Sentenza 14 aprile 2011
Massime • 1
Nella determinazione della pena per il reato continuato, la pena irrogata per il reato più grave non può essere inferiore al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati satellite.
Commentario • 1
- 1. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2011, n. 19737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19737 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/04/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 819
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 34969/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte di Appello di Brescia;
avverso la sentenza del 14.4.2010 del GIP del Tribunale di Bergamo;
nei confronti di:
1) BE TA nata il [...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del PG, dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 14.4.2010 il GIP del Tribunale di Bergamo applicava a BE TA, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata di mesi 4 di reclusione quale aumento per la continuazione sulla pena applicata con la sentenza del Tribunale di Bergamo, sez. dist. di Grumello del Monte.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia per violazione dell'art. 81 c.p.p., comma 2, avendo il GIP applicato una pena illegale. Secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, ai fini della determinazione della pena per il reato continuato, la violazione più grave è quella punita più severamente nel massimo. Nel caso di specie il reato più grave era quello di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 contestato al capo a) e non quello di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 oggetto della sentenza passata in giudicato.
In ogni caso, pur volendo prescindere dalla nozione di violazione più grave (interpretata variamente), è certo ed assolutamente pacifico che la pena irrogata per la violazione ritenuta più grave non può essere inferiore al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati - satellite.
IL GIP ha ritenuto più grave la pena di mesi 10 di reclusione inflitta per il reato oggetto della sentenza passata in giudicato, senza tener conto che per il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 la pena edittale minima è di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
Essendo illegale la pena applicata, chiede che venga annullata la sentenza impugnata.
2) Il ricorso è fondato.
2.1) L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull'entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall'art. 129 cpv. c.p.p.. Ne consegue che, una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., non possono essere rimessi in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Il patteggiamento comporta altresì la rinuncia a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale (nei limiti dell'art. 129 c.p.p.) e processuale (nei limiti dell'art. 179 c.p.p.) salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso prestato (cfr. Cass. sez. 4 n. 16832 dell'11.4.2008; conf. Cass. sez. 6 n. 32391 del 25.6.2003; Cass. sez. 2 n. 6383 del 29.1.2008). Tra i vizi deducibili vi è certamente quello relativo alla irrogazione di una pena illegale.
2.2) Nella determinazione della pena per il reato continuato, la pena irrogata per il reato più grave, pacificamente, non può essere inferiore al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati- satellite (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 2 n. 3633 del 23.6.1998 Rv 211369).
Il GIP ha ritenuto più grave il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 oggetto della sentenza del Tribunale di Bergamo, sez. di
Grumello del Monte, per il quale era stata irrogata la pena di mesi 10 di reclusione, senza tener conto che la pena edittale minima per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 è di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
2.3) Prevedendo il concordato una pena illegale, il GIP non avrebbe dovuto ratificare l'accordo.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio. Il patto, invero, va accolto nella sua integrità; ove il giudice lo ritenga illegittimo non può che procedere con il rito ordinario prescindendo dallo stesso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011