Sentenza 13 luglio 2007
Massime • 1
L'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza coercitiva, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato (art. 309, comma quinto, cod.proc.pen.) e degli ulteriori elementi "addotti dalle parti nel corso dell'udienza" (art. 309, comma nono, cod.proc.pen.), anche se non presentati al giudice che emise la misura: eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, e possono essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2007, n. 34616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34616 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/07/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2914
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 013786/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.A.F. N. IL (OMISSIS);
2) S.R.;
L.R.;
avverso ORDINANZA del 19/03/2007 TRIB. LIBERTÀ MINORI di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. SORRENTINO F. (annullamento con rinvio);
udito il difensore, avv. LIPERA Giuseppe.
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale per i Minorenni di Catania, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato il provvedimento impositivo della custodia cautelare in Istituto penitenziario minorile adottato il 27.2.2007 dal G.I.P. in sede nei confronti di S.A.
F. (già sottoposto alla stessa misura per concorso in resistenza aggravata a pubblici ufficiali) in ordine all'omicidio dell'Ispettore capo R.F. della Polizia di Stato,
avvenuto il 2.2.2007 in occasione dei disordini scoppiati durante la partita di calcio Catania - Palermo. Rileva il Tribunale che l'Ispettore R. - in seguito deceduto per emorragia interna dovuta a rottura del fegato, conseguente a precedente urto di un corpo contundente - aveva partecipato in prima fila, alle 19.07, ad una carica per contenere i tifosi che uscivano in massa dal varco corrispondente alla curva nord dello stadio. Ciò risultava dalle immagini della telecamera di sorveglianza dell'impianto sportivo e dal concorde riconoscimento della sua immagine da parte di colleghi;
nè in contrario valeva l'orario delle 19.06.44, impresso sull'immagine di una telecamera portatile che lo raffigura altrove impegnato nella scorta dei tifosi palermitani, poiché gli orari dei due apparecchi non sono sincronizzati e quello del sistema di sicurezza dello stadio è di oltre sei minuti indietro rispetto all'altro, come risulta dagli accertamenti della polizia scientifica. In occasione della carica delle 19.07 - 19.08 (orario delle telecamere di sorveglianza) è documentato l'uso, da parte dei tifosi, di un oggetto metallico, identificato per un sottolavello lungo approssimativamente un metro, del peso di circa 5 kg., asportato nei bagni dell'impianto sportivo. L'Ispettore R. aveva lamentato un duro colpo nell'occasione subito e descritto sommariamente ai colleghi l'autore come un "ultra" già noto alla Polizia. Il riferimento ai capelli, secondo il Tribunale, non esclude l'indagato - che all'atto dei disordini portava un berretto - perché la vittima si riferiva a caratteristiche fisiche già ben conosciute, e non alla contingente visione. D'altra parte, secondo i dettagliati resoconti degli agenti ai suoi ordini, nel corso delle successive vicende della serata l'Ispettore non aveva riportato ulteriori traumi capaci di produrre la frattura del fegato. Le immagini riprese dalla telecamera documentano che il sottolavello era portato dallo S., il quale si dirigeva a passo di corsa verso lo schieramento di polizia. Lo stesso indagato aveva ammesso, nell'interrogatorio reso al P.M. l'otto febbraio, di avere tenuto l'oggetto all'altezza dell'ombelico e di averlo "spinto" o "buttato" contro gli agenti. In precedenza, il 6.2.2007, nel corso di un colloquio intercettato e videoripreso con altro indagato per resistenza, alla domanda "lo hai ammazzato?" aveva annuito per due volte col capo, al che l'interlocutore aveva replicato "...diciassette anni, ti portano... al carcere minorile". In conversazioni con i genitori del giorno successivo lo S. esterna le sue preoccupazioni per la probabile imputazione di omicidio, ancora non formulata dall'accusa. Su questa base il Tribunale ravvisa un grave quadro indiziario, pur in mancanza di una diretta immagine del colpo inferto alla vittima, sfuggito alla telecamera per la interposta presenza di un pilastro. Nè il nesso causale fra l'azione lesiva e l'evento è escluso dal fatto che la morte è sopravvenuta ad un'ora e mezza dal trauma, circostanza spiegabile, secondo il consulente tecnico del P.M., con il graduale progresso dell'emorragia. Quanto poi alla mancanza di segni manifesti di sofferenza durante il tempo trascorso, nonostante le impegnative attività di servizio espletate, essa viene spiegata con l'intensa secrezione, in condizioni di "stress", di adrenalina ed endorfine, sostanze capaci di attenuare il dolore.
Esigenze cautelari cui è adeguata soltanto la misura adottata vengono ravvisate in considerazione della gravita del fatto e del contesto, del coinvolgimento dell'indagato in precedenti disordini in occasione dell'incontro Catania - Verona e in una rissa in discoteca, della vantata commissione di rapine che emerge dai dialoghi intercettati.
Ricorre per cassazione la difesa, denunciando vizi della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Premessa una dettagliata esposizione delle doglianze sollevate in sede di riesame, ne viene censurata l'omessa o solo parziale valutazione. In particolare, la differenza di orario fra telecamere risulta soltanto dall'esame della dirigente della polizia scientifica, sentita dal P.M. dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare, mentre il materiale di riscontro menzionato non sarebbe in atti;
la presenza del R. alla prima carica delle 19.07 è affermata sulla base di dichiarazioni e riprese che non ne forniscono la certezza;
nessun elemento conferma il congetturato contatto;
l'oggetto che si suppone abbia colpito la vittima è in metallo leggero e non reca deformazioni;
l'indagato, come risulta dalle immagini, si è trattenuto per meno di due secondi nella zona dello scontro, e ciò non avrebbe consentito una prolungata e intensa pressione capace di procurare le lesioni, che comprendono anche la frattura di quattro costole;
detta frattura avrebbe necessariamente procurato forti dolori e difficoltà respiratorie non rilevate;
le sommarie indicazioni della vittima circa l'identità dell'aggressore risalgono, secondo i testi, alla fase finale della partita di calcio, e quindi non sono immediatamente successive alla carica delle 19.07, ma vanno collocate circa un'ora dopo;
la descrizione dell'Ispettore R. non corrisponde alle caratteristiche personali dell'indagato; il dialogo intercettato il 6.2.2007 non è integralmente valutato e riportato, in particolare nella parte in cui, a domanda, lo S. replica al suo interlocutore che il soggetto con cui è venuto a contatto "non è morto".
Quanto alle esigenze cautelari, era intervenuta archiviazione per la supposta partecipazione ai disordini in occasione di altra partita;
la vanteria in ordine alle rapine commesse non proveniva dallo S., ma dal suo interlocutore, come risulta dalla trascrizione del dialogo intercettato.
Il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni ha replicato con memoria del 17.5.2007 alle considerazioni espresse in ricorso, dando peraltro atto che la frase relativa alle rapine commesse non risulta attribuibile all'indagato.
A sua volta il difensore, con memoria del 25.5.2007, espone un parere tecnico a confutazione della ritenuta causa di morte, attribuendola non all'emorragia interna dovuta alla rottura in due tempi del fegato, ma ad un trauma toracico coinvolgente l'apparato respiratorio e spiegabile con gli urti subiti nel corso dei caroselli effettuati con la vettura di servizio. Con altra memoria del 18.6.2007 segnala che, a seguito di perizia disposta con incidente probatorio, sarebbe emersa l'inidoneità a produrre l'evento del mezzo usato secondo l'accusa; a seguito di tale acquisizione e di un globale riesame critico del restante compendio indiziario il G.I.P. aveva revocato la misura coercitiva con provvedimento del 3.6.2007. Infine, il P.M. per i minori ha trasmesso copia dell'ordinanza in data 30.6.2007, con cui il Tribunale, costituito ex art. 310 c.p.p., aveva ripristinato la custodia in Istituto penitenziario.
Ai fini delle decisione va anzitutto richiamato l'inquadramento sistematico del riesame - del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza e agevolmente desumibile dalla disciplina normativa e dai suoi precedenti - come rimedio rivolto ad una immediata e integrale riconsiderazione in contraddittorio dinanzi all'organo collegiale (non vincolato dalle deduzioni, soltanto eventuali, delle parti e dalle argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato) dei presupposti di legittimità della misura cautelare adottata dal giudice. Per i profili che qui interessano (gravita indiziaria ed esigenze cautelari) il riesame è quindi necessariamente circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza coercitiva e delle sopravvenienze favorevoli all'indagato (art. 309 c.p.p., comma 5), nonché degli ulteriori elementi "addotti dalle parti nel corso dell'udienza" (art. citato, comma 9). In altre parole, anche il riesame non si sottrae alla regola, immanente nella materia cautelare, del continuo adeguamento della valutazione alle mutevoli emergenze investigative e processuali;
questo, però, incontra necessariamente un limite temporale insuperabile al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio, onde eventuali acquisizioni successive potranno essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente (cfr. Cass., Sez. Un., 8/28.7.1994, Buffa). Pertanto, le copiose deduzioni delle parti (o meglio, della difesa e del Procuratore minorile, non legittimato a rappresentare il P.M. dinanzi a questa Corte) rivolte a prospettare emergenze investigative sopravvenute sono del tutto irrilevanti ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza di riesame, perché il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità non può fondarsi su elementi non presenti agli atti della fase di merito e quindi non conosciuti ne' valutati dal Tribunale costituito ex art. 309 c.p.p.. È, invece, perfettamente legittima la considerazione, da parte del detto Tribunale, di elementi introdotti dalle parti prima della discussione finale, anche se non presentati al giudice che emise la misura o "medio tempore" acquisiti, come nello specifico il parere tecnico della dirigente della locale polizia scientifica circa lo sfalsamento di orari fra le telecamere dello stadio e quella che registra l'arrivo della scorta ai tifosi palermitani in cui era impegnato l'Isp. R.; ne' vale obbiettare l'incompletezza di tale acquisizione, perché asseritamente non corredata dai fotogrammi - peraltro specificamente indicati a pag. 4 dell'ordinanza impugnata - messi a raffronto per stabilire la differenza oraria. Infatti, l'incompletezza è connaturata alla fase, dinamica e caratterizzata da progressivi sviluppi, delle indagini, e la gravita indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p. va intesa come complesso di elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a dimostrare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso ulteriori future acquisizioni, saranno idonei a provare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass., Sez. Un., 21.4/1.8.1995, Costantino ed altro). Tanto premesso, va rilevato che, in ordine alla gravita indiziaria, il ricorso è caratterizzato da ipotesi incontrollabili e alternative interpretazioni degli esiti investigativi, ma non evidenzia nel discorso giustificativo della decisione alcuna effettiva e manifesta carenza logica o scostamento da regole di esperienza e leggi scientifiche. In particolare, essendo certa la grave e multipla frattura del fegato con emorragia interna, ne è logicamente corretta l'individuazione come causa di morte, in mancanza (nella copiosa documentazione fornita dalle telecamere e dalle dichiarazioni testimoniali) di altri eventi capaci - da soli - di efficienza letale. Di certo, nel corso del servizio valorosamente prestato in occasione dei disordini l'Isp. R. fu esposto a molteplici agenti irritanti (fumogeni) e traumatici;
ciò non vale, tuttavia, ad escludere una efficienza determinante, esclusiva o almeno concausale, della frattura del fegato, in conformità non solo al parere del consulente tecnico del P.M., ma anche alle conclusioni di quello della difesa, Dott. Giuseppe Caruso, prodotte all'udienza di discussione del riesame e riportate a pag. 34 - 35 del ricorso. L'autore della lesione è stato non illogicamente individuato nell'indagato, poiché, in base alle sue stesse ammissioni (anche nel corso della conversazione registrata e videoripresa), alle immagini della telecamera ed alle dichiarazioni dei colleghi della vittima, egli venne a contatto con il personale di polizia (fra il quale si trovava in posizione particolarmente esposta l'isp. R.) intorno alle 19.08 ed usò un mezzo contundente che, per peso, consistenza metallica e forma, è ragionevolmente considerato idoneo a produrre il grave trauma cui fece seguito la morte. In proposito le obiezioni della difesa si risolvono nell'alternativa prospettazione di dati fattuali incontrollabili (allo stato e salve ulteriori acquisizioni non note al giudice del riesame) e di una diversa interpretazione delle risultanze probatorie che comporta una rivalutazione del merito in questa sede non consentita. Quanto alle prospettate ragioni di incompatibilità temporale, l'orario di arrivo sul posto dell'Isp. R. è stato chiarito -senza replica sul punto - dai dati forniti dalla polizia scientifica;
la difesa ha invece contestato la possibilità di sopravvivenza della vittima per un non breve periodo dopo il trauma come sopra ricostruito. Al proposito basterà rilevare che, secondo lo stesso parere tecnico di parte riportato in ricorso (pag. 32), "siamo d'accordo con il dott. Ra." (consulente d'ufficio) "quando afferma che ho più volte avuto modo di osservare lesioni epatiche... causare il decesso in due ore e più"; ora, secondo i dati riportati nell'atto di impugnazione (pag. 23) "intorno alle 20.30... appariva in stato di semisemi-incoscienza anche se aveva attività cardiaca e respirava... a quel punto il R. veniva trasportato in una barella e poi a bordo di una autoambulanza... giungeva all'Ospedale Garibaldi alle ore 20.40... nel frattempo il battito cardiaco era venuto meno e i sanitari cercavano di farlo ripartire;
tentavano per circa 90 minuti... ma alle 22.15 interrompevano le manovre di rianimazione". Ciò considerato, se il momento della morte viene fatto risalire a quello della cessazione del battito cardiaco - come ha, logicamente e secondo comune esperienza, ritenuto l'ordinanza impugnata (cfr. pag. 10) - i tempi sono ampiamente compresi nel limite ritenuto compatibile da entrambi i consulenti;
per sostenere la tesi dell'incompatibilità il tecnico della difesa arbitrariamente sposta il decesso al momento in cui cessò il disperato tentativo di rianimazione (v. pag. 35 del ricorso). L'ulteriore obiezione dell'impossibilità di una intensa attività fisica dopo un trauma di quella entità, associato a frattura costale, è stata superata dal giudice "a quo" con riferimento alla reazione tipica dell'organismo a situazioni di sofferenza e pericolo (secrezione di sostanze come l'adrenalina, atte a compensare lo "stress") ed al proposito la contestazione della difesa che non pone in dubbio la validità scientifica dell'affermazione di partenza - è genericamente fondata sulla prevalenza dello shock traumatico.
Da ultimo, la prospettazione da parte del ricorrente di cause alternative capaci di produrre la mortale lesione nell'arco temporale compatibile è stata puntualmente esaminata e disattesa dal giudice del riesame (pag. 9 - 10 dell'ordinanza); quanto alle vicende immediatamente anteriori al malore che precedette il collasso finale della vittima - su cui il ricorrente, richiamando i motivi di riesame, si intrattiene alle pag. 22/23 dell'atto di impugnazione - questa è la ricostruzione operata sulla base di una (parziale) riproduzione delle deposizioni degli agenti B. e La.: a seguito dell'esplosione di una bomba carta e del denso fumo, l'Ispettore - che si era già sentito male - ed il B. erano scesi dal veicolo;
il La., che si trovava alla guida,
riferisce di avere fatto una retromarcia "di qualche metro" in condizioni di carente visibilità; sentì "una botta sull'autovettura" e vide " R. che si trovava alla... sinistra... portarsi le mani alla testa". Trattasi di circostanze che di per sè non depongono per un urto contro la persona, da nessuno riferito, e tanto meno contro il basso torace e l'addome, di violenza tale da provocare le lesioni riportate e - nel breve tempo trascorso prima del decesso - la cospicua emorragia interna riscontrata dall'autopsia (su cui v. pag. 29 del ricorso); in ogni caso, l'allegazione difensiva non è corredata da alcuna specifica deduzione circa la rilevanza e concludenza di quanto rappresentato.
In definitiva, quindi, il gravame espone censure in fatto non apprezzabili in sede di legittimità e comunque non tali da intaccare il nucleo argomentativo essenziale in base al quale è stata ritenuta, nella sede di merito e in base agli elementi ivi acquisiti, una qualificata probabilità di colpevolezza.
Quanto poi alle esigenze cautelari, decisiva ed assorbente, ai fini del concreto pericolo di reiterazione criminosa, è la gravita del fatto e del contesto in cui è maturato, caratterizzato dalla turbativa di un evento sportivo, dalla devastazione degli impianti dello stadio, dal gratuito tentativo di aggressione ai danni dei sostenitori palermitani, dall'organizzato e insistito confronto con le forze dell'ordine, che assume una allarmante valenza eversiva. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2007