Sentenza 5 novembre 2009
Massime • 1
Nel procedimento relativo all'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice decide sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, senza possibilità di ulteriori acquisizioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena pronunciata in udienza preliminare che aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sulla base di un assegno prodotto nel corso dell'udienza medesima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2009, n. 48527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48527 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1312
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 010723/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia;
e dalle parti civili:
S.G. nato il (OMISSIS);
C.E. nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13.1.2009 del GIP del Tribunale di Brescia;
nei confronti di:
1) B.O. nato il (OMISSIS);
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione atti al Tribunale di Brescia.
OSSERVA
1) Con sentenza del 13.1.2009 il GIP del Tribunale di Brescia applicava a B.O., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, applicata la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di anni 1 e mesi 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., nn. 1 e 2.
2.1) Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia per violazione di legge, avendo il GIP riconosciuto la circostanza attenuante del risarcimento dei danni sulla base di un'offerta formulata in udienza (in violazione del disposto di cui all'art. 444 c.p.p., comma 2) ed essendosi implicitamente pronunciato sull'azione civile dichiarando congrua la somma riscossa dal difensore. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
2.2) Propone ricorso per cassazione anche il difensore delle costituite parti civili, S.G. e C.
E., per violazione di legge in relazione all'art. 62 c.p., n. 6 e art. 444 e ss. c.p.p.. Il risarcimento non è stato integrale;
essendo l'assegno intestato alla C., è da ritenere che nulla sia stato versato nei confronti della minore e del padre;
ne' vi è prova che la somma sia entrata nella effettiva disponibilità della danneggiata. Il patteggiamento, inoltre, va deciso sulla base degli atti, senza possibilità di ulteriori acquisizioni. 2.3) Con memoria del 4.11.2009 il difensore del B. chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi del P.G. e delle parti civili. La concessione dell'attenuante del risarcimento del danno non determina alcun pregiudizio alla parte civile, ne' costituisce alcuna implicita pronuncia sull'azione civile. Nè infine è possibile rimettere in discussione l'accordo intervenuto tra le parti.
3) La doglianza relativa alla violazione di legge in relazione all'art. 444 c.p.p., comma 2 è fondata. 3.1) Va ricordato che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull'entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. Ne consegue che, una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., non possono essere rimessi in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Con il ricorso per cassazione, però, possono essere fatti valere "errores in procedendo".
3.1.1) Il GIP ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, che prevedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, affermando in motivazione "preso atto dell'integrale risarcimento del danno con il versamento della somma di Euro 20.000,00..". Dal verbale di udienza preliminare del 13.1.2009 risulta: "Il sig. B. consegna assegno circolare di Euro 20.000 all'avv. M.M.C. che lo accetta con riserva".
Il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno è, quindi, fondato su un documento (assegno circolare) prodotto all'udienza preliminare. Risulta evidente la denunciata violazione di legge. L'art. 444 c.p.p., comma 2 prevede, infatti, che il giudice provveda sulla richiesta di applicazione pena "sulla base degli atti", vale a dire quelli esistenti nel fascicolo del P.M. senza la possibilità di ulteriori acquisizioni.
Questa Corte, nell'affermare tale principio di diritto, ha evidenziato che non è consentita una sentenza resa in sede di patteggiamento, preceduta dall'esibizione "..da parte della difesa, di documenti considerati ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, vale a dire da un'attività istruttoria estranea al rito speciale" (cfr. Cass. sez. 5 sent. n. 0 1811 del 14.1.1994; conf. Cass. sez. 6 n. 0 4288 del 4.11.1994). 3.1.2) Rimanendo assorbita ogni altra questione, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno. L'annullamento sul punto della sentenza travolge l'intero concordato, essendosi l'imputato determinato allo stesso in dipendenza del riconoscimento dell'attenuante.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Rimette gli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009