Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2002, n. 14411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14411 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
: Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL PODLO II14 4 1 1/ 02 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 691/00 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Cron. 33425 BALLETTI Consigliere Rep. Dott. Bruno Consigliere Ud.17/04/02 Dott. Maura LA TERZA Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CELLERIA TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
1 ricorrente
contro
SQ FR, elettivamente domiciliata in ROMA €0.71 ₤1500 V. LE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ELLERIA ENRICO LUBERTO, che la rappresenta e difende 2002 1 unitamente all'avvocato FRANCESCO MORI, giusta delega 1679 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 401/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 04/01/99 - R.G.N. 320/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato MARAZZA;
udito l'Avvocato MORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 marzo-20 maggio 1998, il Pretore di Firenze accoglieva la domanda proposta da FR IN nei confronti della Telecom S.p.A., dichiarando la nullità della clausola relativa all'apposizione di un termine al contratto di lavoro intercorso tra le parti e condannando la società resistente a corrispondere alla controparte le retribuzioni maturate dalla data di cessazione del rapporto fino a quella della sua prosecuzione, con rivalutazione ed interessi legali. Il Pretore esaminava la situazione di fatto che aveva portato alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato fra le parti, concluso il 28 dicembre 1995, negando la sussistenza, nella fattispecie, delle ragioni dedotte dalla società per giustificare il richiamo all'art.23 della legge 28 febbraio 1987 n.56, ovvero gli пу “incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive M particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico", previsti dall'art.5 secondo comma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, attuativo della norma indicata. Rilevava in proposito che la cosiddetta “remotizzazione” --indicata dalla Telecom S.p.A., quale evento eccezionale legittimante l'assunzione a termine- obbediva ad un puntuale programma della società, da attuarsi secondo i tempi previsti e prevedibili. Aggiungeva che un eventuale mancato rispetto del programma non poteva comunque giustificare il ricorso al rapporto a tempo determinato, in quanto le carenze o i difetti previsionali od esecutivi, cui ciò poteva essere addebitato, non incidevano sulla realtà dei fatti, non essendo idonei a qualificare diversamente la natura delle assunzioni, in ogni caso non riconducibili all'ipotesi legale richiamata. In fatto notava che le circostanze dedotte in ricorso e cioè l'assunzione a rotazione per lo stesso servizio, cui la ricorrente era addetta, di vari gruppi di 1 lavoratori, per lo più assunti contestualmente alla conclusione del rapporto a termine del gruppo precedente- erano state provate dalle testimoniaze acquisite. Concludeva, pertanto, per la mancata dimostrazione della sussistenza dei presupposti legittimanti il contratto a termine in oggetto e ne traeva le conseguenze sopra esposte. Su appello della Telecom ed essendosi costituita la IN, il Tribunale di Firenze, con sentenza de 4 gennaio 1999, rigettava l'appello. Rilevava il Giudice d'appello che l'esigenza in vista della quale era stata effettuata l'assunzione della IN era di natura esclusivamente organizzativa, in quanto relativa alla ripartizione del personale nelle varie sedi della Società. Il che ad avviso del Tribunale- escludeva l'inerenza dell'assunzione ad una esigenza temporanea dell'attività produttiva. Il Tribunale rilevava altresì che, nel caso, difettava anche l'ulteriore requisito, M previsto dalla norma contrattuale, della impossibilità di fronteggiare l'evento con il normale organico. Si trattava, infatti ad avviso del Tribunale-, di un errore di programmazione in quanto lo spostamento ad altri servizi del personale prima addetto alla CLSUT avrebbe dovuto coincidere con l'effettivo avvio della “remotizzazione" ed avrebbe potuto essere affrontato, anziché con le assunzioni a termine, mediante la revoca dei trasferimenti ad altri servizi del personale della CLSUT di Firenze. La sentenza escludeva altresì che, nella specie, potesse essere individuato un “evento eccezionale" in quanto la “remotizzazione" non sostanziava né un evento (ossia un quid non riconducibile al comportamento dell'uomo) né qualcosa di straordinario perché la straordinarietà non poteva identificarsi con le conseguenze di una decisione aziendale;
tanto più che la Telecom aveva fatto costante ricorso alle assunzioni a tempo determinato così violando le norme regolatrici del relativo rapporto.
2 -a parere del Tribunale- l'eccezione della società relativa Infondata era altresì alla non spettanza delle retribuzioni tra la cessazione del contratto a termine e l'offerta delle prestazioni, in quanto tale eccezione era fondata solo su un precedente remoto della Suprema Corte. Errata era, infine, la tesi della Telecom secondo la quale gli interessi non potevano essere applicati sulla somma rivalutata in quanto la legge 23 dicembre 1994 n. 726 era applicabile solo al rapporto di pubblico impiego e non anche al rapporto di impiego privato. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Telecom Italia S.p.A. con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste FR IN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE M Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente società denuncia motivazione contraddittoria ed illogica, violazione dell'art.1362 c.c. nella interpretazione dell'art.2 punto 2, secondo alinea del contratto collettivo 30 giugno 1992 nonché violazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n.56. Più specificamente la Telecom sostiene che le esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che giustificavano la stipulazione dei contratti a termine, tra cui quello con la IN, consistevano nella mancata attuazione, nei tempi previsti, del processo di remotizzazione (trasferimento) di una parte del traffico telefonico del CLSUT (Centro Lavori Servizi di Utenza) di Firenze presso altre sedi, nella specie Catanzaro. A dire della società il trasferimento delle chiamate avrebbe provocato degli esuberi presso il CLSUT di Firenze, i quali sarebbero stati adibiti dall'azienda ad altre mansioni. La remotizzazione sarebbe poi stata effettivamente attuata nell'aprile 1996 anziché, come previsto, nel gennaio dello stesso anno, per cui, avendo l'azienda, a suo dire, già operato i trasferimenti interni, ciò aveva comportato una esigenza temporanea di personale nel CLSUT. 3 Orbene, il Tribunale di Firenze -a parere della ricorrente- sarebbe incorso in errore poiché avrebbe posto a fondamento del proprio giudizio non il “differimento della riorganizzazione, ma la stessa riorganizzazione". L'assunto è infondato. Come e' noto la legge 28 febbraio 1987 n. 56 all'art. 23 comma 1 prevede che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' all'art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983 n. 79, e' consentita ту nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali 0 locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nella specie come chiarito in narrativa- l'ipotesi considerata è quella prevista dal secondo alinea del punto 2 dell'art.5 del CCNL vigente all'epoca, che così recita: “incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenza produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico". Il Tribunale ha riscontrato che nella fattispecie non si ravvisava il requisito, costituito dalla “impossibilità di fronteggiare l'evento con il normale organico", proprio osservando ---contrariamente a quanto sostenuto dalla società che dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta negli atti difensivi della Telecom emergeva che ciò che aveva comportato la necessità di garantire comunque il servizio in discussione era stato il ritardo nell'attuazione del suo programmato trasferimento alla remota sede di Catanzaro, ritardo nonostante il quale gli operatori prima ad esso addetti erano già stati trasferiti ad altri servizi, appunto in vista del trasferimento del primo. Da tale constatazione ha ricavato che, alla base del ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato, non solo non era ravvisabile una "esigenza produttiva", ma vi era un errore dell'azienda, che una corretta programmazione avrebbe evitato e rispetto al quale le assunzioni a tempo indeterminato non trovavano giustificazione, in quanto provocate dal comportamento della stessa Telecom. E ciò sempre ad avviso del Tribunale- non poteva legittimare l'assunzione a termine, perché avrebbe consentito al datore di lavoro un facile aggiramento delle norme che limitano il ricorso al rapporto a tempo determinato, le quali lungi dal potere essere aggirate, non erano nemmeno suscettibili di una interpretazione estensiva. Inoltre, il materiale probatorio acquisito induceva a ritenere che la società appellante avesse fatto in passato un ricorso sistematico all'assunzione a termine nel settore dei servizi clientela, fra i quali rientrava quello in oggetto, e che nel sistema in questione rientrasse anche il rapporto instaurato con la IN, solo formalmente giustificato con le esigenze finora esaminate;
il che confermava, nel caso di specie, la realizzazione di una situazione di violazione delle norme sui rapporti a tempo determinato consistente nel ricorrere ad essi in maniera costante e ripetuta, indipendentemente da qualsiasi esigenza particolare, al solo fine di mantenere, nei limiti ritenuti ottimali dall'azienda, l'organico dei dipendenti a tempo indeterminato. Trattasi di valutazioni di merito che, in quanto sorrette da congrua e logica motivazione, sono incensurabili in questa sede. Né d'altra parte è stata adeguatamente evidenziata dalla ricorrente la denunciata violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Firenze nell'interpretare la fattispecie contrattuale, sicché le circostanze che si assumono trascurate nella impugnata decisione finiscono con l'assumere i connotati di meri elementi atti a fornire una diversa valutazione dei fatti, egualmente non suscettibili di censura in sede di legittimità. 5 Con il secondo motivo, la Telecom denuncia violazione degli artt.2094, 1467 e 1217 c.c., censurando il capo della sentenza che la condanna al pagamento delle retribuzioni tra la risoluzione del contratto a termine e l'offerta delle prestazioni. Il motivo è fondato. -Va preliminarmente rammentato che come in piu' occasioni ha affermato questa Corte anche a S.U. (V., tra le altre, Cass.S.U.27 luglio 1999 n. 508) - il contratto di lavoro e' un contratto a prestazioni corrispettive, pur se apparentemente caratterizzato da un certo grado di deviazione dalla disciplina degli effetti della corrispettivita' delle prestazioni, per il fatto che talora e' posto a carico del datore di lavoro l'obbligo di corrispondere la retribuzione malgrado la mancanza di effettiva controprestazione lavorativa, come nel caso del riposo settimanale (art. 2108 c.c.) o delle ferie annuali (art. 2109 c.c.), della sospensione dell'obbligazione di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare (artt. 2110 e 2111 c.c.). In questi casi - come ancora posto in evidenza dalla giurisprudenza di legittimita' tuttavia, (Cass. S.U. n. 508/99 cit.) - pur se e' assente il sinallagma funzionale, non essendo l'obbligazione retributiva pur sempremanca quello genetico, all'esistenza dell'obbligazione di lavoro nell'arco temporale collegata complessivo del rapporto, "cosi' che quella retribuzione va a compensare la prestazione lavorativa intesa nel suo complesso, comprensiva cioe' anche di quelle obbligazioni (ad esempio: di fedelta'), che non sempre si accompagnano M alla concreta messa a disposizione delle energie lavorative." Dalla natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, ancorche' nel termini sopra specificati, discende che l'erogazione del trattamento economico in mancanza di attivita' lavorativa costituisce un'eccezione, che deve essere oggetto di una espressa previsione di legge o di contratto;
conclusione, questa che trova conferma nel fatto che, nel caso di licenziamento illegittimo, per il quale venga 6 disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, e') specifica previsione dell'art. - a consentire che al18 Sta. Lav. - come modificato dalla legge n.108 del 1990 lavoratore sia dovuto, non gia' la retribuzione, ma il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione (in termini, Cass. S.U. n. 508/99 cit.). E' quanto in sostanza sostiene la Telecom, il cui assunto, perciò deve trovare accoglimento, avendo ritenuto il Tribunale che, nella specie, per effetto della trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato competesse comunque al lavoratore un risarcimento del danno, identificato nelle retribuzioni maturate fino all'effettiva prosecuzione del rapporto. Giova in proposito richiamare l'orientamento pressoché incontrastato di questa Corte formatosi in relazione ad analoga fattispecie ed in coerenza con i principi sopra esposti, alla cui stregua, nei casi di illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, il dipendente che cessi l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto non ha diritto alla retribuzione finche' non provveda ad offrire le sue prestazioni lavorative, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro;
in base allo stesso principio si deve escludere anche il diritto del lavoratore ad un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo alla detta scadenza, posto che l'interruzione della funzionalita' di fatto del rapporto non consegue ad una iniziativa del datore di lavoro, il quale non pone in essere un licenziamento anche se richiama formalmente la scadenza del termine (ex plurimis, Cass. 15 novembre 2000 n.14769; Cass.27 febbraio 1998 n.2192). L'accoglimento di questo motivo, assorbe il terzo con cui si denuncia violazione dell'art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724 (motivo peraltro infondato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale del 2000, che ha ritenuto cumulabili interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro). 7 In conclusione, va rigettato il primo motivo, accolto il secondo ed assorbito il In conseguenza l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la terzo. causa rinviata per il riesame da effettuarsi alle luce del principio di diritto esposto ed in base al quale occorrerà verificare il momento in cui la lavoratrice ha offerto la propria prestazione lavorativa mettendo in mora il proprio datore di lavoro. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara
P.Q.M.
assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Bologna. Roma, 17 aprile 2002. Il Presidente facrater Il Consigliere est. ру бовны Shillie فلا IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -8 OTT, 2002 oggi,. IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DIŽIA, AFT. 10 DELLA LEGGE 11448 0. 539 g