Sentenza 23 novembre 2016
Massime • 1
Costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., che può legittimamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento, il documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni. (In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che non aveva acquisito taluni documenti contenenti dichiarazioni sul presupposto che queste ultime potessero essere assunte soltanto attraverso l'esame testimoniale oppure con il consenso delle parti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2016 |
Testo completo
03397-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da 3475 Silvio Amoresano - Presidente - Sent. n. sez . Vito Di Nicola - Relatore - UP 23/11/2016 Giovanni Liberati R.G.N. 6233/2016 Andrea Gentili Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da MA AR, nato a [...] [...] MA BR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27-03-2015 del tribunale di Udine;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Aldo Policastro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile l'avvocato Sabrina Colle che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali del grado;
udito per i ricorrenti l'avvocato BR Malattia che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. AR MA e BR MA ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Udine li ha condannati (il primo) alla pena di € 500,00 di ammenda in relazione all'imputazione di cui all'art.659 cod. pen. e di € 200,00 di ammenda in relazione a quella di cui all'art.650 cod. pen. e (il secondo) alla pena di € 200,00 di ammenda, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ed al pagamento delle spese processuali. A AR MA è contestato il reato previsto dall'art. 659, comma 2, cod. pen. perché in qualità di titolare dell'attività di macellazione da anni esercitata in NA produceva rumori molesti in orari ed oltre i limiti imposti dall'ordinanza sindacale n. 2 del 17 febbraio 2006. In NA in epoca anteriore e prossima al 18 giugno 2012 (data di presentazione della querela). Ad entrambi è contestato il reato previsto dall'art. 650 cod. pen., perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore dell'attività di macello (BR MA) e di proprietario dell'immobile sito in NA - Via Turati 6, adibito a sede della predetta attività (AR MA) non osservavano le prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 2/2006 del 17.2.2006, con cui il sindaco va pro tempore del Comune di NA aveva ingiunto loro, tra l'altro, di adottare gli opportuni accorgimenti - quali l'utilizzo di idropulitricí a porte e finestre chiuse idonei a limitare la rumorosità delle attività (provvedimento legalmente dato - per motivi di igiene pubblica). In particolare, alle ore 17:15 circa del 23.5.2012 utilizzavano una idropulitrice tenendo aperte le porte e le finestre dell'immobile adibito a sede del macello. In NA, il 23.5.2012. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza i ricorrenti sollevano, tramite il comune difensore, sei motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale) in relazione agli artt. 178, 50 e 417 del codice di procedura penale. Assumono che, nel procedimento n. 3722/2012 R.G.N.R., l'imputazione contestata a AR MA, a seguito della correzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27.3.2015, aveva il seguente preciso tenore "Art. 659 comma 2 C.P. perché in qualità di proprietario dell'immobile sito in NA, adibito ad attività di macellazione da anni esercitata in NA produceva rumori molesti in orari ed oltre i limiti imposti dall'ordinanza sindacale n. 2 dd. 17.2.2006. In 2 NA in epoca anteriore e prossima al 18.6.2012 (data di presentazione della querela)". Il Tribunale di Udine, pur precisando che "il fatto è stato contestato come commesso in epoca anteriore e prossima al 18 giungo 2012, tenuto conto della natura permanente del reato" ha affermato "che la contestazione deve essere automaticamente estesa sino al momento della pronunzia della presente sentenza" incorrendo nel vizio denunciato perché, se è vero che al giudice di merito è consentito, in determinate condizioni, di dare al fatto sul quale deve pronunziarsi una qualificazione giuridica diversa da quella proposta nel capo di imputazione, è altrettanto pacifico che egli non può alterare il fatto contestato, in mancanza di una modifica dell'addebito da parte del Pubblico Ministero.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'inosservanza di norme processuali (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penalein relazione agli artt. 234 stesso codice. Sostengono i ricorrenti che il Tribunale di Udine, con ordinanza pronunciata all'udienza del 27 marzo 2015, ha acquisito la documentazione prodotta dalla difesa "ad esclusione dei documenti sub 9) e 10) che contengono dichiarazioni di soggetti non indicati in liste testi e che potrebbe essere acquisita a prescindere va dall'esame dei testi solo con il consenso di tutte le parti". Precisano i ricorrenti che il documento sub 9) era costituito da una lettera datata 15 maggio 1998 e diretta al Dipartimento di prevenzione servizi veterinari, nella persona del Dirigente responsabile del Servizio Igiene;
il documento sub 10) era costituito da certificato del dott. Stefano Della Mea, rilasciato il 21.07.2008 a richiesta della signora PR YR (parte civile) che aveva liberato quel sanitario dal segreto professionale perché voleva utilizzare il certificato, e lo utilizzò, per produrlo in altro processo penale. Secondo i ricorrenti la decisione del primo giudice è errata perché la Corte Costituzionale con una pronunzia risalente (sent. 142/1992) ha affermato l'ammissibilità del c.d. documento dichiarativo, ossia di quel documento in cui il fatto rappresentato è una dichiarazione di scienza proveniente dall'uomo.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l'erronea applicazione della legge penale per non aver il tribunale ritenuto che la fattispecie rientrasse nell'ipotesi prevista dall'art. 10 della legge n. 447/95 e quindi fosse depenalizzata.
2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione risultante del testo del provvedimento impugnato (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), sul rilievo che nessuna prova sarebbe stata esposta in sentenza a dimostrazione che AR MA, in epoca anteriore e 3 prossima al 18.6.2012, avesse prodotto rumori molesti in orari ed oltre i limiti imposti dall'ordinanza sindacale.
2.5. Con il quinto ed il sesto motivo i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), nonché il travisamento delle prove. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e il secondo motivo, che assorbono le restanti doglianze, sono fondati.
2. Quanto al primo motivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità è nel senso che, nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; qualora invece il reato permanente sia stato contestato in forma c.d. "aperta" - essendosi il P.M. limitato ad indicare solo la data di inizio della va consumazione, ovvero quella dell'accertamento il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Zagaria, Rv. 267085). È fondata pertanto la doglianza dei ricorrenti secondo la quale il tribunale non poteva ritenere la consumazione del reato protratta sino alla data dell'emanazione della sentenza di primo grado.
3. Quanto al secondo motivo, correttamente i ricorrenti invocano il principio affermato dalla Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione, ha chiarito che l'art. 234 cod. proc. pen., nel consentire l'acquisizione nel processo come prove documentali "di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo" identifica e definisce il documento così come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice "in ragione della sua attitudine a - rappresentare". E ciò senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà "rappresentate" e, in particolare, senza operare distinzioni tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni, con la conseguenza 4 che, in linea di principio, può costituire prova documentale e, come tale, può trovare ingresso nel processo penale, qualsiasi documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni di scienza, fermo restando che la natura e l'attitudine del documento a rappresentare è cosa diversa dal contenuto della dichiarazione incorporata nel documento stesso e perciò dovendosi, secondo una accreditata impostazione dottrinale, distinguere tra il contenuto e il contenente cioè tra il documento e la dichiarazione, distinzione che riesce sufficientemente facile quando si ricordi che la dichiarazione è un atto, mentre il documento è una cosa.
4. Il tribunale, sul presupposto che i documenti contenessero dichiarazioni, li ha ritenuti, per ciò solo, non acquisibili, privando in tal modo la parte inammissibilmente del diritto alla prova.
5. L'accoglimento dei primi due motivi assorbe i rimanenti che sono fondati su doglianze relative al piano motivazionale della sentenza impugnata, che può risultare modificato dalle determinazioni che, in sede di giudizio di rinvio, potranno essere adottate in conseguenza degli effetti prodotti dalla sentenza rescindente. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata ed il giudice del rinvio, attenendosi ai principi di diritto in precedenza esposti, procederà a nuovo esame della regiudicanda anche attraverso ulteriore attività istruttoria, se ritenuta necessaria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Udine. Così deciso il 23/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoff Vito Di Nicola что се ли DEPOSITATS IN CANCELLERIA| 24 GEN 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 5