Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
La condanna al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione non rientra nell'indulto, nel caso di specie in quello concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241, non avendo ad oggetto una pena pecuniaria ma l'adempimento di una obbligazione civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2008, n. 47772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47772 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2995
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 021195/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di LECCE;
nei confronti di:
IA LO, N. IL 02/10/1939;
avverso ORDINANZA del 11/03/2008 GIUDICE DI PACE di SAN VITO DEI NORMANNI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Stabile C., che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione del condono della sanzione del pagamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Cote d'appello di Lecce propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di pace di San Vito dei Normanni, emessa nei confronti di AO IA, imputato del reato di ingiuria aggravata, nella parte in cui ha disposto il condono non solo della pena della multa di Euro seicento - irrogata con la sentenza pronunziata dal medesimo giudice di pace il 30 ottobre 2003, ma anche della sanzione pecuniaria di mille euro, comminata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 16 giugno 2004 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore generale è fondato.
L'art. 174 c.p. stabilisce che "l'indulto ... condona, in tutto o in parte, la pena inflitta ... non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna".
La L. n. 241 del 2006, art. 1 prevede, a sua volta, che l'indulto è concesso solo per le pene detentive e per le pene pecuniarie, comminate per i reati commessi sino a tutto il maggio 2006. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è un istituto attualmente disciplinato dall'art. 616 c.p.p., introdotto per la prima volta, con il codice del 1913 in sostituzione del deposito preventivo, previsto dal codice di rito del 1865 (art. 656) e, successivamente, mantenuto dal codice di procedura penale del 1930 (art. 549 c.p.p.). Come risulta dalla relazione ministeriale al progetto definitivo del codice di procedura penale con l'anzidetta previsione si è in teso impedire la presentazione di ricorsi che hanno il solo scopo di prolungare la durata del processo e di ritardare il momento della esecuzione della condanna. Si tratta di un'obbligazione civile imposta alla parte privata nel processo penale per la tutela di un preminente interesse pubblico, in quanto è diretta ad evitare che siano proposti ricorsi per cassazione per semplici fini dilatori e a rafforzare la responsabilità processuale, responsabilità che deve essere particolarmente sentita quando, dopo avere goduto della tutela giurisdizionale nel giudizio di merito, si intenda promuovere il giudizio per cassazione (Corte Cost. sent. n. 69 del 1964). Essa è, pertanto, ricollegabile alla violazione di un generale obbligo di lealtà processuale, manifestatasi nella scelta di adire il giudice di legittimità in modo imprudente, se non addirittura temerario, o con finalità meramente dilatorie (Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2001, rv. 220866). Alla luce di tali principi il provvedimento impositivo del pagamento delle somme dovute alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. non costituisce una pena pecuniaria e non può, pertanto,
rientrare nell'ambito applicativo della L. n. 241 del 2006, applicativa dell'indulto.
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'indulto alla sanzione amministrativa che deve essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'indulto alla sanzione amministrativa che elimina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2008