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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32739 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da IN IA, nato a [...] il [...] IS UR, nato ad [...] il [...] Comune di Adria (Ro), in persona del Sindaco pro tempore avverso la sentenza del 7/3/2022 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi degli imputati e rigettare quello del Comune di Adria;
lette le conclusioni dei difensori delle parti civili, Avv. Antonella Cusin (Regione Veneto), AR CE e MA RU (Comune di RA MA e Legambiente Volontariato Veneto Onlus), ed AN AR (Provincia di Rovigo), che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Marco Petternella, IO ES LD e MA RU, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32739 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7/3/2022, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa 1'11/12/2019 dal Tribunale di Rovigo, assolveva IA IN e UR IS dall'imputazione di cui all'art. 260, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 (oggi, art. 452-quaterdecies cod. pen.), limitatamente ai fatti commessi fino al 25/8/2014 e per quelli commessi successivamente al 1°/10/2016, riducendo la relativa pena nei termini del dispositivo. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 33-bis e ss. cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. La Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato, al pari del primo Giudice, l'eccezione di incompetenza del Tribunale in composizione monocratica, in favore di quello in composizione collegiale, con evidente errore di diritto. In particolare, il procedimento (n. 2303/2015) - che avrebbe originariamente interessato un reato di competenza collegiale (art. 416 cod. pen.) ed uno di competenza monocratica (art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006) - sarebbe stato poi separato 1'8/3/2018, quando il G.i.p. aveva emesso un decreto di giudizio immediato custodiale per il solo reato di cui all'art. 260 cit.; in quell'occasione, era stato formato un separato fascicolo (n. 2203/2018), relativo ad altri reati (tra i quali l'art. 416 cod. pen.), poi portato all'udienza preliminare e, dunque, al rito ordinario. Ebbene, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, soltanto la data dell'8/3/2018 avrebbe dovuto essere valutata per determinare l'attribuzione del reato, senza alcun rilievo per le vicende successive;
e, in particolare, per il fatto che il 30/5/2019, in sede di udienza preliminare, i ricorrenti erano stati prosciolti dalla contestazione associativa. Il Tribunale di Rovigo, rispondendo all'eccezione in oggetto all'udienza del 17/7/2018, avrebbe dunque dovuto riconoscere la competenza dell'organo collegiale, in quanto a quel momento era ancora pendente la contestazione per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., evidentemente connessa a quella ex art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006. Ne deriverebbe, dunque, l'erroneo riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite "Sacco" (n. 48590 del 18/4/2019), contenuto nella pronuncia impugnata, in quanto il Supremo Collegio si sarebbe allora espresso su un'ipotesi di simultaneus processus, non di procedimenti connessi ma separati, come nel caso in esame. Il riparto tra tribunale monocratico e tribunale collegiale, dunque, andrebbe valutato al momento del rinvio a giudizio, ed in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis, senza rilievo per sorti eventualmente diverse che dovessero riguardare i vari reati;
2 - inosservanza degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato l'utilizzabilità delle videoriprese effettuate nei locali .della "CO.IM.P0. s.r.l." e della "Agri.bio.fert. Correttivi s.r.l." con argomento errato che non ne valuterebbe l'assimilabilità a luoghi di privata dimora, dei quali invero ricorrerebbero tutti i presupposti richiamati dalla giurisprudenza, dallo ius excludendi alios alla mancata apertura al pubblico, alla visibilità protetta dei luoghi;
- la stessa censura è poi mossa con riguardo alle intercettazioni nelle quali non figura IO AL. Autorizzate soltanto quelle nei locali nella disponibilità di quest'ultimo, all'interno dello stabilimento "CO.IM.P0."-"Agri.bio.fert.", la Corte di appello le avrebbe tuttavia ritenute utilizzabili (per le numerazioni poi riportate) anche quando non coinvolgevano lo stesso soggetto, con evidente violazione degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen.; - ancora in tema di intercettazioni, si contesta l'inosservanza degli artt. 266, 268, 271, 62 e 195 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe rigettato con argomento viziato l'eccezione di inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni rese da un teste di polizia giudiziaria (M.IL EV), aventi ad oggetto il contenuto di intercettazioni. La giurisprudenza di legittimità, infatti, sarebbe chiara nel vietare qualunque deposizione che riguardi le intercettazioni medesime, sul presupposto che il teste di polizia giudiziaria dovrebbe limitarsi ad indicare le tracce ritenute rilevanti, senza tuttavia poterne descrivere il contenuto, in quanto attività "riservata" alla perizia;
- inosservanza dell'art. 360 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza di appello conterrebbe un altro argomento censurabile con riguardo alla utilizzabilità della copia dell'hard disk dell'impianto di videosorveglianza dei locali in uso alle due società; in particolare, sarebbe errato il richiamo all'art. 359 cod. proc. pen., in tema di atti ripetibili, in quanto la polizia giudiziaria avrebbe utilizzato una copia forense di una copia forense estratta proprio ai sensi di questa norma in altro procedimento. L'atto mediante il quale si era proceduto ad eseguire la copia dell'originale dell'hard disk, dunque, avrebbe costituito atto irripetibile, richiedendo pertanto le garanzie del contraddittorio;
- inosservanza dell'art. 228 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si contesta il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità per nullità della perizia trascrittiva redatta dalla dottoressa Ira Boato. L'istruttoria avrebbe provato che la stessa si sarebbe servita di ausiliari senza la necessaria autorizzazione;
che questi risulterebbero gli autori informatici di molti dei file di trascrizione;
che l'autore dell'ultimo salvataggio 3 degli stessi risulterebbe l'utente "IRA", ossia proprio il perito, ma anche che il tempo totale di modifica di ogni file risulterebbe inferiore a quattro minuti, e talvolta pari a zero minuti, così confermando l'assenza di revisioni da parte del perito sui file creati dagli ausiliari (non autorizzati). Ancora, si lamenta che la grafica di alcune trascrizioni sarebbe perfettamente sovrapponibile a quella dei brogliacci di polizia giudiziaria. Ebbene, se - come affermato in sentenza - tutto ciò non determinerebbe la nullità della perizia, certamente ne causerebbe la sua inutilizzabilità, in quanto prova acquisita in violazione di divieti stabiliti dalla legge e, in particolare, dall'art. 228 cpv. cod. proc. pen.; - mancata assunzione di prova decisiva;
inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. Alla luce delle criticità appena richiamate in ordine alla trascrizione delle intercettazioni, la difesa aveva fatto richiesta di rinnovazione della perizia in appello;
ebbene, la Corte di merito avrebbe rigettato tale istanza, pur a fronte di una prova decisiva che avrebbe potuto determinare l'invalidità della perizia su cui era stata fondata la sentenza di primo grado;
- inosservanza dell'art. 407 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe accolto solo parzialmente l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen.; in particolare, avrebbe ritenuto fondate le contestazioni relative ai periodi agosto-settembre 2014 e 2015-2016, sul presupposto che si fonderebbero su atti diversi da quelli viziati. Questa affermazione, tuttavia, non sarebbe corretta, in quanto gli stessi atti avrebbero assunto rilievo soltanto tramite il raffronto con quelli travolti dalla inutilizzabilità, e soprattutto con quanto sequestrato il 10/12/2017. A titolo esemplificativo, il motivo richiama alcune immagini che la sentenza avrebbe interpretato solo in forza di formulari acquisiti a tempo massimo scaduto, come peraltro confermato anche dalla sentenza di primo grado con richiamo ai documenti 36-39, sequestrati (il citato 10/12/2017) a termine di indagine già scaduto;
- inosservanza o erronea applicazione dell'art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza di appello, così come quella di primo grado, non si sarebbe confrontata con le risposte offerte dai consulenti della difesa quanto al presunto carattere abusivo dell'attività riscontrata;
i ricorsi indicano in modo molto ampio - contestazione per contestazione - quali sarebbero state le differenti conclusioni raggiunte dai tecnici della difesa (ossia che le condotte in parte sarebbero state ammesse, in parte non sarebbero previste - ma neppure vietate - dalle autorizzazioni, ed in parte costituirebbero mere violazioni formali), lamentando che le decisioni di merito non si sarebbero misurate con tali argomenti;
4 - la stessa censura alla motivazione, poi, è dedotta con riguardo all'ingente quantità di rifiuti. La sentenza, nuovamente, non si sarebbe confrontata con le affermazioni dei consulenti tecnici, dando per scontato il dato in questione. Nessun accertamento, peraltro, avrebbe coinvolto un eventuale danno ambientale o pericolo di questo, come invece necessario. Il dato quantitativo, inoltre, avrebbe dovuto esser valutato con riferimento al periodo di gestione illecita riconosciuto in sentenza, e dunque con esclusione dei fatti precedenti al 26/8/2014 e di quelli successivi al 1°/10/2016, e considerando che dal 22/9/2014 a buona parte del 2015 l'azienda sarebbe stata ferma in conseguenza dell'infortunio che aveva causato la morte di quattro lavoratori durante la produzione del correttivo liquido;
- inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 133 cod. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe dovuto assolvere gli imputati anche dai fatti commessi successivamente al 13/9/2016, in assenza di qualunque attività, con conseguente riduzione della pena. Analogamente, il IS avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio diverso da quello del IN, alla luce di un ruolo marginale indicato nel gravame, ma non valutato nella sentenza;
- infine, si chiede l'annullamento delle statuizioni civili, come conseguenza dell'annullamento della sentenza. 3. Propone ricorso per cassazione anche il Comune di Adria, parte civile costituita, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 597, comma 1, cod. proc. pen., 112 cod. proc. civ. La Corte di appello, pur dichiarando parzialmente fondato il motivo di gravame (proposto dalla stessa parte) relativo alle statuizioni civili, ritenendo quantomeno il danno all'immagine più grave rispetto a quello patito dagli enti territoriali, non avrebbe tuttavia liquidato il danno ambientale, perché suscettibile di essere riconosciuto soltanto al Ministero dell'Ambiente. Nel gravame, tuttavia, il Comune avrebbe chiesto il riconoscimento di danni patrimoniali, diversi da quello all'immagine e quello ambientale, ottenendo peraltro risposta affermativa nella sentenza di primo grado, immotivatamente smentita da quella di appello;
- contraddittorietà della motivazione. La pronuncia in esame risulterebbe anche manifestamente contraddittoria, perché prima riconoscerebbe danni patrimoniali scaturiti dalla necessità di prendere parte a procedimenti amministrativi conseguenti al reato, quindi negherebbe alla parte civile il diritto al risarcimento, assimilando quei danni ad un (non spettante) danno ambientale;
- violazione degli artt. 300, 311 e 313, d. Igs. n. 152 del 2006; manifesta illogicità della motivazione. Con riguardo al danno ambientale, il Comune di Adria non avrebbe inteso affatto sovrapporre la propria richiesta a quella del Ministero dell'Ambiente, in linea con le norme citate (ed in particolare con l'art. 313, 5 comma 7), che riconosce il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi. D'altronde, la giurisprudenza di legittimità avrebbe ripetutamente affermato la possibilità, per soggetti pubblici o privati, di ottenere il risarcimento di un qualsiasi danno patrimoniale, concreto ed ulteriore rispetto all'interesse pubblico e generale della tutela dell'ambiente, come da pronunce ampiamente richiamate;
- nullità della sentenza .per violazione dell'art. 539, comma 1, cod. proc. pen., relativamente alla condanna in forma generica al risarcimento del danno patrimoniale a favore del Comune, pur disponendo di tutti gli elementi probatori necessari per determinare l'esatto ammontare del danno stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi di IN e IS risultano manifestamente infondati. 5. Con riguardo al primo motivo, che lamenta la violazione di legge quanto all'osservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, il Collegio ne rileva la palese infondatezza, a fronte di una motivazione del tutto corretta ad opera della Corte di appello. 5.1. In particolare, la pronuncia impugnata ha richiamato la sentenza "Sacco" delle Sezioni Unite (n. 48590 del 18/4/2019, Rv. 277304), con la quale è stato affermato che, in tema di riparto tra giudice monocratico e collegiale, l'attribuzione determinata da ragioni di connessione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti così come contestati nella richiesta del pubblico ministero (in motivazione, la Corte ha affermato che il principio della "perpetuatio iurisdictionis", inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla contestazione risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo); da ciò, l'effetto che il giudice dell'udienza preliminare che, all'esito di tale fase, pronunci sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato determinante la cognizione collegiale, deve disporre il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica e non la restituzione degli atti al pubblico ministero. 5.2. Muovendo da questo principio, la Corte di appello ne ha riconosciuto ancora più forte l'applicazione nel caso in questione, nel quale il procedimento originariamente unitario era stato separato già in fase di indagini preliminari 6 ("immediato cautelare" per il delitto di cui all'art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006; udienza preliminare per la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen.): il G.i.p. investito della richiesta di giudizio immediato, dunque, non poteva che emettere il relativo decreto dinanzi al tribunale in composizione monocratica, in quanto l'unica ipotesi di reato interessata dalla richiesta ex art. 453 cod. proc. pen. era il delitto di cui all'art. 260 citato. 5.3. Questa conclusione risulta del tutto corretta. Non può condividersi, infatti, la tesi secondo la quale lo stesso G.i.p., investito della richiesta di giudizio immediato per un reato di competenza monocratica, avrebbe dovuto considerare anche la contestazione di un connesso reato di competenza collegiale, sebbene già oggetto di un distinto procedimento, estraneo alla richiesta ex art. 453 cod. proc. pen. e (poi) chiamato all'udienza preliminare. Risulta evidente, pertanto, che il principio espresso dalle Sezioni Unite "Sacco", appena citato, coinvolge soltanto il caso in cui la connessione interessi reati portati tutti all'attenzione del giudice all'udienza preliminare, anche con procedimenti riuniti in quella sede, non l'ipotesi in cui le stesse fattispecie siano state precedentemente separate, "prendendo" riti diversi;
in questo caso, infatti, i differenti giudici si debbono pronunciare esclusivamente sulle questioni proposte (o rilevate) con riguardo ai reati sottoposti alla propria cognizione, risultando evidentemente irrilevanti eventuali illeciti penali sì originariamente contestati in connessione, ma poi fatti oggetto di procedimenti separati ed autonomi e, soprattutto, non sottoposti al loro giudizio. 6. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'utilizzabilità delle videoriprese nei locali "CO.IM.P0." e "Agri.bio.fert.", perché eseguite in luoghi assimilabili a privata dimora, è manifestamente infondato. 6.1. La Corte di appello, pronunciandosi sull'eccezione, ha ribadito che, in tema di prove atipiche, sono legittime e, pertanto, utilizzabili senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'impresa, eseguite dalla polizia giudiziaria a mezzo di impianti installati sull'edificio antistante, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio, posto che i luoghi suddetti non rientrano in tale nozione (tra le altre, Sez. 3, n. 43609 dell'8/10/2021, Piccolo, Rv. 282164). La sentenza, peraltro, ha precisato che le riprese avevano interessato proprio il piazzale e, in genere, il sito produttivo della "CO.IM.P0.", con espressa esclusione degli uffici, e dunque soltanto luoghi nei quali non si svolgeva alcuna vita privata;
lo ius excludendi nei medesimi ambienti, così come l'esistenza di un cancello o di un muro di cinta, non aveva peraltro alcun rilievo, non permettendo di mutare la natura delle stesse aree, assegnando loro caratteri non riscontrati in fatto. 7 6.2. A questa motivazione, del tutto congrua e priva di vizi logici o di contraddizioni, i ricorsi ribattono poi con (analoghi) argomenti di puro merito, quindi inammissibili in questa sede, con i quali valorizzano la stabile presenza di persone nei luoghi o la visibilità protetta degli stessi, unitamente al citato diritto di esclusione;
gli stessi argomenti, peraltro, sui quali la Corte di appello si è pronunciata, con affermazioni che non meritano censura. 7. Il terzo motivo, che lamenta l'avvenuta utilizzazione delle intercettazioni ambientali nelle quali non era coinvolto IO PA, sebbene autorizzate soltanto nei locali in uso a questi, risulta del tutto infondato. 7.1. La Corte di appello, con argomento del tutto corretto, ha infatti evidenziato che la difesa eccepiva un'ipotesi di inutilizzabilità non prevista da alcuna disposizione, in particolare dagli artt. 270 e 271 cod. proc. pen., che - con principio di stretta interpretazione - disciplinano tale profilo delle intercettazioni. A ciò si aggiunga che, come da ricorsi, la captazione era stata autorizzata con riguardo ai locali nella disponibilità del AL, senza alcuna specificazione in ordine a persone diverse che potessero essere lì intercettate, alla presenza o meno dello stesso soggetto. Infine, occorre osservare che la doglianza risulta palesemente generica, in quanto, al di là dell'elenco dei "progressivi" ritenuti inutilizzabili, nulla specifica quanto al loro contenuto ed alla loro incidenza sulla sentenza impugnata. 8. Con riguardo, poi, alla quarta censura, che contesta le dichiarazioni del M.IL EV nella parte in cui questi ha fatto riferimento al contenuto di intercettazioni, la stessa risulta palesemente infondata. 8.1. La Corte di appello, infatti, ha correttamente evidenziato che, in presenza di tale mezzo di ricerca della prova, il documento è costituito dalla registrazione, e dunque non può ritenersi vietata una deposizione che ne riporti anche pedissequamente il contenuto, senza alcuna attività valutativa. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha più volte affermato che, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che: a) la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta (oggi, anche dal file); b) che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità; c) la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, Schiariti, Rv. 282696; Sez. 1, n. 41632 del 3/5/2019, Chan, Rv. 277139). 8 8.2. Sotto altro profilo, poi, questa Corte rileva la genericità della censura, che non indica quali conversazioni sarebbero state richiamate dal militare escusso, né quale sarebbe stata la loro incidenza sul contenuto della motivazione di condanna stesa dalla Corte di appello. 9. Risulta manifestamente infondata, di seguito, anche la quinta censura, che lamenta l'utilizzazione della copia dell'hard disk dell'impianto di videosorveglianza dei locali delle società, per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. 9.1. Il ricorso sostiene che la polizia giudiziaria avrebbe utilizzato una copia forense delle immagini tratta da una copia forense estratta ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., con l'effetto che l'atto con il quale si era proceduto ad eseguire la copia dell'originale dell'hard disk sarebbe irripetibile. Ebbene, questa tesi - oltre a fondarsi su una circostanza di fatto non verificabile dalla Corte di legittimità - non è idonea a superare l'argomento di senso contrario introdotto dalla sentenza impugnata, ossia che il procedimento di cui all'art. 360 cod. proc. pen. riguarda accertamenti tecnici irripetibili, tra i quali non rientra di certo l'estrazione di copie informatiche;
questa attività, infatti, risulta meramente meccanica, e non determina alcuna alterazione dello stato delle cose, potendo, dunque, essere ripetuta. L'argomento impiegato dalla Corte di appello, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sostenuto che non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attività di estrazione di copia di "files" archiviati in un computer, trattandosi di un'operazione meramente meccanica e sempre riproducibile, priva di carattere valutativo e che non determina alcuna alterazione dello stato delle cose in grado di pregiudicare la genuinità del suo contributo conoscitivo (tra le altre, Sez. 2, n. 5283 del 27/11/2020, Lombardo, Rv. 280618). 9.2. Con riguardo a quest'ultimo profilo, peraltro, i ricorsi non introducono alcuna circostanza contraria, né affermano di aver sottoposto ai Giudici del merito concreti elementi nel segno della irripetibilità delle operazioni tecniche in questione. 10. Risulta del tutto infondato, di seguito, anche il sesto motivo di ricorso, che contesta la nullità o l'inutilizzabilità della perizia di trascrizione, che - oltre a costituire, almeno in parte, mero "copia/incolla" dei brogliacci di polizia giudiziaria - sarebbe stata redatta anche con l'impiego di ausiliari, la cui nomina, tuttavia, non sarebbe stata autorizzata. Ancora, si lamenta che se è vero che l'ultimo salvataggio dei relativi file sarebbe riferibile proprio al perito, sarebbe altresì vero che lo stesso avrebbe impiegato un tempo irrisorio per la revisione dei file medesimi, tale da confermare di fatto l'assenza di un qualunque controllo su quelli creati dagli ausiliari, nominati o meno. 9 10.1. Ebbene, la Corte di appello ha risposto sul punto ancora con una motivazione congrua e del tutto logica, dunque qui non censurabile. In particolare, è stato sottolineato che i rilievi informatici relativi al presunto autore dei file non forniscono alcuna garanzia di autenticità, così come i segni grafici derivanti dal passaggio da un programma informatico all'altro. Ancora, la sentenza ha sottolineato che un'eventuale attività di "copia/incolla" non avrebbe, di per sé, alcun significato, non potendo comunque escludere che il perito avesse effettuato l'ascolto dei file, al fine di verificare la corrispondenza delle bozze sottoposte alla sua attenzione con le registrazioni. Sotto altro profilo, poi, deve essere nuovamente riscontrata la genericità della censura, che non indica neppure una delle conversazioni che sarebbero state redatte dall'ausiliario del perito o con il sistema del "copia/incolla", né, dunque, quale incidenza avrebbe ricoperto la dedotta violazione di legge sull'esito del giudizio. 10.2. Ancora sul punto, poi, la Corte di appello ha richiamato il costante indirizzo, qui da ribadire, per il quale la mancata autorizzazione al perito a servirsi di un ausiliario di sua fiducia, per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, non determina alcuna nullità, in ragione del principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 26817 del 4/3/2016, Iodice, Rv. 267890: fattispecie in tema di perizia relativa alla trascrizione di intercettazioni). Nessuna inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., poi, può essere riscontrata, in quanto la prova non potrebbe definirsi acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, proprio alla luce dell'indirizzo appena sopra richiamato. 11. E' manifestamente infondato, di seguito, anche il motivo di ricorso n. 6- bis, con il quale si lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, ossia di una nuova perizia di trascrizione delle intercettazioni. Al riguardo, basti qui richiamare il costante indirizzo in forza del quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può . farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (per tutte, Sez. U, n. 39746 del 23/3/2017, A., Rv. 270936). 12. Alle stesse conclusioni, ancora, il Collegio giunge quanto alla settima censura, con la quale si contesta l'affermata utilizzabilità di alcuni atti di indagine, che però sarebbero stati compiuti quando il termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen. era spirato. 10 12.1. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha accolto parzialmente l'eccezione, ed ha dichiarato inutilizzabili gli atti di indagine compiuti successivamente al 16/5/2017. Ebbene, questa conclusione è contestata dai ricorrenti, sul presupposto che taluni documenti sequestrati il 22/9/2014 (quindi, a termine di indagine ancora in corso), ed impiegati ai fini della decisione, avrebbero assunto rilievo probatorio soltanto in rapporto ad altri atti, poi travolti dalla inutilizzabilità (il riferimento, ad esempio, è ad alcuni video, che i ricorsi sostengono sarebbero stati "letti" alla luce di formulari sequestrati oltre il termine massimo, come peraltro confermato anche dalla sentenza di primo grado). 12.2. Anche questa censura, tuttavia, non può essere accolta, in quanto generica e priva di qualunque specificazione;
in particolare, non è indicato neppure un atto che sarebbe stato acquisito dopo la scadenza del termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen., né si chiarisce quale rilievo lo stesso avrebbe avuto sul tenore della decisione. Ancora, l'unico esempio che viene riportato nel ricorso è relativo al presunto legame probatorio che le sentenze di merito avrebbero riscontrato tra alcune immagini e determinati formulari: la questione, tuttavia, è posta in termini di puro merito, quindi inammissibili in questa sede. Analogamente, il richiamo ad un passo della sentenza che citerebbe documenti (nn.36-39) sequestrati il 10/12/2017, quindi dopo la scadenza del termine citato, è stato adeguatamente spiegato nella stessa decisione di appello: alla pag. 25, infatti, si precisa che "la grave irregolarità della gestione dei rifiuti veniva confermata anche dai documenti sequestrati in data 22/9/2014 (...) ed in data 13/9/2016 (...). Tale dato emerge in modo lineare ed incontrastato, né è necessario per arrivare a tale conclusione l'utilizzo dell'ulteriore documentazione sequestrata in data 17/12/2017. Tale ultima documentazione è infatti un tentativo di giustificare documentalmente, a posteriori, le uscite riprese dalle immagini acquisite. L'inutilizzabilità di quel materiale rende pertanto ancora più macroscopica la discrepanza fra l'effettivo movimento dei fanghi e quelli registrati documentalmente". 13. Con riguardo, poi, all'ampio motivo n. 8.1, che lamenta il difetto di motivazione con riguardo a plurimi punti (pagg. 34-48) evidenziati dai consulenti della difesa per confutare il carattere abusivo dell'attività, se ne evidenzia ancora la manifesta infondatezza. 13.1. Dietro la parvenza della violazione di legge e del vizio di motivazione, infatti, i ricorsi tendono ad ottenere in questa sede una nuova e differente valutazione delle stesse risultanze istruttorie esaminate dai Giudici di merito, invocandone una lettura alternativa e più favorevole. Il che, tuttavia, non è consentito. 13.2. La censura, inoltre, non si confronta con le amplissime considerazioni che il primo Giudice e la Corte di appello hanno speso con riguardo al carattere abusivo della gestione di rifiuti, di cui all'art. 260 contestato (oggi, art. 452- quaterdec/es cod. pen.), con una motivazione del tutto adeguata, aderente alle diffuse prove raccolte e priva di illogicità manifesta;
dunque, non censurabile. 13.3. In particolare - e senza indugiare sui tanti profili tecnici della vicenda, propri solo della fase di merito e non ammessi in questa sede -, le sentenze hanno individuato plurimi elementi a conferma del carattere abusivo della gestione dei rifiuti, come contestato, tra i quali: a) la pratica del cd. girobolla, ossia il fatto che i camion carichi di rifiuti entrassero nell'impianto e poi uscissero con lo stesso carico, evidentemente senza che i rifiuti fossero sottoposti ad alcun trattamento e sebbene nei formulari venisse indicato - in uscita - un codice diverso attribuibile solo al fango stabilizzato (fango che, dunque, veniva disperso nell'ambiente senza che fosse stata svolta alcuna attività per renderlo meno innocuo); b) le immagini che, comparate alla documentazione utilmente acquisita, confermavano che il quantitativo di fanghi trattati dalla "Agri.bio.fert" era superiore, quasi quotidianamente, al limite di 100 tonnellate giornaliere, anche considerando che il passaggio dei fanghi tra la "CO.IM.P0" (dedita alla gestione trattamento dei rifiuti) e l'altra società (dedita alla produzione di fertilizzanti) avveniva, di fatto, senza soluzione di continuità e senza eseguire i dovuti trattamenti (i fanghi destinati documentalmente alla prima, infatti, erano risultati conferiti direttamente all'altra ed in particolare sversati nella vasca D, laddove peraltro si era verificato un evento letale); c) le immagini e le intercettazioni che attestavano l'infedele documentazione (che riportava quantitativi molto più bassi del reale) e la sostanziale " compiacenza degli autotrasportatori, nonché dei proprietari dei terreni nei quali avvenivano i numerosi sversamenti;
d) i conferimenti che si svolgevano senza alcuna verifica e in una situazione di grave irregolarità, nella quale saltare il passaggio presso la "CO.IM.P0" comportava la mancata fase di trattamento dei rifiuti, compresa la campionatura e la stabilizzazione;
e) l'osservazione diretta di ciò che avveniva all'interno e all'esterno del sito produttivo, grazie alle telecamere installate, oltre alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che - insieme alla documentazione sequestrata - consentiva di riscontrare numerose e macroscopiche irregolarità, descritte "cartella per cartella" (con riferimento al contenuto di un dato CD) e - nella sentenza di primo grado - riportate alle pagg. 13-60, con argomento più che analitico. Tra queste, il versamento di fanghi nella vasca H, dopo che ne era stata comunicata la 12 chiusura, o mentre erano in corso i prelievi dei fanghi stabilizzati per il loro utilizzo in agricoltura, creando in tal modo una impropria mistura tra quelli già pronti per il riutilizzo come fertilizzanti (perché stabilizzati e trattati) e quelli non trattati, privi dei requisiti necessari. Ancora, nell'aprile 2016 era stata sfruttata una giornata di pioggia per riversare parte dei fanghi nei fossati circostanti l'impianto e così abbassare il livello delle vasche, ormai colme, su iniziativa del IN e con pieno coinvolgimento del IS;
f) le irregolarità anche nel procedimento di produzione del correttivo calcico, non idoneo ad ottenere un prodotto rientrante nella definizione di gesso di defecazione. Tutto quanto riportato, peraltro, era risultato avvenuto in modo reiterato, sistematico ed abituale. 13.4. In forza di questi oggettivi elementi, così richiamati in via esemplificativa, i Giudici di merito hanno quindi riscontrato il carattere abusivo della gestione dei rifiuti di cui all'(allora vigente) art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006, con esercizio di attività in modo difforme da quanto autorizzato. In senso contrario, peraltro, non rileva la generica affermazione dei ricorsi secondo la quale il maggior numero delle contestazioni mosse agli odierni imputati deriverebbe in parte da condotte ammesse, in parte da condotte non previste dalle autorizzazioni, ma neppure espressamente vietate, ed in parte da condotte costituenti mere violazioni formali non incidenti sulla sostanza, né per quantità né per tipologia di rifiuti;
si osserva, infatti, che anche qualora l'istruttoria avesse provato che, almeno in parte, l'attività era svolta in modo regolare, la responsabilità per il delitto dovrebbe comunque essere confermata in forza del principio - qui da ribadire - per cui in materia di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale (tra le altre, Sez. 3, n. 43710 del 23/5/2019, PM/Gianino, Rv. 276937). 14. In ordine, poi, al profilo dell'ingente quantità di rifiuti, che - si sostiene nei ricorsi - sarebbe stato riconosciuto senza confronto con gli argomenti dei consulenti della difesa, senza alcuna valutazione di un eventuale danno (o pericolo) ambientale e senza circoscrivere temporalmente le condotte, la Corte ritiene che la sentenza di appello sia ancora immeritevole di censura. 14.1. In particolare, il Collegio di merito ha rilevato che la riscontrata molteplicità delle irregolarità, avvenute in modo abituale e sistematico, "rende manifesto che gli imputati si sono resi responsabili del traffico di un ingente 13 quantitativo di rifiuti", in considerazione del complesso delle operazioni compiute, della reiterazione delle condotte illecite e della molteplicità dei camion utilizzati;
una valutazione, dunque, aderente al costante principio secondo cui l'ingente quantitativo dei rifiuti, necessario a configurare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito, deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità (tra le molte, - Sez. 3, n. 39952 del 16/4/2019, Radin, Rv. 278531). Questa stessa valutazione, poi, è stata evidentemente confermata (sebbene in modo implicito) anche a fronte di una contestazione che la sentenza di appello ha contenuto nei tempi, come da dispositivo, e la censura dei ricorsi al riguardo (nei termini di un mancato accertamento) appare meramente apodittica e priva di riscontri. 14. In ordine, infine sul punto, alla mancata verifica di un eventuale danno (o pericolo) ambientale, la Corte osserva che un tale requisito non è richiesto dalla norma contestata, che sanziona l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti compiuta al fine di conseguire un ingiusto profitto. 15. Anche il motivo di ricorso n. 9, in tema di trattamento sanzionatorio, risulta manifestamente infondato. 15.1. Con riguardo, innanzitutto, alla data in cui è cessata l'attività illecita, la Corte di appello l'ha individuata nel 1°/10/2016, in ragione di quanto chiarito dal testimone di polizia giudiziaria;
l'impugnazione, per contro, riconduce tale momento al 13/9/2016, richiamando le parole del M.IL EV, ma una tale affermazione risulta propria della sola fase di merito e, dunque, inammissibile in questa sede, dove non può essere riscontrata. 15.2. Con riferimento, poi, al ruolo del IS, la sentenza qui impugnata lo ha trattato in apposito capitolo (n. 4), evidenziando che questi, pur dismessa la carica di amministratore delegato della "CO.IM.P0.", aveva mantenuto quella di responsabile tecnico dell'impianto. Lo stesso si definiva "socio" del IN, a segnalare una corresponsabilità in ogni vicenda della società, anche nei profili illeciti. D'altronde, nelle intercettazioni il IS continuava a fornire indicazioni sulla gestione dei rifiuti e sulle giustificazioni da dare in caso di accertamento delle irregolarità. Ne risulta, dunque, una motivazione del tutto adeguata e non certo assente, come invece denunciato nel motivo. 16. Infine, quanto alle statuizioni civili, i ricorsi non spendono alcun effettivo argomento, limitandosi a chiederne l'annullamento quale conseguenza delle censure precedenti. Analogamente, non può essere accolta la richiesta di revoca delle statuizioni nei confronti del responsabile civile, dato che la circostanza in 14 fatto dedotta - la sua cancellazione dal Registro delle imprese - potrà esser valutata soltanto in sede di esecuzione. Conclusivamente, dunque, i ricorsi degli imputati debbono essere dichiarati inammissibili. 17. Il ricorso della parte civile Comune di Adria risulta, del pari, manifestamente infondato;
i motivi proposti, peraltro, possono essere trattati in modo congiunto, condividendo la medesima ratio. 17.1. La sentenza di primo grado ha innanzitutto riconosciuto in favore della stessa amministrazione il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'immagine; quanto al danno patrimoniale, ha riconosciuto i costi "che derivano certamente dal documentato coinvolgimento nel procedimento amministrativo volto alla caratterizzazione dei terreni ove è avvenuto lo sversamento". Ancora, il Tribunale ha riconosciuto che il Comune "dovrà accollarsi anche i costi per le analisi del materiale presente nel sito, per eventualmente procedere alla bonifica o comunque allo smaltimento dei rifiuti presenti, non avendo la società Co.im.po. mai provveduto alla rimozione dei fanghi". 17.2. La sentenza di secondo grado, pronunciandosi sul motivo proposto, ha innanzitutto affermato che il Comune di Adria, "nella sostanza, chiede la liquidazione del danno ambientale, che, però, come già visto spetta solo al Ministero dell'Ambiente". Di seguito, ha rilevato che la provvisionale di 10.000 euro disposta in favore della parte civile appellante "appare inferiore al danno subito dal Comune e che può considerarsi già dimostrato". Ha quindi evidenziato che "quantomeno il danno all'immagine subito dal Comune di Adria appare assai più grave rispetto a quello subito dagli altri Enti territoriali." Per poi concludere con una rideterminazione della provvisionale già riconosciuta, nella misura di 30.000 euro equitativamente determinati. 17.3. Tanto premesso, il Collegio osserva che la Corte di appello, nonostante un tenore letterale (solo) apparentemente difforme, ha confermato del tutto le statuizioni già emesse dal Tribunale, che aveva riconosciuto al Comune di Adria danni non patrimoniali, come quello all'immagine, e patrimoniali, nei termini appena sopra richiamati;
la sentenza di secondo grado, infatti, ha soltanto aumentato la misura della provvisionale, con riguardo al danno all'immagine, senza intaccare l'an della responsabilità in ordine agli altri danni lamentati e riconosciuti, di carattere patrimoniale. La contraddizione evidenziata nel ricorso, dunque, non sussiste, in quanto la sentenza di appello ha confermato - non certo sminuito - la portata oggettiva dell'intero danno già riconosciuto dal Tribunale, pienamente ribadito. 15 Il gliere estensore 17.4. Non può essere accolto perché manifestamente infondato, poi, anche il secondo motivo di ricorso, che contesta alla Corte di appello di non aver liquidato l'intero danno, pur disponendo del necessario materiale probatorio;
la censura, infatti, è proposta con caratteri di puro merito, non ammessi in questa sede. Anche questo ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 18. Per entrambi, peraltro, deve precisarsi che alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 19. Con riguardo, invece, alla richiesta di liquidazione delle spese del grado, avanzata dalle parti civili, il Collegio ritiene che debba essere accolta soltanto quella proposta dal Comune di RA MA e della Lega Ambiente Volontariato Veneto Onlus, il cui difensore ha provato - con una memoria - di aver svolto un'effettiva attività professionale con riguardo al giudizio di legittimità; attività da liquidare nella complessiva misura di 4.792,00 euro, oltre accessori. Per contro, le altre parti civili (Regione Veneto e Provincia di Rovigo) si sono limitate a presentare le conclusioni, senza alcun argomento, così non consentendo a questo Collegio di verificare l'effettiva entità dell'attività difensiva svolta in questo grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di RA MA e Lega Ambiente Volontariato Veneto Onlus, che liquida in complessivi euro 4.792, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi degli imputati e rigettare quello del Comune di Adria;
lette le conclusioni dei difensori delle parti civili, Avv. Antonella Cusin (Regione Veneto), AR CE e MA RU (Comune di RA MA e Legambiente Volontariato Veneto Onlus), ed AN AR (Provincia di Rovigo), che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Marco Petternella, IO ES LD e MA RU, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32739 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7/3/2022, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa 1'11/12/2019 dal Tribunale di Rovigo, assolveva IA IN e UR IS dall'imputazione di cui all'art. 260, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 (oggi, art. 452-quaterdecies cod. pen.), limitatamente ai fatti commessi fino al 25/8/2014 e per quelli commessi successivamente al 1°/10/2016, riducendo la relativa pena nei termini del dispositivo. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 33-bis e ss. cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. La Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato, al pari del primo Giudice, l'eccezione di incompetenza del Tribunale in composizione monocratica, in favore di quello in composizione collegiale, con evidente errore di diritto. In particolare, il procedimento (n. 2303/2015) - che avrebbe originariamente interessato un reato di competenza collegiale (art. 416 cod. pen.) ed uno di competenza monocratica (art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006) - sarebbe stato poi separato 1'8/3/2018, quando il G.i.p. aveva emesso un decreto di giudizio immediato custodiale per il solo reato di cui all'art. 260 cit.; in quell'occasione, era stato formato un separato fascicolo (n. 2203/2018), relativo ad altri reati (tra i quali l'art. 416 cod. pen.), poi portato all'udienza preliminare e, dunque, al rito ordinario. Ebbene, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, soltanto la data dell'8/3/2018 avrebbe dovuto essere valutata per determinare l'attribuzione del reato, senza alcun rilievo per le vicende successive;
e, in particolare, per il fatto che il 30/5/2019, in sede di udienza preliminare, i ricorrenti erano stati prosciolti dalla contestazione associativa. Il Tribunale di Rovigo, rispondendo all'eccezione in oggetto all'udienza del 17/7/2018, avrebbe dunque dovuto riconoscere la competenza dell'organo collegiale, in quanto a quel momento era ancora pendente la contestazione per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., evidentemente connessa a quella ex art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006. Ne deriverebbe, dunque, l'erroneo riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite "Sacco" (n. 48590 del 18/4/2019), contenuto nella pronuncia impugnata, in quanto il Supremo Collegio si sarebbe allora espresso su un'ipotesi di simultaneus processus, non di procedimenti connessi ma separati, come nel caso in esame. Il riparto tra tribunale monocratico e tribunale collegiale, dunque, andrebbe valutato al momento del rinvio a giudizio, ed in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis, senza rilievo per sorti eventualmente diverse che dovessero riguardare i vari reati;
2 - inosservanza degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato l'utilizzabilità delle videoriprese effettuate nei locali .della "CO.IM.P0. s.r.l." e della "Agri.bio.fert. Correttivi s.r.l." con argomento errato che non ne valuterebbe l'assimilabilità a luoghi di privata dimora, dei quali invero ricorrerebbero tutti i presupposti richiamati dalla giurisprudenza, dallo ius excludendi alios alla mancata apertura al pubblico, alla visibilità protetta dei luoghi;
- la stessa censura è poi mossa con riguardo alle intercettazioni nelle quali non figura IO AL. Autorizzate soltanto quelle nei locali nella disponibilità di quest'ultimo, all'interno dello stabilimento "CO.IM.P0."-"Agri.bio.fert.", la Corte di appello le avrebbe tuttavia ritenute utilizzabili (per le numerazioni poi riportate) anche quando non coinvolgevano lo stesso soggetto, con evidente violazione degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen.; - ancora in tema di intercettazioni, si contesta l'inosservanza degli artt. 266, 268, 271, 62 e 195 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe rigettato con argomento viziato l'eccezione di inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni rese da un teste di polizia giudiziaria (M.IL EV), aventi ad oggetto il contenuto di intercettazioni. La giurisprudenza di legittimità, infatti, sarebbe chiara nel vietare qualunque deposizione che riguardi le intercettazioni medesime, sul presupposto che il teste di polizia giudiziaria dovrebbe limitarsi ad indicare le tracce ritenute rilevanti, senza tuttavia poterne descrivere il contenuto, in quanto attività "riservata" alla perizia;
- inosservanza dell'art. 360 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza di appello conterrebbe un altro argomento censurabile con riguardo alla utilizzabilità della copia dell'hard disk dell'impianto di videosorveglianza dei locali in uso alle due società; in particolare, sarebbe errato il richiamo all'art. 359 cod. proc. pen., in tema di atti ripetibili, in quanto la polizia giudiziaria avrebbe utilizzato una copia forense di una copia forense estratta proprio ai sensi di questa norma in altro procedimento. L'atto mediante il quale si era proceduto ad eseguire la copia dell'originale dell'hard disk, dunque, avrebbe costituito atto irripetibile, richiedendo pertanto le garanzie del contraddittorio;
- inosservanza dell'art. 228 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si contesta il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità per nullità della perizia trascrittiva redatta dalla dottoressa Ira Boato. L'istruttoria avrebbe provato che la stessa si sarebbe servita di ausiliari senza la necessaria autorizzazione;
che questi risulterebbero gli autori informatici di molti dei file di trascrizione;
che l'autore dell'ultimo salvataggio 3 degli stessi risulterebbe l'utente "IRA", ossia proprio il perito, ma anche che il tempo totale di modifica di ogni file risulterebbe inferiore a quattro minuti, e talvolta pari a zero minuti, così confermando l'assenza di revisioni da parte del perito sui file creati dagli ausiliari (non autorizzati). Ancora, si lamenta che la grafica di alcune trascrizioni sarebbe perfettamente sovrapponibile a quella dei brogliacci di polizia giudiziaria. Ebbene, se - come affermato in sentenza - tutto ciò non determinerebbe la nullità della perizia, certamente ne causerebbe la sua inutilizzabilità, in quanto prova acquisita in violazione di divieti stabiliti dalla legge e, in particolare, dall'art. 228 cpv. cod. proc. pen.; - mancata assunzione di prova decisiva;
inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. Alla luce delle criticità appena richiamate in ordine alla trascrizione delle intercettazioni, la difesa aveva fatto richiesta di rinnovazione della perizia in appello;
ebbene, la Corte di merito avrebbe rigettato tale istanza, pur a fronte di una prova decisiva che avrebbe potuto determinare l'invalidità della perizia su cui era stata fondata la sentenza di primo grado;
- inosservanza dell'art. 407 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe accolto solo parzialmente l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen.; in particolare, avrebbe ritenuto fondate le contestazioni relative ai periodi agosto-settembre 2014 e 2015-2016, sul presupposto che si fonderebbero su atti diversi da quelli viziati. Questa affermazione, tuttavia, non sarebbe corretta, in quanto gli stessi atti avrebbero assunto rilievo soltanto tramite il raffronto con quelli travolti dalla inutilizzabilità, e soprattutto con quanto sequestrato il 10/12/2017. A titolo esemplificativo, il motivo richiama alcune immagini che la sentenza avrebbe interpretato solo in forza di formulari acquisiti a tempo massimo scaduto, come peraltro confermato anche dalla sentenza di primo grado con richiamo ai documenti 36-39, sequestrati (il citato 10/12/2017) a termine di indagine già scaduto;
- inosservanza o erronea applicazione dell'art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza di appello, così come quella di primo grado, non si sarebbe confrontata con le risposte offerte dai consulenti della difesa quanto al presunto carattere abusivo dell'attività riscontrata;
i ricorsi indicano in modo molto ampio - contestazione per contestazione - quali sarebbero state le differenti conclusioni raggiunte dai tecnici della difesa (ossia che le condotte in parte sarebbero state ammesse, in parte non sarebbero previste - ma neppure vietate - dalle autorizzazioni, ed in parte costituirebbero mere violazioni formali), lamentando che le decisioni di merito non si sarebbero misurate con tali argomenti;
4 - la stessa censura alla motivazione, poi, è dedotta con riguardo all'ingente quantità di rifiuti. La sentenza, nuovamente, non si sarebbe confrontata con le affermazioni dei consulenti tecnici, dando per scontato il dato in questione. Nessun accertamento, peraltro, avrebbe coinvolto un eventuale danno ambientale o pericolo di questo, come invece necessario. Il dato quantitativo, inoltre, avrebbe dovuto esser valutato con riferimento al periodo di gestione illecita riconosciuto in sentenza, e dunque con esclusione dei fatti precedenti al 26/8/2014 e di quelli successivi al 1°/10/2016, e considerando che dal 22/9/2014 a buona parte del 2015 l'azienda sarebbe stata ferma in conseguenza dell'infortunio che aveva causato la morte di quattro lavoratori durante la produzione del correttivo liquido;
- inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 133 cod. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe dovuto assolvere gli imputati anche dai fatti commessi successivamente al 13/9/2016, in assenza di qualunque attività, con conseguente riduzione della pena. Analogamente, il IS avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio diverso da quello del IN, alla luce di un ruolo marginale indicato nel gravame, ma non valutato nella sentenza;
- infine, si chiede l'annullamento delle statuizioni civili, come conseguenza dell'annullamento della sentenza. 3. Propone ricorso per cassazione anche il Comune di Adria, parte civile costituita, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 597, comma 1, cod. proc. pen., 112 cod. proc. civ. La Corte di appello, pur dichiarando parzialmente fondato il motivo di gravame (proposto dalla stessa parte) relativo alle statuizioni civili, ritenendo quantomeno il danno all'immagine più grave rispetto a quello patito dagli enti territoriali, non avrebbe tuttavia liquidato il danno ambientale, perché suscettibile di essere riconosciuto soltanto al Ministero dell'Ambiente. Nel gravame, tuttavia, il Comune avrebbe chiesto il riconoscimento di danni patrimoniali, diversi da quello all'immagine e quello ambientale, ottenendo peraltro risposta affermativa nella sentenza di primo grado, immotivatamente smentita da quella di appello;
- contraddittorietà della motivazione. La pronuncia in esame risulterebbe anche manifestamente contraddittoria, perché prima riconoscerebbe danni patrimoniali scaturiti dalla necessità di prendere parte a procedimenti amministrativi conseguenti al reato, quindi negherebbe alla parte civile il diritto al risarcimento, assimilando quei danni ad un (non spettante) danno ambientale;
- violazione degli artt. 300, 311 e 313, d. Igs. n. 152 del 2006; manifesta illogicità della motivazione. Con riguardo al danno ambientale, il Comune di Adria non avrebbe inteso affatto sovrapporre la propria richiesta a quella del Ministero dell'Ambiente, in linea con le norme citate (ed in particolare con l'art. 313, 5 comma 7), che riconosce il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi. D'altronde, la giurisprudenza di legittimità avrebbe ripetutamente affermato la possibilità, per soggetti pubblici o privati, di ottenere il risarcimento di un qualsiasi danno patrimoniale, concreto ed ulteriore rispetto all'interesse pubblico e generale della tutela dell'ambiente, come da pronunce ampiamente richiamate;
- nullità della sentenza .per violazione dell'art. 539, comma 1, cod. proc. pen., relativamente alla condanna in forma generica al risarcimento del danno patrimoniale a favore del Comune, pur disponendo di tutti gli elementi probatori necessari per determinare l'esatto ammontare del danno stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi di IN e IS risultano manifestamente infondati. 5. Con riguardo al primo motivo, che lamenta la violazione di legge quanto all'osservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, il Collegio ne rileva la palese infondatezza, a fronte di una motivazione del tutto corretta ad opera della Corte di appello. 5.1. In particolare, la pronuncia impugnata ha richiamato la sentenza "Sacco" delle Sezioni Unite (n. 48590 del 18/4/2019, Rv. 277304), con la quale è stato affermato che, in tema di riparto tra giudice monocratico e collegiale, l'attribuzione determinata da ragioni di connessione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti così come contestati nella richiesta del pubblico ministero (in motivazione, la Corte ha affermato che il principio della "perpetuatio iurisdictionis", inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla contestazione risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo); da ciò, l'effetto che il giudice dell'udienza preliminare che, all'esito di tale fase, pronunci sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato determinante la cognizione collegiale, deve disporre il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica e non la restituzione degli atti al pubblico ministero. 5.2. Muovendo da questo principio, la Corte di appello ne ha riconosciuto ancora più forte l'applicazione nel caso in questione, nel quale il procedimento originariamente unitario era stato separato già in fase di indagini preliminari 6 ("immediato cautelare" per il delitto di cui all'art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006; udienza preliminare per la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen.): il G.i.p. investito della richiesta di giudizio immediato, dunque, non poteva che emettere il relativo decreto dinanzi al tribunale in composizione monocratica, in quanto l'unica ipotesi di reato interessata dalla richiesta ex art. 453 cod. proc. pen. era il delitto di cui all'art. 260 citato. 5.3. Questa conclusione risulta del tutto corretta. Non può condividersi, infatti, la tesi secondo la quale lo stesso G.i.p., investito della richiesta di giudizio immediato per un reato di competenza monocratica, avrebbe dovuto considerare anche la contestazione di un connesso reato di competenza collegiale, sebbene già oggetto di un distinto procedimento, estraneo alla richiesta ex art. 453 cod. proc. pen. e (poi) chiamato all'udienza preliminare. Risulta evidente, pertanto, che il principio espresso dalle Sezioni Unite "Sacco", appena citato, coinvolge soltanto il caso in cui la connessione interessi reati portati tutti all'attenzione del giudice all'udienza preliminare, anche con procedimenti riuniti in quella sede, non l'ipotesi in cui le stesse fattispecie siano state precedentemente separate, "prendendo" riti diversi;
in questo caso, infatti, i differenti giudici si debbono pronunciare esclusivamente sulle questioni proposte (o rilevate) con riguardo ai reati sottoposti alla propria cognizione, risultando evidentemente irrilevanti eventuali illeciti penali sì originariamente contestati in connessione, ma poi fatti oggetto di procedimenti separati ed autonomi e, soprattutto, non sottoposti al loro giudizio. 6. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'utilizzabilità delle videoriprese nei locali "CO.IM.P0." e "Agri.bio.fert.", perché eseguite in luoghi assimilabili a privata dimora, è manifestamente infondato. 6.1. La Corte di appello, pronunciandosi sull'eccezione, ha ribadito che, in tema di prove atipiche, sono legittime e, pertanto, utilizzabili senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'impresa, eseguite dalla polizia giudiziaria a mezzo di impianti installati sull'edificio antistante, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio, posto che i luoghi suddetti non rientrano in tale nozione (tra le altre, Sez. 3, n. 43609 dell'8/10/2021, Piccolo, Rv. 282164). La sentenza, peraltro, ha precisato che le riprese avevano interessato proprio il piazzale e, in genere, il sito produttivo della "CO.IM.P0.", con espressa esclusione degli uffici, e dunque soltanto luoghi nei quali non si svolgeva alcuna vita privata;
lo ius excludendi nei medesimi ambienti, così come l'esistenza di un cancello o di un muro di cinta, non aveva peraltro alcun rilievo, non permettendo di mutare la natura delle stesse aree, assegnando loro caratteri non riscontrati in fatto. 7 6.2. A questa motivazione, del tutto congrua e priva di vizi logici o di contraddizioni, i ricorsi ribattono poi con (analoghi) argomenti di puro merito, quindi inammissibili in questa sede, con i quali valorizzano la stabile presenza di persone nei luoghi o la visibilità protetta degli stessi, unitamente al citato diritto di esclusione;
gli stessi argomenti, peraltro, sui quali la Corte di appello si è pronunciata, con affermazioni che non meritano censura. 7. Il terzo motivo, che lamenta l'avvenuta utilizzazione delle intercettazioni ambientali nelle quali non era coinvolto IO PA, sebbene autorizzate soltanto nei locali in uso a questi, risulta del tutto infondato. 7.1. La Corte di appello, con argomento del tutto corretto, ha infatti evidenziato che la difesa eccepiva un'ipotesi di inutilizzabilità non prevista da alcuna disposizione, in particolare dagli artt. 270 e 271 cod. proc. pen., che - con principio di stretta interpretazione - disciplinano tale profilo delle intercettazioni. A ciò si aggiunga che, come da ricorsi, la captazione era stata autorizzata con riguardo ai locali nella disponibilità del AL, senza alcuna specificazione in ordine a persone diverse che potessero essere lì intercettate, alla presenza o meno dello stesso soggetto. Infine, occorre osservare che la doglianza risulta palesemente generica, in quanto, al di là dell'elenco dei "progressivi" ritenuti inutilizzabili, nulla specifica quanto al loro contenuto ed alla loro incidenza sulla sentenza impugnata. 8. Con riguardo, poi, alla quarta censura, che contesta le dichiarazioni del M.IL EV nella parte in cui questi ha fatto riferimento al contenuto di intercettazioni, la stessa risulta palesemente infondata. 8.1. La Corte di appello, infatti, ha correttamente evidenziato che, in presenza di tale mezzo di ricerca della prova, il documento è costituito dalla registrazione, e dunque non può ritenersi vietata una deposizione che ne riporti anche pedissequamente il contenuto, senza alcuna attività valutativa. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha più volte affermato che, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che: a) la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta (oggi, anche dal file); b) che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità; c) la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, Schiariti, Rv. 282696; Sez. 1, n. 41632 del 3/5/2019, Chan, Rv. 277139). 8 8.2. Sotto altro profilo, poi, questa Corte rileva la genericità della censura, che non indica quali conversazioni sarebbero state richiamate dal militare escusso, né quale sarebbe stata la loro incidenza sul contenuto della motivazione di condanna stesa dalla Corte di appello. 9. Risulta manifestamente infondata, di seguito, anche la quinta censura, che lamenta l'utilizzazione della copia dell'hard disk dell'impianto di videosorveglianza dei locali delle società, per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. 9.1. Il ricorso sostiene che la polizia giudiziaria avrebbe utilizzato una copia forense delle immagini tratta da una copia forense estratta ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., con l'effetto che l'atto con il quale si era proceduto ad eseguire la copia dell'originale dell'hard disk sarebbe irripetibile. Ebbene, questa tesi - oltre a fondarsi su una circostanza di fatto non verificabile dalla Corte di legittimità - non è idonea a superare l'argomento di senso contrario introdotto dalla sentenza impugnata, ossia che il procedimento di cui all'art. 360 cod. proc. pen. riguarda accertamenti tecnici irripetibili, tra i quali non rientra di certo l'estrazione di copie informatiche;
questa attività, infatti, risulta meramente meccanica, e non determina alcuna alterazione dello stato delle cose, potendo, dunque, essere ripetuta. L'argomento impiegato dalla Corte di appello, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sostenuto che non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attività di estrazione di copia di "files" archiviati in un computer, trattandosi di un'operazione meramente meccanica e sempre riproducibile, priva di carattere valutativo e che non determina alcuna alterazione dello stato delle cose in grado di pregiudicare la genuinità del suo contributo conoscitivo (tra le altre, Sez. 2, n. 5283 del 27/11/2020, Lombardo, Rv. 280618). 9.2. Con riguardo a quest'ultimo profilo, peraltro, i ricorsi non introducono alcuna circostanza contraria, né affermano di aver sottoposto ai Giudici del merito concreti elementi nel segno della irripetibilità delle operazioni tecniche in questione. 10. Risulta del tutto infondato, di seguito, anche il sesto motivo di ricorso, che contesta la nullità o l'inutilizzabilità della perizia di trascrizione, che - oltre a costituire, almeno in parte, mero "copia/incolla" dei brogliacci di polizia giudiziaria - sarebbe stata redatta anche con l'impiego di ausiliari, la cui nomina, tuttavia, non sarebbe stata autorizzata. Ancora, si lamenta che se è vero che l'ultimo salvataggio dei relativi file sarebbe riferibile proprio al perito, sarebbe altresì vero che lo stesso avrebbe impiegato un tempo irrisorio per la revisione dei file medesimi, tale da confermare di fatto l'assenza di un qualunque controllo su quelli creati dagli ausiliari, nominati o meno. 9 10.1. Ebbene, la Corte di appello ha risposto sul punto ancora con una motivazione congrua e del tutto logica, dunque qui non censurabile. In particolare, è stato sottolineato che i rilievi informatici relativi al presunto autore dei file non forniscono alcuna garanzia di autenticità, così come i segni grafici derivanti dal passaggio da un programma informatico all'altro. Ancora, la sentenza ha sottolineato che un'eventuale attività di "copia/incolla" non avrebbe, di per sé, alcun significato, non potendo comunque escludere che il perito avesse effettuato l'ascolto dei file, al fine di verificare la corrispondenza delle bozze sottoposte alla sua attenzione con le registrazioni. Sotto altro profilo, poi, deve essere nuovamente riscontrata la genericità della censura, che non indica neppure una delle conversazioni che sarebbero state redatte dall'ausiliario del perito o con il sistema del "copia/incolla", né, dunque, quale incidenza avrebbe ricoperto la dedotta violazione di legge sull'esito del giudizio. 10.2. Ancora sul punto, poi, la Corte di appello ha richiamato il costante indirizzo, qui da ribadire, per il quale la mancata autorizzazione al perito a servirsi di un ausiliario di sua fiducia, per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, non determina alcuna nullità, in ragione del principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 26817 del 4/3/2016, Iodice, Rv. 267890: fattispecie in tema di perizia relativa alla trascrizione di intercettazioni). Nessuna inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., poi, può essere riscontrata, in quanto la prova non potrebbe definirsi acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, proprio alla luce dell'indirizzo appena sopra richiamato. 11. E' manifestamente infondato, di seguito, anche il motivo di ricorso n. 6- bis, con il quale si lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, ossia di una nuova perizia di trascrizione delle intercettazioni. Al riguardo, basti qui richiamare il costante indirizzo in forza del quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può . farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (per tutte, Sez. U, n. 39746 del 23/3/2017, A., Rv. 270936). 12. Alle stesse conclusioni, ancora, il Collegio giunge quanto alla settima censura, con la quale si contesta l'affermata utilizzabilità di alcuni atti di indagine, che però sarebbero stati compiuti quando il termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen. era spirato. 10 12.1. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha accolto parzialmente l'eccezione, ed ha dichiarato inutilizzabili gli atti di indagine compiuti successivamente al 16/5/2017. Ebbene, questa conclusione è contestata dai ricorrenti, sul presupposto che taluni documenti sequestrati il 22/9/2014 (quindi, a termine di indagine ancora in corso), ed impiegati ai fini della decisione, avrebbero assunto rilievo probatorio soltanto in rapporto ad altri atti, poi travolti dalla inutilizzabilità (il riferimento, ad esempio, è ad alcuni video, che i ricorsi sostengono sarebbero stati "letti" alla luce di formulari sequestrati oltre il termine massimo, come peraltro confermato anche dalla sentenza di primo grado). 12.2. Anche questa censura, tuttavia, non può essere accolta, in quanto generica e priva di qualunque specificazione;
in particolare, non è indicato neppure un atto che sarebbe stato acquisito dopo la scadenza del termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen., né si chiarisce quale rilievo lo stesso avrebbe avuto sul tenore della decisione. Ancora, l'unico esempio che viene riportato nel ricorso è relativo al presunto legame probatorio che le sentenze di merito avrebbero riscontrato tra alcune immagini e determinati formulari: la questione, tuttavia, è posta in termini di puro merito, quindi inammissibili in questa sede. Analogamente, il richiamo ad un passo della sentenza che citerebbe documenti (nn.36-39) sequestrati il 10/12/2017, quindi dopo la scadenza del termine citato, è stato adeguatamente spiegato nella stessa decisione di appello: alla pag. 25, infatti, si precisa che "la grave irregolarità della gestione dei rifiuti veniva confermata anche dai documenti sequestrati in data 22/9/2014 (...) ed in data 13/9/2016 (...). Tale dato emerge in modo lineare ed incontrastato, né è necessario per arrivare a tale conclusione l'utilizzo dell'ulteriore documentazione sequestrata in data 17/12/2017. Tale ultima documentazione è infatti un tentativo di giustificare documentalmente, a posteriori, le uscite riprese dalle immagini acquisite. L'inutilizzabilità di quel materiale rende pertanto ancora più macroscopica la discrepanza fra l'effettivo movimento dei fanghi e quelli registrati documentalmente". 13. Con riguardo, poi, all'ampio motivo n. 8.1, che lamenta il difetto di motivazione con riguardo a plurimi punti (pagg. 34-48) evidenziati dai consulenti della difesa per confutare il carattere abusivo dell'attività, se ne evidenzia ancora la manifesta infondatezza. 13.1. Dietro la parvenza della violazione di legge e del vizio di motivazione, infatti, i ricorsi tendono ad ottenere in questa sede una nuova e differente valutazione delle stesse risultanze istruttorie esaminate dai Giudici di merito, invocandone una lettura alternativa e più favorevole. Il che, tuttavia, non è consentito. 13.2. La censura, inoltre, non si confronta con le amplissime considerazioni che il primo Giudice e la Corte di appello hanno speso con riguardo al carattere abusivo della gestione di rifiuti, di cui all'art. 260 contestato (oggi, art. 452- quaterdec/es cod. pen.), con una motivazione del tutto adeguata, aderente alle diffuse prove raccolte e priva di illogicità manifesta;
dunque, non censurabile. 13.3. In particolare - e senza indugiare sui tanti profili tecnici della vicenda, propri solo della fase di merito e non ammessi in questa sede -, le sentenze hanno individuato plurimi elementi a conferma del carattere abusivo della gestione dei rifiuti, come contestato, tra i quali: a) la pratica del cd. girobolla, ossia il fatto che i camion carichi di rifiuti entrassero nell'impianto e poi uscissero con lo stesso carico, evidentemente senza che i rifiuti fossero sottoposti ad alcun trattamento e sebbene nei formulari venisse indicato - in uscita - un codice diverso attribuibile solo al fango stabilizzato (fango che, dunque, veniva disperso nell'ambiente senza che fosse stata svolta alcuna attività per renderlo meno innocuo); b) le immagini che, comparate alla documentazione utilmente acquisita, confermavano che il quantitativo di fanghi trattati dalla "Agri.bio.fert" era superiore, quasi quotidianamente, al limite di 100 tonnellate giornaliere, anche considerando che il passaggio dei fanghi tra la "CO.IM.P0" (dedita alla gestione trattamento dei rifiuti) e l'altra società (dedita alla produzione di fertilizzanti) avveniva, di fatto, senza soluzione di continuità e senza eseguire i dovuti trattamenti (i fanghi destinati documentalmente alla prima, infatti, erano risultati conferiti direttamente all'altra ed in particolare sversati nella vasca D, laddove peraltro si era verificato un evento letale); c) le immagini e le intercettazioni che attestavano l'infedele documentazione (che riportava quantitativi molto più bassi del reale) e la sostanziale " compiacenza degli autotrasportatori, nonché dei proprietari dei terreni nei quali avvenivano i numerosi sversamenti;
d) i conferimenti che si svolgevano senza alcuna verifica e in una situazione di grave irregolarità, nella quale saltare il passaggio presso la "CO.IM.P0" comportava la mancata fase di trattamento dei rifiuti, compresa la campionatura e la stabilizzazione;
e) l'osservazione diretta di ciò che avveniva all'interno e all'esterno del sito produttivo, grazie alle telecamere installate, oltre alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che - insieme alla documentazione sequestrata - consentiva di riscontrare numerose e macroscopiche irregolarità, descritte "cartella per cartella" (con riferimento al contenuto di un dato CD) e - nella sentenza di primo grado - riportate alle pagg. 13-60, con argomento più che analitico. Tra queste, il versamento di fanghi nella vasca H, dopo che ne era stata comunicata la 12 chiusura, o mentre erano in corso i prelievi dei fanghi stabilizzati per il loro utilizzo in agricoltura, creando in tal modo una impropria mistura tra quelli già pronti per il riutilizzo come fertilizzanti (perché stabilizzati e trattati) e quelli non trattati, privi dei requisiti necessari. Ancora, nell'aprile 2016 era stata sfruttata una giornata di pioggia per riversare parte dei fanghi nei fossati circostanti l'impianto e così abbassare il livello delle vasche, ormai colme, su iniziativa del IN e con pieno coinvolgimento del IS;
f) le irregolarità anche nel procedimento di produzione del correttivo calcico, non idoneo ad ottenere un prodotto rientrante nella definizione di gesso di defecazione. Tutto quanto riportato, peraltro, era risultato avvenuto in modo reiterato, sistematico ed abituale. 13.4. In forza di questi oggettivi elementi, così richiamati in via esemplificativa, i Giudici di merito hanno quindi riscontrato il carattere abusivo della gestione dei rifiuti di cui all'(allora vigente) art. 260, d. Igs. n. 152 del 2006, con esercizio di attività in modo difforme da quanto autorizzato. In senso contrario, peraltro, non rileva la generica affermazione dei ricorsi secondo la quale il maggior numero delle contestazioni mosse agli odierni imputati deriverebbe in parte da condotte ammesse, in parte da condotte non previste dalle autorizzazioni, ma neppure espressamente vietate, ed in parte da condotte costituenti mere violazioni formali non incidenti sulla sostanza, né per quantità né per tipologia di rifiuti;
si osserva, infatti, che anche qualora l'istruttoria avesse provato che, almeno in parte, l'attività era svolta in modo regolare, la responsabilità per il delitto dovrebbe comunque essere confermata in forza del principio - qui da ribadire - per cui in materia di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale (tra le altre, Sez. 3, n. 43710 del 23/5/2019, PM/Gianino, Rv. 276937). 14. In ordine, poi, al profilo dell'ingente quantità di rifiuti, che - si sostiene nei ricorsi - sarebbe stato riconosciuto senza confronto con gli argomenti dei consulenti della difesa, senza alcuna valutazione di un eventuale danno (o pericolo) ambientale e senza circoscrivere temporalmente le condotte, la Corte ritiene che la sentenza di appello sia ancora immeritevole di censura. 14.1. In particolare, il Collegio di merito ha rilevato che la riscontrata molteplicità delle irregolarità, avvenute in modo abituale e sistematico, "rende manifesto che gli imputati si sono resi responsabili del traffico di un ingente 13 quantitativo di rifiuti", in considerazione del complesso delle operazioni compiute, della reiterazione delle condotte illecite e della molteplicità dei camion utilizzati;
una valutazione, dunque, aderente al costante principio secondo cui l'ingente quantitativo dei rifiuti, necessario a configurare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito, deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità (tra le molte, - Sez. 3, n. 39952 del 16/4/2019, Radin, Rv. 278531). Questa stessa valutazione, poi, è stata evidentemente confermata (sebbene in modo implicito) anche a fronte di una contestazione che la sentenza di appello ha contenuto nei tempi, come da dispositivo, e la censura dei ricorsi al riguardo (nei termini di un mancato accertamento) appare meramente apodittica e priva di riscontri. 14. In ordine, infine sul punto, alla mancata verifica di un eventuale danno (o pericolo) ambientale, la Corte osserva che un tale requisito non è richiesto dalla norma contestata, che sanziona l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti compiuta al fine di conseguire un ingiusto profitto. 15. Anche il motivo di ricorso n. 9, in tema di trattamento sanzionatorio, risulta manifestamente infondato. 15.1. Con riguardo, innanzitutto, alla data in cui è cessata l'attività illecita, la Corte di appello l'ha individuata nel 1°/10/2016, in ragione di quanto chiarito dal testimone di polizia giudiziaria;
l'impugnazione, per contro, riconduce tale momento al 13/9/2016, richiamando le parole del M.IL EV, ma una tale affermazione risulta propria della sola fase di merito e, dunque, inammissibile in questa sede, dove non può essere riscontrata. 15.2. Con riferimento, poi, al ruolo del IS, la sentenza qui impugnata lo ha trattato in apposito capitolo (n. 4), evidenziando che questi, pur dismessa la carica di amministratore delegato della "CO.IM.P0.", aveva mantenuto quella di responsabile tecnico dell'impianto. Lo stesso si definiva "socio" del IN, a segnalare una corresponsabilità in ogni vicenda della società, anche nei profili illeciti. D'altronde, nelle intercettazioni il IS continuava a fornire indicazioni sulla gestione dei rifiuti e sulle giustificazioni da dare in caso di accertamento delle irregolarità. Ne risulta, dunque, una motivazione del tutto adeguata e non certo assente, come invece denunciato nel motivo. 16. Infine, quanto alle statuizioni civili, i ricorsi non spendono alcun effettivo argomento, limitandosi a chiederne l'annullamento quale conseguenza delle censure precedenti. Analogamente, non può essere accolta la richiesta di revoca delle statuizioni nei confronti del responsabile civile, dato che la circostanza in 14 fatto dedotta - la sua cancellazione dal Registro delle imprese - potrà esser valutata soltanto in sede di esecuzione. Conclusivamente, dunque, i ricorsi degli imputati debbono essere dichiarati inammissibili. 17. Il ricorso della parte civile Comune di Adria risulta, del pari, manifestamente infondato;
i motivi proposti, peraltro, possono essere trattati in modo congiunto, condividendo la medesima ratio. 17.1. La sentenza di primo grado ha innanzitutto riconosciuto in favore della stessa amministrazione il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'immagine; quanto al danno patrimoniale, ha riconosciuto i costi "che derivano certamente dal documentato coinvolgimento nel procedimento amministrativo volto alla caratterizzazione dei terreni ove è avvenuto lo sversamento". Ancora, il Tribunale ha riconosciuto che il Comune "dovrà accollarsi anche i costi per le analisi del materiale presente nel sito, per eventualmente procedere alla bonifica o comunque allo smaltimento dei rifiuti presenti, non avendo la società Co.im.po. mai provveduto alla rimozione dei fanghi". 17.2. La sentenza di secondo grado, pronunciandosi sul motivo proposto, ha innanzitutto affermato che il Comune di Adria, "nella sostanza, chiede la liquidazione del danno ambientale, che, però, come già visto spetta solo al Ministero dell'Ambiente". Di seguito, ha rilevato che la provvisionale di 10.000 euro disposta in favore della parte civile appellante "appare inferiore al danno subito dal Comune e che può considerarsi già dimostrato". Ha quindi evidenziato che "quantomeno il danno all'immagine subito dal Comune di Adria appare assai più grave rispetto a quello subito dagli altri Enti territoriali." Per poi concludere con una rideterminazione della provvisionale già riconosciuta, nella misura di 30.000 euro equitativamente determinati. 17.3. Tanto premesso, il Collegio osserva che la Corte di appello, nonostante un tenore letterale (solo) apparentemente difforme, ha confermato del tutto le statuizioni già emesse dal Tribunale, che aveva riconosciuto al Comune di Adria danni non patrimoniali, come quello all'immagine, e patrimoniali, nei termini appena sopra richiamati;
la sentenza di secondo grado, infatti, ha soltanto aumentato la misura della provvisionale, con riguardo al danno all'immagine, senza intaccare l'an della responsabilità in ordine agli altri danni lamentati e riconosciuti, di carattere patrimoniale. La contraddizione evidenziata nel ricorso, dunque, non sussiste, in quanto la sentenza di appello ha confermato - non certo sminuito - la portata oggettiva dell'intero danno già riconosciuto dal Tribunale, pienamente ribadito. 15 Il gliere estensore 17.4. Non può essere accolto perché manifestamente infondato, poi, anche il secondo motivo di ricorso, che contesta alla Corte di appello di non aver liquidato l'intero danno, pur disponendo del necessario materiale probatorio;
la censura, infatti, è proposta con caratteri di puro merito, non ammessi in questa sede. Anche questo ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 18. Per entrambi, peraltro, deve precisarsi che alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 19. Con riguardo, invece, alla richiesta di liquidazione delle spese del grado, avanzata dalle parti civili, il Collegio ritiene che debba essere accolta soltanto quella proposta dal Comune di RA MA e della Lega Ambiente Volontariato Veneto Onlus, il cui difensore ha provato - con una memoria - di aver svolto un'effettiva attività professionale con riguardo al giudizio di legittimità; attività da liquidare nella complessiva misura di 4.792,00 euro, oltre accessori. Per contro, le altre parti civili (Regione Veneto e Provincia di Rovigo) si sono limitate a presentare le conclusioni, senza alcun argomento, così non consentendo a questo Collegio di verificare l'effettiva entità dell'attività difensiva svolta in questo grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di RA MA e Lega Ambiente Volontariato Veneto Onlus, che liquida in complessivi euro 4.792, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023