Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento il versamento di liquidi contenenti gasolio da riscaldamento nel suolo, nel sottosuolo, e nelle acque, per quanto dovuto al fatto occasionale della loro fuoriuscita dalla cisterna che li conteneva, nella quale si erano aperte, per l'usura del tempo, delle falle, costituisce scarico in senso tecnico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1998, n. 13348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13348 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. GENNARO TRIDICO Presidente del 3.11.1998
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 3299
Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO DI NUBILA Consigliere N. 10609/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
DI BE, nato a [...] il 16/VIII/1960;
avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Treviso in data 6 Ottobre '97, Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. A. Siniscalchi, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perche' in fatto e manifestamente infondato;
Udito l'Avv. L'Avv. Giuseppe Salemi, quale sostituto processuale dell'Avv. I. D'Angelo, difensore del ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Treviso in data 6/X/'97 RT RD veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena principale di venti milioni di lire di ammenda ed a quella accessoria di legge, con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., in quanto colpevole del reato previsto dall'art. 21 co. 4 L. 10/V/76, n. 319, che gli era stato contestato per avere, quale rappresentante legale della ditta "ALIPLAST", sita in Istrana, cagionato, per colpa, lo sversamento nel suolo, nel sottosuolo e, quindi, attraverso un tombino terminale, nel fiume Sile, di liquidi contenenti gasolio che superava i limiti di accettabilità previsti dalla legge per gli oli naturali, come accertato il 28 e 29 Dicembre '95.
Affermava, fra l'altro, il Giudice di merito:
a) che il fatto si era verificato per la accertata fuoriuscita di gasolio da una cisterna lesionata, perche' marcia, dell'impianto di riscaldamento della ditta, già installata nell'immobile acquistato cinque anni prima;
b) che l'imputato non aveva mai fatto controllare detta cisterna per constatarne lo stato di vetustà e la "tenuta", fino a quando un confinante aveva segnalato la fuoriuscita di liquidi;
c) che allora lo RD aveva fatto sostituire detta cisterna senza il rispetto delle cautele minime, atte a prevenire il pericolo di ulteriori sversamenti di gasolio, ancora esistente in essa;
d) che il gasolio fuoriuscito dalla cisterna all'atto della relativa sostituzione era finito nelle acque del fiume Sile, inquinandole, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco fatti intervenire prontamente dallo stesso RD. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto appello, deducendone difetto ed illogicità di motivazione, per chiedere l'assoluzione dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato ed, in subordine, la riduzione della pena.
Sostiene, l'appellante, che la scarsa diligenza attribuitagli contrasterebbe con l'essersi egli attivato subito, come riconosciuto dallo stesso Pretore, per chiamare i VV.FF. intervenuti prontamente e che il primo giudice non avrebbe tenuto conto di quanto emerso nel corso della istruttoria dibattimentale e, cioè, che prima di fare rimuovere e sostituire la cisterna di che trattasi, egli l'aveva fatta svuotare ed aveva fatto n'empire con materiale assorbente la relativa fossa nel terreno;
indi aveva fatto aspirare l'acqua lurida rinvenuta in detta fossa e raccolto ed isolato il terriccio bagnato, affidando tutte tali manovre a ditta specializzata nel settore. Trattandosi di sentenza inappellabile, perché di condanna -per contravvenzione- a pena solo pecuniaria, gli atti sono stati trasmessi a questa Corte cui la difesa dell'RD ha fatto pervenire memorie datate 5/VI/'98 e 19/X/'98, con le quali insiste nei già rilevati vizi di difetto ed illogicità di motivazione della decisione impugnata e deduce, altresì, che il fatto non costituirebbe reato in quanto, trattandosi di gasolio per riscaldamento dei locali -sia pure commerciali- della ditta, ci si troverebbe in presenza di reflui provenienti da insediamento parificabile a quelli civili.
Motivi della decisione
Rileva, preliminarmente, la Corte che l'impugnazione proposta dallo RD avverso la sentenza del Pretore di Treviso, essendo questa inappellabile -a mente dell'art. 593 co. 3 c.p.p.- perché di condanna, per contravvenzione, a pena solo pecuniaria, deve essere qualificata, al sensi dell'art. 568 co. 5 c.p.p., quale ricorso in sede di legittimità.
Essa va rigettata, perché giuridicamente infondata. A norma dell'art. 1 L. 10/V/'76, n. 319, nella nozione di "scarico" deve essere compreso qualsiasi versamento diretto o indiretto, sia pure occasionale, di reflui pubblici e privati in tutte le acque superficiali o sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
Non v'è dubbio, quindi, che il versamento di liquidi contenenti gasolio da riscaldamento nel suolo, nel sottosuolo ed, infine, nelle acque del fiume Sile, per quanto dovuto al fatto occasionale della loro fuoriuscita dalla cisterna che li conteneva, nella quale si erano aperte, per l'usura del tempo, delle falle, costituisce "scarico" in senso tecnico.
È noto che il criterio distintivo fra gli scarichi da insediamento civile e quelli da insediamento produttivo va individuato con riferimento alla natura dei rispettivi reflui, nel senso della loro assimilabilità -o meno- a quelli normalmente provenienti dagli insediamenti abitativi (v. conf, Cass. Sez. Un. Pen. 10/X/'87, Ciardi e sez. III, 7/V/'94, Bernardini;
8/X/'96, Paterno e 5/X/'97, Colella).
Alla luce di tale criterio lo scarico di liquidi contenenti gasolio non può ritenersi assimilabile a quello degli insediamenti abitativi in quanto questi non versano, abitualmente, liquidi simili. Il ricorrente è stato condannato in quanto ritenuto colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 21 co. 4 L. 319/'76, avendo avuto ad oggetto -il fatto ascrittogli- liquidi che superavano limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile.
Trattasi di ipotesi autonoma di reato, non depenalizzata dalla L. 17/V/'95, n. 172, sicché la censura con cui si è sostenuto che il fatto non costituirebbe illecito penale, va respinta. La dedotta illogicità di motivazione della sentenza impugnata non sussiste.
La motivazione di una sentenza può essere definita "illogica" quando interpreta i dati processuali utilizzando, per la loro valutazione ed il loro coordinamento, operazioni e parametri concettuali inidonei o non corretti (v. conf Cass. sez. III, 21/V/'95, Santi e sez.I, 17/02/'92, Silvestro). Nel caso in esame il Giudice di merito, pur dando atto della solerzia con cui lo RD aveva chiesto l'intervento dei VV.FF., ha attribuito allo stesso la negligenza di non avere mai fatto controllare la cisterna che conteneva il gasolio nel cinque anni da quando l'immobile era stato acquistato e di non avere adottato, dopo che erano stati segnalati i primi sversamenti nel terreno e nell'esecuzione delle operazioni di sostituzione della detta cisterna, tutte le cautele atte ad evitare che il gasolio residuo venisse versato nel terreno e raggiungesse il vicino fiume. Siffatto argomentare contiene una valutazione logica ed attenta dei fatti e delle risultanze del processo evidenziate nella motivazione della sentenza impugnata, le uniche cui può farsi riferimento in questa sede, non essendovi traccia, in essa, degli altri fatti e circostanze menzionati dal ricorrente.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
qualificata come ricorso in sede di legittimità l'impugnazione proposta da RT RD avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Treviso in data 6/X/'97, rigetta la stessa e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 Novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998