CASS
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2023, n. 23560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23560 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
{"numdec": "23560", "szdec": "1", "datdep": ["20230530"], "kind": "snpen", "datdec": "20230330", "tipoprov": "Sentenza", "id": "snpen2023123560S", "anno": "2023", "filename": ["./20230530/snpen@s10@a2023@n23560@tS.pdf"], "ssz": "0", "ocr": ["la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO IV nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilit\u00e0 del ricorso;
udito l'avvocato ALFONSO FURGIUELE del foro di NAPOLI, in difesa di FO IV, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato ROBERTO SACCOMANNO del foro di NAPOLI, in difesa di FO IV, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. IA FO \u00e8 sottoposta alla misura cautelare di massimo rigore dall'ottobre 2020, in quanto ritenuta gravemente indiziata in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo camorristico, nonch\u00e9 ad alcuni episodi di turbata libert\u00e0 degli incanti, aventi ad oggetto immobili espropriati e, infine, alle connesse condotte estorsive, tutti episodi contestati come aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.
1.1. Avverso l'ordinanza genetica, la cui esecuzione ha riguardato anche alcuni esponenti del cd. clan RI, la FO non ha interposto richiesta di riesame;
ha invece chiesto - a partire dal mese di dicembre del 2020 - di essere interrogata dal Pubblico ministero, iniziando a rendere dichiarazioni di tenore collaborativo e parzialmente confessorio.
1.2. Con ordinanza del 26/10/2022, il Tribunale di Avellino ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse della FO, avente ad oggetto la revoca della misura cautelare della custodia cautelare in carcere attualmente in vigore o - in via subordinata - la sostituzione di tale provvedimento restrittivo della libert\u00e0 personale, con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale di Avellino ha ritenuto non essere intervenuti elementi di vera novit\u00e0, atti ad incidere significativamente - in particolar modo - sulla ritenuta sussistenza della cd. doppia presunzione, in ordine alla contestazione ex art. 416- bis cod. pen. Secondo il Tribunale, infatti: - non poteva ancora reputarsi definitivamente sedimentata, nell'animo della FO, una volont\u00e0 sicuramente orientata in senso collaborativo, n\u00e9 tale determinazione risultava esser stata gi\u00e0 verificata, attraverso il vaglio rappresentato dal contraddittorio dibattimentale;
- la mancata escussione, al tempo, dei testimoni d'accusa rendeva ancora sussistente, inoltre, il pericolo di inquinamento probatorio;
- il mero decorso di un pur considerevole lasso di tempo, dall'imposizione della misura coercitiva in vigore, rappresentava elemento da solo non bastevole, ad influire in modo decisivo sul grado di intensit\u00e0 delle esigenze cautelari;
- il precario stato di salute della detenuta, infine, appariva fronteggiabile in modo comunque del tutto adeguato, anche attraverso il ricorso - ove necessario - a prestazioni mediche immediatamente erogabili, presso strutture esterne all'ambente carcerario.
2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha disatteso l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse dell'indagata, avverso il sopra menzionato provvedimento emesso dal Tribunale di Avellino.
2.1. Il Pubblico ministero, esprimendo il proprio parere in ordine alla relativa istanza difensiva, aveva preso atto dell'atteggiamento processuale indirizzato in senso collaborativo, che era stato ripetutamente serbato dalla FO;
aveva per\u00f2 parimenti concluso in senso contrario all'accoglimento della richiesta, ritenendo non essere la collaborazione posta in essere dalla FO un elemento sicuramente dimostrativa, in ordine alla totale elisione di ogni suo rapporto con il sodalizio malavitoso sopra detto.
2.2. In sede di appello, la difesa aveva richiamato e prodotto i verbali di interrogatorio datati 22/12/2020, 12/02/2021 e 15/04/2021, nell'ambito dei quali la FO - lungi dal limitarsi ad ammettere le proprie responsabilit\u00e0 - avrebbe, secondo la difesa stessa, anche reso dichiarazioni pacificamente militanti a carico di alcuni dei coimputati, fra i quali i fratelli RI e i soggetti a questi legati. L'indagata, inoltre, si \u00e8 sottoposta ad esame nella veste di imputata in procedimento connesso, durante la celebrazione del processo al cd. clan Partenio, decidendo in tale sede di rispondere alle domande che le venivano rivolte ad opera della pubblica accusa;
in tale contesto processuale - evidenziava ancora la difesa - ella aveva ribadito quanto gi\u00e0 precedentemente dichiarato dinanzi al Pubblico ministero, nel corso dei sopra menzionati interrogatori, confermando la propria partecipazione ai fatti di turbata libert\u00e0 degli incanti e riferendo, inoltre, in ordine ad accadimenti di rilievo penale addirittura eccedenti, rispetto alle contestazioni gi\u00e0 formulate.
2.3. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame ha richiamato integralmente, ritenendo non essere intervenuti elementi di vera e concreta novit\u00e0, il contenuto di un precedente analogo provvedimento di rigetto;
quest'ultimo era stato assunto, a seguito di doglianze difensive che il Tribunale ha giudicato praticamente sovrapponibili alle attuali, in data 28/10/2021. L'appello \u00e8 stato, pertanto, respinto.
2.4. Hanno premesso, i Giudici napoletani, come la FO abbia accettato di sottoporsi ad esame dibattimentale, nella veste di indagata in procedimento connesso, nell'ambito del processo in corso a carico di sodali appartenenti al clan RI-Partenio ed abbia col\u00e0, effettivamente, reso dichiarazioni di chiaro tenore accusatorio. Quanto alle proprie responsabilit\u00e0, ella si sarebbe limitata ad ammettere, per\u00f2, esclusivamente i delitti di minore caratura criminale che le venivano ascritti;
avrebbe compiuto, in tal modo, una scelta palesemente dettata dalla mera convenienza, originata dalla sussistenza di un granitico compendio indiziario militante a suo carico, nel contempo insistendo in una ostinata e inverosimile negazione, circa la propria appartenenza alla compagine mafiosa indicata in contestazione. Atteggiandosi, in pratica, quale vittima delle attivit\u00e0 delinquenziali poste in essere da tale organizzazione, ella non avrebbe finito per non mostrare alcuna definitiva recisione dei pregressi rapporti con l'organizzazione. Si desumerebbe, da tali elementi, il mancato superamento della sopra detta \"doppia presunzione\", operante al ricorrere della tipologia di contestazione sopra brevemente riassunta.
2.5. Quanto al dedotto profilo inerente alle condizioni di salute, non emergerebbe alcuna incompatibilit\u00e0 di queste, rispetto al regime carcerario in esecuzione: appare sicuramente possibile, infatti, fronteggiare in modo adeguato le varie emergenze, gi\u00e0 in ambiente detentivo o - laddove necessario, nei casi di maggiore urgenza e gravit\u00e0 - anche attraverso il ricorso ad accertamenti e prestazioni terapeutiche erogabili in luogo esterno, a norma dell'art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.6. Con riferimento alle contestazioni inerenti a fatti diversi dall'associazione camorristica, il Tribunale del riesame ha evidenziato la natura particolarmente allarmante, nonch\u00e9 la ripetitivit\u00e0 delle condotte accertate;
queste sono state reputate talmente gravi, da indurre il fondato convincimento che la FO - ove assoggettata ad un regime cautelare di attenuata severit\u00e0, quindi affidata ad una forma di autogoverno detentivo e, pertanto, riammessa a far rientro nel territorio di provenienza - possa agevolmente riannodare i legami, antecedentemente intessuti con pericolosi ambienti malavitosi.
3. Ricorre per cassazione IA FO, a mezzo dei difensori avv. Alfonso Furgiuele e avv. Roberto Saccomanno, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Trattasi di doglianza che viene esplicata, in via esclusiva, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Deduce la ricorrente, dunque, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., per mancanza, contraddittoriet\u00e0 e illogicit\u00e0 della motivazione mediante la quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari a carico dell'imputata, sia rispetto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sia rispetto ai reati di turbata libert\u00e0 degli incanti ed estorsioni aggravate dall'art. 416-bis.
1. cod. pen., nonch\u00e9 per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 24 Cost. e 274 cod. proc. pen., per aver il Tribunale ritenuto - in aperta violazione di legge - che la scelta collaborativa operata dalla FO (manifestatasi attraverso dichiarazioni sia di carattere autoaccusatorio, sia di tenore eteroaccusatorie, indirizzate nei confronti dei sodali) non fosse idonea a dimostrare la recisione dei rapporti tra la stessa ed il clan di pregressa appartenenza, semplicemente per non avere la ricorrente ammesso la sua partecipazione al sodalizio in contestazione.
3.1. In ipotesi difensiva, vi sarebbe un primo vulnus logico nell'apparato motivazionale esposto nell'ordinanza impugnata, laddove il Tribunale ha reputato opportuno richiamare - sostanzialmente per \"incorporazione\" - il provvedimento reiettivo emesso il 28/10/2021, affermando esser state ora meramente riproposte questioni col\u00e0 gi\u00e0 vagliate e, quindi, non esser stati prospettati temi di analisi genuinamente nuovi. E infatti, l'istanza dalla quale trovava scaturigine tale provvedimento era basata sul contenuto delle succitate dichiarazioni, rese dalla FO nel corso delle indagini preliminari, nei giorni 22/12/2020, 12/02/2021 e 15/04/2021; l'istanza presentata in data 24/10/2022, oltre che il successivo provvedimento reiettivo adottato dal Tribunale di Avellino in data 26/10/2022 (ordinanza confermata, poi, dal provvedimento ora impugnato), valorizzavano, al contrario, le dichiarazioni rese dalla FO non pi\u00f9 in sede di indagini preliminari al Pubblico ministero, bens\u00ec in fase di istruttoria dibattimentale, nell'ambito del processo connesso, in corso di celebrazione a carico di soggetti ritenuti intranei al clan RI -Partenio. L'elemento di contraddizione si anniderebbe, quindi, nell'avere il Tribunale ritenuto, in un primo tempo, che le doglianze poste a fondamento delle due diverse istanze fossero tra loro sovrapponibili;
nell'avere - in seguito - valutato quale elemento nuovo, introdotto dalla difesa, le dichiarazioni accusatorie rese in sede dibattimentale dalla FO.
3.2. Avrebbe errato, inoltre, il Tribunale nell'omettere di dialogare - cos\u00ec consumando il dedotto vizio di carenza di motivazione - con un ulteriore argomento posto in risalto dalla difesa, rappresentato dalla differente valenza probatoria attribuibile alle dichiarazioni rese dalla FO, durante il procedimento a carico degli esponenti del clan RI (cos\u00ec nel ricorso, alla pagina numero 5).
3.3. Il comportamento processuale spiccatamente collaborativo, estrinsecatosi nella propalazione di dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, mostrerebbe chiaramente, invece, la totale recisione dei legami precedentemente intessuti, dalla ricorrente, con l'associazione camorristica;
ne risulterebbe vinta, in definitiva, la cd. doppia presunzione di adeguatezza, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Viene specificamente stigmatizzata dalla difesa, in sostanza, quella parte di ordinanza nella quale si desume la mancata interruzione dei rapporti della FO con il sodalizio criminoso, attraverso la esaltazione della proclamata negazione di appartenenza a questo;
in tal modo, il provvedimento impugnato si situerebbe in una posizione di aperto ed insanabile conflitto con il principio, costituzionalmente garantito, del diritto alla difesa. L'errore compiuto dal Tribunale emergerebbe, inoltre, dal fatto di aver equivocato, sostanzialmente, l'oggetto stesso dell'esame che gli era stato devoluto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.. Tale analisi era costituito dalla verifica non in merito all'organicit\u00e0 - o meno - della FO al clan RI, bens\u00ec circa la valenza attribuibile alla condotta processuale collaborativa, da quest'ultima incontrovertibilmente serbata, in ordine alla possibilit\u00e0 di persistenza di suoi rapporti di intraneit\u00e0 con il sodalizio medesimo. Avrebbe quindi dovuto valutare, il Tribunale del riesame, se tali dichiarazioni auto ed eteroaccusatorio consentissero di reputare sicuramente reciso il legame della FO con la compagine camorristica, ovvero se rendessero fondatamente immaginabile la permanenza e l'ulteriore sviluppo di tali rapporti. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto verificare, in conseguenza, l'incidenza di tale profilo, sulla perdurante sussistenza della suddetta doppia presunzione di adeguatezza, oltre che sulla permanenza delle originarie esigenze cautelari e, infine, sull'eventuale affievolimento di queste;
sarebbe stata da valutare, consequenzialmente, la praticabilit\u00e0 dell'ipotesi di applicazione di un presidio restrittivo meno rigoroso, rispetto a quello carcerario in esecuzione. Del resto, sottolinea la difesa come lo stesso Tribunale evidenzi la presa di distanza della FO dall'organizzazione camorristica, per poi affermare - in maniera illogica e contraddittoria - la perduranza di tali rapporti.
3.4. Solo apodittica e congetturale, inoltre, sarebbe la conclusione alla quale perviene il Tribunale del riesame, laddove ritiene che la FO abbia optato per una scelta processuale improntata alla mera convenienza, proprio nella speranza di poter fare ritorno sul territorio di provenienza e riprendere - anche servendosi di persone di fiducia - il predominio nel lucroso settore di attivit\u00e0 in precedenza controllato. Nel considerare le dichiarazioni rese dalla FO come la semplice espressione di una opzione utilitaristica, peraltro, il Tribunale mancherebbe di confrontarsi con il contenuto delle annotazioni redatte dai carabinieri, depositate dalla difesa in vista dell'udienza camerale del 09/12/2022, laddove vengono attestati gli esiti positivi delle investigazioni effettuate dai militari, a riscontro proprio delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'attuale ricorrente.
3.5. A fronte del contenuto delle indicazioni chiare, precise e concordanti propalate dalla FO, attraverso le quali ella si \u00e8 posta in una posizione di aperto e netto contrasto, nei confronti degli esponenti del clan, meramente assertiva e ipotetica sarebbe la supposizione del Tribunale del riesame, circa la possibile ripresa delle attivit\u00e0 criminali, laddove ella venisse - come auspicato dalla difesa - rimessa in libert\u00e0. 3.6. La ricorrente si duole anche delle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, in punto di ritenuta compatibilit\u00e0 delle condizioni di salute dell'indagata stessa con il regime carcerario in esecuzione. Gli accertamenti diagnostici e gli interventi terapeutici necessari, che il Tribunale afferma essere agevolmente praticabili, all'occorrenza, in ambiente esterno, non sono stati di fatto mai praticati.
4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilit\u00e0 del ricorso, sostenendo che il Tribunale del riesame di Napoli abbia fatto corretta applicazione dei principi che disciplinano la materia cautelare. Correttamente, in particolare, \u00e8 stata evidenziata la mancanza di elementi di novit\u00e0, idonei a modificare il quadro cautelare gi\u00e0 valutato, al momento dell'emissione di precedente, analoga ordinanza di rigetto. Con riferimento alla decisivit\u00e0 delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalla FO a carico dei sodali, condivisibilmente i giudici hanno sottolineato come l'apporto collaborativo non presenti contenuti di tale pregnanza, da autorizzare la conclusione della sicura recisione dei rapporti con il clan. Immune da censure in sede di legittimit\u00e0, infine, sarebbe anche la valutazione operata dal Tribunale, in punto di dedotta incompatibilit\u00e0 delle condizioni cliniche dell'indagata, con il regime custodiale di massimo rigore attualmente in vigore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso \u00e8 fondato, nei termini sotto precisati.
2. Giova preliminarmente sottolineare come la doglianza concernente la dedotta incompatibilit\u00e0 delle condizioni di salute della FO, con il regime detentivo in atto, presenti una profonda connotazione di genericit\u00e0 e di aspecificit\u00e0, cos\u00ec risolvendosi in una censura inammissibile. L'argomentare della difesa, infatti, si risolve in una mera critica priva di rilievi ben determinati, rispetto al nucleo centrale del provvedimento impugnato;
la difesa, dunque, si limita ad una generica censura attinente ad asserite omissioni diagnostiche (presunte, vagamente dedotte e, comunque, non meglio documentate), dalle quali si pretende di desumere l'opportunit\u00e0 di una attenuazione della misura. Trattasi, quindi, di una deduzione alla quale non pu\u00f2 che attribuirsi lo stigma della inammissibilit\u00e0.3. L'ordinanza impugnata, per il resto, si presta a censura proprio per ci\u00f2 che concerne l'approdo raggiunto in tema di persistenza delle esigenze cautelari, dovendo accogliersi, per quanto di ragione, le deduzioni difensive svolte. Ai fini del corretto inquadramento teorico della questione, giova precisare alcuni ancoraggi sicuri, in tema di cd. doppia presunzione.
3.1. I reati contestati rientrano - nel caso di specie - nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., essendo stati contestati, nell'imputazione provvisoria, sia il delitto ex art. 416-bis cod. pen., sia la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv., con mod., dalla I. n. 203 del 1991 (aggravante ora contemplata, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 21 del 2018, dall'art. 416-bis.
1. cod. pen.). Da ci\u00f2 deriva l'applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a uno dei delitti contemplati nel citato art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., \u00e8 disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. In proposito, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha chiarito che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dal citato art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv., con mod., dalla L. n. 203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pu\u00f2 essere superata esclusivamente dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio d\u00ec attualit\u00e0 delle esigenze cautelari, che \u00e8 gi\u00e0 normativamente insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018 - dep. 26/07/2018, Trifiro', Rv. 273631). Quando si procede per un delitto in relazione al quale viga una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorre l'acquisizione di elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017 - dep. 04/05/2018, Musumeci, Rv. 273434). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., \u00e8 prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione porta a ritenere sussistente i caratteri di attualit\u00e0 e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016 - dep. 28/07/2016, Barra e altri, Rv. 268664; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, Fotia, Rv. 276316 - 01; fra le altre, da Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02 e da Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01).
3.2. In ordine al profilo attinente all'incidenza del decorso del tempo, sulla persistenza della presunzione, si \u00e8 per\u00f2 anche affermato - fra le altre, da Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983 - 01, e da Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01 - che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosit\u00e0, che pu\u00f2 rientrare tra gli \"elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari\", cui si riferisce la stessa norma.
4. Con riferimento, poi, al punto nodale del ricorso, ossia al tema attinente alla avvenuta rescissione dei contatti con ambienti malavitosi e, soprattutto, alla possibilit\u00e0 che la FO - laddove non restasse assoggettata a provvedimento restrittivo della libert\u00e0 personale di massimo rigore - possa incorrere nella recidiva nel reato, il Tribunale del riesame non pare aver offerto una risposta coerente ed esaustiva, rispetto alle doglianze ed alle argomentazioni difensive. 4.1. \u00c8 incontroverso il fatto che la FO abbia reso dichiarazioni ammissive, in ordine alla stretta materialit\u00e0 dei fatti ascritti, limitandosi a negare la propria appartenenza alla contestata associazione di stampo camorristico. Sostiene la difesa che ella, adottando siffatto atteggiamento processuale, abbia fornito una prova diretta, dotata di una forte incidenza dimostrativa, circa l'esistenza e l'operativit\u00e0 dell'associazione camorristica. La valorizzazione, in senso marcatamente negativo, del profilo della mancata confessione denuncerebbe - in ipotesi difensiva - una visione distorta della misura cautelare, tra le cui finalit\u00e0, come ovvio, non rientra quella di fungere da stimolo per la confessione.
4.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto non definitivamente reciso il rapporto della FO con il sodalizio criminale, sulla base per\u00f2 di affermazioni di carattere marcatamente apodittico e tautologico, che non si confrontano con il dato oggettivo e logico, rappresentato dalla sostanziale impraticabilit\u00e0 di ogni ripresa di contatti con l'associazione, una volta che vengano pubblicamente rese dichiarazioni di forte valenza evocativa in senso accusatorio, in danno di componenti della stessa. Sostiene sul punto la difesa - con corretto argomentare, con il quale il Tribunale non si \u00e8 confrontato in maniera dialogica e sostanziale - che una eventuale confessione (circa i fatti specifici contestati) t potrebbe non rappresentare una cesura insanabile, dunque una interruzione irreversibile, del rapporto pregresso esistente fra la FO e l'associazione; viceversa, rendere in un pubblico processo dichiarazioni accusatorie, a carico di sodali ben individuati, non pu\u00f2 non assumere una univoca significazione, nel senso della completa e definitiva interruzione del rapporto di organicit\u00e0 con l'associazione.
5. Emerge, poi, un aspetto carente sotto il profilo motivazionale, con riferimento alla valenza da riconnettere alle dichiarazioni rese dalla FO in sede dibattimentale. Sostiene la difesa - anche in tal caso esibendo deduzioni fondate - come sia contraddittorio e illogico richiamare (incorporandone testualmente i fondamentali passaggi concettuali e argomentativi, oltre che condividendone totalmente gli esiti) un pregresso provvedimento reiettivo, all'interno del quale venivano esaminate dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, per poi traslarne la portata dimostrativa nella ben differente situazione attuale, nella quale vanno, al contrario, vagliate dichiarazioni rese in dibattimento. Afferma il Tribunale, peraltro, non essere intervenuti elementi di genuina novit\u00e0, rispetto a quanto dedotto a fondamento di tale precedente istanza. Ma la difesa aveva dedotto, in maniera specifica, la diversit\u00e0 ontologica delle dichiarazioni rese dalla FO in sede dibattimentale, rispetto a quanto da ella precedentemente asserito, nel corso delle indagini preliminari;
aveva poi, altres\u00ec, evidenziato la diversa attitudine probatoria, esistente fra le due tipologie di deposizione. Con tale deduzione, il Tribunale del riesame di Napoli non pare aver dialogato in modo sostanziale, limitandosi alla mera affermazione circa l'assenza di elementi di novit\u00e0 e ricorrendo al testuale richiamo del precedente provvedimento.
6. Non vi \u00e8 chi non rilevi, inoltre, come le dichiarazioni rese dall'indagata (sebbene, si ripete, incentrate sulla ferma negazione della propria appartenenza al clan) una indubitabile valenza probatoria, quantomeno di tenore eteroaccusatorio. La difesa aveva sollevato, pertanto, il quesito circa la pratica impossibilit\u00e0 che la FO - indipendentemente dall'adozione, nei suoi confronti, di qualsivoglia presidio cautelare - potesse riprendere i legami prima esistenti con l'organizzazione.L'argomentare difensivo presenta, sul punto, una sua sicura fondatezza e tenuta dialettica, per contrastare la quale sarebbe stata necessaria una spiegazione estremamente accurata e completa, oltre che un iter concettuale dotato di ferrea saldezza deduttiva. In altri termini, pu\u00f2 ben sostenersi che una precisa scelta processuale (che presenta, sia detto per inciso, una marcata e indubitabile natura collaborativa), possa poi non riverberare effetti, sull'essenza stessa dei rapporti con l'organizzazione di appartenenza e, di conseguenza, possa non incidere sulle probabilit\u00e0 di recidiva. Il tutto necessita, per\u00f2, di un puntuale e convincente apparato motivazionale, che si faccia carico di chiarire in che modo sia concretamente possibile muovere accuse ad esponenti di una organizzazione (pur negando di averne fatto parte, o comunque di aver mai, in alcun modo, collaborato con questa) e poi, una volta rimessi in libert\u00e0, si possa ricominciare a delinquere nuovamente, praticamente in combutta con i medesimi soggetti gi\u00e0 destinatari delle accuse (o almeno, unitamente allo stesso clan).
7. La difesa, del resto, aveva addotto anche le risultanze delle investigazioni condotte dalla polizia giudiziaria, a riscontro e validazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie propalate dalla FO. Era stato richiamato, in proposito, il contenuto delle annotazioni, depositate con nota difensiva del 09/12/2022, redatte dal Reparto Operativo dei Carabinieri;
tali annotazioni sarebbero state atte a dimostrare - in ipotesi difensiva - gli esiti positivi delle indagini espletate, in conseguenza delle dichiarazioni rese dall'indagata. Con il tema della valenza dimostrativa di tali ulteriori indagini - quale elemento di conferma, circa l'attendibilit\u00e0 della dichiarante, nonch\u00e9 quale dato fattuale e oggettivo, evocativo della recisione dei legami con l'organizzazione di appartenenza - il Tribunale del riesame di Napoli ha omesso di rapportarsi, cos\u00ec finendo per realizzare il lamentato vizio di carenza motivazionale.
8. Pare opportuno, poi, ricordare come l'illogicit\u00e0 della motivazione consista in carenze logico - giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato e che devono essere evidenti, ossia di spessore tale da essere percepibili ictu ocu/i, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche laddove non espressamente confutate, appaiano logicamente inconciliabili con la decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, e, tra le plurime successive conformi, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Nella motivazione della sentenza, infatti, il giudice di merito non \u00e8 tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame - in maniera dettagliata - tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, senza lasciare spazio a una valida alternativa (tra le altre, Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006 Mirabilia, Rv. 233187; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105).
8.1. Quanto al tema del \u00abvizio di manifesta illogicit\u00e0\u00bb della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilit\u00e0, per il giudice di legittimit\u00e0, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicch\u00e9 nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilit\u00e0 e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
8.2. Tanto chiarito in punto di diritto, giova precisare come la difesa colga ancora una volta nel segno, deducendo la sussistenza di un vizio di illogicit\u00e0 della motivazione, nella parte in cui il Tribunale ritiene non emersa la prova inerente alla awenuta recisione dei contatti dell'indagata con l'associazione camorristica, per poi ricordare come la FO abbia optato per una precisa scelta processuale - pur dettata dalla convenienza - ma comunque sostanziatasi nel prendere le distanze dal clan.
9. Sostiene il Tribunale, inoltre, che la FO potrebbe comunque reiterare la medesima tipologia di reati in ordine ai quali si procede;
non viene spiegato, per\u00f2, in che modo si possano verificare nuove condotte di omogenea natura. Non si chiarisce - cos\u00ec omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive - come (ossia, attraverso quali modalit\u00e0 operative), o unitamente a quali soggetti, la FO possa in futuro realizzare tale forma di recidiva. Il Tribunale del riesame, sul punto specifico, ricorre ad una formula espressiva sostanzialmente priva di substrato contenutistico, rappresentata dal ricorso a non meglio identificate \"persone di fiducia\"; di queste non viene indicata, per\u00f2, la specifica identit\u00e0 e nemmeno - almeno genericamente - gli ambienti di verosimile estrazione. Il tutto, quindi, rimane affidato ad una valutazione di marcata impronta ipotetica, congetturale e tautologica. 10. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili man mano esaminati, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libert\u00e0 valutativa, ma nel rispetto dei principi test\u00e9 esposti. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libert\u00e0 del ricorrente, segue altres\u00ec la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore del"], "relatore": ["LANNA ANGELO VALERIO"], "presidente": ["SANTALUCIA GIUSEPPE"], "decision_date": "2023-05-30", "hearing_date": "2023-03-30", "short_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.23560 del 30/05/2023", "long_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.23560 del 30/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:23560PEN), udienza del 30/03/2023,Presidente
SANTALUCIA GIUSEPPE
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sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilit\u00e0 del ricorso;
udito l'avvocato ALFONSO FURGIUELE del foro di NAPOLI, in difesa di FO IV, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato ROBERTO SACCOMANNO del foro di NAPOLI, in difesa di FO IV, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. IA FO \u00e8 sottoposta alla misura cautelare di massimo rigore dall'ottobre 2020, in quanto ritenuta gravemente indiziata in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo camorristico, nonch\u00e9 ad alcuni episodi di turbata libert\u00e0 degli incanti, aventi ad oggetto immobili espropriati e, infine, alle connesse condotte estorsive, tutti episodi contestati come aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.
1.1. Avverso l'ordinanza genetica, la cui esecuzione ha riguardato anche alcuni esponenti del cd. clan RI, la FO non ha interposto richiesta di riesame;
ha invece chiesto - a partire dal mese di dicembre del 2020 - di essere interrogata dal Pubblico ministero, iniziando a rendere dichiarazioni di tenore collaborativo e parzialmente confessorio.
1.2. Con ordinanza del 26/10/2022, il Tribunale di Avellino ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse della FO, avente ad oggetto la revoca della misura cautelare della custodia cautelare in carcere attualmente in vigore o - in via subordinata - la sostituzione di tale provvedimento restrittivo della libert\u00e0 personale, con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale di Avellino ha ritenuto non essere intervenuti elementi di vera novit\u00e0, atti ad incidere significativamente - in particolar modo - sulla ritenuta sussistenza della cd. doppia presunzione, in ordine alla contestazione ex art. 416- bis cod. pen. Secondo il Tribunale, infatti: - non poteva ancora reputarsi definitivamente sedimentata, nell'animo della FO, una volont\u00e0 sicuramente orientata in senso collaborativo, n\u00e9 tale determinazione risultava esser stata gi\u00e0 verificata, attraverso il vaglio rappresentato dal contraddittorio dibattimentale;
- la mancata escussione, al tempo, dei testimoni d'accusa rendeva ancora sussistente, inoltre, il pericolo di inquinamento probatorio;
- il mero decorso di un pur considerevole lasso di tempo, dall'imposizione della misura coercitiva in vigore, rappresentava elemento da solo non bastevole, ad influire in modo decisivo sul grado di intensit\u00e0 delle esigenze cautelari;
- il precario stato di salute della detenuta, infine, appariva fronteggiabile in modo comunque del tutto adeguato, anche attraverso il ricorso - ove necessario - a prestazioni mediche immediatamente erogabili, presso strutture esterne all'ambente carcerario.
2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha disatteso l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse dell'indagata, avverso il sopra menzionato provvedimento emesso dal Tribunale di Avellino.
2.1. Il Pubblico ministero, esprimendo il proprio parere in ordine alla relativa istanza difensiva, aveva preso atto dell'atteggiamento processuale indirizzato in senso collaborativo, che era stato ripetutamente serbato dalla FO;
aveva per\u00f2 parimenti concluso in senso contrario all'accoglimento della richiesta, ritenendo non essere la collaborazione posta in essere dalla FO un elemento sicuramente dimostrativa, in ordine alla totale elisione di ogni suo rapporto con il sodalizio malavitoso sopra detto.
2.2. In sede di appello, la difesa aveva richiamato e prodotto i verbali di interrogatorio datati 22/12/2020, 12/02/2021 e 15/04/2021, nell'ambito dei quali la FO - lungi dal limitarsi ad ammettere le proprie responsabilit\u00e0 - avrebbe, secondo la difesa stessa, anche reso dichiarazioni pacificamente militanti a carico di alcuni dei coimputati, fra i quali i fratelli RI e i soggetti a questi legati. L'indagata, inoltre, si \u00e8 sottoposta ad esame nella veste di imputata in procedimento connesso, durante la celebrazione del processo al cd. clan Partenio, decidendo in tale sede di rispondere alle domande che le venivano rivolte ad opera della pubblica accusa;
in tale contesto processuale - evidenziava ancora la difesa - ella aveva ribadito quanto gi\u00e0 precedentemente dichiarato dinanzi al Pubblico ministero, nel corso dei sopra menzionati interrogatori, confermando la propria partecipazione ai fatti di turbata libert\u00e0 degli incanti e riferendo, inoltre, in ordine ad accadimenti di rilievo penale addirittura eccedenti, rispetto alle contestazioni gi\u00e0 formulate.
2.3. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame ha richiamato integralmente, ritenendo non essere intervenuti elementi di vera e concreta novit\u00e0, il contenuto di un precedente analogo provvedimento di rigetto;
quest'ultimo era stato assunto, a seguito di doglianze difensive che il Tribunale ha giudicato praticamente sovrapponibili alle attuali, in data 28/10/2021. L'appello \u00e8 stato, pertanto, respinto.
2.4. Hanno premesso, i Giudici napoletani, come la FO abbia accettato di sottoporsi ad esame dibattimentale, nella veste di indagata in procedimento connesso, nell'ambito del processo in corso a carico di sodali appartenenti al clan RI-Partenio ed abbia col\u00e0, effettivamente, reso dichiarazioni di chiaro tenore accusatorio. Quanto alle proprie responsabilit\u00e0, ella si sarebbe limitata ad ammettere, per\u00f2, esclusivamente i delitti di minore caratura criminale che le venivano ascritti;
avrebbe compiuto, in tal modo, una scelta palesemente dettata dalla mera convenienza, originata dalla sussistenza di un granitico compendio indiziario militante a suo carico, nel contempo insistendo in una ostinata e inverosimile negazione, circa la propria appartenenza alla compagine mafiosa indicata in contestazione. Atteggiandosi, in pratica, quale vittima delle attivit\u00e0 delinquenziali poste in essere da tale organizzazione, ella non avrebbe finito per non mostrare alcuna definitiva recisione dei pregressi rapporti con l'organizzazione. Si desumerebbe, da tali elementi, il mancato superamento della sopra detta \"doppia presunzione\", operante al ricorrere della tipologia di contestazione sopra brevemente riassunta.
2.5. Quanto al dedotto profilo inerente alle condizioni di salute, non emergerebbe alcuna incompatibilit\u00e0 di queste, rispetto al regime carcerario in esecuzione: appare sicuramente possibile, infatti, fronteggiare in modo adeguato le varie emergenze, gi\u00e0 in ambiente detentivo o - laddove necessario, nei casi di maggiore urgenza e gravit\u00e0 - anche attraverso il ricorso ad accertamenti e prestazioni terapeutiche erogabili in luogo esterno, a norma dell'art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.6. Con riferimento alle contestazioni inerenti a fatti diversi dall'associazione camorristica, il Tribunale del riesame ha evidenziato la natura particolarmente allarmante, nonch\u00e9 la ripetitivit\u00e0 delle condotte accertate;
queste sono state reputate talmente gravi, da indurre il fondato convincimento che la FO - ove assoggettata ad un regime cautelare di attenuata severit\u00e0, quindi affidata ad una forma di autogoverno detentivo e, pertanto, riammessa a far rientro nel territorio di provenienza - possa agevolmente riannodare i legami, antecedentemente intessuti con pericolosi ambienti malavitosi.
3. Ricorre per cassazione IA FO, a mezzo dei difensori avv. Alfonso Furgiuele e avv. Roberto Saccomanno, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Trattasi di doglianza che viene esplicata, in via esclusiva, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Deduce la ricorrente, dunque, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., per mancanza, contraddittoriet\u00e0 e illogicit\u00e0 della motivazione mediante la quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari a carico dell'imputata, sia rispetto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sia rispetto ai reati di turbata libert\u00e0 degli incanti ed estorsioni aggravate dall'art. 416-bis.
1. cod. pen., nonch\u00e9 per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 24 Cost. e 274 cod. proc. pen., per aver il Tribunale ritenuto - in aperta violazione di legge - che la scelta collaborativa operata dalla FO (manifestatasi attraverso dichiarazioni sia di carattere autoaccusatorio, sia di tenore eteroaccusatorie, indirizzate nei confronti dei sodali) non fosse idonea a dimostrare la recisione dei rapporti tra la stessa ed il clan di pregressa appartenenza, semplicemente per non avere la ricorrente ammesso la sua partecipazione al sodalizio in contestazione.
3.1. In ipotesi difensiva, vi sarebbe un primo vulnus logico nell'apparato motivazionale esposto nell'ordinanza impugnata, laddove il Tribunale ha reputato opportuno richiamare - sostanzialmente per \"incorporazione\" - il provvedimento reiettivo emesso il 28/10/2021, affermando esser state ora meramente riproposte questioni col\u00e0 gi\u00e0 vagliate e, quindi, non esser stati prospettati temi di analisi genuinamente nuovi. E infatti, l'istanza dalla quale trovava scaturigine tale provvedimento era basata sul contenuto delle succitate dichiarazioni, rese dalla FO nel corso delle indagini preliminari, nei giorni 22/12/2020, 12/02/2021 e 15/04/2021; l'istanza presentata in data 24/10/2022, oltre che il successivo provvedimento reiettivo adottato dal Tribunale di Avellino in data 26/10/2022 (ordinanza confermata, poi, dal provvedimento ora impugnato), valorizzavano, al contrario, le dichiarazioni rese dalla FO non pi\u00f9 in sede di indagini preliminari al Pubblico ministero, bens\u00ec in fase di istruttoria dibattimentale, nell'ambito del processo connesso, in corso di celebrazione a carico di soggetti ritenuti intranei al clan RI -Partenio. L'elemento di contraddizione si anniderebbe, quindi, nell'avere il Tribunale ritenuto, in un primo tempo, che le doglianze poste a fondamento delle due diverse istanze fossero tra loro sovrapponibili;
nell'avere - in seguito - valutato quale elemento nuovo, introdotto dalla difesa, le dichiarazioni accusatorie rese in sede dibattimentale dalla FO.
3.2. Avrebbe errato, inoltre, il Tribunale nell'omettere di dialogare - cos\u00ec consumando il dedotto vizio di carenza di motivazione - con un ulteriore argomento posto in risalto dalla difesa, rappresentato dalla differente valenza probatoria attribuibile alle dichiarazioni rese dalla FO, durante il procedimento a carico degli esponenti del clan RI (cos\u00ec nel ricorso, alla pagina numero 5).
3.3. Il comportamento processuale spiccatamente collaborativo, estrinsecatosi nella propalazione di dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, mostrerebbe chiaramente, invece, la totale recisione dei legami precedentemente intessuti, dalla ricorrente, con l'associazione camorristica;
ne risulterebbe vinta, in definitiva, la cd. doppia presunzione di adeguatezza, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Viene specificamente stigmatizzata dalla difesa, in sostanza, quella parte di ordinanza nella quale si desume la mancata interruzione dei rapporti della FO con il sodalizio criminoso, attraverso la esaltazione della proclamata negazione di appartenenza a questo;
in tal modo, il provvedimento impugnato si situerebbe in una posizione di aperto ed insanabile conflitto con il principio, costituzionalmente garantito, del diritto alla difesa. L'errore compiuto dal Tribunale emergerebbe, inoltre, dal fatto di aver equivocato, sostanzialmente, l'oggetto stesso dell'esame che gli era stato devoluto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.. Tale analisi era costituito dalla verifica non in merito all'organicit\u00e0 - o meno - della FO al clan RI, bens\u00ec circa la valenza attribuibile alla condotta processuale collaborativa, da quest'ultima incontrovertibilmente serbata, in ordine alla possibilit\u00e0 di persistenza di suoi rapporti di intraneit\u00e0 con il sodalizio medesimo. Avrebbe quindi dovuto valutare, il Tribunale del riesame, se tali dichiarazioni auto ed eteroaccusatorio consentissero di reputare sicuramente reciso il legame della FO con la compagine camorristica, ovvero se rendessero fondatamente immaginabile la permanenza e l'ulteriore sviluppo di tali rapporti. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto verificare, in conseguenza, l'incidenza di tale profilo, sulla perdurante sussistenza della suddetta doppia presunzione di adeguatezza, oltre che sulla permanenza delle originarie esigenze cautelari e, infine, sull'eventuale affievolimento di queste;
sarebbe stata da valutare, consequenzialmente, la praticabilit\u00e0 dell'ipotesi di applicazione di un presidio restrittivo meno rigoroso, rispetto a quello carcerario in esecuzione. Del resto, sottolinea la difesa come lo stesso Tribunale evidenzi la presa di distanza della FO dall'organizzazione camorristica, per poi affermare - in maniera illogica e contraddittoria - la perduranza di tali rapporti.
3.4. Solo apodittica e congetturale, inoltre, sarebbe la conclusione alla quale perviene il Tribunale del riesame, laddove ritiene che la FO abbia optato per una scelta processuale improntata alla mera convenienza, proprio nella speranza di poter fare ritorno sul territorio di provenienza e riprendere - anche servendosi di persone di fiducia - il predominio nel lucroso settore di attivit\u00e0 in precedenza controllato. Nel considerare le dichiarazioni rese dalla FO come la semplice espressione di una opzione utilitaristica, peraltro, il Tribunale mancherebbe di confrontarsi con il contenuto delle annotazioni redatte dai carabinieri, depositate dalla difesa in vista dell'udienza camerale del 09/12/2022, laddove vengono attestati gli esiti positivi delle investigazioni effettuate dai militari, a riscontro proprio delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'attuale ricorrente.
3.5. A fronte del contenuto delle indicazioni chiare, precise e concordanti propalate dalla FO, attraverso le quali ella si \u00e8 posta in una posizione di aperto e netto contrasto, nei confronti degli esponenti del clan, meramente assertiva e ipotetica sarebbe la supposizione del Tribunale del riesame, circa la possibile ripresa delle attivit\u00e0 criminali, laddove ella venisse - come auspicato dalla difesa - rimessa in libert\u00e0. 3.6. La ricorrente si duole anche delle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, in punto di ritenuta compatibilit\u00e0 delle condizioni di salute dell'indagata stessa con il regime carcerario in esecuzione. Gli accertamenti diagnostici e gli interventi terapeutici necessari, che il Tribunale afferma essere agevolmente praticabili, all'occorrenza, in ambiente esterno, non sono stati di fatto mai praticati.
4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilit\u00e0 del ricorso, sostenendo che il Tribunale del riesame di Napoli abbia fatto corretta applicazione dei principi che disciplinano la materia cautelare. Correttamente, in particolare, \u00e8 stata evidenziata la mancanza di elementi di novit\u00e0, idonei a modificare il quadro cautelare gi\u00e0 valutato, al momento dell'emissione di precedente, analoga ordinanza di rigetto. Con riferimento alla decisivit\u00e0 delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalla FO a carico dei sodali, condivisibilmente i giudici hanno sottolineato come l'apporto collaborativo non presenti contenuti di tale pregnanza, da autorizzare la conclusione della sicura recisione dei rapporti con il clan. Immune da censure in sede di legittimit\u00e0, infine, sarebbe anche la valutazione operata dal Tribunale, in punto di dedotta incompatibilit\u00e0 delle condizioni cliniche dell'indagata, con il regime custodiale di massimo rigore attualmente in vigore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso \u00e8 fondato, nei termini sotto precisati.
2. Giova preliminarmente sottolineare come la doglianza concernente la dedotta incompatibilit\u00e0 delle condizioni di salute della FO, con il regime detentivo in atto, presenti una profonda connotazione di genericit\u00e0 e di aspecificit\u00e0, cos\u00ec risolvendosi in una censura inammissibile. L'argomentare della difesa, infatti, si risolve in una mera critica priva di rilievi ben determinati, rispetto al nucleo centrale del provvedimento impugnato;
la difesa, dunque, si limita ad una generica censura attinente ad asserite omissioni diagnostiche (presunte, vagamente dedotte e, comunque, non meglio documentate), dalle quali si pretende di desumere l'opportunit\u00e0 di una attenuazione della misura. Trattasi, quindi, di una deduzione alla quale non pu\u00f2 che attribuirsi lo stigma della inammissibilit\u00e0.3. L'ordinanza impugnata, per il resto, si presta a censura proprio per ci\u00f2 che concerne l'approdo raggiunto in tema di persistenza delle esigenze cautelari, dovendo accogliersi, per quanto di ragione, le deduzioni difensive svolte. Ai fini del corretto inquadramento teorico della questione, giova precisare alcuni ancoraggi sicuri, in tema di cd. doppia presunzione.
3.1. I reati contestati rientrano - nel caso di specie - nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., essendo stati contestati, nell'imputazione provvisoria, sia il delitto ex art. 416-bis cod. pen., sia la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv., con mod., dalla I. n. 203 del 1991 (aggravante ora contemplata, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 21 del 2018, dall'art. 416-bis.
1. cod. pen.). Da ci\u00f2 deriva l'applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a uno dei delitti contemplati nel citato art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., \u00e8 disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. In proposito, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha chiarito che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dal citato art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv., con mod., dalla L. n. 203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pu\u00f2 essere superata esclusivamente dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio d\u00ec attualit\u00e0 delle esigenze cautelari, che \u00e8 gi\u00e0 normativamente insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018 - dep. 26/07/2018, Trifiro', Rv. 273631). Quando si procede per un delitto in relazione al quale viga una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorre l'acquisizione di elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017 - dep. 04/05/2018, Musumeci, Rv. 273434). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., \u00e8 prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione porta a ritenere sussistente i caratteri di attualit\u00e0 e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016 - dep. 28/07/2016, Barra e altri, Rv. 268664; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, Fotia, Rv. 276316 - 01; fra le altre, da Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02 e da Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01).
3.2. In ordine al profilo attinente all'incidenza del decorso del tempo, sulla persistenza della presunzione, si \u00e8 per\u00f2 anche affermato - fra le altre, da Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983 - 01, e da Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01 - che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosit\u00e0, che pu\u00f2 rientrare tra gli \"elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari\", cui si riferisce la stessa norma.
4. Con riferimento, poi, al punto nodale del ricorso, ossia al tema attinente alla avvenuta rescissione dei contatti con ambienti malavitosi e, soprattutto, alla possibilit\u00e0 che la FO - laddove non restasse assoggettata a provvedimento restrittivo della libert\u00e0 personale di massimo rigore - possa incorrere nella recidiva nel reato, il Tribunale del riesame non pare aver offerto una risposta coerente ed esaustiva, rispetto alle doglianze ed alle argomentazioni difensive. 4.1. \u00c8 incontroverso il fatto che la FO abbia reso dichiarazioni ammissive, in ordine alla stretta materialit\u00e0 dei fatti ascritti, limitandosi a negare la propria appartenenza alla contestata associazione di stampo camorristico. Sostiene la difesa che ella, adottando siffatto atteggiamento processuale, abbia fornito una prova diretta, dotata di una forte incidenza dimostrativa, circa l'esistenza e l'operativit\u00e0 dell'associazione camorristica. La valorizzazione, in senso marcatamente negativo, del profilo della mancata confessione denuncerebbe - in ipotesi difensiva - una visione distorta della misura cautelare, tra le cui finalit\u00e0, come ovvio, non rientra quella di fungere da stimolo per la confessione.
4.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto non definitivamente reciso il rapporto della FO con il sodalizio criminale, sulla base per\u00f2 di affermazioni di carattere marcatamente apodittico e tautologico, che non si confrontano con il dato oggettivo e logico, rappresentato dalla sostanziale impraticabilit\u00e0 di ogni ripresa di contatti con l'associazione, una volta che vengano pubblicamente rese dichiarazioni di forte valenza evocativa in senso accusatorio, in danno di componenti della stessa. Sostiene sul punto la difesa - con corretto argomentare, con il quale il Tribunale non si \u00e8 confrontato in maniera dialogica e sostanziale - che una eventuale confessione (circa i fatti specifici contestati) t potrebbe non rappresentare una cesura insanabile, dunque una interruzione irreversibile, del rapporto pregresso esistente fra la FO e l'associazione; viceversa, rendere in un pubblico processo dichiarazioni accusatorie, a carico di sodali ben individuati, non pu\u00f2 non assumere una univoca significazione, nel senso della completa e definitiva interruzione del rapporto di organicit\u00e0 con l'associazione.
5. Emerge, poi, un aspetto carente sotto il profilo motivazionale, con riferimento alla valenza da riconnettere alle dichiarazioni rese dalla FO in sede dibattimentale. Sostiene la difesa - anche in tal caso esibendo deduzioni fondate - come sia contraddittorio e illogico richiamare (incorporandone testualmente i fondamentali passaggi concettuali e argomentativi, oltre che condividendone totalmente gli esiti) un pregresso provvedimento reiettivo, all'interno del quale venivano esaminate dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, per poi traslarne la portata dimostrativa nella ben differente situazione attuale, nella quale vanno, al contrario, vagliate dichiarazioni rese in dibattimento. Afferma il Tribunale, peraltro, non essere intervenuti elementi di genuina novit\u00e0, rispetto a quanto dedotto a fondamento di tale precedente istanza. Ma la difesa aveva dedotto, in maniera specifica, la diversit\u00e0 ontologica delle dichiarazioni rese dalla FO in sede dibattimentale, rispetto a quanto da ella precedentemente asserito, nel corso delle indagini preliminari;
aveva poi, altres\u00ec, evidenziato la diversa attitudine probatoria, esistente fra le due tipologie di deposizione. Con tale deduzione, il Tribunale del riesame di Napoli non pare aver dialogato in modo sostanziale, limitandosi alla mera affermazione circa l'assenza di elementi di novit\u00e0 e ricorrendo al testuale richiamo del precedente provvedimento.
6. Non vi \u00e8 chi non rilevi, inoltre, come le dichiarazioni rese dall'indagata (sebbene, si ripete, incentrate sulla ferma negazione della propria appartenenza al clan) una indubitabile valenza probatoria, quantomeno di tenore eteroaccusatorio. La difesa aveva sollevato, pertanto, il quesito circa la pratica impossibilit\u00e0 che la FO - indipendentemente dall'adozione, nei suoi confronti, di qualsivoglia presidio cautelare - potesse riprendere i legami prima esistenti con l'organizzazione.L'argomentare difensivo presenta, sul punto, una sua sicura fondatezza e tenuta dialettica, per contrastare la quale sarebbe stata necessaria una spiegazione estremamente accurata e completa, oltre che un iter concettuale dotato di ferrea saldezza deduttiva. In altri termini, pu\u00f2 ben sostenersi che una precisa scelta processuale (che presenta, sia detto per inciso, una marcata e indubitabile natura collaborativa), possa poi non riverberare effetti, sull'essenza stessa dei rapporti con l'organizzazione di appartenenza e, di conseguenza, possa non incidere sulle probabilit\u00e0 di recidiva. Il tutto necessita, per\u00f2, di un puntuale e convincente apparato motivazionale, che si faccia carico di chiarire in che modo sia concretamente possibile muovere accuse ad esponenti di una organizzazione (pur negando di averne fatto parte, o comunque di aver mai, in alcun modo, collaborato con questa) e poi, una volta rimessi in libert\u00e0, si possa ricominciare a delinquere nuovamente, praticamente in combutta con i medesimi soggetti gi\u00e0 destinatari delle accuse (o almeno, unitamente allo stesso clan).
7. La difesa, del resto, aveva addotto anche le risultanze delle investigazioni condotte dalla polizia giudiziaria, a riscontro e validazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie propalate dalla FO. Era stato richiamato, in proposito, il contenuto delle annotazioni, depositate con nota difensiva del 09/12/2022, redatte dal Reparto Operativo dei Carabinieri;
tali annotazioni sarebbero state atte a dimostrare - in ipotesi difensiva - gli esiti positivi delle indagini espletate, in conseguenza delle dichiarazioni rese dall'indagata. Con il tema della valenza dimostrativa di tali ulteriori indagini - quale elemento di conferma, circa l'attendibilit\u00e0 della dichiarante, nonch\u00e9 quale dato fattuale e oggettivo, evocativo della recisione dei legami con l'organizzazione di appartenenza - il Tribunale del riesame di Napoli ha omesso di rapportarsi, cos\u00ec finendo per realizzare il lamentato vizio di carenza motivazionale.
8. Pare opportuno, poi, ricordare come l'illogicit\u00e0 della motivazione consista in carenze logico - giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato e che devono essere evidenti, ossia di spessore tale da essere percepibili ictu ocu/i, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche laddove non espressamente confutate, appaiano logicamente inconciliabili con la decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, e, tra le plurime successive conformi, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Nella motivazione della sentenza, infatti, il giudice di merito non \u00e8 tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame - in maniera dettagliata - tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, senza lasciare spazio a una valida alternativa (tra le altre, Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006 Mirabilia, Rv. 233187; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105).
8.1. Quanto al tema del \u00abvizio di manifesta illogicit\u00e0\u00bb della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilit\u00e0, per il giudice di legittimit\u00e0, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicch\u00e9 nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilit\u00e0 e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
8.2. Tanto chiarito in punto di diritto, giova precisare come la difesa colga ancora una volta nel segno, deducendo la sussistenza di un vizio di illogicit\u00e0 della motivazione, nella parte in cui il Tribunale ritiene non emersa la prova inerente alla awenuta recisione dei contatti dell'indagata con l'associazione camorristica, per poi ricordare come la FO abbia optato per una precisa scelta processuale - pur dettata dalla convenienza - ma comunque sostanziatasi nel prendere le distanze dal clan.
9. Sostiene il Tribunale, inoltre, che la FO potrebbe comunque reiterare la medesima tipologia di reati in ordine ai quali si procede;
non viene spiegato, per\u00f2, in che modo si possano verificare nuove condotte di omogenea natura. Non si chiarisce - cos\u00ec omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive - come (ossia, attraverso quali modalit\u00e0 operative), o unitamente a quali soggetti, la FO possa in futuro realizzare tale forma di recidiva. Il Tribunale del riesame, sul punto specifico, ricorre ad una formula espressiva sostanzialmente priva di substrato contenutistico, rappresentata dal ricorso a non meglio identificate \"persone di fiducia\"; di queste non viene indicata, per\u00f2, la specifica identit\u00e0 e nemmeno - almeno genericamente - gli ambienti di verosimile estrazione. Il tutto, quindi, rimane affidato ad una valutazione di marcata impronta ipotetica, congetturale e tautologica. 10. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili man mano esaminati, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libert\u00e0 valutativa, ma nel rispetto dei principi test\u00e9 esposti. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libert\u00e0 del ricorrente, segue altres\u00ec la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore del"], "relatore": ["LANNA ANGELO VALERIO"], "presidente": ["SANTALUCIA GIUSEPPE"], "decision_date": "2023-05-30", "hearing_date": "2023-03-30", "short_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.23560 del 30/05/2023", "long_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.23560 del 30/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:23560PEN), udienza del 30/03/2023,Presidente
SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore LANNA ANGELO VALERIO", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:23560PEN", "session_full_name": "prima", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230530/snpen@s10@a2023@n23560@tS.clean.pdf"}