CASS
Sentenza 5 ottobre 2023
Sentenza 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2023, n. 40506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40506 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
r6{-7-pc,c:;',,, TATA Ni C AN C ELI. 2rJ23 SENTENZA sul ricorso proposto da: UR RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di CASORIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG, MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40506 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/06/2023 4353/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIR:ETTO 1.La sig.ra OS RT aveva proposto appello avverso la sentenza del 13/06/2013 del Tribunale di Napoli - Sez. dist. di Casoria, che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. peri., ha applicato nei suoi confronti la pena, concordata con il pubblico ministero, di otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 349 cod. pen., 44, lett. b), 71, 72 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001. 1.1.Con due motivi, dopo aver premesso che il processo si è celebrato nella sua contumacia, deduce l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza (con conseguente nullità della stessa) e la prescrizione dei reati. 1.2.Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza deducendo i medesimi motivi oggetto di appello. 2.11 ricorso (così qualificato l'originario appello) è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.trattandosi di sentenza pronunciata prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017 (che ha limitato la possibilità di impugnare le sentenze di applicazione della pena concordata ai soli casi tassativamente elencati dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.), avverso essa è consentito Il ricorso per cassazione per tutti i motivi previsti dall'art. 606, cod. proc. pen.; 3.2.inoltre, poiché la sentenza è stata pronunciata nel mese di giugno 2013, trova applicazione l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, imponeva la notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza;
tuttavia, l'omessa notificazione dell'avviso non determina la nullità della sentenza ma sterilizza la decorrenza del termine iniziale per impugnare previsto dall'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., a favore dell'imputato contumace (Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Stevanato, Rv. 261763 - 01; Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv. 253917 - 01); 3.3.nel caso di specie l'avviso di deposito con l'estratto di sentenza è stato notificato alla ricorrente il 31/08/2022; 3.4.avverso la sentenza il difensore di fiducia, a seguito di mandato espressamente conferito dall'imputata con atto di nomina del 06/09/2022, aveva erroneamente proposto appello il 28/09/2022 ma gli atti, giusta attestazione della Cancelleria del Tribunale di Napoli appositamente interpellata da questa Corte, non sono mai stati trasmessi alla Corte territoriale perché il difensore, accortosi dell'errore, aveva "ritirato" i motivi e depositato (il 20%12/2022) ricorso per cassazione;
3.5.il ricorso per cassazione, dunque, è stato presentato per la prima volta il 20/12/2022, ben oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica dell'estratto contumaciale;
3.6.tuttavia, l'appello, una volta depositato presso la cancelleria del giudice del provvedimento impugnato, non può essere materialmente "ritirato" ma può essere solo fatto oggetto di rinuncia, purché nelle forme e moch imposti dall'art. 589 cod. proc. pen.; 3.7.ne consegue che il "ritiro" materiale dell'appello ritualmente depositato, costituendo fatto processuale non contemplato dal codice di rito, non produce alcun effetto, essendo il giudice dell'impugnazione comunque onerato del compito di qualificare correttamente l'atto e di vagliarne l'ammissibilità secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 568 cod. proc. pen.; 3.8.nel caso di specie, l'appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione che, però, è inammissibile essendo stato proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, ed essendo perciò privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art. 581, lett.c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la pubblicazione della sentenza) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Qualificato l'appello in ricorso per cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.
lette le conclusioni del PG, MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40506 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/06/2023 4353/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIR:ETTO 1.La sig.ra OS RT aveva proposto appello avverso la sentenza del 13/06/2013 del Tribunale di Napoli - Sez. dist. di Casoria, che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. peri., ha applicato nei suoi confronti la pena, concordata con il pubblico ministero, di otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 349 cod. pen., 44, lett. b), 71, 72 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001. 1.1.Con due motivi, dopo aver premesso che il processo si è celebrato nella sua contumacia, deduce l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza (con conseguente nullità della stessa) e la prescrizione dei reati. 1.2.Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza deducendo i medesimi motivi oggetto di appello. 2.11 ricorso (così qualificato l'originario appello) è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.trattandosi di sentenza pronunciata prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017 (che ha limitato la possibilità di impugnare le sentenze di applicazione della pena concordata ai soli casi tassativamente elencati dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.), avverso essa è consentito Il ricorso per cassazione per tutti i motivi previsti dall'art. 606, cod. proc. pen.; 3.2.inoltre, poiché la sentenza è stata pronunciata nel mese di giugno 2013, trova applicazione l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, imponeva la notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza;
tuttavia, l'omessa notificazione dell'avviso non determina la nullità della sentenza ma sterilizza la decorrenza del termine iniziale per impugnare previsto dall'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., a favore dell'imputato contumace (Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Stevanato, Rv. 261763 - 01; Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv. 253917 - 01); 3.3.nel caso di specie l'avviso di deposito con l'estratto di sentenza è stato notificato alla ricorrente il 31/08/2022; 3.4.avverso la sentenza il difensore di fiducia, a seguito di mandato espressamente conferito dall'imputata con atto di nomina del 06/09/2022, aveva erroneamente proposto appello il 28/09/2022 ma gli atti, giusta attestazione della Cancelleria del Tribunale di Napoli appositamente interpellata da questa Corte, non sono mai stati trasmessi alla Corte territoriale perché il difensore, accortosi dell'errore, aveva "ritirato" i motivi e depositato (il 20%12/2022) ricorso per cassazione;
3.5.il ricorso per cassazione, dunque, è stato presentato per la prima volta il 20/12/2022, ben oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica dell'estratto contumaciale;
3.6.tuttavia, l'appello, una volta depositato presso la cancelleria del giudice del provvedimento impugnato, non può essere materialmente "ritirato" ma può essere solo fatto oggetto di rinuncia, purché nelle forme e moch imposti dall'art. 589 cod. proc. pen.; 3.7.ne consegue che il "ritiro" materiale dell'appello ritualmente depositato, costituendo fatto processuale non contemplato dal codice di rito, non produce alcun effetto, essendo il giudice dell'impugnazione comunque onerato del compito di qualificare correttamente l'atto e di vagliarne l'ammissibilità secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 568 cod. proc. pen.; 3.8.nel caso di specie, l'appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione che, però, è inammissibile essendo stato proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, ed essendo perciò privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art. 581, lett.c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la pubblicazione della sentenza) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Qualificato l'appello in ricorso per cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.