporazione non determina l’estinzione del soggetto giuridicoAvv. Rocco Nanna · https://www.expartecreditoris.it/ · 6 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Francesco A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO società di trasporti e servizi per azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto Notar Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. 56911, elettivamente domiciliato in Roma, via Sesto Rufo n. 23, presso l'avv. prof. Nicola Corbo, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR IU, elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII, n. 396, presso l'avv. Antonio Giuffrida, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Francesco Condorelli Caff del Foro di IA;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 25/29 giugno 1998, n. 106, RGAC 158 del 1994, cron. 2600;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. prof. Nicola Corbo e Francesco Condorelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SE Napoletano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17 ottobre 1990, il Tribunale di IA, in parziale riforma della decisione del Pretore di IA del 20 giugno 1989, determinava nella misura del 26% l'entità della rendita da infortunio spettante a SE MO.
La sentenza del Tribunale veniva cassata da questa Corte con decisione n. 2712 del 1993. Il Tribunale di Caltagirone, decidendo quale giudice di rinvio designato da questa Corte, osservava che erano emerse in capo al MO patologie del tutto differenti rispetto a quelle accertate nel corso del giudizio avanti al Tribunale di IA. Infatti, non era stata affatto diagnosticata la "diplopia" mentre non era stata denunciata dal periziato la "perdita dell'olfatto". In esito alle visite oculistiche e psichiatriche effettuate, era emerso che il MO, quali postumi delle lesioni patite nell'infortunio sul lavoro occorso il 21 gennaio 1981, presentava una "sindrome neurastenifoeme fisiogena post-traumatica ed un deficit visivo in OD, che ne determinano allo stato, una riduzione dell'attitudine al lavoro del soggetto nella misura del 26% (conclusioni della prima relazione peritale, confermate dal secondo accertamento)".
In tal modo, il giudice del rinvio riteneva di aver effettuato le indagini disposte da questa Corte in ordine alla iposmia e diplopia denunciate dal MO.
Avverso tale decisione la società di trasporti e servizi per azioni Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da cinque motivi, illustrati da memoria.
Resiste il MO con controricorso.
La difesa della società Ferrovie dello Stato ha depositato "lumi di udienza".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto essere disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti entrambi avverso la medesima decisione. Deve essere innanzitutto esaminato il quinto motivo del ricorso principale, con il quale la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 83 codice di procedura civile e di ogni altra norma e principio in materia di procura ad litem, rilevando che il ricorso in riassunzione non indica il luogo di rilascio della procura che non risulta riprodotta in alcun punto dell'atto stesso. Donde la nullità dell'intero giudizio per difetto di procura ad litem a favore dell'avv. Condorelli Caff, difensore del MO. Il motivo è infondato.
In occasione del controricorso e ricorso incidentale, avanti a questa Corte, il MO ebbe a conferire nuovo mandato "anche per i giudizi conseguenziali", tra i quali è certamente incluso il giudizio di rinvio avanti al Tribunale di Caltagirone. Anche a prescindere da tale circostanza, va ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la parte, nel riassumere la causa avanti al giudice di rinvio, non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore con il cui ministero si era già costituita nel giudizio di merito, in cui era stata pronunciata la sentenza cassata (Cass. 6 novembre 1964 n. 2689, 24 aprile 1968 n. 1253, 8 maggio 1973 n. 1234, 10 aprile 1976 n. 1263, 18 giugno 1980 n. 3877,14 aprile 1983 n. 2619, 6 marzo 1989 n. 1217). Possono essere, quindi, esaminati gli altri motivi del ricorso principale.
Con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 392 e 112 codice di procedura civile e di ogni altra norma e principio in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di limitazione del giudice di rinvio e di rispetto della sentenza della Cassazione oltre che di giudicato implicito e di divieto di mutatio libelli. Secondo la ricorrente, il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della inesistenza delle due malattie denunciate dal MO (iposmia e diplopia).
Al contrario, il Tribunale di Caltagirone, esaminata la consulenza tecnica di ufficio (la quale poneva in luce l'esistenza di una sindrome fisiogena post-traumatica neuroasteniforme e un deficit visivo, patologie del tutto differenti da quelle accertate nel corso del giudizio avanti al Tribunale di IA) ha accolto la domanda sulla base di malattie mai denunciate dall'assicurato, determinando nella misura del 26% i postumi permanenti residuati dall'infortunio occorso al MO in data 23 gennaio 1981.
In tal modo, tuttavia, osserva la società ricorrente, il Tribunale ha violato i principi relativi all'ambito del giudizio di rinvio ed al rispetto del principio di diritto enunciato dalla Corte in sede di cassazione della sentenza di merito, finendo per dare ingresso ad una domanda del tutto nuova.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del testo unico 30 giugno 1924, così come modificato dal D.P.R. n. 482 del 9 giugno 1975, nonché di ogni altra norma e principio in materia di determinazione della percentuale di invalidità conseguente ad infortunio in itinere, omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 codice di procedura civile). In via del tutto subordinata, la ricorrente censura la sentenza impugnata, in quanto del tutto carente di motivazione circa le modalità di determinazione della presunta percentuale di invalidità (la cui quantificazione viene contestata).
In realtà, il giudice di rinvio si è limitato - sottolinea la ricorrente - a far proprio l'elaborato del dott. Marziano, senza aggiungervi nulla. Spostando, quindi, l'esame alla relazione del consulente nominato dall'ufficio, la società ricorrente sottolinea che è impossibile comprendere e criticare il procedimento logico attraverso il quale si è pervenuti alla determinazione del grado di invalidità del ricorrente. Viceversa il nuovo consulente avrebbe dovuto sviluppare un meccanismo di calcolo, sulla falsariga di quello contenuto nella (per altri versi non condivisibile) consulenza tecnica di ufficio svolta dinanzi al Tribunale di IA, indicando il grado di incidenza percentuale da assegnare ad ogni affezione e il conseguente grado totale di inabilità permanente.
Tale accertamento, tra l'altro, doveva considerarsi ancor più necessario nel caso di specie, proprio in considerazione della motivazione con la quale questa Corte aveva rinviato la causa all'esame del giudice di merito, sottolineando la necessità di fornire una motivazione adeguata e coerente dei fenomeni patologici, dei mezzi e delle tecniche di accertamento utilizzate per il loro riscontro, della loro irreversibilità e del ruolo svolto nel contesto del grado di inabilità complessiva.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione, sotto altro profilo, di tutte le norme ed i principi di cui al precedente motivo secondo (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). In via ulteriormente subordinata, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per aver fatto decorrere la riduzione dell'attitudine al lavoro del MO (del 26%) dalla data dell'infortunio, (ovvero da quella della stabilizzazione dei suoi postumi), anziché da una data successiva.
Se alla data del sinistro, osserva la ricorrente, il MO non presentava la patologia invalidante, successivamente riscontrata dal dott. Marzano in occasione della visita avvenuta il 17 novembre 1994, il Tribunale di Caltagirone avrebbe dovuto, quanto meno, riconoscere che tale esito invalidante si era manifestato a distanza di tredici anni dalla data dell'infortunio, e, pertanto, avrebbe dovuto (in denegata ipotesi) riconoscere la decorrenza dell'invalidità e del relativo diritto a rendita solo dalla data dell'accertamento stesso. Nelle note di udienza, oggi depositate, la difesa della società Ferrovie dello Stato ribadisce le precedenti difese, sottolineando che la formazione di un giudicato interno in ordine alla gravità di alcune affezioni ne preclude il riesame in fase di rinvio. Eventuali aggravamenti possono essere accertati solo nei termini e con le garanzie previste per le visite di revisione, dopo dieci anni, secondo le disposizioni di legge. In ogni caso, la data della decorrenza della percentuale del 26% (priva di qualsiasi motivazione) fissata dal consulente tecnico di ufficio doveva essere spostata in avanti, in coincidenza con la data dell'accertamento effettuato dal consulente (1995). I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.
Essi sono fondati, nei limiti appresso indicati.
Deve innanzitutto escludersi che il giudice di rinvio abbia disatteso i criteri fissati da questa Corte. Infatti, nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza impugnata per vizi di motivazione, il giudice di rinvio può non solo valutare liberamente i fatti già accertati, bensì pure indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronunzia da emettere in sostituzione di quella cassata.
Secondo la società ricorrente, in ogni caso, il giudice di rinvio non avrebbe potuto tener conto di eventuali malattie non denunciate. A parte ogni rilievo in ordine alla portata espansiva dell'art.149 disp. att. codice di procedura civile anche a tale fase del giudizio,
occorre, nel caso di specie, sottolineare che non risulta minimamente che il Tribunale di Caltagirone abbia preso in esame malattie non denunciate.
Infatti, la stessa società dà atto che, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, il MO aveva dedotto che dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 23 gennaio 1981, gli era derivata "una ingravescente diminusione bilaterale del campo visivo, una sindrome soggettiva generale da trauma del capo (cefalee, iposonnia, eccitabilità neuropsichica, senso di stanchezza ecc.)". Si tratta, come appare evidente anche ad una prima lettura (che deve essere effettuata dal Collegio in relazione al vizio denunciato) di sintomatologia in tutto sovrapponibile a quella accertata dal consulente tecnico nominato dai giudici di Caltagirone, il quale ha formulato una diagnosi di "sindrome neurasteniforme fisiogena posttraumatica e ... deficit visivo in OD, che determinano, allo stato, una riduzione dell'attitudine al lavoro del soggetto nella misura del ventisei per cento..".
Tuttavia, il giudice di rinvio non ha spiegato le ragioni per le quali la percentuale di inabilità del ventisei per cento (accertata dal consulente tecnico al momento della visita) fosse raggiunta già al momento del consolidamento dei postumi permanenti di natura invalidante (quindi al termine della inabilità temporanea), ne' il procedimento logico attraverso il quale è giunto a tali conclusioni. Appare opportuno sottolineare che, in sede amministrativa, già dal 1993 la società Ferrovie dello Stato aveva già accettato una valutazione globale del 26%. Vedrà pertanto il giudice di rinvio se l'esame dei postumi permanenti debba riguardare eventualmente solo il periodo precedente, e non anche quello successivo.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 codice di procedura civile e di ogni altra norma e principio in materia di spese di giudizio (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Il Tribunale, secondo la ricorrente, avrebbe condannato la società a pagare le spese nonostante la stessa fosse risultata vittoriosa ed il. ricorso incidentale del MO fosse stato giudicato inammissibile.
Tale motivo rimane, evidentemente, assorbito dalla cassazione della sentenza impugnata.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il MO denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 codice di procedura civile. Il ricorrente incidentale osserva che erroneamente il consulente nominato dall'ufficio non aveva rilevato la perdita dell'olfatto (anosmia) e la diplopia, che pure risultavano da tutta la documentazione clinica prodotta e che sarebbero stati evidenziati con opportuni accertamenti diagnostici.
Il MO si era messo a disposizione del consulente tecnico nominato dall'ufficio e questi avrebbe dovuto pronunziarsi in proposito.
Il ricorso incidentale è fondato.
Tutti gli accertamenti eseguiti dal MO deponevano per l'esistenza di una riduzione dell'olfatto (iposmia) e della diplopia intermittente a soppressione.
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale non ha spiegato per quali ragioni tale documentazione non poteva dirsi attendibile, pur provenendo da istituti ed enti pubblici (A.S.L. e Università) Nel procedere a nuovo esame, anche in ordine all'esistenza di tali malattie ed alla loro eventuale incidenza nel quadro dell'inabilità permanente complessiva, il giudice di rinvio dovrà tener conto della circostanza che la decisione del Tribunale di IA (che portava l'inabilità permanente dal 15% al 26%) fu impugnata solo dalle Ferrovie dello Stato e non anche dal MO (se non per un aspetto marginale della sentenza del Tribunale di. IA, relativo al calcolo degli interessi e della rivalutazione).
I ricorsi devono essere accolti, nei limiti sopra specificati, e la sentenza cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa in relazione ai ricorsi accolti e rinvia la causa alla Corte d'Appello di IA anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001