Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 1
In tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il giudizio di pericolosità sotteso all'imposizione, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia non si pone in contraddizione, ove la pericolosità del soggetto sia desunta da una sua precedente denuncia per reato, con la ritenuta assenza, in sede penale, del pericolo di reiterazione criminosa previsto, al diverso fine della possibile applicazione di una misura cautelare, dall'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2006, n. 9795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9795 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 29/11/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1222
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 16776/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE CH, nato a [...] l'[...];
avverso la ordinanza resa il 14.4.2006 dal g.i.p. del tribunale di Bologna;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza del 14.4.2006 il g.i.p. del tribunale di Bologna ha convalidato L. n. 401 del 1989, ex art. 6 i provvedimenti emessi il 4.4.2006 e notificati agli interessati il 12.4.2006, con cui il questore di Bologna prescriveva a UC OS, DO SI, DO SI, CH RI e BI EN di presentarsi negli uffici del Commissariato PS di Cesena nei giorni e negli orari di svolgimento degli incontri di calcio disputati dalla squadra del Cesena, per la durata di tre anni.
Li particolare, il giudice ha rilevato che - secondo la informativa 1.4.2006 della DIGOS bolognese - i predetti, in occasione dell'incontro di calcio Bologna-Cesena, travisati in volto e armati di aste, avevano danneggiato le auto in sosta vicino a un notorio luogo di ritrovo della tifoseria felsinea, e quindi avevano reagito con violenza all'intervento della polizia (addirittura arrivando, il OS, a investire l'agente Gherardi posizionato davanti alla sua Mercedes), sicché tutti erano stati tratti in arresto per danneggiamento aggravato, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale (oltre che per tentato omicidio a carico del OS). Di qui la pericolosità dei prevenuti nel contesto delle manifestazioni sportive, confermata dalla circostanza che il giudice competente aveva convalidato l'arresto in flagranza, anche se non aveva disposto contestualmente misure cautelari.
2 - Il difensore del RI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, nonché mancanza e illogicità di motivazione.
Con un primo motivo lamenta che il giudice non ha affatto motivato in ordine alle ragioni di necessità e urgenza del provvedimento questorile, alla pericolosità del soggetto destinatario della misura e alla congruità della durata della misura stessa.
Col secondo motivo lamenta la illogicità del provvedimento impugnato laddove ha affermato la pericolosità dei prevenuti, nonostante che il g.i.p. competente aveva ritenuto di non applicare misure cautelari perché insussistenti le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., e quindi anche quella di evitare la reiterazione criminosa. Con memoria scritta depositata il 6.11.2006 il difensore ha ulteriormente argomentato e insistito per l'accoglimento del ricorso.
3 - Quanto al primo motivo di ricorso, si deve ritenere che l'ordinanza impugnata abbia congruamente motivato in ordine alla pericolosità sociale del RI e alla durata della misura di prevenzione.
In ordine alla pericolosità, infatti, il giudice, dopo aver riferito in dettaglio il comportamento di un folto gruppo di tifosi cesenati in occasione dell'incontro di calcio Bologna-Cesena, ha correttamente affermato che "le condotte attribuibili ai giovani della consorteria cesenate erano indice di pericolosità nel contesto delle manifestazioni sportive", aggiungendo che la descritta sequenza degli avvenimenti dimostrava "come OS, DO, SI, RI e EN si fossero recati ad una manifestazione sportiva dotati di mezzi di travisamento e di strumenti atti alla offesa e ne avessero fatto uso contro persone e cose", sicché era ampiamente giustificato il provvedimento emesso a loro carico dal questore, sia con riguardo al divieto di accesso agli stadi, sia in ordine alla connessa prescrizione di presentarsi all'autorità di Pubblica Sicurezza. In tal modo il giudice ha esplicitamente motivato sul requisito della pericolosità del RI, e ha anche motivato in ordine alla durata della misura, implicitamente ritenendola congrua alla notevole pericolosità accertata.
4 - Col secondo motivo il ricorrente sostanzialmente censura il giudizio di pericolosità sotto un ulteriore specifico motivo, in quanto contraddittorio rispetto al provvedimento del giudice cautelare, che, pur avendo convalidato l'arresto in flagranza, non aveva disposto misure coercitive.
La censura è però priva di fondamento giuridico.
È infatti evidente che la misura coercitiva e quella di prevenzione, pur avendo in comune un effetto restrittivo della libertà personale, hanno un diverso tasso di afflittività e rispondono in modo diverso a quella esigenza specialpreventiva che tende a impedire la reiterazione del comportamento penale e comunque antisociale. La misura coercitiva, e in particolare quella custodiale, mira a una restrizione personale continuativa e generalizzata, mentre la misura di prevenzione di cui trattasi tende a una restrizione personale limitata ai giorni e alle ore in cui si svolge una manifestazione sportiva, che si è rivelata sede di espressione di comportamenti violenti, in altri termini, trattandosi di una pericolosità sociale particolare, in quanto connessa a manifestazioni sportive, può bastare a neutralizzarla una misura di prevenzione specificamente correlata alle manifestazioni sportive che fomentano quella particolare pericolosità, senza che sia necessario uno dei provvedimenti coercitivi previsti per controllare la pericolosità sociale in generale.
Per conseguenza, non v'è alcuna contraddizione logica nel fatto che un soggetto che si è macchiato di uno dei comportamenti previsti dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1 da una parte sia sottoposto al divieto di accesso alle manifestazioni sportive e all'obbligo strumentale di presentarsi all'autorità di P.S. in concomitanza con le stesse, e dall'altra non sia assoggettato alle diverse misure coercitive previste dall'art. 280 e ss. c.p.p.. 5 - Come ha osservato il procuratore generale requirente, è invece fondata la doglianza con cui il difensore lamenta la mancanza di motivazione sul requisito della necessità e urgenza. Il provvedimento del giudice, benché abbia specificamente riferito che le memorie difensive lamentavano la mancanza di qualsiasi motivazione sulla necessità e urgenza da parte del questore, ha poi completamente omesso di argomentare sul punto. Non può non ravvisarsi in questa omissione una violazione dell'obbligo di motivazione che incombeva sul giudice. Il provvedimento impugnato va quindi annullato nei confronti del RI, con rinvio, al fine di consentire al giudice una nuova deliberazione diretta a correggere il vizio del provvedimento annullato, fermo restando che la misura restrittiva non è eseguibile sino a che non intervenga una convalida legittima sotto ogni profilo (v. Cass, Sez. Un. n. 4443 del 29.11.2005, Spinelli, rv. 232712). Resta solo da precisare che la convalida del giudice ha fatto espresso riferimento non solo all'obbligo di presentazione davanti all'autorità di P.S. (che competeva allo stesso giudice), ma anche al divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive (che esulava dalla sua competenza giurisdizionale).
Ne deriva che l'annullamento riguarda soltanto la convalida dell'obbligo anzidetto, mentre il divieto di accesso resta valido ed efficace indipendentemente dalla convalida.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione annulla l'ordinanza impugnata nella parte in cui convalida l'ordine di presentazione al Commissariato di P.S. di Cesena e rinvia per nuovo esame al g.i.p. del tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2007