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Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14662 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA NC nato a [...] il [...] PA RO nata a [...] il [...] avverso il decreto del 04/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Udita la relazione svolta dal Consigliere NC FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria dell’Avv. GIACOMO IARIA, del Foro di Reggio Calabria, difensore di RO PA, che si è richiamato al ricorso, chiedendone l’accoglimento; ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rideterminato in quattro anni la durata della misura disposta nei confronti di OR CE, della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, ed ha disposto la confisca di beni di cui risultano titolari il proposto e SA AR, sua coniuge. 2. Avverso il decreto, CE OR ha presentato ricorso per cassazione, basato sui seguenti motivi. 2.1 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod. proc. pen. per mancata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine al profilo della abitualità - violazione dell'art. 1 del d. lgs. 159/2011. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14662 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: FLORIT NC Data Udienza: 23/01/2026 2 Risulta errata, si legge nel ricorso, la valutazione espressa dalla Corte in relazione alla pericolosità generica del proposto. Secondo quanto scritto nel provvedimento, infatti, il Murano avrebbe vissuto almeno in parte, in maniera abituale e continuativa, con i proventi delle attività illecite, a dispetto del fatto che nell'arco temporale di un decennio (2006 – 2016) nessuna annotazione di polizia lo riguardasse e che l'episodio posto a base del giudizio negativo (organizzazione di traffico di stupefacenti con profitto pari a € 60.000) risalga all'inizio di quel decennio e non sia quindi, più, attuale. 2.2 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod. proc. pen. per mancata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine al profilo della pericolosità ed attualità della condotta - violazione degli artt. 4 e 14 del d. lgs. 159/2011. La Corte d’appello, si sostiene con il secondo motivo, non ha definito con sufficiente precisione le epoche in cui i diversi profili di pericolosità si sarebbero manifestati, nell’arco del ventennio oggetto di valutazione. In particolare, per un primo aspetto, manca un’elaborazione autonoma dei fatti indicativi della pericolosità di OR, visto che la Corte si limita a generiche considerazioni sulla durata ventennale delle attività illecite, senza tuttavia argomentare in relazione alle specifiche condotte ed all’effettivo apprezzamento degli indicatori logici tesi ad agevolare il giudizio prognostico di pericolosità. In secondo luogo, con riferimento al requisito dell’attualità, v’è la necessità, per il giudice, di verificare l’attualità soprattutto quando tra la manifestazione della pericolosità e l’esecuzione della misura sia intercorso un ragionevole lasso di tempo, anche in regime detentivo, e le pendenze si riferiscano ad accertamenti assai risalenti nel tempo. 2.3 Violazione dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod. proc. pen. per illogica motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla posizione del OR nell’ambito del procedimento c.d. Magma – assenza di esecutività e definitività della sentenza di merito. La sentenza nel procedimento menzionato non è ancora definitiva e non può per tale ragione essere posta a base di un giudizio di prevenzione;
d’altro canto, il fatto che l’imputato sia stato assolto dall’accusa di associazione di stampo mafioso preclude il giudizio di pericolosità ex art. 4 lett. b, d. lgs. fondato su tale reato. 2.4 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod. proc. pen. per illogica motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale - mancata valutazione della CTP a firma del dott. Repaci. Sia in relazione all’acquisto della vettura da parte della figlia (una Audi A1 del valore di € 14.000,00) che della Fiat Panda intestata a OR, la Corte ha ignorato le 3 osservazioni del consulente sulla disponibilità di reddito autonomo da parte della congiunta e sulla perfetta capacità patrimoniale del nucleo familiare OR a far fronte alle spese di acquisto di una vettura del genere, tra il 1988 ed il 2021. 3. SA AR ha presentato ricorso per cassazione adducendo i seguenti motivi. 3.1 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod. proc. pen. per mancata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine al profilo dell’onere della prova - mancata valutazione della CTP a firma del dott. Repaci. La Corte d’appello, si legge nel ricorso, avrebbe dovuto ulteriormente e correttamente valorizzare i rilievi critici dell’elaborato del consulente tecnico di parte, solo parzialmente considerati dal Tribunale, in ordine all’applicazione delle tabelle ISTAT sul costo della vita e sulla localizzazione delle attività economiche del nucleo familiare. In applicazione dei principi ermeneutici di legittimità, il terzo interessato (la AR, nel caso di specie) ha un mero onere di allegazione, e non un onere ‘esculpatorio’, che si risolverebbe in una probatio diabolica. Spetta pur sempre all’organo d’accusa la prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonché della illecita provenienza dei beni. In particolare, si evidenzia: - in relazione alla ditta individuale “Aux milles delices di AR SA”, risulta apodittica ed indimostrata la asserzione accusatoria, posta a base della decisione, secondo la quale le somme necessarie alla gestione della azienda intestata alla AR provenissero dalla attività illecita posta in essere dal consorte, in quanto collocata nell’arco temporale in cui costui manifestava la massima pericolosità sociale. Tale assunto decisorio è radicalmente smentito dal fatto che l’impresa venne creata nel 1996, anno in cui la situazione economica del nucleo familiare OR era di assoluta perequazione sia annuale che progressiva, con ingenti accumuli di risorse, rispetto alla manifestazione di pericolosità. Con ciò, la Corte ha contravvenuto a principio ermeneutico di necessaria correlazione tra misura personale e reale;
- in relazione al furgone FIAT e-Doblò, della azienda della AR, la Corte non ha considerato l’epoca d’acquisto, di tre anni successiva alla cessazione dell’arco temporale di pericolosità sociale del preposto, detenuto peraltro già dal 2019; quanto all’acquisto dell’imbarcazione da pesca, pur pagata in sei annualità, la Corte ha ritenuto, apoditticamente e senza indicazione di alcun elemento dimostrativo, che la relativa spesa non potesse essere sostenuta dal nucleo familiare della AR;
- in relazione al fabbricato ubicato in San Ferdinando, pur avendo il difensore, in base ai dati elaborati dal consulente di parte, evidenziato la discrasia tra le tabelle (della 4 Polizia giudiziaria, da un lato, e del Consulente di parte, dall’altro) in relazione agli anni 2012-2914, la Corte non si è pronunciata, in particolare sulla circostanza che la tabella d’ufficio riportasse spese che non trovano riscontro nei dati impiegati per l’analisi contabile;
- infine, in relazione al fondo pensione presso la Banca Intesa San Paolo, nessun rilievo è stato dato in motivazione alla circostanza che l’apertura del rapporto finanziario risalisse al 2010, epoca immediatamente successiva a quella in cui il preposto era stato in carcere (1999 – 2006). Né, d’altro lato, alcun rilievo è stato dato al fatto che il decennio 2006 – 2016 sia stato immune da pregiudizi, da parte del OR, nemmeno posteriormente accertati. 3.2 Con memoria contenente motivi aggiunti, è stata ulteriormente dedotta violazione dell’art. 606, lett. b, c ed e, nonché 125, cod. proc. pen., per mancata motivazione in ordine al contenuto della consulenza tecnica, in particolare con riferimento all’imbarcazione da pesca ‘San Rocco’. In aggiunta a quanto già dedotto con il ricorso, si evidenzia nella memoria che la Corte d’appello non ha considerato che per data di avvio (negli anni ’90), la ditta, nei primi anni non poteva che essere immune da immissioni di denaro sospetto, considerato che la pericolosità sociale del OR è successiva. L’attivo formatosi in tale epoca iniziale (circa € 37.000,00), incontestabilmente riferibile ad attività genuina della AR, si è bensì affievolito, ma mai estinto ed è stato reimpiegato nell’acquisto del natante, che ha costituito lo strumento di crescita economica della azienda unipersonale della moglie del proposto, tanto da consentire il pagamento degli oneri di ammortamento del natante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi quattro motivi di ricorso di CE OR possono essere trattati unitariamente, essendo incentrati su tematiche interconnesse e deducendo essi violazioni analoghe, riferite tanto al piano motivazionale, quanto alla violazione di legge. 1.1 A questo proposito, deve però chiarirsi in via preliminare che in questa sede non possono essere ricevute e considerate doglianze attinenti a presunti vizi di motivazione che rientrino nella triade prevista dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. (mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione). Infatti, il testo dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 è inequivoco nel prevedere che “Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”. Tale disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che “in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, 5 nozione in cui va ricompresa, in relazione ai profili motivazionali, la sola motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01; Sez. 2, n.44578 del 5 ottobre 2023, Imp. Armosino). Ed è appena il caso di notare che quelle descritte da ultimo sono condizioni ‘estreme’, non presenti nel caso di specie, ove una ampia motivazione copre ogni aspetto dedotto in punto di fatto. Non sono quindi consentite in questa sede, ricostruzioni alternative della vicenda in oggetto, come quelle che pretendono di assegnare ai pregressi giudiziari del OR significati difformi da quegli attribuitigli dai decreti di prima e di seconda istanza ai fini della ricostruzione in termini di continuità dell’impegno criminale del proposto o che, in relazione alla confisca, pongano in contestazione gli apprezzamenti valutativi spesi dai due Collegi, di primo e di secondo grado, nella identificazione dell’origine e della consistenza del patrimonio del OR. Tutto questo è merito o, al più, potrebbe essere contestato sul piano motivazionale se vi fosse spazio per una critica sulla base dei parametri indicati nella lettera e dell’art. 606, cod. proc. pen., erroneamente indicata nella rubrica dei motivi, ma in realtà, come si è detto sopra, non evocabile in questa sede. 1.2 La seconda premessa, altrettanto necessaria, è costituita dal fatto che nei confronti di CE OR, a seguito della pronuncia della sentenza di questa Corte Sez.
4. N. 4807 del 29/10/2024, dep. 2025, è stata dichiarata, ex art. 624 cod. proc. pen., la irrevocabilità della sentenza della Corte d’Appello in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell’(allora) imputato e (odierno) proposto per una serie di reati, ad incominciare dall’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oltre a numerosi singoli reati satellite (principalmente, ma non solo relativi al menzionato traffico). Nell’ambito di tale procedimento, sono stati confermati i rapporti del proposto con esponenti di vertice della cosca LO di Rosarno, coimputati in differenti ipotesi delittuose. E se è vero che nel menzionato procedimento, fin dal grado d’appello, OR è stato assolto dall’ipotesi associativa ex art. 416 bis cod. pen. in relazione al citato sodalizio clanico, e che è stata altresì esclusa l’aggravante specifica (art. 416 bis 1, cod. pen.) in relazione a tutte le residue imputazioni, va altresì sottolineato che la Corte d’appello ha correttamente affrontato, da pg. 24 a pg. 30, con approfondita analisi, il tema dei rapporti con i membri apicali della cosca LO, coimputati del OR nel medesimo procedimento. Si tratta di rapporti, si spiega convincentemente nella motivazione del provvedimento (pg. 29), che seppure non hanno portato alla affermazione di responsabilità del OR per la partecipazione alla associazione 6 ‘ndranghetista, o al riconoscimento della aggravante dell’art. 416 bis 1 cod. pen., non sono stati esclusi né svalutati dalla intervenuta assoluzione e dalla elisione dell’aggravante, perché risultano confermati nel loro fattuale accadimento. Pertanto, come fatti storici, essi sono utilizzabili e valorizzabili nella ricostruzione dei presupposti necessari all’esame ed all’accoglimento della proposta della misura di prevenzione, data la separazione e distinzione dei due giudizi. Si tratta quindi di circostanze – quelle emergenti dalla sentenza nel c.d. procedimento Magma - che correttamente la Corte ha posto a base del proprio giudizio e che valgono a disarticolare la linea difensiva del proposto con riferimento a ciascuno dei citati quattro motivi iniziali, peraltro connotati da genericità, per mancanza di confronto con l’imponente apparato motivazionale posto a base della misura contestata. 2. Sulla base di tali premesse è ora possibile giungere alla rapida soluzione delle questioni poste dai motivi di ricorso. Il primo motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato. Incentrato sul tema della abitualità, esso contesta che, a seguito dell’alleggerimento della posizione del OR, in relazione all’ipotesi associativa mafiosa, sia possibile computare la vicinanza alla cosca LO quale fattore di conferma della continuità delinquenziale. L’argomento (ed il motivo in cui esso è formulato) è generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la motivazione che basa l’accertamento della pericolosità sociale qualificata ex art. 4, lett. b e c, d. lgs. 159/2011 sulle plurime e susseguenti attività illecite poste in essere dall’imputato, al tempo stesso escludendo, al contrario di quanto pare assumere la difesa dell’imputato, la ricorrenza de “l’ipotesi più grave di pericolosità qualificata prevista dall’art. 4 lett. a) del decreto legislativo 159/2011” (cfr. pg. 35). Con il passaggio da ultimo citato, la Corte dimostra di aver preso atto dell’esito parzialmente assolutorio del c.d. procedimento Magma. Infatti, i rapporti con gli esponenti di vertice della cosca LO, coimputati con OR nel procedimento più volte menzionato, sono stati valorizzati dalla Corte reggina non già per validare l’ipotesi associativa mafiosa, o la sussistenza della relativa aggravante, bensì, esclusivamente, per desumerne (cfr. pg. 30) l’affidabilità delinquenziale dell’imputato, fondata su “un radicato back ground” (cit.), sull’assunto che istituzioni malavitose consolidate sul territorio rifuggano dall’intrattenere rapporti, soprattutto per la conclusione e lo sviluppo di affari illeciti di assoluta rilevanza e di impegno internazionale, con soggetti che non abbiano altrettanta fama criminale, disponibilità economica conseguente e consolidati rapporti in ambienti malavitosi. 7 3. Pericolosità ed abitualità costituiscono l’oggetto della contestazione nel secondo motivo, essendo carente – si sostiene da pg. 4 a pg. 9 del ricorso - la motivazione in ordine ad entrambi i citati profili, non avendone la Corte specificati a sufficienza i contorni, soprattutto alla luce della cesura decennale tra il primo “periodo delinquenziale” dell’imputato, da un lato, e le ultime condotte criminali, risalenti alla seconda parte della decade decorsa. Per rispondere a tale rilievo, sarebbe sufficiente evidenziare che si tratta di critiche di merito, non consentite in questa sede, come già chiarito nella premessa di questa motivazione. Con esse, in sostanza, il ricorrente, a mezzo della propria difesa, tenta semplicemente di introdurre una diversa valutazione del materiale probatorio, offrendo una ricostruzione degli episodi salienti dell’esperienza criminale di CE OR, alternativa a quella cui è giunta la Corte d’appello. Si tratta, all’evidenza, di una operazione non permessa, che mira a portare la Corte fuori dal proprio terreno d’indagine, come perimetrato dall’art. 10, comma 3, d. lgs. 159/2011, per di più senza riferimento concreto ai parametri dettati, in materia di critica della motivazione, dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.. A ciò si aggiunge che la analisi illustrata da pg. 20 in poi del decreto impugnato soddisfa certamente l’esigenza dimostrativa della continuità e della permanenza, anche all’attualità, della pericolosità del proposto, attraverso l’analisi ragionata dei precedenti giudiziari del OR, per giungere alla conclusione della sostanziale continuità tra gli esordi compiuti tra la AR (Somma Lombardo) e la EZ LI (Monfalcone), rispetto all’episodio palermitano e, quindi, alle ultime manifestazioni, in Pistoia ed in terra di Calabria. Si tratta di vicende, secondo quanto ritenuto condivisibilmente nella sentenza, che attestano il ruolo crescente del OR, alla luce del progressivo consolidamento di un ruolo di esperto conoscitore del prodotto e dei mercati (Pistoia), leader ed addirittura promotore ed organizzatore di traffici (processo c.d. Magma: Calabria ed altrove). Si tratta, senza dubbio alcuno, di un ruolo che è incompatibile con (e che smentisce) la parcellizzazione temporale proposta dalla difesa, che mira a separare l’epoca anteriore e quella posteriore alla carcerazione dell’imputato, quasi che i delitti commessi da ultimo fossero isolati episodi di spaccio ‘al dettaglio’, piuttosto che traffici internazionali. Dalla ricostruzione prospettata dalla Corte, viene, per contro, dimostrata sia la pericolosità, sia la attualità del pericolo (cfr. pg. 34), in quanto indici idonei a proiettare le ragioni genetiche della pericolosità stessa nel futuro, rendendo necessario il presidio richiesto dall’autorità istante. 4. Manifestamente infondato è infine il quarto motivo, secondo cui la sentenza nel procedimento c.d. Magma non è ancora definitiva e non può per tale ragione essere 8 posta a base di un giudizio di prevenzione;
d’altro canto, si sostiene pure nel ricorso, il fatto che l’imputato sia stato assolto dall’accusa di associazione di stampo mafioso preclude il giudizio di pericolosità ex art. 4 lett. b, d. lgs. fondato su tale reato. Entrambe le suddette considerazioni sono manifestamente infondate: - la prima, confligge con il tenore testuale del dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez.
4. N. 4807 del 29/10/2024, dep. 2025) nel processo sull’associazione mafiosa gioiese (da cui OR è stato assolto) e sulle ipotesi di traffico di narcotici, anche in forma associata (imputazione confermata nei confronti di OR) in essa trattate, ove si dichiara, “Visto l'art. 624 cod. proc. pen. … la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di … OR CE…”; - la riferita irrevocabilità dell’accertamento giudiziale, in relazione alla sussistenza dell’associazione per lo spaccio di stupefacente, di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90, travolge anche l’ulteriore argomento addotto dalla difesa, essendo oramai oggetto di rinvio solo la valutazione della recidiva e del relativo impatto sul trattamento sanzionatorio, ma non sull’an della responsabilità di OR per la commissione del reato. E siccome la fattispecie in contestazione (art. 74 d.p.r. 309/90) è ricompresa nell’elenco dell’art. 51 comma 3 bis cod. proc. pen., non vi può essere dubbio che sussista il presupposto della pericolosità qualificata ex art. 4 lett. b) d. legs. 159/2011. 5. Per queste ragioni, ai fini della applicazione della misura di carattere personale disposta nei confronti del ricorrente, ricorrono le condizioni per configurare, nei confronti di CE OR i pericula ritenuti dalla Corte d’appello in termini di pericolosità tanto qualificata (art. 4 lett. b) che generica (art. 1, lett. a e c, d. lgs. 159/2011). 6. Il quarto motivo del ricorso di OR, relativo alla confisca delle due vetture (una Fiat Panda intestata al proposto ed una Audi A1 intestata alla figlia Desirèe) è generico e manifestamente infondato. La Corte osserva, in relazione all’acquisto per interposta persona dell’Audi A1, intestata a Desirèe OR, la mancata dimostrazione di sufficiente disponibilità reddituale da parte della figlia convivente del proposto, all’epoca dell’ingresso nel patrimonio del cespite mobile. In particolare, a pg. 42, si richiama la presunzione per familiari conviventi, di acquisto fittizio, non vinta da elementi sufficientemente concreti. Elementi che non possono certo essere rinvenuti nelle indicazioni fornite dalla difesa, secondo cui, la giovane avrebbe lavorato per quattro anni (tra il 2017 ed il 2020), conseguendo redditi superiori ai 40.000,00 euro. Tuttavia, viene sottolineato nel decreto, l’acquisto era avvenuto nel 2018, cioè all’inizio della attività lavorativa della giovane, quando dunque non era possibile che fosse stato già accumulato un peculio 9 sufficiente per procedere alla conclusione dell’acquisto della vettura, del costo di € 14.000,00. O, per lo meno, di un tanto, la difesa non è riuscita a fornire prova idonea a superare la presunzione. Quanto all’acquisto della Fiat Panda, avvenuta nello stesso anno (2018) per un importo dichiarato di € 10.000,00, la Corte reggina correttamente evidenzia (oltre alla sostanziale assenza di redditi ‘in chiaro’, da parte del proposto) la significativa ‘sperequazione economica’, superiore a € 136.000,00, che inevitabilmente implica l’esistenza di redditi non dichiarati e presumibilmente (data la consuetudine alla commissione di reati produttivi di reddito da parte del OR) di natura illecita. 7. Formulando autonomo ricorso, SA AR contesta il provvedimento ablativo, evidenziando, innanzi tutto, di essere terza interessata, dotata di propria capacità economica e di non dover soggiacere ad una probatio diabolica per dimostrare la titolarità dei beni a lei (o alla sua azienda) intestati. In aggiunta, contesta i vizi della motivazione della confisca, in primo luogo evidenziando la mancata valutazione delle risultanze della consulenza di parte. Sul primo aspetto, occorre ricordare che la sentenza delle Sezioni Unite citata nel ricorso (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 – 01) ha ribadito la conformità del meccanismo acquisitivo della confisca di prevenzione ai parametri costituzionali. Il quesito sottoposto, all’epoca, al massimo consesso di questa Corte, concerneva l’applicabilità, in caso di successione delle leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen. o quella di cui all'art. 2 cod. pen. alla misura in questione, a seconda che la confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione potesse essere ancora equiparata alle misure di sicurezza o avesse assunto connotati sanzionatori in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (conv. dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all'art.
2-bis della legge n. 575 del 1965. Risolvendo il contrasto nel primo senso (cioè della perdurante applicazione dell’art. 200 cod. pen.), la Corte giustificava la tenuta costituzionale del sistema evidenziando che l’inevitabile ricorso a presunzioni, in un terreno infiltrato da affidamenti fiduciari ed atti dissimulatori, fosse giustificato e controbilanciato dalla possibilità di ‘relativizzare’ dette presunzioni attraverso la ragionevole e plausibile allegazione di fatti, situazioni od eventi riscontrabili, atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale. Vi è quindi un onere di allegazione, che può essere assolto esclusivamente dalla parte interessata, e che deve consistere nella indicazione di circostanze (“fatti, situazioni od eventi”) riscontrabili – cioè verificabili in pratica – in grado di disarticolare la presunzione, sia essa legale (art. 26, comma 2, d. lgs. 159/2011) o formulata in via giudiziale. 10 Nel caso specifico, a fronte di una ricostruzione fondata sulla pericolosità sia qualificata che generica in relazione a reati lucrogenetici, protrattasi per un ventennio ed ancora attuale, la dimostrazione degli elementi comprovanti l’origine esclusivamente lecita dei fondi necessari all’acquisto dei cespiti confiscati, è fallita, come argomentato dalla Corte di appello. Appare opportuno richiamare a questo proposito l’incongruenza evidenziata dalla Corte d’appello tra la linea difensiva e la realtà desumibile dagli atti. Si tratta della contraddizione tra l’epoca in cui gli acquisti dei beni ablati si sono verificati (intorno alla metà del decennio decorso) ed il solo parziale miglioramento della sperequazione economica familiare riscontrata al tempo (e, secondo quanto indicato nel decreto – pg.46 – nemmeno contestata dalla difesa in quella fase). Si osserva correttamente nel decreto che il semplice miglioramento della situazione deficitaria del nucleo famigliare, non può certo essere adotto a dimostrazione della disponibilità di risorse lecite da destinare all’acquisto dell’immobile in San Ferdinando (anni 2015/2016), del furgone Fiat Doblò, e tanto meno dell’imbarcazione (acquistata nel 2014 per un importo estremamente rilevante - € 150.000,00). Il miglioramento della situazione di sperequazione – è l’elementare osservazione della Corte – vuol solamente dire che vi è stato, alla fine di ciascuna annualità, un po’ meno debito e che, per usare le parole esatte, “vi sia stata una qualche possibilità in più per il prevenuto e per la sua famiglia di far fronte in maniera lecita alle spese incontrate”, ma non significa affatto che l’endemica sproporzione tra uscite ed entrate (con le prime a sopravanzare le seconde) fosse risolta, né che vi fossero risorse lecite a sostenere le spese. Sulla base di queste premesse, è possibile ora esaminare unitariamente i motivi avanzati dal ricorso avverso la motivazione del decreto, in relazione a ciascun bene confiscato. 7.1 Sull’attività gestita alla ditta individuale “Aux milles délices di AR SA”. Manifestamente infondato è l’argomento difensivo della costituzione della azienda in epoca anteriore all’insorgere della pericolosità sociale del coniuge della titolare della ditta, dal momento che l’azienda non è un cespite ma un fascio di rapporti e di asset che ‘vive’ nel tempo e che nel tempo va sostenuto e rinnovato. Da ciò, la correttezza della motivazione ove si evidenzia come non sia ostativa alla confisca la circostanza che l’impresa sia stata creata in un periodo differente rispetto a quello di manifestazione della pericolosità, laddove proprio in detto periodo e a causa dell’alimentazione con proventi illeciti, l’azienda abbia implementato la sua attività, eventualmente anche espandendo la sua capacità e consistenza patrimoniale (Sez. 5, n. 19280 del 05/02/2019, Tarantolo, Rv. 276247 – 01). 7.2 In relazione all’acquisto dell’immobile, del tutto corretta sul piano economico, ancor prima che giuridico, è l’analisi contenuta in sentenza (pg. 46), che rende la 11 prospettazione alternativa di un accantonamento lecito un’ipotesi generica, ancor prima che manifestamente infondata. Viene infatti ribadito, nella decisione impugnata, il dato economico, costituito dalla endemica incapienza familiare dei OR-AR, per trarne la conseguenza che sia l’allegazione del ‘diminuito disavanzo’ (che comunque disavanzo, cioè debito, resta) quanto l’eventualità di un pagamento frazionato dell’immobile sono ipotesi prive di concretezza. 7.3 Quanto, infine, ai beni mobili (fondo pensione, furgone, natante), il discorso può essere unitariamente affrontato, evidenziando che si tratta di beni, che, pur comprati o acquisiti in diverse fasi di vita della coppia, non superano il test di immunità dal sospetto dell’origine illecita quanto meno di una parte della somma necessaria al rispettivo acquisto. Tale conclusione è evidente per il natante (il cui acquisto si colloca poco prima della metà del decennio decorso) e per il fondo pensione (alla luce della ricostruzione unitaria del periodo di pericolosità che abbraccia l’epoca dei plurimi versamenti) ma è del tutto ragionevole anche in relazione all’acquisto del furgone. Pur risalendo l’acquisto al 2022, la Corte riconduce, infatti, la provvista per l’acquisto, alle entrate ricavate dalle illecite attività di commercio di stupefacente ed usura del prevenuto, in ossequio al principio per cui il frutto dell’albero avvelenato è destinato anch’esso ad essere velenoso (Sez. 2, Sentenza n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377 – 01). Quanto al natante, escluso che la ditta producesse attivo tale da poter ripianare il costo di acquisto dell’imbarcazione nel periodo dilazionato (2014-2019), l’allegazione difensiva secondo cui, il natante è stato in detti termini pagato, non assume alcuna valenza decisiva di carattere distonico rispetto al dato di fatto asseverato dai giudici della prevenzione, della assenza di risorse lecite idonee aventi carattere autonomo e non inquinate dai proventi delle attività criminale del marito di cui il decreto impugnato dà motivatamente conto. Né la semplice distribuzione dell’onere finanziario necessario per l’acquisto del veicolo marino, in più annualità, ricorrendo al finanziamento, può garantire la irreprensibilità della operazione, dato che per consolidata giurisprudenza (ex multis, Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Terzi interessati in proc. Valle, Rv. 271217 – 01) in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare. 12 8. Per le suddette ragioni, il ricorso è inammissibile, con dichiarazione che travolge anche la “memoria con motivi aggiunti”, datata ed invita l’8 settembre 2025, dal contenuto sostanzialmente ad adiuvandum, ma priva di novità. Né l’inammissibilità può essere esclusa dall’argomento, inserito nella memoria di replica datata 16 gennaio 2026, secondo cui gli acquisti da parte del terzo, anteriori all’epoca di perimetrata pericolosità del proposto, non possono che sfuggire alla confisca o comunque ablazione, in quanto inevitabilmente effettuati con disponibilità economiche ‘vergini’, cioè immuni da contaminazione prodotta dal denaro del proposto. Sennonché, il principio, del tutto condivisibile in via teorica, va adattato alla situazione concreta. Con riferimento al bene in relazione al quale se ne pretende l’applicazione (l’attività gestita alla ditta individuale “Aux milles delices di AR SA”), la natura aziendale, e quindi l’insieme di beni produttivi e di rapporti, commerciali e di lavoro, implica, nel tempo, come si è già osservato in precedenza, il necessario rinnovamento dell’apparato produttivo, nel corso dei decenni di attività. È quindi del tutto consequenziale ritenere che, successivamente alla fase iniziale (il triennio 1996/1999, in epoca immune da possibili influenze e da eventuali apporti economici del OR), i denari necessari al sostentamento della azienda (disponibilità finanziaria, oneri di gestione, sostituzione o acquisto nuovi macchinari) abbiano beneficiato del sostegno economico del consorte. 9. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, attesi i profili di colpa, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026 Il consigliere relatore Il Presidente CE LO VA AR
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria dell’Avv. GIACOMO IARIA, del Foro di Reggio Calabria, difensore di RO PA, che si è richiamato al ricorso, chiedendone l’accoglimento; ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rideterminato in quattro anni la durata della misura disposta nei confronti di OR CE, della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, ed ha disposto la confisca di beni di cui risultano titolari il proposto e SA AR, sua coniuge. 2. Avverso il decreto, CE OR ha presentato ricorso per cassazione, basato sui seguenti motivi. 2.1 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod. proc. pen. per mancata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine al profilo della abitualità - violazione dell'art. 1 del d. lgs. 159/2011. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14662 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: FLORIT NC Data Udienza: 23/01/2026 2 Risulta errata, si legge nel ricorso, la valutazione espressa dalla Corte in relazione alla pericolosità generica del proposto. Secondo quanto scritto nel provvedimento, infatti, il Murano avrebbe vissuto almeno in parte, in maniera abituale e continuativa, con i proventi delle attività illecite, a dispetto del fatto che nell'arco temporale di un decennio (2006 – 2016) nessuna annotazione di polizia lo riguardasse e che l'episodio posto a base del giudizio negativo (organizzazione di traffico di stupefacenti con profitto pari a € 60.000) risalga all'inizio di quel decennio e non sia quindi, più, attuale. 2.2 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod. proc. pen. per mancata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine al profilo della pericolosità ed attualità della condotta - violazione degli artt. 4 e 14 del d. lgs. 159/2011. La Corte d’appello, si sostiene con il secondo motivo, non ha definito con sufficiente precisione le epoche in cui i diversi profili di pericolosità si sarebbero manifestati, nell’arco del ventennio oggetto di valutazione. In particolare, per un primo aspetto, manca un’elaborazione autonoma dei fatti indicativi della pericolosità di OR, visto che la Corte si limita a generiche considerazioni sulla durata ventennale delle attività illecite, senza tuttavia argomentare in relazione alle specifiche condotte ed all’effettivo apprezzamento degli indicatori logici tesi ad agevolare il giudizio prognostico di pericolosità. In secondo luogo, con riferimento al requisito dell’attualità, v’è la necessità, per il giudice, di verificare l’attualità soprattutto quando tra la manifestazione della pericolosità e l’esecuzione della misura sia intercorso un ragionevole lasso di tempo, anche in regime detentivo, e le pendenze si riferiscano ad accertamenti assai risalenti nel tempo. 2.3 Violazione dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod. proc. pen. per illogica motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla posizione del OR nell’ambito del procedimento c.d. Magma – assenza di esecutività e definitività della sentenza di merito. La sentenza nel procedimento menzionato non è ancora definitiva e non può per tale ragione essere posta a base di un giudizio di prevenzione;
d’altro canto, il fatto che l’imputato sia stato assolto dall’accusa di associazione di stampo mafioso preclude il giudizio di pericolosità ex art. 4 lett. b, d. lgs. fondato su tale reato. 2.4 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod. proc. pen. per illogica motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale - mancata valutazione della CTP a firma del dott. Repaci. Sia in relazione all’acquisto della vettura da parte della figlia (una Audi A1 del valore di € 14.000,00) che della Fiat Panda intestata a OR, la Corte ha ignorato le 3 osservazioni del consulente sulla disponibilità di reddito autonomo da parte della congiunta e sulla perfetta capacità patrimoniale del nucleo familiare OR a far fronte alle spese di acquisto di una vettura del genere, tra il 1988 ed il 2021. 3. SA AR ha presentato ricorso per cassazione adducendo i seguenti motivi. 3.1 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod. proc. pen. per mancata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine al profilo dell’onere della prova - mancata valutazione della CTP a firma del dott. Repaci. La Corte d’appello, si legge nel ricorso, avrebbe dovuto ulteriormente e correttamente valorizzare i rilievi critici dell’elaborato del consulente tecnico di parte, solo parzialmente considerati dal Tribunale, in ordine all’applicazione delle tabelle ISTAT sul costo della vita e sulla localizzazione delle attività economiche del nucleo familiare. In applicazione dei principi ermeneutici di legittimità, il terzo interessato (la AR, nel caso di specie) ha un mero onere di allegazione, e non un onere ‘esculpatorio’, che si risolverebbe in una probatio diabolica. Spetta pur sempre all’organo d’accusa la prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonché della illecita provenienza dei beni. In particolare, si evidenzia: - in relazione alla ditta individuale “Aux milles delices di AR SA”, risulta apodittica ed indimostrata la asserzione accusatoria, posta a base della decisione, secondo la quale le somme necessarie alla gestione della azienda intestata alla AR provenissero dalla attività illecita posta in essere dal consorte, in quanto collocata nell’arco temporale in cui costui manifestava la massima pericolosità sociale. Tale assunto decisorio è radicalmente smentito dal fatto che l’impresa venne creata nel 1996, anno in cui la situazione economica del nucleo familiare OR era di assoluta perequazione sia annuale che progressiva, con ingenti accumuli di risorse, rispetto alla manifestazione di pericolosità. Con ciò, la Corte ha contravvenuto a principio ermeneutico di necessaria correlazione tra misura personale e reale;
- in relazione al furgone FIAT e-Doblò, della azienda della AR, la Corte non ha considerato l’epoca d’acquisto, di tre anni successiva alla cessazione dell’arco temporale di pericolosità sociale del preposto, detenuto peraltro già dal 2019; quanto all’acquisto dell’imbarcazione da pesca, pur pagata in sei annualità, la Corte ha ritenuto, apoditticamente e senza indicazione di alcun elemento dimostrativo, che la relativa spesa non potesse essere sostenuta dal nucleo familiare della AR;
- in relazione al fabbricato ubicato in San Ferdinando, pur avendo il difensore, in base ai dati elaborati dal consulente di parte, evidenziato la discrasia tra le tabelle (della 4 Polizia giudiziaria, da un lato, e del Consulente di parte, dall’altro) in relazione agli anni 2012-2914, la Corte non si è pronunciata, in particolare sulla circostanza che la tabella d’ufficio riportasse spese che non trovano riscontro nei dati impiegati per l’analisi contabile;
- infine, in relazione al fondo pensione presso la Banca Intesa San Paolo, nessun rilievo è stato dato in motivazione alla circostanza che l’apertura del rapporto finanziario risalisse al 2010, epoca immediatamente successiva a quella in cui il preposto era stato in carcere (1999 – 2006). Né, d’altro lato, alcun rilievo è stato dato al fatto che il decennio 2006 – 2016 sia stato immune da pregiudizi, da parte del OR, nemmeno posteriormente accertati. 3.2 Con memoria contenente motivi aggiunti, è stata ulteriormente dedotta violazione dell’art. 606, lett. b, c ed e, nonché 125, cod. proc. pen., per mancata motivazione in ordine al contenuto della consulenza tecnica, in particolare con riferimento all’imbarcazione da pesca ‘San Rocco’. In aggiunta a quanto già dedotto con il ricorso, si evidenzia nella memoria che la Corte d’appello non ha considerato che per data di avvio (negli anni ’90), la ditta, nei primi anni non poteva che essere immune da immissioni di denaro sospetto, considerato che la pericolosità sociale del OR è successiva. L’attivo formatosi in tale epoca iniziale (circa € 37.000,00), incontestabilmente riferibile ad attività genuina della AR, si è bensì affievolito, ma mai estinto ed è stato reimpiegato nell’acquisto del natante, che ha costituito lo strumento di crescita economica della azienda unipersonale della moglie del proposto, tanto da consentire il pagamento degli oneri di ammortamento del natante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi quattro motivi di ricorso di CE OR possono essere trattati unitariamente, essendo incentrati su tematiche interconnesse e deducendo essi violazioni analoghe, riferite tanto al piano motivazionale, quanto alla violazione di legge. 1.1 A questo proposito, deve però chiarirsi in via preliminare che in questa sede non possono essere ricevute e considerate doglianze attinenti a presunti vizi di motivazione che rientrino nella triade prevista dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. (mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione). Infatti, il testo dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 è inequivoco nel prevedere che “Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”. Tale disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che “in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, 5 nozione in cui va ricompresa, in relazione ai profili motivazionali, la sola motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01; Sez. 2, n.44578 del 5 ottobre 2023, Imp. Armosino). Ed è appena il caso di notare che quelle descritte da ultimo sono condizioni ‘estreme’, non presenti nel caso di specie, ove una ampia motivazione copre ogni aspetto dedotto in punto di fatto. Non sono quindi consentite in questa sede, ricostruzioni alternative della vicenda in oggetto, come quelle che pretendono di assegnare ai pregressi giudiziari del OR significati difformi da quegli attribuitigli dai decreti di prima e di seconda istanza ai fini della ricostruzione in termini di continuità dell’impegno criminale del proposto o che, in relazione alla confisca, pongano in contestazione gli apprezzamenti valutativi spesi dai due Collegi, di primo e di secondo grado, nella identificazione dell’origine e della consistenza del patrimonio del OR. Tutto questo è merito o, al più, potrebbe essere contestato sul piano motivazionale se vi fosse spazio per una critica sulla base dei parametri indicati nella lettera e dell’art. 606, cod. proc. pen., erroneamente indicata nella rubrica dei motivi, ma in realtà, come si è detto sopra, non evocabile in questa sede. 1.2 La seconda premessa, altrettanto necessaria, è costituita dal fatto che nei confronti di CE OR, a seguito della pronuncia della sentenza di questa Corte Sez.
4. N. 4807 del 29/10/2024, dep. 2025, è stata dichiarata, ex art. 624 cod. proc. pen., la irrevocabilità della sentenza della Corte d’Appello in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell’(allora) imputato e (odierno) proposto per una serie di reati, ad incominciare dall’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oltre a numerosi singoli reati satellite (principalmente, ma non solo relativi al menzionato traffico). Nell’ambito di tale procedimento, sono stati confermati i rapporti del proposto con esponenti di vertice della cosca LO di Rosarno, coimputati in differenti ipotesi delittuose. E se è vero che nel menzionato procedimento, fin dal grado d’appello, OR è stato assolto dall’ipotesi associativa ex art. 416 bis cod. pen. in relazione al citato sodalizio clanico, e che è stata altresì esclusa l’aggravante specifica (art. 416 bis 1, cod. pen.) in relazione a tutte le residue imputazioni, va altresì sottolineato che la Corte d’appello ha correttamente affrontato, da pg. 24 a pg. 30, con approfondita analisi, il tema dei rapporti con i membri apicali della cosca LO, coimputati del OR nel medesimo procedimento. Si tratta di rapporti, si spiega convincentemente nella motivazione del provvedimento (pg. 29), che seppure non hanno portato alla affermazione di responsabilità del OR per la partecipazione alla associazione 6 ‘ndranghetista, o al riconoscimento della aggravante dell’art. 416 bis 1 cod. pen., non sono stati esclusi né svalutati dalla intervenuta assoluzione e dalla elisione dell’aggravante, perché risultano confermati nel loro fattuale accadimento. Pertanto, come fatti storici, essi sono utilizzabili e valorizzabili nella ricostruzione dei presupposti necessari all’esame ed all’accoglimento della proposta della misura di prevenzione, data la separazione e distinzione dei due giudizi. Si tratta quindi di circostanze – quelle emergenti dalla sentenza nel c.d. procedimento Magma - che correttamente la Corte ha posto a base del proprio giudizio e che valgono a disarticolare la linea difensiva del proposto con riferimento a ciascuno dei citati quattro motivi iniziali, peraltro connotati da genericità, per mancanza di confronto con l’imponente apparato motivazionale posto a base della misura contestata. 2. Sulla base di tali premesse è ora possibile giungere alla rapida soluzione delle questioni poste dai motivi di ricorso. Il primo motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato. Incentrato sul tema della abitualità, esso contesta che, a seguito dell’alleggerimento della posizione del OR, in relazione all’ipotesi associativa mafiosa, sia possibile computare la vicinanza alla cosca LO quale fattore di conferma della continuità delinquenziale. L’argomento (ed il motivo in cui esso è formulato) è generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la motivazione che basa l’accertamento della pericolosità sociale qualificata ex art. 4, lett. b e c, d. lgs. 159/2011 sulle plurime e susseguenti attività illecite poste in essere dall’imputato, al tempo stesso escludendo, al contrario di quanto pare assumere la difesa dell’imputato, la ricorrenza de “l’ipotesi più grave di pericolosità qualificata prevista dall’art. 4 lett. a) del decreto legislativo 159/2011” (cfr. pg. 35). Con il passaggio da ultimo citato, la Corte dimostra di aver preso atto dell’esito parzialmente assolutorio del c.d. procedimento Magma. Infatti, i rapporti con gli esponenti di vertice della cosca LO, coimputati con OR nel procedimento più volte menzionato, sono stati valorizzati dalla Corte reggina non già per validare l’ipotesi associativa mafiosa, o la sussistenza della relativa aggravante, bensì, esclusivamente, per desumerne (cfr. pg. 30) l’affidabilità delinquenziale dell’imputato, fondata su “un radicato back ground” (cit.), sull’assunto che istituzioni malavitose consolidate sul territorio rifuggano dall’intrattenere rapporti, soprattutto per la conclusione e lo sviluppo di affari illeciti di assoluta rilevanza e di impegno internazionale, con soggetti che non abbiano altrettanta fama criminale, disponibilità economica conseguente e consolidati rapporti in ambienti malavitosi. 7 3. Pericolosità ed abitualità costituiscono l’oggetto della contestazione nel secondo motivo, essendo carente – si sostiene da pg. 4 a pg. 9 del ricorso - la motivazione in ordine ad entrambi i citati profili, non avendone la Corte specificati a sufficienza i contorni, soprattutto alla luce della cesura decennale tra il primo “periodo delinquenziale” dell’imputato, da un lato, e le ultime condotte criminali, risalenti alla seconda parte della decade decorsa. Per rispondere a tale rilievo, sarebbe sufficiente evidenziare che si tratta di critiche di merito, non consentite in questa sede, come già chiarito nella premessa di questa motivazione. Con esse, in sostanza, il ricorrente, a mezzo della propria difesa, tenta semplicemente di introdurre una diversa valutazione del materiale probatorio, offrendo una ricostruzione degli episodi salienti dell’esperienza criminale di CE OR, alternativa a quella cui è giunta la Corte d’appello. Si tratta, all’evidenza, di una operazione non permessa, che mira a portare la Corte fuori dal proprio terreno d’indagine, come perimetrato dall’art. 10, comma 3, d. lgs. 159/2011, per di più senza riferimento concreto ai parametri dettati, in materia di critica della motivazione, dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.. A ciò si aggiunge che la analisi illustrata da pg. 20 in poi del decreto impugnato soddisfa certamente l’esigenza dimostrativa della continuità e della permanenza, anche all’attualità, della pericolosità del proposto, attraverso l’analisi ragionata dei precedenti giudiziari del OR, per giungere alla conclusione della sostanziale continuità tra gli esordi compiuti tra la AR (Somma Lombardo) e la EZ LI (Monfalcone), rispetto all’episodio palermitano e, quindi, alle ultime manifestazioni, in Pistoia ed in terra di Calabria. Si tratta di vicende, secondo quanto ritenuto condivisibilmente nella sentenza, che attestano il ruolo crescente del OR, alla luce del progressivo consolidamento di un ruolo di esperto conoscitore del prodotto e dei mercati (Pistoia), leader ed addirittura promotore ed organizzatore di traffici (processo c.d. Magma: Calabria ed altrove). Si tratta, senza dubbio alcuno, di un ruolo che è incompatibile con (e che smentisce) la parcellizzazione temporale proposta dalla difesa, che mira a separare l’epoca anteriore e quella posteriore alla carcerazione dell’imputato, quasi che i delitti commessi da ultimo fossero isolati episodi di spaccio ‘al dettaglio’, piuttosto che traffici internazionali. Dalla ricostruzione prospettata dalla Corte, viene, per contro, dimostrata sia la pericolosità, sia la attualità del pericolo (cfr. pg. 34), in quanto indici idonei a proiettare le ragioni genetiche della pericolosità stessa nel futuro, rendendo necessario il presidio richiesto dall’autorità istante. 4. Manifestamente infondato è infine il quarto motivo, secondo cui la sentenza nel procedimento c.d. Magma non è ancora definitiva e non può per tale ragione essere 8 posta a base di un giudizio di prevenzione;
d’altro canto, si sostiene pure nel ricorso, il fatto che l’imputato sia stato assolto dall’accusa di associazione di stampo mafioso preclude il giudizio di pericolosità ex art. 4 lett. b, d. lgs. fondato su tale reato. Entrambe le suddette considerazioni sono manifestamente infondate: - la prima, confligge con il tenore testuale del dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez.
4. N. 4807 del 29/10/2024, dep. 2025) nel processo sull’associazione mafiosa gioiese (da cui OR è stato assolto) e sulle ipotesi di traffico di narcotici, anche in forma associata (imputazione confermata nei confronti di OR) in essa trattate, ove si dichiara, “Visto l'art. 624 cod. proc. pen. … la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di … OR CE…”; - la riferita irrevocabilità dell’accertamento giudiziale, in relazione alla sussistenza dell’associazione per lo spaccio di stupefacente, di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90, travolge anche l’ulteriore argomento addotto dalla difesa, essendo oramai oggetto di rinvio solo la valutazione della recidiva e del relativo impatto sul trattamento sanzionatorio, ma non sull’an della responsabilità di OR per la commissione del reato. E siccome la fattispecie in contestazione (art. 74 d.p.r. 309/90) è ricompresa nell’elenco dell’art. 51 comma 3 bis cod. proc. pen., non vi può essere dubbio che sussista il presupposto della pericolosità qualificata ex art. 4 lett. b) d. legs. 159/2011. 5. Per queste ragioni, ai fini della applicazione della misura di carattere personale disposta nei confronti del ricorrente, ricorrono le condizioni per configurare, nei confronti di CE OR i pericula ritenuti dalla Corte d’appello in termini di pericolosità tanto qualificata (art. 4 lett. b) che generica (art. 1, lett. a e c, d. lgs. 159/2011). 6. Il quarto motivo del ricorso di OR, relativo alla confisca delle due vetture (una Fiat Panda intestata al proposto ed una Audi A1 intestata alla figlia Desirèe) è generico e manifestamente infondato. La Corte osserva, in relazione all’acquisto per interposta persona dell’Audi A1, intestata a Desirèe OR, la mancata dimostrazione di sufficiente disponibilità reddituale da parte della figlia convivente del proposto, all’epoca dell’ingresso nel patrimonio del cespite mobile. In particolare, a pg. 42, si richiama la presunzione per familiari conviventi, di acquisto fittizio, non vinta da elementi sufficientemente concreti. Elementi che non possono certo essere rinvenuti nelle indicazioni fornite dalla difesa, secondo cui, la giovane avrebbe lavorato per quattro anni (tra il 2017 ed il 2020), conseguendo redditi superiori ai 40.000,00 euro. Tuttavia, viene sottolineato nel decreto, l’acquisto era avvenuto nel 2018, cioè all’inizio della attività lavorativa della giovane, quando dunque non era possibile che fosse stato già accumulato un peculio 9 sufficiente per procedere alla conclusione dell’acquisto della vettura, del costo di € 14.000,00. O, per lo meno, di un tanto, la difesa non è riuscita a fornire prova idonea a superare la presunzione. Quanto all’acquisto della Fiat Panda, avvenuta nello stesso anno (2018) per un importo dichiarato di € 10.000,00, la Corte reggina correttamente evidenzia (oltre alla sostanziale assenza di redditi ‘in chiaro’, da parte del proposto) la significativa ‘sperequazione economica’, superiore a € 136.000,00, che inevitabilmente implica l’esistenza di redditi non dichiarati e presumibilmente (data la consuetudine alla commissione di reati produttivi di reddito da parte del OR) di natura illecita. 7. Formulando autonomo ricorso, SA AR contesta il provvedimento ablativo, evidenziando, innanzi tutto, di essere terza interessata, dotata di propria capacità economica e di non dover soggiacere ad una probatio diabolica per dimostrare la titolarità dei beni a lei (o alla sua azienda) intestati. In aggiunta, contesta i vizi della motivazione della confisca, in primo luogo evidenziando la mancata valutazione delle risultanze della consulenza di parte. Sul primo aspetto, occorre ricordare che la sentenza delle Sezioni Unite citata nel ricorso (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 – 01) ha ribadito la conformità del meccanismo acquisitivo della confisca di prevenzione ai parametri costituzionali. Il quesito sottoposto, all’epoca, al massimo consesso di questa Corte, concerneva l’applicabilità, in caso di successione delle leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen. o quella di cui all'art. 2 cod. pen. alla misura in questione, a seconda che la confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione potesse essere ancora equiparata alle misure di sicurezza o avesse assunto connotati sanzionatori in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (conv. dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all'art.
2-bis della legge n. 575 del 1965. Risolvendo il contrasto nel primo senso (cioè della perdurante applicazione dell’art. 200 cod. pen.), la Corte giustificava la tenuta costituzionale del sistema evidenziando che l’inevitabile ricorso a presunzioni, in un terreno infiltrato da affidamenti fiduciari ed atti dissimulatori, fosse giustificato e controbilanciato dalla possibilità di ‘relativizzare’ dette presunzioni attraverso la ragionevole e plausibile allegazione di fatti, situazioni od eventi riscontrabili, atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale. Vi è quindi un onere di allegazione, che può essere assolto esclusivamente dalla parte interessata, e che deve consistere nella indicazione di circostanze (“fatti, situazioni od eventi”) riscontrabili – cioè verificabili in pratica – in grado di disarticolare la presunzione, sia essa legale (art. 26, comma 2, d. lgs. 159/2011) o formulata in via giudiziale. 10 Nel caso specifico, a fronte di una ricostruzione fondata sulla pericolosità sia qualificata che generica in relazione a reati lucrogenetici, protrattasi per un ventennio ed ancora attuale, la dimostrazione degli elementi comprovanti l’origine esclusivamente lecita dei fondi necessari all’acquisto dei cespiti confiscati, è fallita, come argomentato dalla Corte di appello. Appare opportuno richiamare a questo proposito l’incongruenza evidenziata dalla Corte d’appello tra la linea difensiva e la realtà desumibile dagli atti. Si tratta della contraddizione tra l’epoca in cui gli acquisti dei beni ablati si sono verificati (intorno alla metà del decennio decorso) ed il solo parziale miglioramento della sperequazione economica familiare riscontrata al tempo (e, secondo quanto indicato nel decreto – pg.46 – nemmeno contestata dalla difesa in quella fase). Si osserva correttamente nel decreto che il semplice miglioramento della situazione deficitaria del nucleo famigliare, non può certo essere adotto a dimostrazione della disponibilità di risorse lecite da destinare all’acquisto dell’immobile in San Ferdinando (anni 2015/2016), del furgone Fiat Doblò, e tanto meno dell’imbarcazione (acquistata nel 2014 per un importo estremamente rilevante - € 150.000,00). Il miglioramento della situazione di sperequazione – è l’elementare osservazione della Corte – vuol solamente dire che vi è stato, alla fine di ciascuna annualità, un po’ meno debito e che, per usare le parole esatte, “vi sia stata una qualche possibilità in più per il prevenuto e per la sua famiglia di far fronte in maniera lecita alle spese incontrate”, ma non significa affatto che l’endemica sproporzione tra uscite ed entrate (con le prime a sopravanzare le seconde) fosse risolta, né che vi fossero risorse lecite a sostenere le spese. Sulla base di queste premesse, è possibile ora esaminare unitariamente i motivi avanzati dal ricorso avverso la motivazione del decreto, in relazione a ciascun bene confiscato. 7.1 Sull’attività gestita alla ditta individuale “Aux milles délices di AR SA”. Manifestamente infondato è l’argomento difensivo della costituzione della azienda in epoca anteriore all’insorgere della pericolosità sociale del coniuge della titolare della ditta, dal momento che l’azienda non è un cespite ma un fascio di rapporti e di asset che ‘vive’ nel tempo e che nel tempo va sostenuto e rinnovato. Da ciò, la correttezza della motivazione ove si evidenzia come non sia ostativa alla confisca la circostanza che l’impresa sia stata creata in un periodo differente rispetto a quello di manifestazione della pericolosità, laddove proprio in detto periodo e a causa dell’alimentazione con proventi illeciti, l’azienda abbia implementato la sua attività, eventualmente anche espandendo la sua capacità e consistenza patrimoniale (Sez. 5, n. 19280 del 05/02/2019, Tarantolo, Rv. 276247 – 01). 7.2 In relazione all’acquisto dell’immobile, del tutto corretta sul piano economico, ancor prima che giuridico, è l’analisi contenuta in sentenza (pg. 46), che rende la 11 prospettazione alternativa di un accantonamento lecito un’ipotesi generica, ancor prima che manifestamente infondata. Viene infatti ribadito, nella decisione impugnata, il dato economico, costituito dalla endemica incapienza familiare dei OR-AR, per trarne la conseguenza che sia l’allegazione del ‘diminuito disavanzo’ (che comunque disavanzo, cioè debito, resta) quanto l’eventualità di un pagamento frazionato dell’immobile sono ipotesi prive di concretezza. 7.3 Quanto, infine, ai beni mobili (fondo pensione, furgone, natante), il discorso può essere unitariamente affrontato, evidenziando che si tratta di beni, che, pur comprati o acquisiti in diverse fasi di vita della coppia, non superano il test di immunità dal sospetto dell’origine illecita quanto meno di una parte della somma necessaria al rispettivo acquisto. Tale conclusione è evidente per il natante (il cui acquisto si colloca poco prima della metà del decennio decorso) e per il fondo pensione (alla luce della ricostruzione unitaria del periodo di pericolosità che abbraccia l’epoca dei plurimi versamenti) ma è del tutto ragionevole anche in relazione all’acquisto del furgone. Pur risalendo l’acquisto al 2022, la Corte riconduce, infatti, la provvista per l’acquisto, alle entrate ricavate dalle illecite attività di commercio di stupefacente ed usura del prevenuto, in ossequio al principio per cui il frutto dell’albero avvelenato è destinato anch’esso ad essere velenoso (Sez. 2, Sentenza n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377 – 01). Quanto al natante, escluso che la ditta producesse attivo tale da poter ripianare il costo di acquisto dell’imbarcazione nel periodo dilazionato (2014-2019), l’allegazione difensiva secondo cui, il natante è stato in detti termini pagato, non assume alcuna valenza decisiva di carattere distonico rispetto al dato di fatto asseverato dai giudici della prevenzione, della assenza di risorse lecite idonee aventi carattere autonomo e non inquinate dai proventi delle attività criminale del marito di cui il decreto impugnato dà motivatamente conto. Né la semplice distribuzione dell’onere finanziario necessario per l’acquisto del veicolo marino, in più annualità, ricorrendo al finanziamento, può garantire la irreprensibilità della operazione, dato che per consolidata giurisprudenza (ex multis, Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Terzi interessati in proc. Valle, Rv. 271217 – 01) in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare. 12 8. Per le suddette ragioni, il ricorso è inammissibile, con dichiarazione che travolge anche la “memoria con motivi aggiunti”, datata ed invita l’8 settembre 2025, dal contenuto sostanzialmente ad adiuvandum, ma priva di novità. Né l’inammissibilità può essere esclusa dall’argomento, inserito nella memoria di replica datata 16 gennaio 2026, secondo cui gli acquisti da parte del terzo, anteriori all’epoca di perimetrata pericolosità del proposto, non possono che sfuggire alla confisca o comunque ablazione, in quanto inevitabilmente effettuati con disponibilità economiche ‘vergini’, cioè immuni da contaminazione prodotta dal denaro del proposto. Sennonché, il principio, del tutto condivisibile in via teorica, va adattato alla situazione concreta. Con riferimento al bene in relazione al quale se ne pretende l’applicazione (l’attività gestita alla ditta individuale “Aux milles delices di AR SA”), la natura aziendale, e quindi l’insieme di beni produttivi e di rapporti, commerciali e di lavoro, implica, nel tempo, come si è già osservato in precedenza, il necessario rinnovamento dell’apparato produttivo, nel corso dei decenni di attività. È quindi del tutto consequenziale ritenere che, successivamente alla fase iniziale (il triennio 1996/1999, in epoca immune da possibili influenze e da eventuali apporti economici del OR), i denari necessari al sostentamento della azienda (disponibilità finanziaria, oneri di gestione, sostituzione o acquisto nuovi macchinari) abbiano beneficiato del sostegno economico del consorte. 9. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, attesi i profili di colpa, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026 Il consigliere relatore Il Presidente CE LO VA AR