Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 2
In tema di violazioni edilizie, il mutamento di destinazione d'uso può essere materiale, quando si realizzi attraverso l'esecuzione di opere edili sull'immobile preesistente, ovvero soltanto funzionale, quando avvenga con una semplice modificazione dell'utilizzo, che non comporti trasformazioni materiali: solo il mutamento funzionale richiede, per essere integrato, l'effettiva modifica della destinazione dell'immobile, mentre il mutamento materiale si consuma sin dall'inizio dei lavori edilizi finalizzati al cambio di destinazione, purché tale finalizzazione sia desumibile attraverso mezzi probatori di natura logica o storica.
Con l'espressione "organismo edilizio" l'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 indica sia una sola unità sia una pluralità di porzioni volumetriche. La costruzione in "totale difformità" dalla concessione edilizia - che nel secondo caso può riguardare ogni singola struttura dell' "organismo edilizio" - può derivare a) dalla esecuzione di un corpo autonomo, b) dall'effettuazione di modificazioni con opere interne o esterne tali da comportare un intervento che abbia rilevanza urbanistica (in quanto incidente sull'assetto del territorio, aumentando il cosiddetto carico urbanistico), ovvero c) dal mutamento di destinazione di uso di un immobile preesistente, che va equiparato al fatto della realizzazione di una costruzione edilizia in assenza o in totale difformità dalla concessione allorché esso non sia puramente funzionale ma si realizzi attraverso opere strutturali implicanti una totale modificazione rispetto al preesistente e al previsto, che sia urbanisticamente rilevante secondo il disposto dell'art. 8 della legge n. 47/1985.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/1999, n. 12271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12271 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI - Presidente del 7.1.1999
Dott. Francesco ROMANO - Consigliere SENTENZA
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere N.47
Dott. Tito GARRIBBA - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe LA GRECA - Consigliere N.37463/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
1. SC GI, nato a [...] il [...],
2. IN AN, nata a [...] il [...],
3. IN MI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 27.5.1998. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio ALBANO, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli. Uditi i difensori, avv.ti Alessandro LENTINI, Giuseppe SC e Candeloro ARPAIA.
La CORTE osserva:
Con sentenza del 1.2.1996 il Tribunale di Salerno, assolti tutti gli altri componenti della Commissione Edilizia Comunale e di quella Edilizia Comunale Integrata, condannava SC GI e IN AN alla pena di anni due di reclusione, IN MI a quella di un anno e mesi nove di reclusione e NF LE a quella di un anno e mesi cinque di reclusione, tutti alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. Riteneva i medesimi responsabili in concorso di una serie di reati di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 cod. pen., commessi dal sindaco di Positano, SC GI, diretti a far conseguire a IN AN e ad NF LE l'ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall'esecuzione di opere di costruzione edilizia non consentite, perché in violazione degli strumenti urbanistici vigenti e della tutela paesaggistica apprestata dall'art. 5 Legge Regione Campania n.35 del 27.6.1987, nonché della violazione della legge edilizia n. 47
del 1985; reati tutti unificati sotto il ricorrente vincolo della continuazione e per i quali le concesse attenuanti generiche erano ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti.
La Corte d'Appello di Salerno, con decisione del 27.5.1998, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarata l'improcedibilità per estinzione del reato di violazione edilizia, riduceva la pena principale della reclusione inflitta a SC GI e IN AN ad un anno undici mesi e quindici giorni, quella inflitta a SC MI ad un anno otto mesi e quindici giorni e quella inflitta ad NF LE ad un anno, quattro mesi e quindici giorni.
Ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi e con motivi parzialmente comuni, SC GI, IN AN e SC MI. SC GI, con ricorsi a firma dei suoi difensori, denuncia la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/c/e, cod. proc. pen., per i seguenti motivi:
1. nullità della sentenza d'appello derivante dalla nullità della sentenza di primo grado, deliberata, con violazione del principio generale della immutabilità del giudice, da collegio diverso da quello originario e con utilizzazione finale anche di prove diverse da quelle acquisite dal giudice deliberante (primo motivo di ricorso dell'avv.to Lentini e terzo dell'avv.to Gasparrini);
2. nullità assoluta della sentenza d'appello derivante dalla partecipazione alla decisione del consigliere Giancarlo GRIPPO, che aveva fatto parte del collegio giudicante di primo grado (secondo motivo di ricorso dell'avv.to Gasparrini);
3. mancanza di motivazione in punto di diniego della rinnovazione del dibattimento richiesta dall'imputato, ai fini dell'assunzione di perizia tecnica collegiale per risolvere il contrasto tra le risultanze delle stesse consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero ed anche con i pareri dei consulenti degli imputati (secondo motivo di ricorso dell'avv.to Lentini e primo dell'avv.to Gasparrini);
4. mancanza di motivazione in punto di declaratoria di estinzione del reato di violazione della legge edilizia, in assenza della prova della commissione del fatto in concorso con i proprietari del manufatto e con il direttore dei lavori, e comunque immotivata ed apodittica rideterminazione della pena anche a seguito della dichiarata estinzione del reato suindicato (quarto motivo di ricorso dell'avv.to Lentini e sesto/bis dell'avv.to Gasparrini);
5. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per tutti i contestati reati di abuso, esaminati soltanto con riferimento all'unico fabbricato esistente in località Calitta di Positano e non anche ai due fabbricati di Via Pasitea, senza indicazione del vantaggio patrimoniale ingiusto procurato agli interessati ed in mancanza del dolo (quinto motivo di ricorso dell'avv.to Lentini e sesto dell'avv.to Gasparrini);
6. erronea applicazione della legge in punto di affermazione della responsabilità per la ricostruzione della scala di accesso al fondo Calitta intercluso (quarto motivo del ricorso dell'avv.to Gasparini);
7. erronea applicazione della legge penale in punto di affermazione di responsabilità per le violazioni delle concesse autorizzazioni per la manutenzione del fabbricato in località Calitta, non ricorrendo il presupposto della condotta concorrente del SC nell'attività svolta dai coimputati (quinto motivo del ricorso dell'avv.to Gasparrini).
IN AN deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/d/e, cod. proc. pen., la violazione dell'art. 323 cod. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per i reati di abuso a) ritenuti in base all'unificazione degli elementi edilizi interessati dalle autorizzazioni, b) immotivatamente attribuiti alla IN, quale determinatrice del comportamento tenuto dal pubblico ufficiale in violazione della legge e comunque estranea all'autorizzazione concessa all'NF, c) ritenuti di rilevante gravità, con ingiustificata severità della pena inflitta.
IN MI, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., si duole:
1. della violazione della legge penale e della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione in punto di difetto di correlazione tra le imputazioni contestate e la sentenza in ordine al ritenuto rilascio da parte del Sindaco di Positano di autorizzazioni a) per gli impianti tecnologici e la piscina interrata, da eseguire nel residence "La Florida", b) per il parcheggio annesso all'immobile per abitazioni di Via Pasitea, c) per la realizzazione della scala di collegamento a servizio dell'immobile in località Calitta (motivi da uno a cinque dell'atto di ricorso);
2. dell'inosservanza e erronea applicazione della legge penale, in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen., considerata comunque ai fini del giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. con le attenuanti generiche;
3. dell'inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di affermazione per il reato di abuso d'ufficio, cosiccome modificato dalla Legge 16.7.1997 n. 234, sotto i profili a) della mancata indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, b) della sussistenza dell'ingiusto profitto, c) della intenzionalità della condotta, d) della congruità della pena irrogata (motivi da sette a dieci dell'atto d'impugnazione), inoltre, e) della sussistenza di un erroneo presupposto di fatto relativo all'unitarietà organizzativa e finale dei progetti autorizzati per i diversi edifici di proprietà della IN, con conseguente necessità di licenza edilizia per la loro realizzazione (motivi dodicesimo e quattordicesimo), f) della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, sotto i profili f1) della consapevolezza dell'illegittimità degli atti di autorizzazione (motivo quindicesimo e ventesimo), f2) della immotivata disparità di trattamento con gli altri membri della Commissione Comunale Edilizia e Edilizia Integrata, assolti per carenza di dolo, (motivo diciassettesimo), g) della sussistenza dell'elemento oggettivo in relazione g1) alla pretesa collusione ed interesse del IN MI nelle procedure amministrative (motivi sedicesimo e ventunesimo), g2) all'esistenza di un deturpamento dell'aspetto esteriore del fabbricato in località Calitta e delle violazioni edilizie in relazione agli altri interventi (motivi diciottesimo e diciannovesimo), h) dell'ipotizzabilità dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n.1, cod. pen., mancando il numero richiesto di concorrenti nel reato
(sesto motivo di ricorso);
4. della mancata pronuncia di proscioglimento, previa scissione del vincolo della continuazione, per quei delitti per i quali era decorso il termine di prescrizione (motivo undicesimo);
5. del vizio di motivazione derivante dall'utilizzazione, in violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., di prove assunte, nel dibattimento di primo grado, da giudice diverso da quello deliberante, del quale peraltro faceva parte uno dei componenti del collegio deliberante in appello (motivo tredicesimo). I ricorsi meritano accoglimento solo in ragione della fondatezza del motivo di doglianza relativo al la mancata esplicita esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen., considerata nel giudizio di comparazione delle circostanze disomogenee, di cui all'art. 69 cod. pen., e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena: con conseguente formazione del giudicato progressivo che preclude l'operatività di future cause estinte del reato (SU 26.3.97 Attinà; SU 9.10.96 Vitale;
idem SU 11.5.93 Ligresti). La prima questione da esaminare riguarda l'eccepita nullità, di cui all'art. 178, lett. a, cod. proc. pen., per il difetto di capacità del giudice, a) della sentenza di primo grado, per la violazione del principio di immutabilità del giudice, e b) della sentenza d'appello, per la partecipazione al giudizio e alla deliberazione della decisione del dott. Giancarlo GRIPPO, che aveva preso parte al giudizio di primo grado.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
In primo luogo, il principio della immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., è rispettato ogni qualvolta la sentenza sia deliberata dal giudice che ha partecipato interamente al dibattimento, svolgendo la relativa istruttoria. Ciò anche quando il giudice della decisione sia diverso, per le necessità dell'ufficio in ordine alla formazione dei collegi, da quello in diversa composizione collegiale che si sia per primo costituito, perché le disposizioni sulla formazione degli stessi non si possono considerare attinenti alla capacità del giudice (rv. 187778), e sempre che la sentenza, come nel caso di specie, sia stata deliberata dalle medesime persone fisiche che abbiano partecipato, anche senza necessità della rinnovazione della citazione (rv. 193858), all'intero dibattimento, acquisendo prove, risolvendo questioni incidentali o adottando comunque decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio, sempre in un compiuto, e pertanto unitario, contesto di un grado del giudizio di cognizione (rv. 209238). Nè in proposito, sulla capacità del giudice della deliberazione, inciderebbe l'eventuale eccezione dell'utilizzazione di prove assunte al di fuori di detto unitario contesto;
rifluendo la stessa nella distinta questione del vizio di motivazione derivante dalla valutazione di elementi probatori non legittimamente acquisiti. Laddove, si vedrà che nessuna influenza ha avuto sulla decisione la testimonianza impugnata di inutilizzabilità, assorbendo il fatto complessivo dell'integrazione in un unico organismo edilizio di diversi elementi immobiliari senza la concessione edilizia ogni questione relativa allo stato materiale di ciascuna singola struttura.
Del pari manifestamente infondata è la denuncia di nullità della sentenza impugnata per la partecipazione di un giudice della Corte territoriale ad un segmento della fase dibattimentale di primo grado, non concluso dalla deliberazione della decisione. A prescindere da ogni altra considerazione sulla insussistenza di una causa di incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., la nullità di cui all'art. 178, lett. a, cod. proc. pen., è prevista in relazione al difetto di capacità del giudice,
inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento. Le cause di incompatibilità, invero, non determinano la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituiscono soltanto motivi di ricusazione da far valere con la specifica procedura (Cass., SS.UU., 8. 5.1996, n. 5, rv. 204464), la quale nel caso di specie non è stata attivata. Il secondo nucleo di questioni comuni dedotte con i motivi di ricorso riguarda la pretesa erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. e, comunque, il vizio di motivazione in punto di affermazione, a titolo di concorso, della responsabilità dei ricorrenti per il reato di abuso d'ufficio.
Sotto un primo profilo debbono raccogliersi le doglianze che denunciano l'errore dei giudici di merito su un presupposto di fatto degli abusi d'ufficio del sindaco di Positano e degli altri tre imputati, consistito nell'aver ritenuto necessario il rilascio della concessione edilizia per le opere progettate, gratificate invece di pareri favorevoli e di autorizzazioni.
Sostengono, con intento comune, i ricorrenti che tale insussistente presupposto di fatto deriverebbe dall'unificazione ingiustificata in un unico progetto degli interventi edilizi oggetto dei pareri e delle autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie rilasciati distintamente per le opere assentite, sia in ragione della modesta entità di ciascuna sia per la scansione cronologica dei vari atti amministrativi adottati dal pubblico ufficiale. In contrario, è stata correttamente applicata la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di concessione edilizia.
È regola generale, di cui all'art. 1 legge 28 gennaio 1977, n.10 (Norme per la edificabilità dei suoli), la soggezione a concessione di ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, - la quale non comprende le sole attività di edificazione, ma tutte quelle consistenti in una modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica (rv. 209207). Più specificamente, questa Corte Suprema ha ritenuto che "la violazione dell'art. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985 non resta esclusa dalla mancanza di una "edificazione" in senso stretto poiché l'art. 1 della legge n. 10 del 1977, - che sancisce la regola generale dell'assoggettamento a concessione di ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo estende le sue previsioni a tutte quelle attività che comunque consistano in una modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo in modo durevole ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica", (Cass., sez. VI, 19.9.1997 n. 8520, rv. 209281). Ciò, ancor più nel caso di specie, per la sussistenza di vincoli di legge a tutela del paesaggio e del territorio della costiera amalfitana.
La necessità della concessione edilizia per ogni intervento che costituisca un nuovo organismo edilizio capace di influire sull'assetto ambientale e sul carico urbanistico del territorio è stata confermata dal legislatore nell'art. 7, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47; la quale specificamente si riferisce alla realizzazione in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali di un "organismo edilizio" integralmente diverso o all'esecuzione di maggiori volumi tali da costituire un "organismo edilizio con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile". Dovendosi intendere che con il termine "organismo edilizio" la norma indica sia una sola unità sia una pluralità di porzioni volumetriche, per le quali la integrale diversità è rapportabile ad ogni singola struttura e può derivare a) dalla esecuzione di un corpo autonomo, b) dall'effettuazione di modificazioni con opere interne o esterne, tali da comportare la realizzazione di un intervento, che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico (Cass., sez. III, n. 6875/1997, ric. Ciotti, rv. 208434), ovvero c) dal mutamento abusivo di destinazione di uso di un immobile preesistente, che va equiparato al fatto della realizzazione di una costruzione edilizia in assenza o in totale difformità della concessione allorché esso non sia puramente funzionale, ma si verifichi attraverso opere strutturali che comportino una totale modificazione del programmato o realizzato rispetto al preesistente e al previsto che sia urbanisticamente rilevante secondo le previsione dell'art. 8 della Legge n. 47 del 1985, applicabile nel caso di specie ai sensi dell'ultimo comma, (cfr. Cass., sez. III, n. 11044/1997, ric. P.M. in proc. Orsi Bertolini, rv. 209049, fattispecie in tema di mutamento di uso della costruzione da artigianale a commerciale, con opere interne e di modifica della facciata).
Devono peraltro essere richiamate, sotto altri profili, le statuizioni di questa Corte Suprema di Cassazione che hanno affermato a) che rientrano nella previsione delle norme urbanistiche, che richiedono il rilascio di concessione edilizia. non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico, allorché la funzione ad essi assegnata si estrinsechi nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine ad una utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente, (Cass., sez. III, n. 12022/1997, ric. Fulgoni, rv. 209199), e b) che "il mutamento di destinazione d'uso può essere materiale, attraverso opere edili realizzate sull'immobile preesistente, ovvero soltanto funzionale, con una semplice modificazione dell'utilizzo, che non comporti trasformazioni materiali: solo il mutamento funzionale richiede, per essere integrato, l'effettiva modifica della destinazione dell'immobile, mentre il mutamento materiale si consuma sin dall'inizio dei lavori edilizi finalizzati al cambi* di destinazione, purché tale finalizzazione sia desumibile attraverso mezzi probatori di natura logica o storica", (rv. 209462).
Nel caso di specie la Corte d'Appello, - che ha ritenuto non giustificata la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre una perizia tecnica, risultando sufficienti e non bisognevoli di ulteriori integrazioni gli elementi di prova circa la reale situazione di fatto derivanti dalla descrizione e valutazione tecnica esposta in dibattimento dai consulenti del Pubblico Ministero -, ha fissato in questo presupposto di fatto il cardine della verifica della sussistenza della condotta materiale e del dolo dei reati di abuso, di cui all'art. 323 cod. pen., ascritti al SC GI e ai IN AN e MI, e, con motivazione lapidaria - di indiscutibile precisione nell'individuazione degli elementi di fatto decisivi, e argomentatamente logica in punto di iter formativo del convincimento -, ha ritenuto legittimamente e motivatamente: a) che il fabbricato rurale in località Calitta di Positano, del quale si autorizzava la trasformazione, sarebbe risultato infine integrato, a mezzo della realizzazione di una scala di collegamento, in un contesto di fruibilità finale che, secondo la destinazione di tutti i beni oggetto di autorizzazioni e pareri, avrebbe dovuto comprendere un parcheggio ed una piscina pertinenti ad altri immobili urbani, siti in via Pasitea, tra i quali il residence "La Florida", già utilizzato dalla IN AN come pensione turistica;
b) che le varie opere edilizie, sia quelle relative al fabbricato rurale che le altre, tutte ricadenti nella proprietà della IN AN, erano "volte in maniera univoca a trasformare l'organismo edilizio preesistente in un quid novi ed in particolare in un insediamento turistico-ricreativo-alberghiero che fosse dotato tra l'altro di una piscina, un parcheggio ed una discoteca"; c) che l'organismo unitario cosiccome finalizzato avrebbe dovuto essere oggetto di concessione edilizia, nel rispetto della normativa di tutela del paesaggio e della valutazione dell'impatto ambientale, secondo le leggi statali e regionali vigenti.
La verifica della giusta, siccome legittima e logicamente motivata, soluzione della proposta questione circa la necessità della licenza edilizia per la realizzazione di un organismo edilizio, con il collegamento e l'incorporazione di più beni immobili, modificativo della situazione preesistente dal punto di vista strutturale e funzionale, assorbe tutti i motivi di doglianza in ordine alla pretesa legittimità dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni concessi parcellarmente ai vari interventi, artificiosamente diversificati in contrasto con il progetto unitario finale e alla insussistenza di violazioni di legge o di regolamenti, essendo sufficiente in proposito richiamare l'obbligo di richiedere la concessione edilizia da parte della IN AN e dell'amministratore della soc. COSTIERA per il complessivo intervento programmato e il dovere del Sindaco di rispettare le leggi che non consentivano di sostituire al rilascio della concessione, vietato nel caso di specie per i vincoli paesaggistici e urbanistici, pareri e autorizzazioni di nessuna valenza ai fini della tutela di legge, (cfr. Cass., sez. VI, 8.3.1999 n. 1354, ric. Lo Baido, rv. 213085). Sotto altro profilo, i ricorrenti hanno sostenuto l'insussistenza del requisito dell'ingiusto vantaggio derivante alla IN AN e alla soc. COSTIERA, con il progettato mutamento strutturale e funzionale delle opere e dei beni interessati dalle modifiche, per effetto del comportamento del pubblico ufficiale abusante.
La doglianza è manifestamente infondata.
Invero, deve in proposito applicarsi il principio interpretativo da questa stessa Sezione della Corte Suprema di Cassazione affermato, per il quale "in tema di abuso di ufficio, come configurato dalla nuova fattispecie introdotta con la legge 16 luglio 1997, n. 234, la realizzazione dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, cioè la verificazione dell'evento del reato, è integrata nel momento in cui risulta ampliata la sfera delle situazioni soggettive facenti capo ai destinatari dell'atto amministrativo. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la realizzazione del vantaggio patrimoniale all'atto del rilascio di una concessione edilizia illegittima, produttiva in capo ai beneficiari del diritto ad edificare, a nulla rilevando la realizzazione materiale della costruzione abusiva)", (Cass., sez. VI, 29.1.1998 n. 1192, ric. Urso, rv. 209776; cfr. rv. 212319). Ulteriori profili di doglianza riguardano la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sia per il pubblico ufficiale che per i concorrenti, e lo stesso presupposto dell'affermazione di responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 110 cod. pen.. La Corte d'Appello ha sottolineato una serie di elementi di fatto - l'artificiosità della parcellizzazione degli interventi, la studiata programmazione delle richieste di pareri e di autorizzazioni, la partecipazione in talune occasioni alle deliberazioni delle commissioni edilizie del progettista IN MI, le richieste concordanti nella finalità perseguita provenienti da più soggetti e la macroscopicità delle violazioni delle norme a tutela del territorio e del paesaggio - che danno compiuta ragione del convincimento, sia della consapevole partecipazione di tutti i ricorrenti alla realizzazione di un fatto unitario realizzato con segmenti concordati delle condotte personali, che della intenzione e volontà di abusare dell'ufficio da parte del SC GI e degli interessati concorrenti.
A fronte della motivazione specifica e puntuale, le doglianze, comuni ai ricorrenti, si presentano prive del requisito della specificità, richiesto a pena di inammissibilità, (art. 581, lett. c, cod. proc. pen.), in quanto non tengono conto delle ragioni e delle argomentazioni della sentenza impugnata e si limitano a riprodurre censure già proposte in appello, (Cass., sez. VI, sent. n. 12 del 08/01/1997, ric. Del Vecchio, rv. 206507, cfr. rv. 192556), che peraltro incidono sull'apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove che non sono suscettibili di verifica in questa sede di legittimità, in presenza di congrua motivazione, costituendo censure del merito non consentite.
Infine, la Corte d'Appello, nell'esaminare i motivi di doglianza sull'entità della pena, non ha esplicitamente valutato la necessaria eliminazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen., mancando il numero di almeno cinque concorrenti.
Essa va disposta in questa sede.
Tale eliminazione influisce sia nel giudizio ex art. 69 n. 4 cod. pen. per la valutazione di circostanze disomogenee, sia nella valutazione della gravità del fatto. Di conseguenza la Corte d'Appello, in sede di rinvio, dovrà rideterminare la pena per gli imputati ricorrenti, procedendo ad un valutazione complessiva secondo i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen.. Restano di conseguenza assorbiti i motivi di doglianza in punto di eccessività della pena inflitta.
P. Q. M.
annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'aggravante dell'art. 112 n. 1 cod. pen., che elimina, e alla misura della pena, con rinvio su quest'ultimo punto alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999