CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2023, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HAKBALLA VELI nato il [...] AP VI nato il [...] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore L'avv. PETRONE Daniela, per la parte civile, che conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alle note spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4474 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 ottobre 18.10.2021, la Corte di appello di Bari ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, il 26 marzo 2019, ha dichiarato EL HA e IL AP colpevoli dei reati di tentato omicidio e porto senza giustificato motivo al di fuori della propria abitazione d'arma impropria e - esclusa l'aggravante dei futili motivi, riconosciuta l'attenuante della provocazione quanto al reato sub a) e la continuazione tra i reati - li ha condannati alla pena, ridotta per il rito abbreviato prescelto, di cinque anni e sei mesi di reclusione, oltre che alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante la pena, al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia, infine al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile. La conforme ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito ha preso le mosse dalla parola della persona offesa (ascoltata con le modalità di cui all'art. 210 cod. proc. pen in quanto coimputato del reato di rissa), dai risultati delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza presente presso un hotel allocato nelle immediate vicinanze dell'abitazione di HA, luogo in cui si erano consumati gli eventi e dal tenore dei messaggi Facebook rilevati all'interno della memoria del telefono cellulare in uso allo stesso HA (intercorsi tra questi e la persona offesa EL HI sino a poco prima dell'inizio, il 7 febbraio 2018, dell'episodio criminoso). Con specifico riferimento a tale ultimo elemento di prova, la Corte territoriale ha riportato testualmente il contenuto di tali messaggi che cristallizzano le circostanze che HA e HI si conoscessero, che era stato il primo a prendere l'iniziativa di un incontro, che in esito al mancato incontro il primo aveva minacciato esplicitamente il connazionale, paventando anche la possibilità di recarsi presso la sua abitazione, che dunque i due prendevano accordi per un imminente incontro. Quanto alle immagini registrate dell'impianto di video sorveglianza, di cui la polizia giudiziaria aveva dato sintetica sintesi, la Corte di appello procedeva alla relativa visione in camera di consiglio, dandone particolareggiata descrizione nelle p. da 25 a 30 della sentenza impugnata, evidenziando che: i) l'azione violenta si era realizzata nell'arco di circa tre minuti;
li) era stato HI ad avvicinarsi, una prima volta, al portone del civico corrispondente all'abitazione di HA, con il quale aveva avuto i contatti via chat di cui si è detto, per poi allontanarsi a bordo della sua auto non avendo trovato nessuno;
iii) immediatamente dopo HI ritornava nei pressi del civico e, dopo essere scomparso per pochissimi secondi dalla visuale della telecamera, era 2 immortalato con altri due soggetti, certamente individuati negli odierni ricorrenti, mentre erano coinvolti in un corpo a corpo e, in tale situazione, i tre si spostavano così da sfuggire nuovamente all'inquadratura della telecamera;
iv) subito dopo AP, era ripreso mentre si allontanava, seguito da HI, a sua volta raggiunto HA che lo afferrava al collo e lo aggrediva, bloccandolo a ridosso di una delle serrande dell'albergo, quindi spintonandolo. AP, nel frattempo, sopraggiungeva in aiuto del complice;
v) nei successivi fotogrammi i tre soggetti continuavano la reciproca aggressione e, in particolare, gli imputati colpivano più volte HI che - a sua volta - li colpiva con calci e con un oggetto (verosimilmente una mattonella) che recava nella mano destra. E' in questo lasso temporale che i giudici del merito collocano l'azione lesiva a mezzo di arma da punta e taglio ai danni della persona offesa, poiché - sebbene l'azione in parola non fosse visibile nelle immagini riprese dalla videocamera a causa della distanza e di un effetto luminoso di parziale abbagliamento - era in quel punto che erano state rinvenute le più evidenti tracce ematiche;
vi) conclusione viepiù confermata dalla obiettiva circostanza che l'episodio, immediatamente, dopo volgeva al termine;
le immagini riprendevano invero AP nell'atto di allontanarsi, mentre HA continuava ad aggredire HI, trattenendolo dal raggiungere il coimputato;
vii) gli ultimi frame riprendevano, infine, i due ricorrenti nel tentativo non riuscito, di bloccare la persona offesa aprendo lo sportello dell'auto nella quale questa si era introdotta per fuggire all'aggressione. All'esito di entrambi i gradi di merito è stata dunque ritenuta integrata la contestata fattispecie del tentato omicidio volontario, esclusa la sua natura preterintenzionale e l'evenienza della causa di giustificazione della legittima difesa. 2. EL IA e IL AP ricorrono per cassazione con un unico, comune ricorso, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo deducono violazione di legge processuale e la nullità dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, mai tradotto dall'italiano in una lingua conosciuta agli imputati, e, per derivazione, la nullità della sentenza impugnata. Segnalano, a tal fine, che la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dei ricorrenti è un dato pacificamente riveniente dalla circostanza che l'interrogatorio di convalida dell'arresto era stato compiuto con l'ausilio di un interprete e che nel corso delle indagini preliminari e del giudizio di primo grado si fosse proceduto alla traduzione degli atti processuali più rilevanti, secondo quanto prescritto dall'art. 143 cod. proc. pen., ivi compresa la sentenza. Non è stato così per il decreto di citazione a giudizio in appello, alla cui 3 traduzione in lingua albanese gli imputati avevano diritto, per costante giurisprudenza di legittimità puntualmente riportata nel ricorso, diritto riconosciuto anche ove gli imputati avessero eletto domicilio presso lo studio del difensore. 2.1. Con il secondo motivo è lamentata la violazione degli artt. 64, 210 e 533 cod. proc. pen. La Corte territoriale è pervenuta all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti sulla scorta di una valutazione della parola della vittima del reato, svolta in violazione dei canoni prescritti per il caso in cui la persona offesa sia anche sottoposta indagini (nel caso che ci occupa per il reato di rissa) e, comunque, manifestamente illogica contraddittoria. Si legge, invero nella sentenza la persona offesa ha certamente mentito sul punto dell'incontro casuale con i coimputati e sulla superficiale reciproca conoscenza e, tuttavia, immotivatamente, una volta affermata l'intrinseca inattendibilità della parola, si è optato comunque per la versione fornita da HI, utilizzando una valutazione di tipo probabilistico, affermando che il narrato di questi è quello che «meglio si concilia con tutte le risultanze a disposizione». Affermazione tanto più contraddittoria poiché, in altra parte della motivazione della stessa sentenza, con riferimento alle immagini videoriprese, se ne afferma la scarsa rilevanza ai fini della decisione. Ricorda la difesa come il sistema processuale, per addivenire un giudizio di penale responsabilità, non possa accontentarsi di una versione che più o meno si concili con le risultanze processuali, richiedendo al contrario che ci sia perfetta aderenza tra risultanze processuali e la ricostruzione accolta in sentenza, secondo il principio della condanna oltre il ragionevole dubbio;
principio negletto dalla sentenza oggetto di ricorso. 2.3. Il terzo motivo attinge il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. Rilevano i ricorrenti che tale risultato è stato raggiunto dai giudici di merito nonostante la plausibilità della tesi difensiva secondo la quale gli atti istruttori, unitariamente considerati, provavano che l'iniziativa offensiva fosse stata presa da HI che, difatti, aveva indiscutibilmente cercato lo scontro fisico con gli odierni imputati í quali, colti di sorpresa e di fronte alla minacciosa presenza fisica di questi a presidio dell'abitazione di uno di essi, si erano limitati a reagire per difendersi. Di tanto - ad avviso della difesa - è prova sia nelle immagini riprese dal sistema di video sorveglianza (che cristallizzano le plurime visite di HI presso il domicilio di HA), sia nel contenuto delle conversazioni ambientali 4 compiute all'interno della casa circondariale di Trani tra HA e i suoi familiari, in occasione delle quali il primo, nel raccontare ai secondi l'accaduto, evidenziava come fosse stato l'antagonista a colpire per primo. A fronte di tali risultanze, del tutto distonica è l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui HI «è un aggredito che cerca di difendersi». I ricorrenti addebitano alla Corte di appello — sotto distinto, ancorché connesso, aspetto — di avere illogicamente dequotato la circostanza che il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'attenuante della provocazione che, con l'esimente della legittima difesa, ha in comune l'antecedente logico della altrui ingiusta offesa, laddove invece solo per la sussistenza della seconda, e non della prima, è necessario che l'offesa sia in atto;
circostanza quest'ultima certamente sussistente nel caso di specie. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della parte civile ha depositato in udienza conclusioni scritte e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. 2. Quanto all'obbligo di traduzione del decreto di citazione destinato all'imputato alloglotta, non irreperibile, né latitante, non è superfluo evidenziare come - pur non ignorando il Collegio un recentissimo arresto secondo cui «Il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosce la lingua italiana non deve essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario» (Sez. 2, n. 20394 del 07/04/2022, Riyad Makrsa, Rv. 283227) e che raggiunge detta conclusione, in estrema sintesi, sulla scorta del particolare contenuto del decreto di citazione in appello che non contiene elementi integranti l'accusa - la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare il principio, che qui si condivide e ribadisce, per cui sussiste l'obbligo di traduzione del decreto di citazione destinato all'imputato alloglotta, non irreperibile, né latitante a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, Ali Ibrahim, Rv. 283355; 5 Sez. 1 n. 40584 del 26/10/2021, Nanaa Faycal, Rv. 282125 in relazione al decreto di citazione a giudizio davanti al Giudice di pace;
Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270274, in tema di notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari;
Sez. 6 n. 30143 del 07/07/2021, Li Min, Rv. 281705 in tema di Decreto di citazione in appello). Il contrario orientamento (Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605; Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860) - si legge in tali arresti - non è condiviso perché ignora che l'elezione di domicilio attiene alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua. Tanto premesso, nel caso che ci occupa, il motivo è infondato poiché la mancata traduzione del decreto di citazione in appello è stata tardivamente dedotta con il ricorso in cassazione, anziché nel giudizio di appello. Si palesa pertinente in proposito il richiamo al precedente di questa corte secondo cui «La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita» (Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Amoha Kofi, Rv. 265026). 3. Il secondo motivo, concernete l'asserita errata valutazione del narrato della parola di EL HI, è doppiamente inammissibile. In primo luogo si tratta di censura non sollevata nei motivi di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577). In secondo luogo, si tratta di doglianza interamente versata in fatto e priva di reale confronto con l'affermazione contenuta in sentenza che - muovendo dalla premessa che l'affermazione di responsabilità degli imputati riposa su dati obiettivi rinvenienti dalle immagini del circuito di video sorveglianza e dalla messaggistica Facebook - ha accordato preferenza alla narrazione della persona offesa che con tali elementi esterni si concilia perfettamente. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, nessun giudizio d'inattendibilità può inferirsi dall'affermazione pur contenuta nella sentenza secondo la quale la persona offesa ha certamente mentito, poiché la Corte - facendo corretta applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni testimoniali possono essere valutate parzialmente - ha specificato che la persona offesa, così come i due imputati, hanno concordemente mentito sul dato dell'incontro casuale e sulla loro 6 superficiale conoscenza. Circostanza che non incide in alcun modo sulla complessiva tenuta del narrato della persona offesa, come già detto riscontrato ab estrinseco, così come richiesto trattandosi di coindagato per rissa. 3. Non si sottrae al giudizio d'inammissibilità il terzo motivo, in tema di legittima difesa. Le contestazioni attengono, per larga parte, alla motivazione attraverso la quale la Corte di appello, in accordo con il primo giudice, ha rigettato il motivo d'impugnazione relativa all'applicazione di detta causa di giustificazione. La prospettazione difensiva muove dall'assunto secondo cui l'iniziativa aggressiva sarebbe provenuta da HI che avrebbe dapprima ripetutamente cercato HA presso il suo domicilio, quindi l'avrebbe colpito per primo;
tesi che sarebbe accreditata dalle immagini del circuito di video sorveglianza (che cristallizza la duplice visita della persona offesa presso l'abitazione di HA) e dall'affermazione genuina e spontanea di questi, mentre si trovava in carcere, sull'avere HI colpito per primo. Ebbene, il ricorso, nel censurare la decisione impugnata sul punto, ha del tutto omesso di confrontarsi con i molteplici elementi, puntualmente evocati dalla Corte territoriale, su cui è stato fondato il diniego. In particolare, quanto alle immagini di video sorveglianza, la difesa ne fa una lettura parziale perché limita l'osservazione al dato dell'essersi la persona offesa recata presso l'abitazione di uno dei ricorrenti, trascurando la motivazione dei giudici di merito che valorizzano i messaggi provenienti da HA con cui questi chiedeva, anche con modalità intimidatoria, un incontro alla persona offesa. Va in proposito ricordato che «Non è invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo volontariamente determinata» (ex multis Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa, Rv. 272036). Con riferimento alle conversazioni captate in carcere tra HA e i suoi congiunti, che la difesa assume spontanee, la Corte ha invece dubitato della loro genuinità rilevando come in più punti di tali captazioni il ricorrente, nel riportare quanto dichiarato in occasione dell'interrogatorio, accompagna le sue dichiarazioni con un sintomatico linguaggio non verbale (ride e fa l'occhiolino), sicché - con motivazione scevra da cesure logiche - ha dedotto che l'uomo sospettava di essere intercettato, ma non di essere video ripreso. Del pari trascurata nel ricorso la motivazione del primo giudice che, nell'escludere la scriminante invocata, fa esplicito riferimento alla sproporzione della reazione, violenta e aggressiva, e la sua ampia protrazione temporale. 7 Inoltre, aggiunge il Collegio, dalla minuziosa ricostruzione contenuta nella sentenza di appello, basata sul dato incontrovertibile delle immagini video, emerge chiaramente che entrambi i ricorrenti hanno avuto in più occasioni la possibilità di allontanarsi dall'asserita aggressione di RE e che AP ha posto in essere l'azione lesiva a mezzo dell'arma dopo essersi allontanato e, pur avendo un commodus discessus, ha invece scelto di tornare sul posto. Condotta che esclude in radice l'esimente, configurabile solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto) (Sez. 1 n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080). Non colgono, infine nel segno, le considerazioni dei ricorrenti che vorrebbero far discendere il riconoscimento della legittima difesa dall'avvenuto riconoscimento della provocazione. E, infatti, proprio muovendo dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso, secondo la quale «L'attenuante della provocazione e l'esimente della legittima difesa, pur avendo entrambe quale antecedente logico l'offesa ingiusta altrui, differiscono in quanto, solo ai fini della sussistenza della seconda, e non della prima, è necessario che l'offesa sia in atto», non vi è alcun automatismo tra il riconoscimento dell'una e dell'altra (Sez. 1, n. 533 del 19/09/2018, Frocione, Rv. 274553). 4. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso - come preannunciato - dev'essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 8 Il Presidente Il Consigliere estensore Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile HI EL che liquida in complessivi euro 3.900,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 13 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore L'avv. PETRONE Daniela, per la parte civile, che conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alle note spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4474 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 ottobre 18.10.2021, la Corte di appello di Bari ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, il 26 marzo 2019, ha dichiarato EL HA e IL AP colpevoli dei reati di tentato omicidio e porto senza giustificato motivo al di fuori della propria abitazione d'arma impropria e - esclusa l'aggravante dei futili motivi, riconosciuta l'attenuante della provocazione quanto al reato sub a) e la continuazione tra i reati - li ha condannati alla pena, ridotta per il rito abbreviato prescelto, di cinque anni e sei mesi di reclusione, oltre che alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante la pena, al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia, infine al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile. La conforme ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito ha preso le mosse dalla parola della persona offesa (ascoltata con le modalità di cui all'art. 210 cod. proc. pen in quanto coimputato del reato di rissa), dai risultati delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza presente presso un hotel allocato nelle immediate vicinanze dell'abitazione di HA, luogo in cui si erano consumati gli eventi e dal tenore dei messaggi Facebook rilevati all'interno della memoria del telefono cellulare in uso allo stesso HA (intercorsi tra questi e la persona offesa EL HI sino a poco prima dell'inizio, il 7 febbraio 2018, dell'episodio criminoso). Con specifico riferimento a tale ultimo elemento di prova, la Corte territoriale ha riportato testualmente il contenuto di tali messaggi che cristallizzano le circostanze che HA e HI si conoscessero, che era stato il primo a prendere l'iniziativa di un incontro, che in esito al mancato incontro il primo aveva minacciato esplicitamente il connazionale, paventando anche la possibilità di recarsi presso la sua abitazione, che dunque i due prendevano accordi per un imminente incontro. Quanto alle immagini registrate dell'impianto di video sorveglianza, di cui la polizia giudiziaria aveva dato sintetica sintesi, la Corte di appello procedeva alla relativa visione in camera di consiglio, dandone particolareggiata descrizione nelle p. da 25 a 30 della sentenza impugnata, evidenziando che: i) l'azione violenta si era realizzata nell'arco di circa tre minuti;
li) era stato HI ad avvicinarsi, una prima volta, al portone del civico corrispondente all'abitazione di HA, con il quale aveva avuto i contatti via chat di cui si è detto, per poi allontanarsi a bordo della sua auto non avendo trovato nessuno;
iii) immediatamente dopo HI ritornava nei pressi del civico e, dopo essere scomparso per pochissimi secondi dalla visuale della telecamera, era 2 immortalato con altri due soggetti, certamente individuati negli odierni ricorrenti, mentre erano coinvolti in un corpo a corpo e, in tale situazione, i tre si spostavano così da sfuggire nuovamente all'inquadratura della telecamera;
iv) subito dopo AP, era ripreso mentre si allontanava, seguito da HI, a sua volta raggiunto HA che lo afferrava al collo e lo aggrediva, bloccandolo a ridosso di una delle serrande dell'albergo, quindi spintonandolo. AP, nel frattempo, sopraggiungeva in aiuto del complice;
v) nei successivi fotogrammi i tre soggetti continuavano la reciproca aggressione e, in particolare, gli imputati colpivano più volte HI che - a sua volta - li colpiva con calci e con un oggetto (verosimilmente una mattonella) che recava nella mano destra. E' in questo lasso temporale che i giudici del merito collocano l'azione lesiva a mezzo di arma da punta e taglio ai danni della persona offesa, poiché - sebbene l'azione in parola non fosse visibile nelle immagini riprese dalla videocamera a causa della distanza e di un effetto luminoso di parziale abbagliamento - era in quel punto che erano state rinvenute le più evidenti tracce ematiche;
vi) conclusione viepiù confermata dalla obiettiva circostanza che l'episodio, immediatamente, dopo volgeva al termine;
le immagini riprendevano invero AP nell'atto di allontanarsi, mentre HA continuava ad aggredire HI, trattenendolo dal raggiungere il coimputato;
vii) gli ultimi frame riprendevano, infine, i due ricorrenti nel tentativo non riuscito, di bloccare la persona offesa aprendo lo sportello dell'auto nella quale questa si era introdotta per fuggire all'aggressione. All'esito di entrambi i gradi di merito è stata dunque ritenuta integrata la contestata fattispecie del tentato omicidio volontario, esclusa la sua natura preterintenzionale e l'evenienza della causa di giustificazione della legittima difesa. 2. EL IA e IL AP ricorrono per cassazione con un unico, comune ricorso, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo deducono violazione di legge processuale e la nullità dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, mai tradotto dall'italiano in una lingua conosciuta agli imputati, e, per derivazione, la nullità della sentenza impugnata. Segnalano, a tal fine, che la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dei ricorrenti è un dato pacificamente riveniente dalla circostanza che l'interrogatorio di convalida dell'arresto era stato compiuto con l'ausilio di un interprete e che nel corso delle indagini preliminari e del giudizio di primo grado si fosse proceduto alla traduzione degli atti processuali più rilevanti, secondo quanto prescritto dall'art. 143 cod. proc. pen., ivi compresa la sentenza. Non è stato così per il decreto di citazione a giudizio in appello, alla cui 3 traduzione in lingua albanese gli imputati avevano diritto, per costante giurisprudenza di legittimità puntualmente riportata nel ricorso, diritto riconosciuto anche ove gli imputati avessero eletto domicilio presso lo studio del difensore. 2.1. Con il secondo motivo è lamentata la violazione degli artt. 64, 210 e 533 cod. proc. pen. La Corte territoriale è pervenuta all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti sulla scorta di una valutazione della parola della vittima del reato, svolta in violazione dei canoni prescritti per il caso in cui la persona offesa sia anche sottoposta indagini (nel caso che ci occupa per il reato di rissa) e, comunque, manifestamente illogica contraddittoria. Si legge, invero nella sentenza la persona offesa ha certamente mentito sul punto dell'incontro casuale con i coimputati e sulla superficiale reciproca conoscenza e, tuttavia, immotivatamente, una volta affermata l'intrinseca inattendibilità della parola, si è optato comunque per la versione fornita da HI, utilizzando una valutazione di tipo probabilistico, affermando che il narrato di questi è quello che «meglio si concilia con tutte le risultanze a disposizione». Affermazione tanto più contraddittoria poiché, in altra parte della motivazione della stessa sentenza, con riferimento alle immagini videoriprese, se ne afferma la scarsa rilevanza ai fini della decisione. Ricorda la difesa come il sistema processuale, per addivenire un giudizio di penale responsabilità, non possa accontentarsi di una versione che più o meno si concili con le risultanze processuali, richiedendo al contrario che ci sia perfetta aderenza tra risultanze processuali e la ricostruzione accolta in sentenza, secondo il principio della condanna oltre il ragionevole dubbio;
principio negletto dalla sentenza oggetto di ricorso. 2.3. Il terzo motivo attinge il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. Rilevano i ricorrenti che tale risultato è stato raggiunto dai giudici di merito nonostante la plausibilità della tesi difensiva secondo la quale gli atti istruttori, unitariamente considerati, provavano che l'iniziativa offensiva fosse stata presa da HI che, difatti, aveva indiscutibilmente cercato lo scontro fisico con gli odierni imputati í quali, colti di sorpresa e di fronte alla minacciosa presenza fisica di questi a presidio dell'abitazione di uno di essi, si erano limitati a reagire per difendersi. Di tanto - ad avviso della difesa - è prova sia nelle immagini riprese dal sistema di video sorveglianza (che cristallizzano le plurime visite di HI presso il domicilio di HA), sia nel contenuto delle conversazioni ambientali 4 compiute all'interno della casa circondariale di Trani tra HA e i suoi familiari, in occasione delle quali il primo, nel raccontare ai secondi l'accaduto, evidenziava come fosse stato l'antagonista a colpire per primo. A fronte di tali risultanze, del tutto distonica è l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui HI «è un aggredito che cerca di difendersi». I ricorrenti addebitano alla Corte di appello — sotto distinto, ancorché connesso, aspetto — di avere illogicamente dequotato la circostanza che il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'attenuante della provocazione che, con l'esimente della legittima difesa, ha in comune l'antecedente logico della altrui ingiusta offesa, laddove invece solo per la sussistenza della seconda, e non della prima, è necessario che l'offesa sia in atto;
circostanza quest'ultima certamente sussistente nel caso di specie. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della parte civile ha depositato in udienza conclusioni scritte e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. 2. Quanto all'obbligo di traduzione del decreto di citazione destinato all'imputato alloglotta, non irreperibile, né latitante, non è superfluo evidenziare come - pur non ignorando il Collegio un recentissimo arresto secondo cui «Il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosce la lingua italiana non deve essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario» (Sez. 2, n. 20394 del 07/04/2022, Riyad Makrsa, Rv. 283227) e che raggiunge detta conclusione, in estrema sintesi, sulla scorta del particolare contenuto del decreto di citazione in appello che non contiene elementi integranti l'accusa - la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare il principio, che qui si condivide e ribadisce, per cui sussiste l'obbligo di traduzione del decreto di citazione destinato all'imputato alloglotta, non irreperibile, né latitante a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, Ali Ibrahim, Rv. 283355; 5 Sez. 1 n. 40584 del 26/10/2021, Nanaa Faycal, Rv. 282125 in relazione al decreto di citazione a giudizio davanti al Giudice di pace;
Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270274, in tema di notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari;
Sez. 6 n. 30143 del 07/07/2021, Li Min, Rv. 281705 in tema di Decreto di citazione in appello). Il contrario orientamento (Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605; Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860) - si legge in tali arresti - non è condiviso perché ignora che l'elezione di domicilio attiene alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua. Tanto premesso, nel caso che ci occupa, il motivo è infondato poiché la mancata traduzione del decreto di citazione in appello è stata tardivamente dedotta con il ricorso in cassazione, anziché nel giudizio di appello. Si palesa pertinente in proposito il richiamo al precedente di questa corte secondo cui «La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita» (Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Amoha Kofi, Rv. 265026). 3. Il secondo motivo, concernete l'asserita errata valutazione del narrato della parola di EL HI, è doppiamente inammissibile. In primo luogo si tratta di censura non sollevata nei motivi di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577). In secondo luogo, si tratta di doglianza interamente versata in fatto e priva di reale confronto con l'affermazione contenuta in sentenza che - muovendo dalla premessa che l'affermazione di responsabilità degli imputati riposa su dati obiettivi rinvenienti dalle immagini del circuito di video sorveglianza e dalla messaggistica Facebook - ha accordato preferenza alla narrazione della persona offesa che con tali elementi esterni si concilia perfettamente. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, nessun giudizio d'inattendibilità può inferirsi dall'affermazione pur contenuta nella sentenza secondo la quale la persona offesa ha certamente mentito, poiché la Corte - facendo corretta applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni testimoniali possono essere valutate parzialmente - ha specificato che la persona offesa, così come i due imputati, hanno concordemente mentito sul dato dell'incontro casuale e sulla loro 6 superficiale conoscenza. Circostanza che non incide in alcun modo sulla complessiva tenuta del narrato della persona offesa, come già detto riscontrato ab estrinseco, così come richiesto trattandosi di coindagato per rissa. 3. Non si sottrae al giudizio d'inammissibilità il terzo motivo, in tema di legittima difesa. Le contestazioni attengono, per larga parte, alla motivazione attraverso la quale la Corte di appello, in accordo con il primo giudice, ha rigettato il motivo d'impugnazione relativa all'applicazione di detta causa di giustificazione. La prospettazione difensiva muove dall'assunto secondo cui l'iniziativa aggressiva sarebbe provenuta da HI che avrebbe dapprima ripetutamente cercato HA presso il suo domicilio, quindi l'avrebbe colpito per primo;
tesi che sarebbe accreditata dalle immagini del circuito di video sorveglianza (che cristallizza la duplice visita della persona offesa presso l'abitazione di HA) e dall'affermazione genuina e spontanea di questi, mentre si trovava in carcere, sull'avere HI colpito per primo. Ebbene, il ricorso, nel censurare la decisione impugnata sul punto, ha del tutto omesso di confrontarsi con i molteplici elementi, puntualmente evocati dalla Corte territoriale, su cui è stato fondato il diniego. In particolare, quanto alle immagini di video sorveglianza, la difesa ne fa una lettura parziale perché limita l'osservazione al dato dell'essersi la persona offesa recata presso l'abitazione di uno dei ricorrenti, trascurando la motivazione dei giudici di merito che valorizzano i messaggi provenienti da HA con cui questi chiedeva, anche con modalità intimidatoria, un incontro alla persona offesa. Va in proposito ricordato che «Non è invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo volontariamente determinata» (ex multis Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa, Rv. 272036). Con riferimento alle conversazioni captate in carcere tra HA e i suoi congiunti, che la difesa assume spontanee, la Corte ha invece dubitato della loro genuinità rilevando come in più punti di tali captazioni il ricorrente, nel riportare quanto dichiarato in occasione dell'interrogatorio, accompagna le sue dichiarazioni con un sintomatico linguaggio non verbale (ride e fa l'occhiolino), sicché - con motivazione scevra da cesure logiche - ha dedotto che l'uomo sospettava di essere intercettato, ma non di essere video ripreso. Del pari trascurata nel ricorso la motivazione del primo giudice che, nell'escludere la scriminante invocata, fa esplicito riferimento alla sproporzione della reazione, violenta e aggressiva, e la sua ampia protrazione temporale. 7 Inoltre, aggiunge il Collegio, dalla minuziosa ricostruzione contenuta nella sentenza di appello, basata sul dato incontrovertibile delle immagini video, emerge chiaramente che entrambi i ricorrenti hanno avuto in più occasioni la possibilità di allontanarsi dall'asserita aggressione di RE e che AP ha posto in essere l'azione lesiva a mezzo dell'arma dopo essersi allontanato e, pur avendo un commodus discessus, ha invece scelto di tornare sul posto. Condotta che esclude in radice l'esimente, configurabile solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto) (Sez. 1 n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080). Non colgono, infine nel segno, le considerazioni dei ricorrenti che vorrebbero far discendere il riconoscimento della legittima difesa dall'avvenuto riconoscimento della provocazione. E, infatti, proprio muovendo dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso, secondo la quale «L'attenuante della provocazione e l'esimente della legittima difesa, pur avendo entrambe quale antecedente logico l'offesa ingiusta altrui, differiscono in quanto, solo ai fini della sussistenza della seconda, e non della prima, è necessario che l'offesa sia in atto», non vi è alcun automatismo tra il riconoscimento dell'una e dell'altra (Sez. 1, n. 533 del 19/09/2018, Frocione, Rv. 274553). 4. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso - come preannunciato - dev'essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 8 Il Presidente Il Consigliere estensore Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile HI EL che liquida in complessivi euro 3.900,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 13 gennaio 2023