Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2002, n. 9373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9373 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
1 73071 REPUBBLICA ITALIANA 0.0 170130/00 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NE PR M DI E Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente R.G.N. 25496/00 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Rel. Consigliere Cron. 25227 Dott. Antonio MERONE - Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 31/01/02 FALCONE Consigliere C.C.Dott. Giuseppe CORTE CU DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 73071 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del NIstro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RA NE IC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MONTE GENNARO 24, presso lo studio dell'avvocato POMPILIA ROSSI, difeso dall'avvocato 2002 MARCO LOMBARDI, giusta procura in calce;
550 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 471/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 10/11/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore W Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR MI HE, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in n. 363, nella dichiarazionelegge 24 luglio 1984, dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla spettasse la detrazione, sospensione non l'ammontare del reddito imponibile rideterminava esclusione della stessa e notificava al con contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il NIstero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971;3, 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 3 597/1973. Resiste l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 ilwwwww quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, deve essere considerato quale norma28,n. introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000, 8659/2001, r 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo grado del giudizio, considerata l'epoca di consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale e opportunamente la data del ricorso, vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 31.1.2002. te eaus est. Яриные Моди He Presidente Johor JA NI IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATU CAPO LERIA Oggi 27 GIU. 2002 IL CANCELLERE 01 Osvako Ascanio S