Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
Per la determinazione della pena del reato continuato, fermo restando che come pena base debba farsi riferimento alla violazione punita più severamente, tenendo conto della pena edittale massima, deve tuttavia escludersi che si possa irrogare una pena in misura inferiore a quella corrispondente al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati satelliti, qualora detto minimo sia superiore a quello fissato dalla legge per la violazione più grave.
Commentari • 2
- 1. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
- 2. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2005, n. 10987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10987 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 17/02/2005
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 00436
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 028678/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CAMERINO;
nei confronti di:
1) IN IA, N. IL 04/12/1976;
avverso SENTENZA del 28/05/2004 TRIBUNALE di CAMERINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
OSSERVA
Con sentenza del 28 maggio 2004, il Tribunale di Camerino ha applicato nei confronti di IN AU, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80,00
di multa, in ordine ai reati di ricettazione e truffa alla medesima ascritti. In particolare, la pena è stata determinata stabilendo quale pena base per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., la pena di mesi cinque di reclusione ed euro 100,00 di multa, aumentata per la continuazione a mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa, e diminuita alla misura della pena applicata per la diminuente del rito.
Propongono ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero ed il Procuratore Generale deducendo violazione di legge, in quanto come pena base sarebbe stata determinata una pena inferiore al minimo previsto per il reato satellite.
Le censure sono fondate. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare in più occasioni che in tema di continuazione - fermo restando che deve riguardarsi come violazione più grave quella prevista dalla legge più severamente, con riferimento quindi alla pena edittale massima - devesi comunque escludere che si possa irrogare una pena in misura inferiore a quella corrispondente al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati satelliti, qualora detto minimo sia superiore a quello fissato dalla legge per la violazione più grave (Cass., Sez. 2^, 23 giugno 1998, p.g. in proc. Di Maio). Poiché, quindi, per il delitto di truffa è stabilita nel minimo la pena di mesi sei di reclusione ed euro 51 di multa, la pena determinata in sede di patteggiamento, sia come computo della pena base che nella commisurazione della pena applicata è illegale.
Segue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Camerino.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005