Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce espressione dell'attività tipica del giudizio di merito e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità, salvo che per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o vizio di motivazione. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la disposizione collettiva prevedente la conservazione del posto di lavoro per tutta la durata dello stato di inabilità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale fosse operativa solo con riguardo ad eventi accertati come tali, mentre tutte le altre assenze derivanti da malattia o infortunio erano sottoposte alla regola generale della durata del comporto, a nulla rilevando la presentazione di una richiesta di riconoscimento di malattia professionale rivolta all'Inail, non seguita, nell'inerzia dell'istituto, da alcuna iniziativa dell'interessato, in sede amministrativa o giudiziaria, volta all'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'anzidetto riconoscimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA Presidente
Dott. Alberto EULA Consigliere
Dott. Natale CAPITANIO Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Consigliere
Dott. Gabriella COLETTI Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL TO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Paradiso 55, presso lo studio dell'avv. Flaminia Della Chiesa d'Isasca, rappresentato e difeso dall'avv. Rizzo Nunzio giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO GE.SE.CE.DI., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro 62 presso lo studio dell'avv. Antonio Sbardella rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Russo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5086/97 del Tribunale di Napoli depositata il 16/10/97 R.G. 45461/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.11.98 dal Relatore Cons. Dott. Coletti Gabriella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cinque Alberto che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13 luglio 1995 il Pretore di Napoli respingeva la domanda proposta da AN AL, ex dipendente del Consorzio GE.SE.CE.DI., per ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso datoriale, motivato con il superamento del periodo di comporto.
Il EN proponeva appello censurando la sentenza di primo grado per non aver considerato che la lettera di recesso non indicava il numero delle assenze e per aver ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina dell'art.66 del contratto collettivo anziché quella dell'art.67 del contratto stesso.
Con sentenza 16 ottobre 1997 il Tribunale di Napoli rigettava la impugnazione osservando che nessuna richiesta di specificazione del numero delle assenze era stata avanzata dal lavoratore e, quanto alla disciplina contrattuale applicabile, che la semplice presentazione all'INAIL della denuncia di malattia, non seguita da alcun riconoscimento della natura professionale di essa, non era idonea a sospendere il decorso del periodo contrattuale di comporto e a paralizzare il potere di recesso del datore di lavoro secondo la disciplina dell'art.67 del contratto collettivo, la quale esigeva, a tal fine, che della malattia fosse stata accertata la causalità lavorativa.
Il EN chiede la cassazione della sentenza di appello con ricorso fondato su tre motivi ai quali resiste il Consorzio con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 67 del contratto collettivo per i dipendenti di istituti di vigilanza privata e dell'art.1362 cod.civ. in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c , nonché il vizio di omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Assume che il Tribunale avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale e, principalmente, quello che impone la ricerca della comune intenzione delle parti, nella valutazione del contenuto dell'art.67 del contratto collettivo, il quale prevede la conservazione del posto di lavoro per tutto il tempo della inabilità derivante dall'infortunio o dalla malattia professionale in ragione del fatto che la malattia professionale è imputabile alle condizioni patogene dell'ambiente di lavoro, "tant'è che la relativa denuncia all'INAIL viene sottoscritta anche dal datore di lavoro". Aggiunge che solo l'eventuale rigetto della domanda da parte dell'INAIL avrebbe potuto giustificare l'applicazione della regola generale dettata dall'art.66 del contratto collettivo per il calcolo del periodo di comporto e non anche il ritardo nell'accertamento, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
Il motivo non è fondato
Richiamando il proprio costante insegnamento secondo cui la ricerca e la individuazione della comune volontà dei contraenti sono operazioni che costituiscono espressione dell'attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, concretando un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della inadeguatezza della motivazione e della patente violazione delle regole legali di ermeneutica (cfr., tra le numerose decisioni, Cass. sent. n. 5837 del 1997; n. 5893 del 1996), osserva la Corte che la interpretazione data dal Tribunale alle disposizioni contrattuali delle quali (inammissibilmente) si assume la violazione non è censurabile sotto alcuno degli indicati profili, perché congruamente argomentata e conforme ai criteri di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., in quanto fondata sulla formulazione letterale della dichiarazione negoziale, di contenuto tale da indurre il giudice di appello a ritenere che la prevista garanzia della conservazione del posto di lavoro per tutto il tempo della durata dello stato di inabilità lavorativa operasse soltanto nelle situazioni qualificate dall'autonomia collettiva come "infortunio sul lavoro" o "malattia professionale" (art.67) restando, invece, sottoposte alla regola generale sulla durata del comporto (di cui all'art.66) le assenze dipendenti da infortuni extralavorativi e da malattie comuni.
In tutto coerente con tale interpretazione appare, allora, il giudizio del Tribunale secondo cui il lavoratore avrebbe potuto giovarsi della più favorevole disciplina dell'art.67 del contratto collettivo solo se e in quanto fosse stato dimostrato che l'impedimento che ne aveva determinato le assenze dal lavoro, per la sua dipendenza da fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, integrava un'ipotesi di "infortunio sul lavoro" o di "malattia professionale".
E altrettanto corretta è l'affermazione che una simile dimostrazione non poteva ritenersi fornita dalla esistenza di una mera richiesta di riconoscimento della malattia professionale rivolta all'INAIL e non seguita, nella inerzia dell'Istituto, da alcuna iniziativa, amministrativa o giudiziaria, dell'interessato finalizzata all'accertamento del proprio diritto ad ottenere il riconoscimento anzidetto.
Su questo punto decisivo nessuna censura viene svolta dal ricorrente, il quale non fa cenno ad eventuali atti ricognitivi intervenuti in sede amministrativa e non considerati dai giudici di merito, non lamenta l'omesso esame di istanze istruttorie intese alla dimostrazione della causalità professionale, neppure denuncia il mancato svolgimento di indagini su possibili profili di responsabilità del datore di lavoro, in quanto inadempiente all'obbligo, impostogli dall'art. 2087 cod.civ., di predisporre tutte le misure necessarie per la tutela delle condizioni di lavoro, ne', infine, contesta, in via residuale, il mancato utilizzo da parte del Tribunale di poteri di ufficio ex art. 437 c.p.c. per acquisire, eventualmente anche mediante consulenza tecnica di ufficio, i necessari elementi di valutazione.
Irrilevante, ai fini che interessano, è, invece, la dedotta circostanza che fosse stato il datore di lavoro a predisporre la denuncia della malattia e a trasmetterla all'INAIL. Trattandosi di un adempimento obbligatorio ai sensi degli artt. 52 e 53 del d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124, la denuncia del datore di lavoro prescinde,
infatti, da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità degli eventi denunciati e, non può, pertanto, essere utilizzata sul piano probatorio, neppure come elemento di presunzione.
Con il secondo motivo e con deduzione della violazione e falsa applicazione dell'art.66 del contratto collettivo in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., nonché della omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente sostiene che nel terzo motivo di appello aveva dedotto che le malattie risultanti dagli statini paga avevano avuto una durata di 249 giorni contro i 412 risultanti dai certificati medici e che doveva godere di 314 ore di permessi e di ferie. A suo dire il Tribunale non avrebbe esaminato questo punto decisivo, essendosi limitato ad affermare apoditticamente che era stato superato il periodo di comporto previsto 0dalla contrattazione collettiva di settore.
Anche questo motivo è da rigettare perché il Tribunale, richiamando e facendo propria la interpretazione della norma collettiva contenuta nella sentenza del Pretore, ha rilevato che le relative prescrizioni prendevano a riferimento il periodo certificato di assenza e non i giorni lavorativi. Il ricorrente, mentre non svolge alcuna adeguata censura nei confronti di tale interpretazione, neppure indica le ragioni per le quali dovrebbe trovare accoglimento la tesi, ad essa contraria, secondo cui ".. la presenza al lavoro, risultante dagli statini paga, aveva un valore prevalente rispetto alla prognosi di malattia risultante dai certificati medici" (ricorso, pag.5). Infine, nel terzo motivo, la sentenza di appello è criticata per aver omesso di pronunciare su un punto decisivo della controversia costituito dal quarto motivo di appello, nel quale il EN aveva dedotto di essere stato dispensato dal presentarsi al lavoro su disposizione del Presidente della società, che aveva richiesto a tal fine accertamento della idoneità ai sensi dell'art.5 della legge n.300 del 1970. Si tratta, anche in questo caso, di un motivo del tutto generico, perché il ricorrente non indica i documenti che il Tribunale avrebbe mancato di esaminare e dai quali risulterebbe l'esistenza di una disposizione del datore di lavoro che lo dispensava dal presentarsi al lavoro, non consentendo così alla Corte il controllo della decisività dei fatti asseritamente trascurati;
controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ragioni di equità (art.92, secondo comma, c.p.c.) giustificano la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999