Sentenza 18 gennaio 2007
Massime • 1
Il reato di calunnia concorre con quello di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale nella propria identità (art. 495 comma terzo n. 2 cod. pen.), qualora il soggetto, nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, dichiari all'autorità giudiziaria false generalità corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente e tale dichiarazione abbia creato il pericolo dello svolgimento di indagini nei confronti di quest'ultima.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: sui rapporti con il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempre che la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità. (In motivazione la Corte ha precisato che, invece, ricorre il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui all' art. 495, comma 3, n. 2, c.p. , qualora la falsità dei dati anagrafici fornita dall'indagato sia immediatamente rilevabile, escludendo anche in astratto il pericolo dell'avvio di indagini o di istaurazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2007, n. 12847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12847 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/01/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 89
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 22596/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA MO;
avverso la sentenza 6 ottobre 2004 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE ROBERTO;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) e per il rigetto, nel resto, del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. VA MO ricorre contro la sentenza 6 ottobre 2004 con la quale la Corte di appello di Genova confermava la decisione 21 novembre 2001 del locale Tribunale che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reati di cui all'art. 648 c.p. (perché, al fine di procurarsi un profitto, illecitamente acquistava o comunque deteneva 2 videocassette e 3 compact disc di provenienza furtiva, conoscendone l'illecita provenienza), art.495 c.p. (perché, interrogato sulle proprie generalità in occasione della denuncia per il delitto di ricettazione, dichiarava falsamente all'ufficiale di polizia giudiziaria che gli chiedeva le generalità di essere VA OB, nato a [...] il [...], generalità del proprio fratello), e art. 368 c.p. (perché, consumando il reato di false dichiarazioni sulla propria identità personale, incolpava ingiustamente il fratello VA OB, che sapeva innocente, del reato di ricettazione). Il ricorrente ha articolato tre ordini di motivi.
In primo luogo, manifesta illogicità della motivazione per essersi erroneamente ritenuto che gli oggetti sequestrati al VA fossero di provenienza illecita nonostante la stessa decisione avesse evidenziato che "non è stato possibile risalire alla provenienza" degli oggetti trovati in possesso del ricorrente. Senza contare l'ipotizzabilità del reato di cui all'art. 708 c.p. In secondo luogo, manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di calunnia. In terzo luogo, manifesta illogicità della motivazione quanto al concorso tra false dichiarazioni sulla propria identità personale e calunnia.
Il ricorso non è fondato.
2. Relativamente al primo motivo, va dato atto alla sentenza impugnata di avere attentamente e correttamente argomentato in punto di responsabilità quanto alla sussistenza del reato di ricettazione, sia per il luogo della vendita delle videocassette e dei compact disc (notoriamente adibito all'offerta di refurtiva) sia per l'univoco contegno del VA (che, alla vista dei carabinieri, "per sfuggirli si introdusse nei locali di un circolo privato", provvedendo a nascondere "sotto l'ascella" i CD e le videocassette) sia per lo stato della merce offerta in vendita (gli "oggetti risultarono al controllo, ancora sigillati ed ancora forniti di marchio SIAE, come se fossero stati appena prelevati da un negozio").
Ne deriva, dunque, la puntuale argomentata applicazione dell'art.192 c.p., comma 2, nel senso che gli indizi (nel significato di
"prova indiziaria") devono essere designati, perché acquistino valore di prova, da gravità, precisione e concordanza.
3. Da disattendere è pure il terzo motivo.
Vero è che questa Corte ha avuto occasione di statuire che non risponde del reato di calunnia, ma esclusivamente del reato previsto dall'art. 495 c.p., comma 3, n. 2, il soggetto che nell'ambito di un procedimento penale a suo carico dichiari all'autorità giudiziaria false generalità, corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente (Sez. VI, 1^ marzo 2005, Zivic). È però altrettanto vero che la fattispecie allora esaminata da questa stessa Sezione le false generalità dell'imputato concernevano persona di sesso femminile cosicché nessuna indagine poteva essere avviata contro la persona della quale era stato utilizzato il nome. La ratio decidendi della sentenza ora citata sta dunque nel fatto che, nel fornire le false generalità, l'imputato non aveva creato il pericolo che si svolgessero indagini nei confronti di altra persona, proprio perché le indagini erano state condotte a suo carico, per di più, a seguito di arresto in flagranza, tanto che egli venne condannato per i fatti di furto via via ascrittigli;
al contempo l'imputato "all'evidenza non intendeva sviare su altri la responsabilità penale... ma, presumibilmente, solo evitare l'esecuzione della pena, facendo iscrivere nel casellario giudiziale il nome di un'altra persona. Così concludendo: "È erronea l'affermazione dei giudici di rinvio secondo cui le indagini giunsero fino alla iscrizione delle condanne al nome della donna: tale iscrizione non venne fatta a seguito di indagini, ma semplicemente per effetto della dichiarazione di false generalità". Destituito, poi, "di senso logico" era da ritenere l'argomento in base al quale dalla dichiarazione di false generalità era sorto il pericolo che si svolgessero indagini in relazione alla esigenza che se queste indagini fossero state fatte esse evidentemente non potevano che riguardare il solo" soggetto sottoposto a procedimento penale.
Dai sopra esposti rilievi consegue, atteso il diverso oggetto giuridico dei due reati, il loro concorso nel caso ora sottoposto all'esame di questa Corte. Il che esonera il collegio da ogni ulteriore esame.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007