Sentenza 11 maggio 1998
Massime • 2
In tema di trasmissione della richiesta da parte del pubblico ministero al giudice di convalida dell'arresto e della relativa documentazione, poiché non è al riguardo prevista alcuna forma particolare dagli artt. 309 cod. proc. pen. e 122 disp. att. cod. proc. pen., e tenuto conto della urgenza della trasmissione, deve ritenersi legittima la forma di trasmissione a mezzo telefax.
In tema di rispetto del termine per la presentazione della richiesta di convalida dell'arresto, poiché tale formalità non rientra in alcuno degli adempimenti previsti dall'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen., caratterizzati dal comune presupposto di una necessaria specifica contestuale attività positiva da parte del personale dell'ufficio ricevente, e tenuto conto della commisurazione in ore del termine per la presentazione della richiesta previsto dall'art. 390, comma primo, cod. proc. pen., deve escludersi la tardività di una richiesta di convalida pervenuta oltre il termine di chiusura dell'ufficio ma entro il termine di legge di quarantotto ore dall'arresto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/1998, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone Presidente del 11.05.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N.1712
3. " Ugo Candela " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.45747/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara nei confronti di RE JE TE, n. 09.nc.1965
avverso l'ordinanza emessa il giorno 29.10.1997 dal GIP del Tribunale di Novara;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 29.10.1997 il GIP del Tribunale di Novara decideva di non convalidare l'arresto di RE JE TE operato il 25. 10. 1997 dai CC. di Novara per i delitti di cui agli artt . 81, 337, 582, 585, 576, 61 n. 10 cpp.; in quanto, nonostante la sussistenza della flagranza e della gravità del fatto, la richiesta di convalida da parte del P.M. doveva considerarsi trasmessa in ritardo. La stessa, infatti, inviata a mezzo fax alle ore 22,03 del 27.10.1997, risultava fuori termine, a norma dell'ultimo comma dell'art. 172 cpp., in quanto successiva all'orario di chiusura dell'Ufficio, giusta la normativa organizzatoria del Presidente del Tribunale, applicabile, in mancanza di previsioni derogatorie, a tutte le parti, ivi compreso il P.M.
Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara, deducendo:
- la piena ammissibilità della trasmissione a mezzo fax della richiesta di convalida di arresto;
- l'inapplicabilità del comma 6 dell'arr. 172 cpp. all'atto in questione, per la natura dello stesso e per la natura non decadenziale e la fissazione ad ore del termine prescritto per il suo compimento;
- la sufficienza, in ogni caso, ai fini del rispetto del termine stesso, della formulazione della richiesta stessa prima della sua scadenza.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve, invero, anzitutto rilevarsi che il coordinato disposto degli artt. 390 cpp. e 122 disp. att. cpp non prevede alcuna forma particolare per la trasmissione, da parte del P.M. al giudice, della richiesta di convalida dell'arresto e della relativa documentazione. In ragione di ciò, e della urgenza della trasmissione de qua, va considerato senz'altro, allo scopo, mezzo idoneo di comunicazione il fax (cfr. CASS. e SEZ.6 SENT. 0 4603 DEL 26/01/93, CC. 21 /12 / 92, IMP. Mancini, CASS. SEZ. 1 SENT. 0 4967 DEL 04/02/92, CC.18/12/91, IMP. Nigno)
In relazione poi, da un lato, alla natura della richiesta di convalida dell'arresto, che non rientra in alcuno degli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 172 cpp caratterizzati dal comune presupposto, qui non richiesto, di una necessaria specifica contestuale attività positiva da parte del personale dell'Ufficio ricevente, e, dall'altro, alla fissazione ad ore del termine previsto per il suo compimento, la quale non appare compatibile con restrizioni orarie conseguenti ad esigenze organizzative intese a definire l'arco utile della "giornata" di lavoro, deve con sicurezza escludersi l'applicabilità della norma di cui al comma 6 dell'art.172 cpp. al termine di cui al comma 1 dell'art. 390 cpp.
L'impugnata ordinanza deve, pertanto, essere annullata. L'annullamento è senza rinvio, posto che dallo stesso provvedimento si evince la ricorrenza di tutti gli altri presupposti di legittimità dell'arresto.
P.Q.M
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annullata senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1998