Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
È nulla l'ordinanza di custodia cautelare, rinnovata dopo la caducazione di una precedente misura restrittiva per omesso interrogatorio della persona ad essa sottoposta, quando la nuova l'ordinanza sia disposta senza la preventiva, effettiva liberazione dell'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2006, n. 7809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7809 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI PE - Presidente - del 12/01/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 48
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 38400/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI PE, n. a Catania il 3 febbraio 1958;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 17 agosto 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Ciampoli Luigi, che ha chiesto il rigetto;
Udito il difensore avv. GIULISANO Orazio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicata a PE RI, persona sottoposta a indagini per partecipazione ad associazione mafiosa.
Ricorre per Cassazione PE RI e propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 302 c.p.p., eccependo la nullità dell'ordinanza di custodia cautelare,
in quanto rinnovata, dopo la caducazione di una precedente misura per omesso interrogatorio ex art. 294 c.p.p., senza la sua preventiva effettiva liberazione.
Con il secondo motivo deduce l'ingiustificato rigetto dell'eccezione di nullità dell'interrogatorio reso ex art. 294 c.p.p. in quanto non preceduto dalla contestazione degli addebiti.
Con il terzo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare, per violazione dell'art. 292 c.p.p., attesa la mancata indicazione delle norme di legge violate, della "esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato", e del sigillo dell'ufficio. Con il quarto motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al presupposto probatorio della misura applicata.
2. È fondato e assorbente il primo motivo del ricorso, perché, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata, PE RI fu sottoposto a interrogatorio, prima della rinnovazione della misura caducata, mentre si trovava ancora ristretto in carcere per non essere stato di fatto eseguito il precedente provvedimento di liberazione.
Nel respingere l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa della misura i giudici del merito hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte per cui "ai fini del ripristino della custodia cautelare, l'art. 302 c.p.p. non esige che l'interrogatorio avvenga a piede libero, ma che il titolo caducato non sia più operante, neppure di fatto, al momento dell'interrogatorio stesso e che il giudice, prima di decidere sulla nuova richiesta di misura cautelare, possa valutare l'eventuale difesa preventiva dell'interessato" (Cass., sez. 5^, 6 luglio 1994, Cacciolla, m. 199856, Cass., sez. 4^, 24 maggio 2004, Ejili, m. 228966). Tuttavia questa giurisprudenza si riferisce a casi in cui l'interrogatorio dell'indagato era avvenuto in sede di convalida del fermo disposto dal Pubblico Ministero prima dell'esecuzione del provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della misura custodiale poi rinnovata a norma dell'art. 302 c.p.p.. Sicché in quei casi lo stato di detenzione della persona sottoposta a interrogatorio non era imputabile neppure di fatto al titolo di custodia precedentemente caducato, bensì a un nuovo titolo, il fermo, della cui legittimità in tale situazione pure si discute in giurisprudenza. Nel caso in esame invece PE RI fu senza alcun titolo trattenuto di fatto in carcere per il tempo necessario all'espletamento di un interrogatorio ex art. 294 c.p.p., la cui nullità fu subito eccepita dal difensore.
Ne consegue che sussiste indiscutibilmente la violazione dell'art. 302 c.p.p. denunciata dal ricorrente (Cass., sez. 2^, 24 febbraio 1993, Campoccia, m. 194073). E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale violazione invalida il provvedimento di rinnovazione della misura (Cass., sez. 4^, 16 gennaio 2001, Scala, m. 219036, Cass., sez. 1^, 12 ottobre 1998, Iannone, m. 211804, Cass., sez. 6^, 22 gennaio 1992, Quarta, m. 189440), perché il previo interrogatorio a piede libero dell'indagato costituisce una condizione di legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass., sez. 4^, 29 gennaio 1999, Imbrice, m. 213219, Cass., sez. 3^, 1 dicembre 1999, Bonesta, m. 215349).
In accoglimento del ricorso, pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza di riesame sia dell'ordinanza di costodia cautelare.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di PE RI. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2006