Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in base al rinvio contenuto nell'articolo 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta nei suddetti uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga entro lo stesso termine al tribunale competente a decidere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2016, n. 23369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23369 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
23 369/ 1 6 68 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da 127 Renato Grillo Presidente Sent. n. sez. 26/01/2016 Enrico Manzon CC Mauro Mocci Relatore R.G.N. 27660/2015 Vito Di Nicola Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da EN IA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/05/2015 del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
Enrico Delahaye udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. 1. Con ordinanza 21 aprile 2015 del GIP presso il Tribunale di Rovigo, IA EN era raggiunta da una misura di sequestro preventivo, riguardante numerosi volatili, già oggetto di sequestro probatorio il 20 febbraio 2015 ad iniziativa della P.G. ed ai sensi dell'art. 21 comma 1° lett. bb) I. n. 157 del 1992. Richiesto del riesame dalla stessa EN ex art. 322 c.p.p., il Tribunale di Rovigo - con ordinanza del 26 maggio 2015 - dichiarava inammissibile l'istanza di riesame, rilevando che, ai fini della decorrenza del termine per la relativa richiesta, dovesse farsi riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza e non alla data di notifica dell'avviso. Così, a fronte dell'esecuzione del sequestro il 28 aprile 2015, il ricorso era stato depositato il 12 maggio 2015, oltre il termine perentorio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione IA EN, affidandosi ad un solo motivo [art. 606 comma 1° lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 324 comma 1° c.p.p.]. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Attraverso il motivo dedotto, la ricorrente contesta la declaratoria di inammissibilità della sua istanza, posto che, una volta eseguito il decreto di sequestro preventivo il 28 aprile 2015, ella aveva provveduto tempestivamente, ossia l'8 maggio 2015 (ex art. 324 c.p.p.), a depositare richiesta di riesame presso la cancelleria del Tribunale di Ferrara.
2.La doglianza è fondata. La questione di diritto sottoposta a questa Corte consiste nello stabilire se l'istanza di riesame contro un provvedimento cautelare reale debba essere depositata entro dieci giorni solo ed esclusivamente nella cancelleria del Tribunale competente per la decisione (ossia il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento) ex art. 324/1-5 cod. proc. pen., oppure se, sempre entro dieci giorni, la suddetta istanza possa essere depositata, alternativamente, anche presso la cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ex combinato disposto degli artt. 324/2 e 582/2 cod. proc. pen. Sul punto, nell'ambito di questa Corte, si registra un contrasto giurisprudenziale. Secondo la tesi restrittiva che opta per la prima delle due soluzioni indicate, «l'art. 324 c.p.p. dispone infatti che la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (v. Sez. 3, 02.7.2015 n. 31961 Rv. 264189), ne' a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in virtù del richiamo che l'art. 324 c.p.p. fa all'art. 582 c.p.p., trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le "forme" con le quali la richiesta va proposta e non già il luogo del suo deposito»: Cass. 18281/2013 Rv 255753. La tesi che, invece, accoglie la seconda soluzione, fa leva sul principio di diritto enunciato dalle SSUU 2 con la sentenza n° 11/1991 Rv 187922 secondo il quale «il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l'art. 309, comma quarto, cod. proc.pen. (applicabile anche all'appello in virtù del richiamo dell'art. 310, secondo comma, cod.proc.pen.) fa alle forme dell'art. 582 stesso codice comprende anche il secondo comma del medesimo art. 582, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della I- Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell'appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al terzo comma dell'art. 309 cod. 2 proc. pen. è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nel comma settimo dello stesso art. 309 cod. proc. pen.»; conforme, ex plurimis Cass. 21083/2014 Rv. 259238. Questa Corte ritiene di dover dar seguito a quest'ultima giurisprudenza. Infatti, se pure è vero che la suddetta tesi è stata formulata in relazione alle misure cautelari personali, è anche vero che, come è stato osservato la formulazione letterale dell'art. 324 c.p.p. è analoga a quella del richiamato art. 309. L'art. 324 prevede, infatti, al comma 1, che la richiesta di riesame vada presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5, ovvero il tribunale capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che emesso il provvedimento, ma prevede poi al comma 2 che "la richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582"» Cass. 47264/2014 Rv 261214. Non vi è, quindi, alcun motivo per adottare, per le misure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto a quella consolidatasi per le misure cautelari personali. Infatti, deve ritenersi che, anche per l'art. 324 cod. proc. pen., il rinvio all'art. 582 (le "forme") sia a tutto l'articolo e non solo al primo comma perché l'art. 582 è la norma generale in materia di impugnazioni: di conseguenza, non vi è ragione, in mancanza di una deroga espressa prevista nell'art. 324 ed in conformità al principio generale del favor impugnationis, di non applicarla integralmente. Quello che rileva, quindi, è i che il termine di decadenza (nella specie di dieci giorni) sia rispettato al momento del deposito dell'istanza sicché diventa irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. In conclusione, poiché è pacifico che l'impugnazione venne depositata tempestivamente (sebbene nella Cancelleria del Tribunale di Ferrara), il ricorso dev'essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato alla stregua del seguente principio di diritto: «In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell'art. 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma 3 secondo, cod. proc. pen., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o no entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato»>
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo. Così deciso il 26/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Mauro Mocci Renato DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 GNU 2016 IL CANCELLIERE ariani Luana M 4