Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
La qualità di collaboratore a norma dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione assimilabile a uno "status" e indipendente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato, ma deve essere invece accertata all'interno del procedimento di merito attivato dalla richiesta di uno di detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria ai sensi dell'art. 58-ter citato, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4-bis stessa legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 05.03.1999
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 1865
3.Dott. DE PASCALIS DARIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 43837/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP LE RM n. il 03.10.1958
avverso ordinanza del 23.06.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
Osserva.
1.- Con ordinanza in data 23.6.1998 il tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza del condannato SP ON AR diretta ad ottenere il riconoscimento della condizione prevista dall'art. 58 - ter o.p. - collaborazione con la giustizia -.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, assumendo di avere concretamente prestato determinante attività collaborativa ai fini dell'accertamento di tutti i reati per i quali aveva riportato le pene in espiazione.
2.- Questa Corte ha costantemente affermato il principio per il quale la richiesta di concessione di un qualunque beneficio penitenziario è condizione imprescindibile per l'accertamento dell'esistenza di una condotta collaborativa con la giustizia ai sensi dell'art. 58 - ter dell'ordinamento penitenziario, tenuto conto della natura incidentale del procedimento previsto da tale norma. La qualità di collaboratore a norma dell'art. 58 - ter cit. non può invero formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a sè stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione assimilabile a uno status e indipendente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato, ma dev'essere invece accertata all'interno del procedimento di merito attivato dalla richiesta di uno di detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria ex art. 58 - ter, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art.
4 - bis stessa legge (v. Cass., Sez. I, 29.5.1998, Maffiotto;
20.10.1997, Tripodi, rv, 208928;
13.2.1997, Guidali, rv. 207183).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso si palesa inammissibile poiché, nel caso in esame, la pretesa dell'interessato diretta ad ottenere l'accertamento preventivo della condizione prevista dall'art. 58 - ter o.p. in vista di una futura ed eventuale richiesta di benefici penitenziari, risulta affatto svincolata da una qualsivoglia domanda di merito rientrante nella competenza del tribunale di sorveglianza.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999