Sentenza 10 marzo 2010
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l'annullamento, da effettuarsi senza rinvio, dell'ordinanza del G.i.p. che convalidi il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia prima che sia decorso il termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, determina la cessazione dell'efficacia di quest'ultimo. (Conf. Sez. III, nn. 16406, 16407, 16408, 16411, 16412 e 16413 del 2010, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2010, n. 16405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16405 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 10/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 417
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 18146/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH PE N. IL 23/01/1967;
avverso l'ordinanza n. 1/2009 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del 17/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
lette le conclusioni del PG: accogliere il ricorso e per l'effetto, annullare l'impugnata ordinanza con rinvio ad altro giudice. OSSERVA
RO GI impugna l'ordinanza in epigrafe in data 17/4/2009 del G.I.P. presso il tribunale di Messina di convalida, del decreto del questore di Messina - emesso in data 10/4/2009, notificato il 15.4.09 - con il quale si impone il divieto, per il periodo di anni quattro, di accedere ai luoghi dove si svolgono tutte le manifestazioni calcistiche.
Con lo stesso decreto e per lo stesso periodo si impone altresì al RO l'obbligo di presentarsi al commissariato P.S. quattro volte durante le partite in casa e due volte durante quelle giocate in trasferta dall'Acireale. Deduce in questa sede il ricorrente:
1) mancata osservanza dei termini previsti dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 per avere il GIP, in relazione al decreto notificato il 15.4
alle 15.00, provveduto alla convalida il 17.4 alle ore 10.00, senza rispetto del termine di 48 ore per depositare una seconda più articolata memoria difensiva dopo quella depositata il 16.4;
2) mancanza di motivazione sulla sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza.
Il ricorso è fondato.
In ordine al primo motivo si rileva, infatti, che stando all'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. sez. 3, 6 maggio 2008 - 8 luglio 2008, n. 27727; Cass. sez. 3, 11 dicembre 2007 - 17 gennaio 2008, nn. 2471 e 2472) il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. in occasione di manifestazioni sportive ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni, con la conseguenza che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.
Ciò posto rileva il Collegio che effettivamente non risulta rispettato nella specie il termine di 48 ore per la convalida. Ne consegue che, pertanto, l'ordinanza è affetta da nullità. Afferendo il vizio alla ritualità della procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. L'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata comporta anche la cessazione dell'efficacia del decreto del questore di Messina in data 10.4.09. È la legge a stabilire, infatti, l'automatica decadenza della prescrizione a comparire all'ufficio di polizia che non venga convalidata nel termine stabilito (SU n. 4441 del 29/11/2005 Rv. 232711). Rimangono così assorbiti i restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara cessata l'efficacia del decreto del questore di Messina in data 10.4.09. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo a detto questore.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010