Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2002, n. 8069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8069 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
0 8069 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto LA CORTE contratto factoring S TIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N.7042/99 Dott. Fabio MAZZA Consigliere 22179 Dott. Giovanni B. PETTI Consigliere Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep.1647 Ud. 08/02/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia´studio S ENTENZA JL SOLE 24 ORESOLEGLORE dal Sig. 310 per diritti 14 GT, 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE Società Italiana Gestione Crediti 3.p.a., in persona del legale rappresentante Bruno Feliziani, elettiva- mente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 8, presso l'avv. Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA SA AO, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Tommaso d'Aquino n. 116, presso l'avv. Adriano Castel- lano, che lo difende giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2958/98 354 1 del 3 ottobre 1997 - 17 febbraio 1998 (27794/91 R.G.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. NT Carestia, che ha concluso chie- dendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 26 luglio 1988 il pretore di Roma in- giungeva a SA AO il pagamento, in favore della Società Italiana di Gestione Crediti, della somma di lire 1.500.000 oltre spese del procedimento monitorio, portata da una cambiale per tale importo. Proposta opposizione innanzi al pretore di Roma il SA eccepiva, da un lato, che successivamente alla emissione del titolo le parti si erano accordate nel senso che la società intimante non lo avrebbe azionato, dall'altro che a norma dell'art. 641 c.p.c. il pretore non avrebbe potuto liquidare alcuna somma a titolo di spese e onorari. Costituitasi in giudizio la s.p.a. Società Italiana di Gestione Crediti chiedeva che l'adito giudice, ri- gettata l'opposizione, pronunziasse la risoluzione del contratto di transazione stipulato con il SA e in forza del quale l'originario debito di quest'ultimo, 2 pari a oltre quindici milioni di lire, era stato ridot- to a lire 3.500.000, con contestuale consegna di due cambiali per complessive lire due milioni e della cam- biale posta a fondamento del decreto opposto, per lire 1.500.000. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito pretore con sentenza 1° marzo 12 maggio 1990 da un lato acco- glieva la proposta opposizione e, per l'effetto, revo- cava il decreto 26 luglio 1988, dall'altro, in accogli- mento della riconvenzionale dichiarava priva di effica- cia la transazione stipulata dalle parti con la propo- sta 6 maggio 1987 e l'accettazione 14 maggio dello stesso anno. Gravata tale pronunzia in via principale dal SOC- combente SA, che chiedeva da un lato, il rigetto della riconvenzionale di controparte, dall'altro, la inammissibilità di una tale domanda nonché la incompe- tenza per valore del giudice adito, e, in via inciden- tale, dalla Società Italiana di Gestione Crediti s.p.a. il tribunale di Roma con sentenza 3 ottobre 1997 - 17 febbraio 1998 così provvedeva: in parziale riforma del- la pronunzia impugnata, rigetta la domanda riconvenzio- nale di risoluzione della transazione inter partes 14 maggio 1987, condanna la Società Italiana di Gestione Crediti s.p.a. al pagamento delle spese di entrambi i 3 gradi del giudizio, confermata nel resto la sentenza appellata. Per la cassazione di quest'ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi, con atto 1° aprile 1999 la Società Italiana di Gestione Crediti s.p.a. Resiste, con controricorso, SA AO. MOTIVI DELLA DECISIONE -1. Come accennato in parte espositiva in data 6 14 maggio 1987 è intervenuta tra la Società Italiana Gestioni Crediti S.p.a. e SA AO un transazione in forza della quale l'originario debito di quest'ultimo verso l'altra, pari a oltre quindici milioni di lire, era stato ridotto a lire 3.500.000, con contestuale consegna di due cambiali per complessive lire due mi- lioni nonché della cambiale posta a fondamento del de- creto opposto (per lire 1.500.000). In detta transazione, per quanto rilevante al fine del decidere, era previsto che «... nel caso una sola delle predette cambiali non dovesse andare a buon fine, la proposta transattiva si considererà come non fatta ed operante per cui rivivrà l'intero nostro .. . credito». Interpretata, dal primo giudice, tale clausola come condizione risolutiva potestativa, in termini opposti la sentenza in questa sede gravata ha affermato che la stessa, in realtà deve interpretarsi come clausola ri- solutiva espressa, avendo le parti stabilito che la transazione perdesse efficacia in caso di mancato paga- き mento anche di una delle dette cambiali da parte del SA, circostanza verificatasi in relazione al paga- mento dell'ultima cambiale. Precisato quanto sopra la sentenza in questa sede gravata ha osservato, ancora, peraltro, che la transa- zione in esame se - da un lato - prevedeva l'obbligo del SA di corrispondere alla S.I.G.C. la complessiva somma di lire 3.500.000, imponeva altresì, a questa ul- tima, già all'atto del pagamento della prima rata di lire due milioni, di cancellare l'ipoteca iscritta su appartamento di proprietà di RA NT, un nonché la trascrizione di un pignoramento immobiliare sullo stesso appartamento. Non avendo compiutamente adempiuto la S.I.G.C. a quanto era suo preciso obbligo hanno ancora osservato - i giudici di secondo grado legittimamente il SA ha rifiutato il pagamento della cambiale di lire 1.500.000 in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. del tutto ingiustificato,Atteso l'inadempimento, da parte della S.I.G.C. agli impegni assunti con la transazione de qua hanno ancora osservato quei giudici non esiste titolo in capo a detta società neppure a 5 conseguire il pagamento della somma di lire 1.500.000 portata dalla cambiale. «Non avrebbe senso, infatti, si precisa al riguar- do, sostenere per un verso il pagamento della cambiale da parte del SA come adempimento alla transazione che ha novato l'originaria obbligazione di lire 15.043.000 e, nel contempo, sostenere che detto paga- mento debba essere considerato modalità di adempimento della originaria obbligazione sostituita dalla transa- zione. Tra le due pretese vi è una insanabile contrad- dizione logica»>.
2. Precisato quanto sopra si osserva che la ricor- rente con il primo motivo denunziando «violazione e in re-falsa applicazione degli artt. 1322 e 1353 c.c., lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.» censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto la clausola contrattuale sopra riportata quale «clausola risolutiva espressa» (e non condizione risolutiva [po- testativa]) in violazione dei precetti normativi sopra detti e del consolidato insegnamento di questa Corte. Si richiama, in particolare, l'autorità di Cass 8 agosto 1990, n. 8051, nonché di Cass. 24 febbraio 1983, n. 1432 e di Cass. 16 febbraio 1983, n. 1181. 3. Il motivo è, da un lato, palesemente inammissi- bile, dall'altro, manifestamente infondato. 3. 1. Come osservato sopra i giudici del merito hanno rigettato ogni pretesa della società attuale ri- corrente, sia quanto al pagamento della cambiale di lire 1.500.000, sia in merito alla pretesa di risolu- zione della transazione, in considerazione del fatto che l'«inadempimento» del SA, quanto al pagamento dell'ultima delle cambiali emesse in sede di transazio- ne, trovava la propria giustificazione, a norma dell'art. 1460 c.c., nel precedente inadempimento della Società Italiana Gestione Crediti s.p.a. che, venendo meno agli obblighi assunti in sede di transazione, non aveva provveduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta su un appartamento di proprietà di RA An- tonietta, nonché alla cancellazione della trascrizione di un pignoramento immobiliare sullo stesso appartamen- to. Pacifico quanto precede è palese la non riferibili- tà della censura ora in esame al dictum della sentenza gravata e la impossibilità di pervenire alla sua cassa- zione e la non pertinenza delle norme richiamate (art. 1322 e 1353 c.c.). Avendo i giudici del merito disatteso le conclusio- ni della parte ora ricorrente per avere ritenuto fonda- ta l'eccezione di inadempimento della controparte al contratto di transazione per cui è controversia (ai 7 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c.) è palese la totale non pertinenza, al fine del decidere, dei principi di «autonomia contrattuale» e sulla legit- timità del «contratto condizionale», di cui agli artt. 1322 e 1353, che la ricorrente assume siano stati vio- lati dalla sentenza gravata. 3. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comun- non risulta che i giudici del merito abbiano in que, qualche modo violato i ricordati principi, con la pro- : nunzia ora censurata. ancora, è pertinente - con la intestazione del Né, quanto affermato nella parte espositiva dello motivo - stesso, a proposito della «qualificazione» quale clau- sola risolutiva espressa della condizione, contenuta nella transazione, che subordinava l'efficacia della transazione stessa al mancato pagamento delle cambiali da parte del SA. A prescindere dalla assoluta inconferenza, al fini del decidere, dei precedenti giurisprudenziali richia- mati nel motivo che in alcun modo paiono pertinenti al- la fattispecie, si osserva che i giudici del merito, nel qualificare la condizione in questione quale clau- sola risolutiva espressa non si sono in alcun modo po- sti in contrasto con il «richiamato, consolidato e uni- forme insegnamento» dei giudici di legittimità. 8 Ha affermato in particolare Cass. 8 agosto 1990, n. 8051 che per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come ta- le distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all'art. 1322 C.C. dal quale deriva il potere delle parti di determinare liberamente, entro i limiti imposti dalla legge, il contenuto del contratto anche in ordine alla rilevanza attribuita all'uno piuttosto che all'altro degli ele- menti costitutivi della fattispecie astrattamente di- sciplinata i contraenti possono prevedere validamen- te come evento condizionante (in senso sospensivo o ri- dell'efficacia) il concreto adempimento (0solutivo inadempimento) di una delle obbligazioni principali del contratto;
con la conseguenza in tal caso che, ove in- sorga controversia sulla esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della pro- pria pretesa fornire la prova ed al giudice del merito compiere una approfondita indagine per accertare la vo- lontà dei contraenti. Certo quanto sopra è palese che l'affermazione con- tenuta nel motivo in esame e secondo cui i giudici del merito nel qualificare la clausola sopra riportata quale risolutiva espressa - avrebbero disatteso la giu- risprudenza di legittimità è assolutamente apodittica e indimostrata.
4. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ancora, «insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazio- ne all'art. 360 n. 5 c.p.c.>>. Si osserva, infatti, che la decisione fatta propria dal tribunale «rende assolutamente prive di qualsiasi significato le seguenti disposizioni contrattuali»: quella secondo la quale la proposta transattiva sarebbe stata pienamente operate per ogni effetto all'atto del pagamento della cambiale con scadenza 10 luglio 1987; - quella secondo cui «resta inteso che nel caso una sola delle predette cambiali non dovesse andare a buon fine, la proposta transattiva si considera come non fatta ed operante ... per cui rivivrà nei confronti de- gli stessi l'intero nostro credito». Con il terzo motivo, denunziando «violazione e fal- sa applicazione degli artt. 13 2 e ss. e in particola- re dell'art. 1367 c.c., nonché delle norme e dei prin- cipi in tema di applicazione dei contratti, in relazio- ne all'art. 360 n. 3 c.p.c.» la ricorrente lamenta che 10 i giudici del merito avrebbero violata la regola in forza della quale «nel dubbio, il contratto o le singo- le clausole debbono interpretarsi nel senso in cui pos- sono avere qualche effetto, anziché quello secondo cui non ne avrebbero alcuno»>. Si osserva, infatti, che le conclusioni cui è per- venuto il tribunale sono tali da considerare prive di qualsiasi effetto le clausole indicate nel precedente motivo di ricorso. Con il quarto e ultimo motivo, la ricorrente lamen- ta, infine, «insufficiente e contraddittoria motivazio- ne circa un punto decisivo della controversia, in rela- zione all'art. 360 n. 5 c.p.c.»>, attesa «la evidente insanabile illogicità e incongruenza della motivazione sotto l'aspetto sostanziale (violazione e insufficiente motivazione circa gli artt. 1322 e 1353 c.c.), come pu- re sotto l'aspetto interpretativo (violazione e insuf- ficiente motivazione circa gli artt. 1362 e 88. C.C., in particolare circa l'art. 1367 c.C.))).
5. I riassunti motivi, tutti intimamente connessi e sono manifestamente inam-- da esaminare congiuntamente, missibili. prescindono totalmente dal Gli stessi, infatti, considerare quella che è l'unica ratio decidendi posta dai giudici del merito a fondamento della loro pronun- 11 zia e. in particolare, l'inadempimento della società ora ricorrente agli obblighi assunti con la transazione e, pertanto, l'accoglimento dell'accezione ex art. 1460 c.c. formulata dal SA. Certo quanto precede è palese la carenza di inte- resse della parte ricorrente a censurare la sentenza nelle parti ora denunziate, anche atteso che pur nella eventualità le censure sopra riassunte dovessero risul- tare fondate non per questo potrebbe mai pervenirsi al- la cassazione della sentenza impugnata. Il tutto, ovviamente, a prescindere dal considerare in via assorbente che i giudici del merito ben lun- - gi dal negare validità alle clausole sopra riferite [relative alla immediata operatività della transazione all'atto del pagamento della cambiale con scadenza 10 luglio 1987, nonché alla risoluzione del contratto stesso in caso di mancato pagamento anche di una sola cambiale] le hanno ritenute tutte pienamente operanti, alla pari, peraltro, di quella che faceva obbligo alla società ora ricorrente di provvedere alla cancellazione di un'ipoteca nonché di una trascrizione di pignoramen- to immobiliare e che non è stata osservata dalla ri- corrente (da cui il rigetto delle sue domande).
6. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna 12 della parte ricorrente al pagamento delle spese di que- sto giudizio di legittimità, liquidate come in disposi- tivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in favore del controri- 113,73, oltre € 1.000,00 corrente, liquidate in € per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 8 febbraio 2002. il Consigliere relatore est. Mer fler 109T129,M ci 456T 41,32 il Presidente a [...]. 170,43 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 4.06.02 ог Oggi, AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Registratio in data Serie 4 versate €170,43 an3085 Couro CENSOSZITANTO 43 , p. Dirigente Area Serv ((Dottes Maria Grazia DFPO) Responsabile Servizio Agt of Dr. M. RACCIO IND W O R D1 FT 2 0 0 13