Sentenza 28 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
IN01231 /03 REPA LI E DE POP ♥ IT. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risoluzione SEZIONE TERZA CIVILE preliminare di vendita Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 20621/00 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Cron. 2692 DURANTE - Consigliere Dott. Bruno Rep. 355 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 10/10/02 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IE IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN GODENZO 59, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AIELLO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI GRANDE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA GA MA;
- intimato avversO la sentenza n. 267/00 del Tribunale di GELA, emessa il 29/05/00 e depositata 1'01/09/00 (R. G. 2002 195/99) ; 1912 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del I e del III motivo ed il rigetto del II. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18.1.1999 il Pretore di Gela, ac- cogliendo la domanda proposta con citazione 21.7.1995 da Di PI IG nei confronti di OL LA AM, dichiarava la risoluzione del preliminare di vendita 15.3.1993 relativo ad un fondo rustico sito in C. da انلو Priolo Soprano di Gela, di proprietà della convenuta, e condannava quest'ultima al pagamento della somma di L. 10.000.000 ricevuta quale acconto, con gli interessi legali dal 15.9.1993 e, sull'importo così determinato, l'ulteriore somma del 10%; al pagamento della somma di L. 10.000.000 pattuita quale penale, con gli interessi dal 30.6.1994; al pagamento della somma di L.
9.000.000 per migliorie effettuate sul fondo, con rivalutazione dal 15.6.1994; al pagamento delle spese di giudizio co- me liquidate. Con sentenza del 1°. 9. 2000 il Tribunale di Gela accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla OL LA, condannando [però] l'appellato Di PI al paga- 2 mento della somma di L. 10.000.000 a titolo di acconto, oltre interessi legali dal 15.9.93, nonché della somma di L. 10.000.000 a titolo di penale, oltre interessi legali dal 21.7.1995; confermava per il resto la sen- tenza appellata e condannava il Di PI al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellante, che liquidava "equitativamente in mancanza di nota spese" in L.
7.932.400. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso Di PI IG, affidato a tre motivi. L'intima- ta OL LA AM non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo denunciando "violazione di norme di diritto, assenza e contraddittorietà di moti- M vazione su un punto decisivo della controversia (art. 112 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento agli artt. il ricorrente si duole della sua 113 stesso codice)" condanna al pagamento di somme a titolo di acconto, pe- nale ed interessi legali, oltre che delle spese del se- condo grado del giudizio, deducendo al riguardo la con- traddittorietà tra la parte motiva e quella dispositiva della sentenza. La censura è fondata. Il Tribunale, infatti, dopo aver definito in moti- vazione il campo del contendere, limitandolo in base 3 - agli inte- alle stesse precisazioni dell'appellante ressi ed alla svalutazione monetaria sulle somme liqui- date dal Pretore per i titoli di cui in sentenza, è pe- rò pervenuto alla diversa conclusione, nella statuizio- ne dispositiva, di condannare l'appellato Di PI IG [odierno ricorrente] a pagare all'appellante Ni- cola LA AM somme a titolo di acconto, penale ed interessi legali, oltre che le spese del secondo grado del giudizio. In realtà il Tribunale ha ritenuto di dover acco- - l'appello della Ni- gliere- ed ha in effetti accolto сиг cola LA nel senso che non era da essa dovuta la riva- lutazione monetaria sulla somma di L. 10.000.000 rice- vuta in acconto [restando la sua condanna così circo- scritta alla detta somma di L. 10.000.000 e agli inte- ressi legali dal 15.9.1993] e che gli interessi sulla somma di L. 10.000.000 dovuta a titolo di penale decor- revano dal 21.7.1995 (data della notifica della domanda introduttiva del giudizio) e non dal 30.6.1994 (momento del verificarsi dell'inadempimento); confermando nel resto, la sentenza appellata. La contraddizione tra la parte motiva e quella di- spositiva della sentenza è, dunque, di palese evidenza, così come evidente la violazione dell'art. 112 c.p.c., essendosi il Tribunale in pratica pronunciato 4 oltre i limiti della domanda proposta con l'atto di ap- pello. Il motivo va pertanto accolto, restando assorbiti con tale pronuncia il secondo motivo (relativo al- l'esclusione del maggior danno da svalutazione in ordi- ne alla restituzione dell'acconto versato) ed il terzo (relativo al carico delle spese posto sul Di PI e alla inosservanza del D.M. n. 585/1994 in punto, poi, di liquidazione degli onorari e delle competenze). La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assor- biti gli altri due motivi di ricorso;
cassa in relazio- ne e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassa- zione, alla Corte di Appello di Caltanissetta. Così deciso, il 10.10.2002 жание IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ясбола CANCZY FRF 01 Depositata in Cancelle 28.08.03 Dott.ssa NCELLICHT Dott.ssa Ma 5 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 8 APR. 2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n.14476/00/versate € 160.10 apposta in calde alla copia autentica (art. 278 T.U. 115 del 20/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA * (F. Filipp) Scarpino)