Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2014, n. 38734
CASS
Sentenza 29 aprile 2014

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Massime1

In tema di mutamento del collegio giudicante, i verbali delle prove dichiarative precedentemente assunte, non essendo viziati da inutilizzabilità patologica, possono essere legittimamente utilizzati, in sede di rinnovata assunzione dell'esame testimoniale, ai fini delle contestazioni previste dagli artt. 500 e 503 cod. proc. pen., non diversamente da quanto dispone l'art. 238, comma quarto, dello stesso codice per le dichiarazioni rese in altri procedimenti.

Commentario1

  • 1Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimoniale
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2014, n. 38734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38734
Data del deposito : 29 aprile 2014

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