Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2007, n. 12847
CASS
Sentenza 18 gennaio 2007

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Massime1

Il reato di calunnia concorre con quello di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale nella propria identità (art. 495 comma terzo n. 2 cod. pen.), qualora il soggetto, nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, dichiari all'autorità giudiziaria false generalità corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente e tale dichiarazione abbia creato il pericolo dello svolgimento di indagini nei confronti di quest'ultima.

Commentario1

  • 1Calunnia: sui rapporti con il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

    La massima Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempre che la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità. (In motivazione la Corte ha precisato che, invece, ricorre il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui all' art. 495, comma 3, n. 2, c.p. , qualora la falsità dei dati anagrafici fornita dall'indagato sia immediatamente rilevabile, escludendo anche in astratto il pericolo dell'avvio di indagini o di istaurazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2007, n. 12847
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12847
Data del deposito : 18 gennaio 2007

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