Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17668 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 7.66 8 / 02 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DE LA CORTI SÚ)1s7 ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9654/00 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 41519 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 26/06/02 Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: CC GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CO.TRA.L. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO ora METROFERRO S.p.A., in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante ROGAZIONISTI 16, presso lo studio in ROMA VIA DEI dell'avvocato MARIA RITA BERTONI, che lo rappresenta e 2002 3047 difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 9087/99 del Tribunale di ROMA, - R.G.N. 43828/93; depositata il 20/05/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato ANTONUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il sign. GI CO dipcndcntc della ACOTRAL con mansioni di autista ed inquadrato, nella vigenza della 1. 30/78, al VII livello, essendo risultato inidoneo a tai mansioni, nei gennaio dci 1980, è stato adibito, dai dicembre dci 1985, a queiic di csatore appartenente anche essc,alia stregua áciía predcta icggc, a taic co irvelio;
2- che per effetto della 1.27Ü/88 all´autista è stata attribuita ia sesta categoria mentre l'esattore è rimasto inquadrato nella settima;
3- che il 30.6.90 il sign. CO è stato licenziato ai sensi dell'art.3 della i.n. 270/88; 4- che per effetto della dichiarazione di parziale incostituzionalità di tale norma ,dovuta aiia scnt. N.60 dci 1991, l'esercizio dci potere risolutorio per l'azienda è possibiic solo per il lavoratore che non abbia svolto mansioni equivaicnti o superiori rispetto a queiie di provenienza;
5- che egit na impugnato il licenziamento innanzi al Pretore di Roma sostenendo che la comparazione fra le mansioni di provenienza e quelle successivamente assegnategii- per accertare se sussistessero i presupposti per mantenerio in servizio alla stregua della sentenza n.60/91 Corte Cost.- andava fatto in base ai parametri previsti dalla 1.n.30/78 ( che prevedevano per l'autista e l'esattore la medesima categoria ) c non in base a queiii esistenti ai momento in cui era stato adottato il provvedimento di licenziamento, aiia stregua dei quaii ¡c mansioni di esattore andavano inquadrate in un livello inferiore (settimo) rispetto a quello previsto per lc mansioni di autista (sesto);
6- che II Tribunale di Roma, son semen del, confermando la decisione del Pretore, na respinto taic tesi affermando ia rilevanza dei parametri vigenti al momento dei licenziamento comc si evince dalla stessa scntcnza n.61 dci 90 dclia Coric Cost., nonché dalla successiva n. 318/93 anche essa relativa all´art.3 deila i.n. 270/88; 7- che il sign. CO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo cui l'ACOTRAL resiste con controricorso;
il ricorrente ha anche presentato memoria;
KITENUTO IN DIRITTO l'unive ea 1- cnc con sprimo motivo ii ricorrente denuncia violazione e faisa applicazione dcil art.3 c. i c i c.i i. n.2/U/ 88, dci principi in materia di crmeneutica contratiuaic con riferimento agii ailegati В e Bi e relative note dell'Accordo Nazionale 27. 2 87, delle norme per la classificazione dei personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
vizi di motivazione 2- che, la censura, contiene due distinti profili: a- sino al 29.10.88 hanno opcrato esclusivamente Ic classificazioni previste dalla I.n.30/78; a. - il programma di csodo obbligatorio previsto dall'art. 3 c.1 1. 270/88 dcvc attenersi a quesic classificazioni c non a quciic che si sarebbero verificatc pcr ciicito delia delegificazione;
b- II Tribunale, non ha tenuto conto che la contrattazione delegificata prevedeva sia per l'esattore che per l'autista l'accesso alla scsta categoria;
che il primo profilo è infondato atteso che, come ha esattamente ritenuto il 3- Tribunalc, ncii ambito dei programma di csodo obbligatorio cui i'azienda cra tenuta per i lavoratori demansionati, solo ic classificazioni vigenti ai momento di adozione del provvedimento di esonero erano idonce per valutare se esistevano le condizioni individuate dalla Corte Cost. nella predetta sentenza n.60/91 per la permanenza in azienda degli stessi;
che il secondo profilo propone, inammissibilmente, una questione, relativa alla 4- permanenza dell'autista e dell'esattore nella medesima categoria anche dopo la delegificazione, per la prima volta in sede di legittimità, non essendovi in rciazione ad essa denuncia di omessa pronuncia;
cnc ii ricorso va, pertanto, rigcitato, che sussistono giusti motivi per compensare ie spese di inte;
6- di La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
P.Q.M.
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