Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
La notifica dell'atto di impugnazione alla parte privata non impugnante va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non anche del suo difensore.
Commentario • 1
- 1. Art. 595 - Appello incidentalehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2015, n. 11102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11102 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 11/02/2015
Dott. DE BERARDIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 582
Dott. PISTORELLI CA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 23707/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LLTI RG N. IL 04/09/1945;
DI UC N. IL 22/04/1965;
avverso la sentenza n. 3561/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 15/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. SALZANO Francesco, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per la parte civile è presente l'Avvocato Bissi, il quale conclude per la reiezione del ricorso. Deposita nota spese.
Per i ricorrenti è presente l'Avvocato Antonelli, anche in sost. Avv. Malavenda, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. L'TI IO e IN CA sono imputati del delitto di diffamazione, rispettivamente quale autore materiale dell'articolo e quale direttore responsabile della rivista Vanity Fair, per avere offeso l'onore e la reputazione di ZU NA NR, pubblico ministero in servizio presso la procura della Repubblica di Genova, affermando in un articolo: "un genovese di nome FI CA, che era già indagato per l'assassinio di una fidanzata, venne lasciato a piede libero e ammazzò una seconda fidanzata: per questo delitto - di cui il giudice che decide di non tenerlo in cella ha una certa responsabilità - è stato condannato ad appena 16 anni". Il tribunale di Bergamo ha assolto gli imputati perché ha ritenuto l'articolo, oggettivamente offensivo, scriminato dal diritto di critica;
nella specie, ha ritenuto sussistente sia l'interesse pubblico connesso alla vicenda, sia il requisito della continenza, pur nell'utilizzo di toni aspri e polemici (ma non diretti ad aggredire la sfera umana e morale della persona offesa).
2. Su impugnazione della parte civile e del Procuratore generale, la Corte d'appello di Brescia, ritenuto che il termine "magistrato" utilizzato nell'articolo fosse agevolmente riferibile allo ZU, unico magistrato che ebbe ad occuparsi dell'omicidio in danno di GG CI ed a poter prendere una qualche decisione concernente lo status libertatis del FI, ribaltava la decisione di primo grado e riteneva entrambi gli imputati responsabili del reato ascritto, escludendo il diritto di critica per difetto della verità della notizia;
in particolare, non era vero che il FI avesse ammazzato una prima fidanzata e il L'TI, sul punto, avrebbe dovuto svolgere un serio e diligente lavoro di ricerca, anche con riferimento agli accertamenti amministrativi che si erano a quel tempo conclusi in senso ampiamente favorevole allo ZU.
3. Contro la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati per i seguenti motivi:
a. violazione dell'art. 584 c.p.p., per mancata notifica ai difensori degli imputati degli atti di appello proposti dalla parte civile e dalla procura generale, con nullità di tutti gli atti successivi e remissione in termini dei ricorrenti per l'esercizio del potere di appello incidentale. In subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p.. Afferma la difesa che la questione di costituzionalità della norma è rilevante nel presente procedimento, atteso che gli imputati hanno concreto interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale per evitare che la questione relativa alla pacifica identificabilità della parte civile non venga ritenuta cosa giudicata, per mancata impugnazione da parte della difesa del relativo punto della sentenza di primo grado. b. contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta identificabilità della persona offesa ed alla ritenuta portata lesiva dell'espressione censurata. Violazione dell'art. 595 c.p.. e. Violazione dell'art. 21 Cost., artt. 51 e/o 59 c.p., nonché manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, sia con riferimento alla ritenuta insussistenza del requisito della verità del fatto, sia con riferimento alla ritenuta insussistenza del diritto di critica;
in ogni caso, per la erronea applicazione dei principi in materia di legittimo esercizio del diritto di critica. d. Manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato al direttore ex art. 57 c.p., nonché erronea applicazione dei principi in tema di colpevolezza, ai sensi dell'art. 27 Cost.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato con riferimento alla dedotta violazione di legge, non potendosi che richiamare, anche nel suo aspetto argomentativo, l'orientamento delle sezioni unite di questa Corte, confermato successivamente anche dalle sezioni semplici, secondo cui la notifica, a cura del cancelliere, dell'atto di impugnazione alla parte non impugnante va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non anche del difensore (Sezioni Unite n. 12878 del 2003, Rv. 223723; Sez. 4^, Sentenza n. 13081 del 10/02/2009, Rv. 243872). Non si ritiene, invece, di accedere al diverso e più risalente orientamento espresso da un'isolata pronuncia (sez. 3^, Sentenza n. 44903 del 08/10/2004, Rv. 230917, secondo cui: Ai sensi dell'art. 584 c.p.p., la cancelleria ha l'obbligo di notificare l'atto di impugnazione del P.M. non solo all'imputato ma anche al difensore ed il termine per proporre appello incidentale, a norma dell'art. 595 c.p.p., decorre solo in presenza di entrambe le notificazioni), non ravvisandosi ragioni in diritto per discostarsi dall'orientamento dominante.
2. La questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata, atteso che la notifica personale alla parte (che, peraltro, nel caso di specie è avvenuta addirittura al domicilio eletto presso il difensore) è strumento idoneo a garantire i diritti difensivi, non potendosi, al contrario, censurare la norma per una sua pretesa contrarietà alla costituzione, ove dipendente da un atteggiamento negligente della parte. L'imputato che riceve la notifica dell'atto di impugnazione ha, infatti, l'onere di attivarsi e di informare il proprio difensore al fine dell'eventuale proposizione dell'appello incidentale.
3. In ogni caso, la questione sarebbe altresì inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, atteso che la mancata impugnazione (incidentale) della sentenza nella parte relativa alla identificabilità del soggetto citato nell'articolo giornalistico non comporta ne' il passaggio in giudicato (è solo l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione che produce il passaggio in giudicato di tutte le parti che non hanno connessione essenziale con quella annullata;
cfr. articolo 624 c.p.p.), ne' alcuna preclusione, atteso che la decisione era di assoluzione e che la questione della identificabilità del soggetto attiene solo alla parte motiva della sentenza, non essendosi tradotta in un capo specifico del dispositivo (il quale semplicemente assolveva gli imputati perché il fatto non costituisce reato, essendo scriminato dal diritto di critica).
4. Il terzo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui lamenta la erronea affermazione della Corte di appello, secondo cui il fatto storico riportato nell'articolo non era vero;
si tratta di un elemento determinante, atteso che la mancata verità del fatto è stata ritenuta impediva del riconoscimento del diritto di critica. La Corte erra laddove afferma che l'articolo da per certa e scontata una circostanza che tale non era, individuando tale circostanza nel fatto che "FI avesse ammazzato una prima fidanzata" (pag. 6, terzo capoverso, terzo alinea); in verità, è la stessa Corte a riportare il contenuto dell'articolo, laddove dice che il FI "era già indagato per l'assassinio di una fidanzata". La Corte, dunque, afferma che il fatto storico narrato dal giornalista non corrisponde a verità - laddove afferma che il FI aveva già ucciso una prima fidanzata -dimenticando che, invece, nell'articolo si fa riferimento non alla ritenuta colpevolezza per il primo omicidio, bensì solo al fatto che il FI per tale episodio era sottoposto ad indagini. E che il FI fosse indagato per il primo delitto è circostanza che non sembra contestata da alcuno.
5. Si potrebbe, invero, sostenere che laddove l'articolo afferma che il FI "ammazzò una seconda fidanzata", implicitamente presuppone che prima ne aveva uccisa un'altra. Ma questa interpretazione, che appare peraltro lessicalmente meno corretta, renderebbe contraddittorio l'articolo di giornale e, in costanza di un dubbio circa l'elemento soggettivo, l'imputato andrebbe comunque assolto (non potrebbe, infatti, dedursi con certezza la consapevolezza del giornalista di affermare, anche solo implicitamente, una circostanza non veritiera, tanto più che poco prima aveva detto in modo espresso il contrario - e cioè che il FI era solo indagato). In ogni caso, dunque, essendovi fondati dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, ne conseguirebbe l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, almeno sotto il profilo del dubbio.
6. Ne consegue l'annullamento della sentenza senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, essendo scriminato dal diritto di critica (e non potendosi riscontrare con certezza alcuna falsità nel narrato del giornalista). I motivi 2 e 4 restano assorbiti.
7. Nulla per le spese di parte civile, essendovi stato accoglimento del ricorso degli imputati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015