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Sentenza 6 novembre 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2023, n. 44578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44578 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO OI 10/07/1970adASTI avverso il decretodeI21/04/2023 dellaCORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
lettala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generalePASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO OS RI, per il tramite del proprio difensore, impugna il decreto in data 21/04/2023 (depositato il 27/04/2023) dellaCorte di appello di Torino, che ha confermato il decreto depositato in data 08/11/2022 del Tribunale di Torino, che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel Comune di dimora, in ragione dell'art. 4, comma 1, lett. c), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in combinazione con l'art. 1, comma 1, lettere b) e c) dello stesso decreto legislativo. Deduce: 1. "Carenza di motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p.. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che lamotivazione 1 Ab".1\ Penale Sent. Sez. 2 Num. 44578 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/10/2023 del provvedimento impugnato è viziato dall'apparenza e stride con i dati documentali a disposizione dell'organo giudicante, con particolare riguardo alla questione del diverbio avuto con DO IN, alla pendenza di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Asti e alla querela sporta da OS nei confronti della stessa DO. 2. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 1, 4 D.Lvo 6.9.11 n. 159". A tal proposito il ricorrente sostiene che la misura applicata non può essere fondata sulla semplice contestazione del delitto di ricettazione, «peraltro sfornita di sbocco dibattimentale, unitamente al precedente decreto di archiviazione in parola (con riferimento al reato di lesioni personali di competenza del Giudice di Pace), non può essere l'ancoraggio necessario a fondare il provvedimento in parola, carente dei requisiti di legge previsti per la propria adozione». 3. "Carenza di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 6, comma 3, D.Lvo 6.9.11 n. 159". Anche in questo caso il ricorrente deduce l'inadeguatezza della motivazione in relazione alla scelta della misura applicata, al cui riguardo -si assume- la Corte di appello spende solo un periodo dal contenuto tautologico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di ricorso in cassazione avverso un decreto applicativo di una misura di prevenzione. Questa Corte ha più volte chiarito che «in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). Ciò premesso, il ricorso è stato introdotto per denunciare il vizio di violazione di legge sotto il profilo della motivazione omessa o apparente. Tale denuncia, però, si mostra manifestamente infondata. Anzitutto perché la Corte di appello ha dato puntuale risposta ai motivi di gravame, disattendendo le deduzioni difensive esposte con riguardo a tutti gli elementi oggi reiterati, ossia la vicenda relativa all'aggressione in danno di DO IN, cui si ricollega la querela sporta da OS nei confronti della donna e all'archiviazione del procedimento per lesioni in danno della stessa DO. A ciò si aggiunga, poi, che gli elementi evidenziati dalla difesa non 2 Do.1, appaiono decisivi e trascurando di considerare le numerose condanne riportate da OS per ripetuti e sistematici fatti di rapina in danno di prostitute oltre che per i tanti ulteriori reati contro il patrimonio. Inoltre, in punto di persistenza e attualità della pericolosità, la Corte di appello ha evidenziato che OS è stato detenuto dal 2001 al 2018 e appena rimesso in libertà si è nuovamente dedicato ad attività delittuose, per come emerge dal rinvenimento presso di lui di trattori agricoli rubati nel 2018 a un'azienda di Vignale Monferrato. La Corte di appello ha anche puntualmente motivato sulle ragioni della scelta della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di dimora. Quanto esposto risalta come il ricorso, attraverso un'apparente denuncia del vizio della violazione di legge sotto il profilo della motivazione omessa, apparente o mancante, in realtà propone questioni che impingono i contenuti della (esistente) motivazione del provvedimento impugnato, così esponendo censure non scrutinabili in sede di legittimità. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
lettala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generalePASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO OS RI, per il tramite del proprio difensore, impugna il decreto in data 21/04/2023 (depositato il 27/04/2023) dellaCorte di appello di Torino, che ha confermato il decreto depositato in data 08/11/2022 del Tribunale di Torino, che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel Comune di dimora, in ragione dell'art. 4, comma 1, lett. c), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in combinazione con l'art. 1, comma 1, lettere b) e c) dello stesso decreto legislativo. Deduce: 1. "Carenza di motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p.. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che lamotivazione 1 Ab".1\ Penale Sent. Sez. 2 Num. 44578 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/10/2023 del provvedimento impugnato è viziato dall'apparenza e stride con i dati documentali a disposizione dell'organo giudicante, con particolare riguardo alla questione del diverbio avuto con DO IN, alla pendenza di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Asti e alla querela sporta da OS nei confronti della stessa DO. 2. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 1, 4 D.Lvo 6.9.11 n. 159". A tal proposito il ricorrente sostiene che la misura applicata non può essere fondata sulla semplice contestazione del delitto di ricettazione, «peraltro sfornita di sbocco dibattimentale, unitamente al precedente decreto di archiviazione in parola (con riferimento al reato di lesioni personali di competenza del Giudice di Pace), non può essere l'ancoraggio necessario a fondare il provvedimento in parola, carente dei requisiti di legge previsti per la propria adozione». 3. "Carenza di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 6, comma 3, D.Lvo 6.9.11 n. 159". Anche in questo caso il ricorrente deduce l'inadeguatezza della motivazione in relazione alla scelta della misura applicata, al cui riguardo -si assume- la Corte di appello spende solo un periodo dal contenuto tautologico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di ricorso in cassazione avverso un decreto applicativo di una misura di prevenzione. Questa Corte ha più volte chiarito che «in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). Ciò premesso, il ricorso è stato introdotto per denunciare il vizio di violazione di legge sotto il profilo della motivazione omessa o apparente. Tale denuncia, però, si mostra manifestamente infondata. Anzitutto perché la Corte di appello ha dato puntuale risposta ai motivi di gravame, disattendendo le deduzioni difensive esposte con riguardo a tutti gli elementi oggi reiterati, ossia la vicenda relativa all'aggressione in danno di DO IN, cui si ricollega la querela sporta da OS nei confronti della donna e all'archiviazione del procedimento per lesioni in danno della stessa DO. A ciò si aggiunga, poi, che gli elementi evidenziati dalla difesa non 2 Do.1, appaiono decisivi e trascurando di considerare le numerose condanne riportate da OS per ripetuti e sistematici fatti di rapina in danno di prostitute oltre che per i tanti ulteriori reati contro il patrimonio. Inoltre, in punto di persistenza e attualità della pericolosità, la Corte di appello ha evidenziato che OS è stato detenuto dal 2001 al 2018 e appena rimesso in libertà si è nuovamente dedicato ad attività delittuose, per come emerge dal rinvenimento presso di lui di trattori agricoli rubati nel 2018 a un'azienda di Vignale Monferrato. La Corte di appello ha anche puntualmente motivato sulle ragioni della scelta della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di dimora. Quanto esposto risalta come il ricorso, attraverso un'apparente denuncia del vizio della violazione di legge sotto il profilo della motivazione omessa, apparente o mancante, in realtà propone questioni che impingono i contenuti della (esistente) motivazione del provvedimento impugnato, così esponendo censure non scrutinabili in sede di legittimità. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2023