Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
La sentenza di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento nei confronti di un lavoratore accusato di comportamenti in danno del suo datore di lavoro non ha effetti vincolanti nel giudizio civile di impugnativa del licenziamento comminato in base agli stessi fatti, a meno che non vi sia stata costituzione di parte civile del datore di lavoro. Nè parimenti alcun effetto preclusivo in sede civile può riconoscersi alla sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per le indagini preliminari per i medesimi fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/1999, n. 7250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7250 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RC RT, erede di RG FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NAPOLETANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA ROMA SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CONTI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9272/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/06/96 r.g.n.38697/89;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor RG FO, già dipendente dal 1975 del Banco di Roma S.p.A. (poi trasformatosi in Banca di Roma) quale impiegato di prima categoria con qualifica di caporeparto, con lettera del 21.1.86 veniva temporaneamente allontanato dal servizio, con la contestazione di un tentativo di truffa per lire 11.527.465.295 in danno della banca, e con successiva comunicazione del 2.2.1986 veniva licenziato. I fatti oggetto della contestazione venivano riassunti nella lettera del 21.1.86: il giorno 21 novembre 1985 la banca veniva a conoscenza del tentativo di truffa in suo danno, effettuato per mezzo di un bonifico telex all'ordine della ditta VI AN, emesso sulle casse del Nuovo Banco Ambrosiano di Milano. A seguito di accertamenti gli organi della banca apprendevano che il FO, il mattino del giorno in questione, aveva fatto notevoli pressioni su un proprio collaboratore affinché questi si affrettasse a consegnare all'Ufficio Cifra la cartella contenente gli ordini da trasmettere via telex (tra cui doveva necessariamente essere il bonifico). Al termine delle operazioni di trasmissione, il FO si faceva riconsegnare la cartella contenente le copie delle operazioni contabili effettuate, pur non rientrando ciò nelle sue competenze. Rilevava la banca che nella suddetta cartellina non vi era traccia dell'ordine di accreditamento in oggetto, pur risultando l'operazione compiuta, e che pertanto qualcuno aveva sottratto la copia dell'ordine per ritardarne la conoscenza ai preposti ai controlli successivi. Oltre a tale riscontro, a seguito di ulteriori ricerche veniva ritrovato nel cassetto della scrivania del FO un calendario da tavolo che nel foglio relativo al 30.10.85 conteneva la scrittura del nome "G E", assai simile a quello usato per l'accreditamento truffaldino (AN VI). A seguito di tali risultanze veniva presentata denuncia penale;
il relativo procedimento si concludeva con sentenza definitiva del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, di non luogo a procedere nei confronti di RG FO. La domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro veniva rigettata dal Pretore di Roma con sentenza del 6 dicembre 1988. Il Tribunale di Roma, disposta una nuova consulenza tecnica sulla scritta "G E", rigettava l'appello del lavoratore.
Pur dando atto delle difformi conclusioni cui era pervenuto il perito grafico in sede penale, il giudice di appello riteneva di condividere le conclusioni dei consulenti tecnici di primo e di secondo grado circa l'attribuzione della scritta al sig. FO. Tale elemento, unitamente alla "stranezza" dell'atteggiamento tenuto dal lavoratore in concomitanza della truffa quel giorno perpetrata, era idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro.
Per la cassazione della decisione di secondo grado (sentenza n. 9272 depositata il 18 giugno 1996) ricorre, formulando due motivi di annullamento, il sig. BE FO, quale erede universale del sig. RG FO. La Banca di Roma S.p.A. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, la difesa del ricorrente sostiene che la banca non ha fornito la prova della giusta causa di licenziamento. La "stranezza" dell'atteggiamento tenuto dal FO, valutata nella sentenza impugnata, non può far ritenere adempiuto l'onere della prova. Non sarebbe stata poi valutata la sentenza 1. 6. 92 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con la quale il FO era stato prosciolto dai capi b e c perché nessun concreto elemento era stato acquisito a conforto della partecipazione dell'imputato ai tentativi di truffa di cui trattasi. Sempre nella motivazione della sentenza penale si afferma che "le spiegazioni fornite dall'imputato sono tutte perfettamente coerenti e plausibili soprattutto se si considera che la scritta VI GI, peraltro in luogo di VI AN, annotata sul calendario rinvenuto nel cassetto del FO, non fu vergato dal FO stesso, come risulta dalla relazione di consulenza tecnica depositata dinanzi al Pretore di Verona".
Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativo all'accertamento della identità della scrittura "G E" con quella del FO, la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma ha posto a fondamento della decisione le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio senza offrire una congrua e persuasiva esposizione delle relative ragioni ed ignorando completamente i rilievi critici, precisi e circostanziati, del consulente tecnico di parte.
Sottolinea la contraddizione della sentenza laddove da una parte afferma che la consulenza di ufficio ha accertato che la grafia si identifica con quella di FO RG e, dall'altra, rileva che il giudizio del consulente è espresso in termini di probabilità e non di certezza.
Lamenta ancora l'omessa valutazione delle risultanze del processo penale e delle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte, che aveva rilevato che la consulenza di ufficio "pur non negando la sua tesi parla di affinità e di compatibilità e di probabilità, ma non di certezza", e che "in questi casi è assurdo scrivere poi che la scrittura potrebbe essere verosimilmente riferibile a FO RG".
I due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, sono infondati. I due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, sono infondati. Va preliminarmente ricordato che a norma dell'art. 654 del codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988 n.447, la sentenza di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento nei confronti di un lavoratore accusato di comportamenti in danno del suo datore di lavoro non ha effetti vincolanti nel giudizio civile di impugnativa del licenziamento comminato in base agli stessi fatti, a meno che non vi sia stata costituzione di parte civile del datore di lavoro.
A maggior ragione nessun effetto preclusivo in sede civile può riconoscersi alla sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per le indagini preliminari.
Tanto precisato, i rilievi mossi con i due motivi di ricorso sono infondati.
Non è vero che il giudice di appello abbia ignorato le risultanze - e, in particolare, la perizia - del processo penale. Ha semplicemente ritenuto, nel suo istituzionale potere di valutazione delle prove. che "le differenti conclusioni raggiunte dal CTU nominato in sede penale, pur essendo valutate nel complessivo giudizio delle vicende in oggetto, non inficiano le ulteriori indagini peritali per la correttezza dei metodi con cui esse sono state svolte".
L'adesione alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in appello, che peraltro confermavano quelle cui era già pervenuto il consulente tecnico di primo grado, non necessitava di particolari spiegazioni. Quanto alla lamentata omessa considerazione dei " rilievi critici, precisi, circostanziati e tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica di ufficio ed adottate in sentenza, mossi dal consulente tecnico di parte alla C.T.U.", osserva il Collegio che tali rilievi non sono stati trascritti nel ricorso per cassazione (con violazione del noto principio di "autosufficienza" di tale mezzo di impugnazione), ad eccezione del passo dove si sottolinea che il giudizio è di probabilità e non di certezza.
Ma delle argomentazioni "probabilistiche" del consulente tecnico di ufficio il giudice di appello si è espressamente occupato, rilevando, senza contraddizione alcuna, che il CTU aveva accertato la provenienza dal ricorrente dello scritto in esame così come le caratteristiche del tipo di indagine consentono di fare, e quindi in termini di probabilità.
Costituisce quindi motivazione congrua e completa, esente da vizi logici e giuridici, quella che ha ritenuto che l'attribuzione della scritta "G E" al sig. FO, unitamente al comportamento inconsueto tenuto dallo stesso il giorno della tentata truffa (sollecito di trasmissione all'Ufficio Cifra della cartella contenente gli ordini da trasmettere via telex;
acquisizione, al termine delle operazioni di trasmissione, della cartella contenente le copie delle operazioni contabili effettuate, pur non rientrando ciò nelle sue competenze), fosse atta a determinare la perdita di fiducia da parte del datore di lavoro.
A tale valutazione degli elementi offerti dal datore di lavoro, secondo l'onere della prova sullo stesso incombente ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/66, la difesa del ricorrente si limita a contrapporre, sotto lo schermo della denuncia di vizio di motivazione, una diversa considerazione degli stessi elementi. Il che non è consentito in sede di legittimità, attesi i noti limiti del sindacato della Corte sull'osservanza dell'obbligo della motivazione, affinché lo stesso non si risolva in una nuova formulazione del giudizio di merito (cfr. Cass., 26 luglio 1996 n. 6751). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con la condanna del soccombente al rimborso delle spese alla banca resistente (art. 385, primo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, spese che liquida in lire 20.000, oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999