Sentenza 10 marzo 2010
Massime • 1
L'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., che sia intervenuta prima del decorso del termine di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, deve essere annullata senza rinvio, divenendo inoltre inefficace il provvedimento stesso. (Conf. Sez. III, n. 18531 del 2010, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2010, n. 18530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18530 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 10/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 426
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 24950/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES TI N. IL 22/06/1981;
avverso l'ordinanza n. 1/2009 GIP TRIBUNALE di FORLÌ, del 26/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette le conclusioni del P.G.: annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha proposto ricorso per Cassazione, SC AT, per l'annullamento della ordinanza 26 marzo 2009 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha convalidato il decreto del Questore (emesso a sensi della L. n. 401 del 1989, art.6, comma 1) che gli ha imposto la presentazione presso l'ufficio di
Polizia del luogo di residenza in occasione di determinate manifestazioni sportive.
Il ricorrente deduce, tra l'altro, violazione di legge per non avere avuto un congruo termine per l'esercizio del diritto di difesa prima della convalida del Giudice.
La censura è fondata e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera la Corte dallo esaminare i residui motivi dell'atto di ricorso.
La Consulta (con sentenza 144/1997) ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. n. 401 del 1989, art. 13 nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del Questore contenesse l'avviso della facoltà dello interessato di presentare memorie o deduzioni al Giudice delle indagini preliminari;
questa garanzia è contenuta nella attuale formulazione dell'art. 6, comma 2 bis, Legge citata.
La necessità di assicurare alla parte il diritto di interloquire, sia pure con contraddittorio cartolare, è ribadita dalle sentenze n. 512/2002 della Corte Costituzionale e n. 44273/2004 delle Sezioni Unite.
In particolare, la Cassazione ha precisato che il soggetto destinatario della misura di prevenzione debba potere esaminare la documentazione rilevante (ossia quella che il Questore deve trasmettere immediatamente al Procuratore della Repubblica e che questi deve, a suo volta, inviare al Giudice della convalida); in caso contrario, la possibilità di presentare memorie sarebbe vanificata ed elusa dalla mancata conoscenza degli atti. La legge disciplina le scansioni temporali e procedimentali della convalida, ma non prevede espressamente un termine dilatorio a favore della difesa. Tale termine non può essere determinato in modo discrezionale dal Questore, ne' può essere affidato a mutevoli criteri di equità giurisprudenziali, ma deve essere enucleato in modo oggettivo con una interpretazione sistematica del contesto normativo.
Il Pubblico Ministero ha un termine (quarantotto ore), decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore allo interessato, per decidere se presentare la richiesta di convalida;
in caso positivo, entro il lasso temporale precisato, la documentazione deve essere trasmessa al Giudice ed è consultabile.
Ora, in virtù del principio della parità delle parti (inserito nell'art. 111 Cost.) si deve ritenere che lo stesso spatium deliberandi di cui gode il Pubblico Ministero per le sue determinazioni sulla convalida debba essere concesso allo interessato per preparare le sue difese;
in tale modo, il destinatario della misura ha una effettiva possibilità di consultare la documentazione rilevante e di difendersi utilmente.
Pertanto, una esegesi costituzionalmente orientata della normativa, deve fare concludere che le memorie e deduzioni presentare entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore sono tempestive e devono essere prese in esame dal Giudice della convalida che, per garantire il diritto di difesa, non può provvedere prima della scadenza del precisato termine (ex plurimis: Cass. Sez. 3 sentenza 2471/2007). Con questa interpretazione, l'interessato sa che dal momento in cui gli è stato notificato il provvedimento del Questore può disporre di un margine di tempo (adeguato) per consultare gli atti e preparare le sue controdeduzioni. Consegue che la convalida intervenuta prima delle quarantotto ore (tale è il caso in esame) debba considerarsi illegittima;
il mancato rispetto del termine per esporre le confutazioni dell'interessato ha determinato una evidente violazione dei diritti della difesa riconducibile alla previsione dell'art. 178 c.p.p., lett. c. Pertanto, la Corte annulla la ordinanza impugnata senza rinvio (in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza 4443/2006) e dichiara cessata l'efficacia del decreto del Questore di Forlì - Cesena 17 marzo 2009.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata senza rinvio;
dichiara cessata l'efficacia del decreto del Questore di Forlì - Cesena 17 marzo 2009; manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al detto Questore.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010