Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2006, n. 9795
CASS
Sentenza 29 novembre 2006

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In tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il giudizio di pericolosità sotteso all'imposizione, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia non si pone in contraddizione, ove la pericolosità del soggetto sia desunta da una sua precedente denuncia per reato, con la ritenuta assenza, in sede penale, del pericolo di reiterazione criminosa previsto, al diverso fine della possibile applicazione di una misura cautelare, dall'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2006, n. 9795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9795
    Data del deposito : 29 novembre 2006

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