Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2002, n. 14392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14392 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' PUBBLICA 1 73 32/02 IN NOME DEL FOPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 14 3 99/2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 19 Dott. Ettore MER RIO 189/00 Cron.33407Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Re Dott. Federico ROSELLI p. Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Ud. 27/06/02 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1 Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
VICINI RENATA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO e da ultimo d'ufficio presso la 2002 3120 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che la -1- rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 626/00 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 10/07/00 R.G.N. 2643/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RILEVATO IN FATTO che la sentenza in epigrafe, respingendo l'appello dell'INPS avverso la - decisione di primo grado, ha confermato la cumulabilità di rendita INAIL ai superstiti e pensione di reversibilità (SO) INPS, stante la ritenuta inapplicabilità, in tale ipotesi, del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n.335 del 1995 all'ipotesi (ravvisata nella specie) di reversibilità INPS non scaturente da un trattamento determinato da situazione di invalidità; che l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di detta norma, mentre la parte intimata ha depositato procura;
CONSIDERATO IN DIRITTO che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n.335 (per quanto - interessa) dispone: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa"...; che, secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 22 dicembre 2000 n.16129), il divieto di cumulo stabilito da tale norma deve intendersi riferito alla reversibilità originata dalla titolarità (da parte del dante causa) di trattamenti INPS attribuiti per i medesimi eventi (infortunio o malattia 3 professionale) determinativi della concessione della rendita INAIL al lavoratore poi deceduto per ragioni causalmente collegate all'infortunio o alla tecnopatia;
che perciò esso non riguarda i trattamenti di reversibilità di pensione INPS correlata al versamento dei contributi ed all'età dell'assicurato; che l'obiettivo di contenere la spesa previdenziale, di cui parla l'Istituto ricorrente, non può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (v. Cass. 22 dicembre 2000 n.16129); che nella specie non rilevano le innovazioni apportate in materia dall'art. 1, comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n.346 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33, 1. 23 dicembre 2000 n.388) e dagli art. 73, primo comma, e 78, comma 20, della legge appena citata, innovazioni in virtù delle quali il divieto di cumulo per i superstiti ora più non sussiste neppure in ipotesi di trattamenti di 2 reversibilità originati dallo stesso evento invalidante determinativo della rendita INAIL (v. Cass. 20 dicembre 2001 n.16105 e 3 giugno 2002 n.2028, che però considerano soltanto il citato art. 73, primo comma); che il ricorso deve quindi essere rigettato, senza peraltro alcuna i statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in quanto il deposito della + procura da parte della intimata senza che poi vi sia stata partecipazione alla discussione, è attività difensiva superflua;
P. Q. M.
. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 27 giugno 2002 Иг енGo Me го Il Consigliere est. Il Presidente А л Ташоци - % 4 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, -8.0 1.2002 IL CANCELLIEREEll ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA ON SPESA, TASSA O DIRITTO AJ SEND) DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 J }