Sentenza 15 luglio 2013
Massime • 1
La competenza per territorio a decidere sull' istanza di esecuzione domiciliare della pena presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 26 novembre 2010, dal condannato non detenuto, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, in applicazione del generale principio di cui all'art. 677, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, non prevedendo la normativa del 2010 espressa deroga al principio generale, non è possibile applicare la speciale regola di competenza stabilita dall'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2013, n. 37978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37978 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/07/2013
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2655
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 11826/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. SORV. SALERNO;
nei confronti di:
MAGISTRATO SORV. NAPOLI;
con l'ordinanza n. 864/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di SALERNO, del 06/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, il quale ha chiesto di dichiarare la competenza del magistrato di sorveglianza di Napoli. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza deliberata il 5 febbraio 2013 il Magistrato di sorveglianza di Napoli, investito dalla istanza di esecuzione domiciliare della pena ex L. n. 199 del 2010, proposta da TI SE, condannato in via definitiva dal Tribunale di Nocera Inferiore e libero in sospensione pena ex art. 656 c.p.p., comma 1, declinava la propria competenza e rimetteva gli atti al Magistrato di sorveglianza di Salerno, sul rilievo che, in base al combinato disposto degli art. 656 c.p.p., e L. n. 199 del 2010, art. 1, la competenza a conoscere dell'istanza appartiene al Magistrato di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. preposto all'esecuzione, nel caso specifico il Pubblico ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
2. Il Magistrato di sorveglianza di Salerno, in tal modo investito del procedimento, ha a sua volta declinato la propria competenza e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto, rilevando che, la competenza per territorio del Magistrato di sorveglianza è stabilita dall'art. 677 c.p.p., che al comma 2 stabilisce inequivocabilmente che quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al Tribunale o al Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. In applicazione di tale regola, non contenendo la L. n. 199 del 2010, alcuna deroga espressa, essendo il TI residente in San Giuseppe Vesuviano, la competenza a conoscere dell'istanza proposta dallo stesso appartiene al Magistrato di sorveglianza di Salerno.
3. Premesso che il conflitto sorto tra il magistrato di sorveglianza di Napoli e quello di Salerno è senz'altro ammissibile in rito, in quanto si verte con certezza in una ipotesi di conflitto negativo di competenza, a norma dell'art. 28 c.p.p., poiché due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame, al fine di giudicarne la fondatezza, l'istanza proposta nell'interesse di TI SE, con stasi insuperabile del procedimento, esso va risolto dichiarando la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli.
Al riguardo è opportuno premettere, come correttamente rilevato dal giudice remittente, che la competenza per territorio del Magistrato di sorveglianza è stabilita dall'art. 677 c.p.p., che al comma 2, stabilisce inequivocabilmente che quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al Tribunale o al Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, sicché, non prevedendo la L. n. 199 del 2010 alcuna deroga al principio generale di cui all'art. 677 c.p.p. e risiedendo il TI in San Giuseppe Vesuviano, la competenza appartiene al Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio.
Non ignora il Collegio che questa Corte, con riferimento ad istanza proposta da condannato in sospensione pena volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione ha di recente affermato che la competenza a conoscere della stessa si radica presso il Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che cura l'esecuzione, regola che prevale, in quanto specifica, su quella di cui all'art. 677 c.p.p., (cfr., Sez. 1^, n. 24106 del 26/05/2009 - dep. 11/06/2009, Omoregbee, Rv. 243971, ed in tal senso, Sez. 1^, n. 38171 in data 23.09.2008, Rv. 241144, Confi, in proc. Codispoti).
Nel caso di specie, tuttavia, l'istanza proposta dal condannato in libertà, non è volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione ma alla fruizione di un nuovo istituto, previsto dalla L. n. 199 del 2010, che ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost., con la conseguenza che, che trattandosi di un istituto diverso da quello previsto dall'art. 47 ter Ord. Pen., pur in presenza di modalità di esecuzione della pena per molti versi non dissimili, in assenza di specifica disposizione derogativa, non è possibile applicare al caso in esame la speciale regola di competenza stabilita dall'art. 656 c.p.p., comma 6, in luogo del principio generale di cui all'art. 677 c.p.p., anche in considerazione della contiguità territoriale esistente tra il domicilio dell'istante in libertà e l'ufficio di sorveglianza preposto a verificare la effettiva idoneità del domicilio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2013