Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2010, n. 16405
CASS
Sentenza 10 marzo 2010

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In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l'annullamento, da effettuarsi senza rinvio, dell'ordinanza del G.i.p. che convalidi il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia prima che sia decorso il termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, determina la cessazione dell'efficacia di quest'ultimo. (Conf. Sez. III, nn. 16406, 16407, 16408, 16411, 16412 e 16413 del 2010, non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2010, n. 16405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16405
    Data del deposito : 10 marzo 2010

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