Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
La condotta di detenzione di arma clandestina può avere ad oggetto soltanto armi comuni da sparo, che sono le sole immatricolate ed alle quali vengono imposti dal Banco di prova i numeri ed i segni indicati dall'art. 11 della L. n. 110 del 1975. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la configurabilità del reato con riguardo ad una pistola Beretta cal. 9 "parabellum", mod. 92 SF, arma da guerra in uso alle Forze armate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2009, n. 24052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24052 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 502
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 9737/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto, con unico atto, nell'interesse di:
- IA RE, nato il [...] a [...];
- ON NN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 26.6.2008 dalla Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza 20.6.2007 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città che aveva condannato TI TO e AN MB alla pena di cinque anni, sei mesi, venti giorni di reclusione e Euro 660,00 di multa ciascuno per i reati, in continuazione, di ricettazione, detenzione e porto di una pistola Beretta cal. 9 parabellum, mod. 92 SF, ritenuta arma clandestina, e relativo munizionamento, con la recidiva reiterata e infraquinquennale per entrambi, fatti accertati il 23.1.2007. 2. Ricorrono gli imputati con unico atto a mezzo del comune difensore, avvocato Massimo Trigari, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denunzia violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento:
2.1. alla valutazione delle prove;
dolendosi in particolare della considerazione alla stregua di "prova" anziché come mero indizio della sorpresa ad opera della polizia all'esterno di un cantiere;
della mancanza dunque della pluralità di elementi dotati dei connotati di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2; della errata attribuzione al MB dell'arma trovata in strada, non essendo stato visto il lancio della stessa con sicurezza dagli agenti ed avendolo ammesso il ricorrente solo per ottenere "il promesso sconto di pena"; della completa assenza di elementi idonei, in ogni caso, a riferire l'arma anche al TI;
della assenza di motivazione di entrambi i giudici del merito sul punto;
2.2. alla valutazione della sussistenza del fatto reato e del concorso nello stesso di entrambi i ricorrenti;
evidenziando che a carico del TI non poteva porsi alcun contributo funzionale o strumentale alla realizzazione della condotta criminosa, che neppure il MB aveva comunque posto in essere;
che mancando un fatto commissivo del TI, a suo carico doveva ipotizzarsi un'omissione (di un comportamento doveroso) pure insussistente;
che dunque al più poteva ipotizzarsi una connivenza non punibile;
che trattandosi di reato permanente il concorso nella fase di "mantenimento del reato" non poteva infatti ipotizzarsi in assenza di comportamenti idonei ad agevolare, condizionare o favorire detto "mantenimento" (cita tra l'altro sez. 1, n. 4800 del 22.5.1997); che l'ignoranza del TI cadeva su elemento costitutivo della fattispecie e la sua condanna violava il principio di colpevolezza;
2.3. alla "catalogazione del fatto" e alla pluralità degli addebiti contestati, in violazione del principio ne bis in idem e degli artt.15, 81 e 84 c.p.; assumendo che la violazione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23 assorbiva (secondo un rapporto di consunzione che riposava sulla unitarietà normativo-sociale del fatto) il reato di ricettazione, i medesimi essendo gli elementi costitutivi delle due fattispecie e unico il processo esecutivo e volitivo;
2.4. alla capacità e attitudine al delitto dei ricorrenti e alla valutazione dunque degli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p.;
osservando, quanto alla posizione del TI, che la Corte d'appello aveva indebitamente dato valore di prova ai precedenti penali dell'imputato e trasformato la sua fuga in elemento fondante il concorso.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso appaiono inammissibili.
1.1. La Corte d'appello, dopo avere correttamente richiamato la sentenza di primo grado rilevando che i motivi d'appello riproponevano argomenti già esaminati e disattesi (e tale affermazione non è specificamente censurata), ha evidenziato che i due imputati erano stati arrestati in flagranza di reato in quanto la Polizia giudiziaria aveva notato, durante l'inseguimento dell'auto nella quale erano stati visti, che il passeggero (poi identificato nel MB) aveva gettato un'arma dal finestrino. La circostanza (l'avere scagliato via la pistola) era stata quindi ammessa dal MB a fronte dei dati inconfutabili contestatigli. Non è vero dunque ne' che la flagranza consisteva nella sola vista dei due davanti ad un cantiere, ne' che il fatto che il MB avesse lanciato l'arma dal finestrino non risultasse riferito con certezza.
La sentenza impugnata ha quindi del tutto esaurientemente e logicamente osservato che la responsabilità di entrambi gli imputati riposava su circostanze obiettive e sulla inattendibilità e contraddittorietà delle versioni rese.
Risultava infatti che l'arma, da guerra, gettata dal MB aveva un colpo in canna e altri 11 nel serbatoio;
l'abbigliamento aderente indossato nell'occasione dal MB e la sua corporatura escludevano che l'arma, di notevoli dimensioni e a dire del MB portata nella cintola dei pantaloni, potesse non essere vista dal TI;
confortavano l'assunto del concorso del TI le circostanze che questo indossasse un giubbotto antiproiettile e che i due si trovavano, quando erano stati avvistati, fermi in auto nei pressi di un cantiere (chiuso, in attesa che aprisse), sicché appariva evidente che s'erano recati colà per fare uso in qualche modo dell'arma; le dichiarazioni dei due non coincidevano quanto a iniziativa e tempo dell'asserito incontro occasionale e l'affermazione che s'erano recati in quel luogo a cercare lavoro, con un'arma da guerra e un giubbotto antiproiettile, appariva completamente incredibile;
parimenti illogica e incredibile era l'affermazione del MB che aveva portato con se l'arma solo perché l'aveva da poco trovata casualmente e gli piaceva;
tanto più a fronte dei precedenti specifici che rendevano evidente come non potesse non avere piena consapevolezza dei rischi che così agendo avrebbe corso.
Gli elementi indiziari a carico dei ricorrenti, molteplici e convergenti, risultano dunque congruamente valutati, assieme all'inostenibilità delle tesi difensive.
1.2. E che il TI dovesse rispondere di concorso pur non risultando che detenesse materialmente l'arma, è stato correttamente ritenuto sul rilievo che l'arma era evidente, il giubbotto antiproiettile lasciava intendere che se ne ipotizzava l'uso, la condotta dell'uno appariva strettamente connessa e funzionale a quello dell'altro, il TI in particolare conducendo la vettura che trasportava il MB armato.
Assolutamente plausibile appare infine l'osservazione che il tentativo di "fuga", o meglio l'iniziale allontanamento, fosse scaturito dall'intenzione di sbarazzarsi dell'arma piuttosto che dalla sola intenzione di sfuggire ad un banale controllo per guida senza patente, a fronte del rilievo che dopo essersi disfatti dell'arma i due s'erano arrestati.
1.3. Quanto alla considerazione dei gravi precedenti penali al fine di determinare il trattamento sanzionatolo, in particolare del TI (in realtà solo a lui si riferisce nello specifico l'ultima censura), si tratta di valutazione del tutto corretta, ed anzi doverosa alla luce dei criteri indicati nell'art. 133 c.p.. 2. Con il terzo motivo si sostiene che il reato di ricettazione deve ritenersi assorbito in quello della L. n. 110 del 1975, art. 23 contestato in concorso.
Sarebbe in linea astratta da rilevare che la prospettazione del ricorrente è priva di fondamento, perché i criteri di assorbimento e di consunzione sono ritenuti, secondo l'orientamento di questa Corte, inoperanti al di fuori delle esplicite clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, cui allude l'inciso finale dell'art. 15 c.p. (Sez. U, Sentenza n. 47164 del 20/12/2005, Marino) e che è perciò principio consolidato che è ammissibile il concorso delle condotte di acquisto o ricezione punite dall'art. 648 c.p. con le successive condotte di detenzione e utilizzazione giacché non corrisponde a criteri di necessità normativa ne' naturale che il detentore o l'utilizzatore della cosa contraffatta o alterata l'abbia acquistata da altri in tali condizioni e non abbia invece egli stesso commesso il reato presupposto.
Preliminare è tuttavia la considerazione che nella situazione in esame non era in realtà configurabile il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23. Secondo la contestazione l'arma assertivamente "clandestina" era difatti una pistola Beretta cal. 9 parabellum, mod. 92 SF, non inclusa nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e in uso alle Forze armate;
la contestazione ex L. n. 865 del 1967 come modificata dalla L. n. 497 del 1974 era riferita alla detenzione e porto di arma da guerra, la stessa sentenza e quella di primo grado in più parti riconoscono, esattamente, che l'arma era da guerra;
la pena per il porto (assunta a pena base) è stata commisurata alla L. n. 865 del 1967, art. 4, come modificato dalla L. n. 497 del 1974, art. 12.
Occorre dunque ricordare che, come reiteratamente affermato in giurisprudenza (Sez. 1, n. 10710 del 19/05/1982 Troito;
Sez. 5, n. 1429 del 19/12/1984, Cavallaro;
Sez. 1, n. 13255 del 01/10/1986, Distasio;
Sez. 1, n. 8966 del 08/06/1987 Ceparano;
Sez. 1, n. 10892 del 09/06/1987 Garzo;
Sez. 1, n. 6947 del 15/04/1988 Polizzi;
Sez. 1, n. 7385 del 09/04/1990, Barone;
Sez. 1, n. 9327 del 02/05/1990, Carinci), sulla base dell'inequivoco dato normativo la condotta incriminata dalla L. n. 110 del 1975, art. 23 è riferibile esclusivamente alle armi comuni da sparo (che sono d'altronde le sole immatricolate ai sensi dell'art. 2 e a cui vengono imposti dal Banco di prova i numeri e i segni indicati dall'art. 11).
Ne consegue che nel caso in esame il fatto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23 non sussiste e che la sentenza impugnata va,
limitatamente a detta imputazione, annullata.
L'annullamento può essere disposto senza rinvio dal momento che è possibile mediante mero calcolo materiale eliminare la pena per il reato insussistente, calcolata dal Tribunale in mesi sette di reclusione e Euro 80,00 ridotti di un terzo per il rito abbreviato, e così quattro mesi e venti giorni e di Euro 53,00 di multa, e rideterminare la pena residua in cinque anni, un mese, dieci giorni di reclusione e Euro 607,00 di multa.
3. Per il resto i ricorsi non possono che essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 23, perché il fatto non sussiste, ed elimina la pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione e di Euro 53,00 di multa, rideterminando la pena complessiva in cinque anni, un mese e dieci giorni di reclusione e Euro 607,00 di multa.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009