Sentenza 29 aprile 2014
Massime • 1
In tema di mutamento del collegio giudicante, i verbali delle prove dichiarative precedentemente assunte, non essendo viziati da inutilizzabilità patologica, possono essere legittimamente utilizzati, in sede di rinnovata assunzione dell'esame testimoniale, ai fini delle contestazioni previste dagli artt. 500 e 503 cod. proc. pen., non diversamente da quanto dispone l'art. 238, comma quarto, dello stesso codice per le dichiarazioni rese in altri procedimenti.
Commentario • 1
- 1. Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimonialehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2014, n. 38734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38734 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 29/04/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1298
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 27601/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE SS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 20/11/2012 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20 novembre 2012 la Corte d'Appello di Bari, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Trani (invece riformata in altre parti), ha riconosciuto SE SS responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società Confezioni MG dei fratelli SE s.n.c, della quale era stato socio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, a fronte del motivo di gravame con cui la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per omessa rinnovazione delle prove assunte da un collegio diverso da quello giudicante, anziché trasmettere gli atti al primo giudice abbia provveduto essa stessa all'assunzione delle prove, così privando l'imputato di un grado di giudizio.
2.2. Col secondo motivo il SE denuncia inosservanza del divieto di reformatio in peius, così argomentando: il Tribunale aveva applicato la pena di anni tre di reclusione, avendo riconosciuto l'equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1); la Corte d'Appello, avendo negato alla pluralità dei fatti la natura di aggravante, avrebbe dovuto limitarsi a ridurre la pena per effetto delle attenuanti generiche: invece, dopo aver fatto ciò, ha applicato un aumento di pena per continuazione interna, in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, nel corso dell'assunzione della prova testimoniale, abbia consentito al pubblico ministero di rivolgere ai testi delle domande suggestive, malgrado l'opposizione della difesa, e che gli abbia, altresì, consentito di muovere contestazioni ai testi sulla base delle dichiarazioni da essi rese in primo grado, malgrado la eccepita nullità; denuncia, inoltre, travisamento delle risultanze istruttorie e omessa confutazione delle ragioni esposte nei motivi di appello.
2.4. Col quarto motivo eccepisce l'estinzione del reato indicando, quale data di maturazione del termine prescrizionale, quella del 10 gennaio 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in ogni sua parte.
2. In primis va detto che la Corte d'Appello ha bene operato nel disporre la rinnovazione davanti a sè delle prove testimoniali assunte dal Tribunale nell'originaria composizione, anziché limitarsi - come avrebbe voluto la difesa - a pronunciare la nullità della sentenza di primo grado e disporre la restituzione degli atti al Tribunale. Al riguardo occorre premettere che, quando si verifichi il mutamento della composizione del collegio giudicante, delle prove dichiarative precedentemente acquisite deve essere rinnovata l'assunzione nella forma prescritta dell'esame incrociato, fatta eccezione per l'ipotesi - qui non ricorrente - che vi sia stato il consenso delle parti alla lettura dei relativi verbali. All'omissione di tale adempimento, tuttavia, non consegue la nullità della sentenza, ma soltanto il vizio in iudicando consistito nell'aver fondato la decisione su prove inutilizzabili (v. Sez. 1, n. 37537 del 07/07/2004, Addis, Rv. 229791). Ne deriva che il giudice di appello, una volta rilevato il suddetto vizio, non deve disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi descritte nell'art. 604 c.p.p., commi 1 e 4, ma deve procedere direttamente alla nuova escussione dei testi (Sez. 5, n. 3613 del 07/11/2006 - dep. 31/01/2007, Arcidiacono, Rv. 236044).
2.1. Il fatto, poi, che il pubblico ministero, nel corso del rinnovato esame testimoniale, si sia avvalso per le contestazioni dei verbali relativi alla precedente assunzione della prova non integra alcun vizio di nullità; infatti l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, del mezzo istruttorio assunto anteriormente al mutamento del collegio giudicante non è quella, patologica, di cui all'art. 191 c.p.p., non trattandosi di prova assunta in violazione di un divieto di legge: onde è consentito servirsene ai fini delle contestazioni previste dagli artt. 500 e 503 c.p.p., non diversamente da quanto dispone l'art. 238 c.p.p., comma 4, per le dichiarazioni rese in altri procedimenti.
2.2. A chiusura dell'argomento riguardante l'assunzione delle prove è, ancora, da osservare che la formulazione di domande suggestive ai testi non è denunciabile nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), non trattandosi di inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
2.3. Per quanto, poi, si riferisce alla valutazione delle prove assunte, corre l'obbligo di rilevare che le censure elevate dal ricorrente, col lamentare travisamento delle risultanze istruttorie e carenza motivazionale per omessa confutazione dei motivi di appello, non possono essere prese in considerazione in quanto generiche. Manca, invero, qualsiasi specificazione di ciò che viene definito "enorme divario fra quanto dichiarato dai testi in primo grado e quanto narrato dagli stessi in grado di appello", nonché dei motivi d'impugnazione sui quali la Corte territoriale avrebbe mancato di soffermarsi. Del resto va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del gravame non è tenuto a prendere in esame ogni singola argomentazione svolta nei motivi d'impugnazione, ma deve soltanto esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico- giuridico, i motivi per i quali perviene a una decisione difforme rispetto alla tesi dell'impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e perciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149/06 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187).
3. Non sussiste la denunciata violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte d'Appello, così interpretando il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza n. 21039 del 27/01/2011 (Loy, Rv. 249665), ha ritenuto che la pluralità dei fatti di bancarotta non dovesse essere trattata alla stregua di un'aggravante, valutabile come tale nel giudizio di bilanciamento, ma che dovesse operare sulla determinazione della pena allo stesso modo della continuazione: di talché, applicata la riduzione di un terzo della pena base in applicazione delle attenuanti generiche (non più neutralizzate dall'aggravante, non ritenuta tale), ha apportato l'aumento per quella che ha definito "continuazione interna con le altre condotte", pervenendo a una rideterminazione della pena in misura complessivamente inferiore a quella statuita dal giudice di prima istanza.
3.1. Senonché la decisione così assunta è il frutto di un fraintendimento della pronuncia delle Sezioni Unite. Infatti, se è pur vero che nella menzionata sentenza si afferma che "più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell'ambito di uno stesso fallimento mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo a un concorso di reati, che vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico", è altrettanto vero che tale affermazione opera con dichiarato riferimento al profilo strutturale, da tenersi distinto da quello funzionale;
infatti, da quest'ultimo punto di vista, la stessa sentenza del massimo organo di nomofilachia osserva che per l'attuazione del cumulo giuridico, finalizzato all'unificazione quoad poenam di più fatti-reato autonomi e non sovrapponibili fra loro (c.d. continuazione fallimentare), il legislatore ha fatto ricorso alla categoria giuridica della circostanza aggravante, della quale la norma in questione presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, "circostanze", adottato nella rubrica;
b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento, implicante il necessario richiamo all'art. 64 c.p., che è l'unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria;
così da giungere all'affermazione secondo cui "è indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante". Da ciò deve coerentemente concludersi che, malgrado la funzione strutturale affine a quella della continuazione, la circostanza in parola deve essere trattata alla stregua di ogni altra aggravante - ad esclusione, ovviamente, di quelle contemplate dall'art. 63 c.p., comma 3, - e deve dunque rientrare nel giudizio di bilanciamento fra circostanze.
3.2. Ciò detto, deve peraltro subito aggiungersi che l'errore nel quale è incorsa la Corte di merito, essendosi risolto a favore dell'imputato, non può essere emendato in questa sede per mancanza di impugnazione del pubblico ministero;
ma certamente l'imputato non ha ragione di lamentare una reformatio in peius in realtà insussistente, atteso che gliene è derivata un'attenuazione del trattamento sanzionatorio per cui la pena di tre anni di reclusione, comminatagli dal Tribunale, si è ridotta a quella due anni e cinque mesi rideterminata dalla Corte d'Appello.
4. Manifestamente infondata, infine, è anche l'eccezione di prescrizione. Premesso che il termine massimo di legge, pari a dodici anni e sei mesi con decorrenza dalla data del fallimento (24 marzo 1999), deve intendersi prolungato in ragione delle sospensioni verificatesi nel corso del processo, per un totale di 502 giorni, va rilevato che la scadenza è venuta a collocarsi alla data del 7 febbraio 2013 (ma le conseguenze non cambierebbero se si condividesse l'indicazione del ricorrente, che la colloca al 10 gennaio 2013): per cui deve concludersi che al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado - che s'identifica nella lettura del dispositivo in udienza, avvenuta il 2 novembre 2012 - l'evento estintivo non si era ancora realizzato.
4.1. Per quanto detto non è pertinente alla fattispecie - ma, se condiviso, gioverebbe comunque alla difesa - il principio enunciato nel risalente arresto giurisprudenziale di cui a Sez. 1, n. 11541 del 28/10/1997, Plojer, Rv. 209138, secondo cui sarebbe ammissibile il ricorso finalizzato a far valere la prescrizione intervenuta nel periodo intercorrente fra il deposito della sentenza di merito e la scadenza del termine per ricorrere;
si tratta, tuttavia, di enunciazione superata e travolta da numerose pronunce successive, tra le quali basterà ricordare Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531.
4.2. È appena il caso di aggiungere che, alla stregua della pronuncia da ultimo citata, la maturazione del termine prescrizionale dopo la sentenza di appello non è deducibile nel giudizio di cassazione quale unico motivo di ricorso: la situazione descritta è da equiparare a quella, riscontrabile nella fattispecie, in cui ogni altra censura sia inammissibile.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014