Sentenza 30 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/12/2002, n. 18360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18360 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE1 8 3 60 / 02 LA CORTE SUPRIMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Contratto peliminare. Frecu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: nove specific at all'obbligo Dott. NC PONTORIERI Presidente R.G.N. 8138/00 Cron. Иизлил Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Consigliere Rep. 4839 Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo Consigliere Ud. 08/10/02 SCHETTINO - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA AN, OR GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARONCINI 6, presso 10 studio dell'avvocato GENNARO CONTARDI, difesi dall'avvocato ENZO CALZOLARI, giusta delega in atti;
ry ricorrenti
contro
M.A.F.E. SRL, in persona dell'Amm.re Unico CO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che lo difende per procura speciale del Notaio DOTT. PALMA MARGHERITA, Rep. N.12066, dell'1/8/2002 in Perugia;
2002
- controricorrente -
1297 -1- avverso la sentenza n. 59/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 25/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato ENZO CALZOLARI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del -му ricorso;
udito l'Avvocato RIZZ CARLA, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto. -2- Svolgimento del processo In data 9.2.88 tra NC AL e NA MO da un lato e la srl Ma.Fe dall'altro si stipulava un contratto preliminare, con cui la Ma. Fe si impegnava ad acquistare e il AL e la MO a vendere, un immobile sito nella via Tuderte 61/B/1 di Perugia. Era consentito il riscatto da esercitarsi dai promittenti venditori entro due anni dalla data del preliminare. Successivamente la Ma.Fe adiva il Tribunale di Perugia contro i promittenti venditori per ottenere una sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo che le controparti non volevano stipulare. Il Tribunale, con sentenza del 9.10.91 accoglieva la domanda. Avverso tale decisione proponevano appello il AL e la MO. му Costituendosi in giudizio, la Ma.Fe contestava l'appello. Con sentenza in data 24.2/25.3.1999, la Corte di appello di Perugia osservava in merito non rispondere a verità che la Ma.Fe non avesse chiesto la pronunzia di una sentenza ex art.2932 c.c., come si evinceva dalle conclusioni di primo grado. L'appellata aveva dimostrato in primo grado di aver pagato interamente il prezzo, come risultava dal pagamento di L.40.000.000 all'atto della stipula del preliminare e dalla ricevuta di L.90.000.000 in data 22.9.89, mentre nessuna nullià si ravvisava nella sentenza per non avere riportato integralmente la scrittura cui faceva riferimento, non correndo alcun obbligo in tal senso al giudice di primo grado. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il AL e la MO, sulla base di cinque motivi;
resisteva con controricorso la Ma.Fe srl. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1521, 1470, 2908 e 2932 c.c. e 113 cpc in relazione al'art.360, nn.3 e 5, stesso codice. Secondo le tesi sostenuta la sentenza impugnata avrebbe dovuto contenere sia il prezzo che il patto di riscatto, non essendo sufficiente riferirsi al preliminare senza riportarlo. La mancanza di questi due elementi comporterebbe pertanto l'incompletezza della sentenza, carente di elementi essenziali, senza idonea motivazione che tanto spieghi. Va evidenziato che la sentenza impugnata ha riferito con esattezza i motivi di appello: "a) la sentenza era viziata da ultrapetizione, in quanto l'attrice si اسر era limitata a chiedere che venisse dato atto della sua disponibilià a consentire il riscatto, mentre il Tribunale aveva pronunciato la sentenza di cui all'art.2932 c.c.; b) l'appellata non aveva pagato l'intero prezzo, ma lo stava solo pagando, onde il Tribunale non poteva dare atto dell'avvenuto pagamento del prezzo;
c) la sentenza era nulla perché, pur riferendosi ad una scrittura privata, non la riportava integralmente". Solo su tali profili di doglianza sièpronunciato il giudice dell'appello e deve ritenersi, poicłénon vèdenunzia, in questa sede, di omessa pronunzia su altri profili di impugnazione, che solo quelle enunciate in sentenza fossero le statuizioni del giudice di primo grado impugnat. Va anche subito rilevato che sotto il profilo sub a), la Corte di appello di Perugia ha affermato risultare degli atti che la sentenza ex art.2932 c.c. era stata richiesta;
e, al riguardo, non vèricorso.
2 - Dunque, il primo motivo, in esame, appare investire un profilo non oggetto di appello e, come tale, non pù deducibile in sede di ricorso per cassazione. È appena il caso di aggiungere che l'entià del prezzo risulta in maniera chiara dal contesto della sentenza, che contiene appositi conteggi. Il motivo stesso va pertanto respinto. Il secondo mezzo (violazione e/o falso applicazione dell'art. 1500 c.c. e dell'art. 113 cpc in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc) investe la questione del c.d. "patto di riscatto", da esercitarsi nel termine di due anni della data della promessa di vendita. Seppure implicitamente, è certo che, nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha considerato l'espressione surriferita usata in senso atecnico, stante che il patto di riscatto riguarda solo la compravendita ed ha altresì valutato che il termine previsto nel preliminare era ampiamente اسر decorso al momento della sentenza, sicchènessun significato poteva pùavere l'impegno delle parti a riprodurre nell'atto pubblico il "patto di riscatto", donde l'irrilevanza di una previsione ormai non pù attuabile dato il tempo trascorso. Ma anche questo profilo non risulta aver formato oggetto di appello, donde le stesse considerazioni gàsvolte. Quanto detto a proposito del secondo mezzo toglie sotto entrambi i profili ogni valenza al terzo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art.360, n.
3. cpc) atteso che non v'era, come si è visto, motivo per prevedere nella sentenza l'esistenza del patto di riscatto. Altrettanto deve dirsi per il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cpc per altro verso, 277 e 359 cpc, in relazione all'art.360, n.3 cpc) che si basa sulla considerazione secondo cui, il giudice dell'appello non avendo previsto, nella sentenza di trasferimento dell'immobile il "patto di riscatto", non avrebbe pronunziato su tutta le domande. Infatti la ritenuta superfluià di una previsione di tal fatta, gà dimostrata in relazione ai motivi 3 precedenti e comunque non oggetto di appello per le considerazioni svolte, rende privo di valenza il motivo in esame. Con il quinto ed ultimo motivo (violazione degli artt. 115, 116 e 113 cpc, in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc) ci si duole che i giudici del merito abbiano ritenuto provato l'adempimento del preliminare da parte della MA.FE. con l'integrale pagamento del prezzo. Il motivo non è fondato;
per vero, non è dedotto in ricorso alcun vizio di forma nella produzione documentale effettuata in primo grado (nella contumacia degli odierni ricorrenti) relativa al pagamento di L.90.000.000 dincumina da parte della MA.FE.; è poi fuor di te che nessun profilo di dubbio sull'autenticià del documento stesso e delle relative sottoscrizioni è stato ritualmente sollevato in grado di appello, quando per certo il documento era depositato in atti e conoscibile dagli appellanti. È questo l'elemento su cui i giudici dell'appello si sono basati per ritenerula piena valenza e di giungere così alle conclusioni cui correttamente sono pervenuti per ritenere adempiuto l'obbligo del pagamento del prezzo. Ogni ulteriore considerazione relativa al punto svolta in ricorso è pertanto da ritenersi ininfluente e inconferente. Sussistono ragioni e giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, 1'8.10.2002 Il Pre Il Consigliere estensore Минкарями IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 DIC 2002 IL CANCELLIERE 61