Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4663
CASS
Sentenza 29 marzo 2001

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Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza impugnata per vizi di motivazione, il giudice di rinvio può non solo valutare liberamente i fatti già accertati, bensì anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronunzia da emettere in sostituzione di quella cassata.

Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel giudizio di merito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4663
Data del deposito : 29 marzo 2001

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