Sentenza 10 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/12/2002, n. 17570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17570 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
ee 73248 1 7570/02 16 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: Imposte sui redditi - Age- volazioni IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 24662/2000 Cron. 41300 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Saccucci Dott. Bruno Dott. Enrico Consigliere CC: 15.05.2002 Papa Dott. Antonio Consigliere Merone Consigliere Dott. Francesco Ruggiero Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 43248 sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, Ufficio imposte dirette di Perugia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domi- ciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro il signor OR IU, residente a [...];
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 10 novembre 1999, n. 248/02/99, depositata il 10 novembre 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
2141 vista la requisitoria scritta del 5 novembre 2001 del P.M. in persona del So- stituto Procuratore Generale, dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato: che il signor OR IU, destinatario della cartella di pagamento n. - 5021603 relativa all'IRPEF 1985, ricorre alla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, lamentando l'erroneità della liquidazione operata dall'Ufficio delle imposte dirette di Perugia in quanto effettuata su base im- ponibile non diminuita nella misura prevista dall'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46; che il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia con sentenza n. 605/01/96; che l'appello dell'Ufficio delle entrate di Perugia è, poi, rigettato dalla - Commissione tributaria regionale di Perugia con la sentenza 10 novembre 1999, n. 248/02/99, depositata il 10 novembre 1999; - che per la cassazione di tale sentenza il 30 novembre 2000 il Ministero delle finanze notifica al signor OR IU un ricorso, che adduce come unico motivo di impugnazione la violazione e falsa applicazione: dell'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133; dell'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in L. 24 luglio 1984, n. 363; dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13.1 L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 10 L. 28 febbraio 1986, n. 46; dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 597; del DL 29 maggio 1989, n. 202, convertito in L. 28 luglio 1989, n. 263; سائے 2 -che il Ministero ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese pro- cessuali;
- che il signor OR IU non si è costituito in giudizio;
- che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie per i terremotati dell'Italia centrale e meridionale, quello secondo il quale dev'essere considerato come introduttivo di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi, l'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46, il quale prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, so- spesi, in virtù dell'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in L. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, in virtù dell'in- terpretazione autentica di cui all'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18 febbraio 1999, n. 28 (vedasi, per tutte, la sentenza 25 giugno 2001, n. 8659); che nel ricorso del Ministero delle finanze non sono contenute, a sostegno - del motivo addotto, argomentazioni nuove tali da condurre ad una modifica- zione dell'interpretazione della normativa applicabile al caso di specie og- getto di giudizio;
che, non essendosi costituito in giudizio il contribuente regolarmente in- timato, manca il presupposto perché ci si debba pronunciare sulle spese pro- cessuali relative al giudizio di cassazione;
PQM
ML 3 la Corte rigetta il ricorso. A I Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2002. R 6 5 E 8 . A N 9 1 N T O / I - U Il Presidente 4 Z / B B 6 A I . 2 R R L . T чису L Il relatore ed estensore T R S . A I P . . G D B E Meloncelli A A L R I T E R D 1 A E I 3 D S 1 T N . E E A S T N I M N A E S E DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 10 DIC. 2002. Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 T Osvaldo Ascanio