Sentenza 10 gennaio 2003
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- 1. La modifica della destinazione d’uso delle parti comuniPugliese Marcello · https://www.diritto.it/ · 19 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
(BO I S ONI N REPUBBLICA ITALIANA EN 76 394 LLNV OTIOG NOZ EN VO NËSI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CIILE727 SA CIMEAN SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 8386/00 MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 348 Dott. Alfredo Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO ud. 10/10/02 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MA RC, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE CASSAZIONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SPA, fondata da ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIANA GIOVANNI TRECÂNI, in persona del Presidente e del Consiglio di Amm.re e legale rapp.te p.t. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2002 LUCREZIO CARO 63, presso 10 studio dell'avvocato 1317 -1- LUCIANO TAMBURRO, che lo difende, per procura speciale LEONZIO in Roma Rep. N. 3629 del DOTT.SSA ANTONIETTA 4/5/2000; controricorrente avverso la sentenza n. 2075/99 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 10/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato LUCIANO TAMBURRO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e ll! l'accoglimento del controricorso;
A udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto il coni -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 20 aprile 1998 LO Con atto IN conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, l'Istituto Enciclopedia Italiana SPA il risarcimento dei danni al fine di ottenere subiti e subendi, nella misura minima di L.
2.000.000 con gli accessori di legge, a seguito dell'acquisto in data 12.11.97 dell'opera "Enciclopedia Giuridica". Lamentava l'attore che l'opera, garantita come aggiornata al 1996, al momento della consegna risultava invece aggiornata al 1994, tal che la successiva consegna di cinque faldoni contenenti le schede di aggiornamento sino alla data pattuita lo н avevano costretto a distogliere del personale dalle proprie mansioni onde inserire gli aggiornamenti in questione negli appositi raccoglitori. Ammessa ed espletata una prova per testi, la convenuta la quale contestava la costituitasi avversaria, chiedendone il rigetto, ed domanda esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con sentenza 9-10.3.99 il giudice adito rigettava la domanda risarcitoria ex art. 1494 CC e dichiarava inammissibile quella di riduzione del prezzo ex art. 1492 stesso codice 3 proposte dal IN, con compensazione delle spese di lite. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il soccombente sulla base di quattro motivi. illustrato ile шеш е Resiste con controricorso ✓ l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i quattro motivi di ricorso deduce il IN: a) Violazione degli artt. 1362 e 1490 CC in quanto, dovendo interpretarsi l'impegno assunto dell'acquisto di una "Enciclopedia giuridica comprensiva degli aggiornamenti" nel senso che questi ultimi riguardavano soltanto l'annata in corso all'epoca dell'acquisto (il 1997) e non anche tutti in cui era gli aggiornamenti sin dall'anno l'oggetto stata edita l'opera (il 1988) della vendita (l'opera era stata consegnata nell'edizione sorpassata del 1988, con i successivi aggiornamenti non inseriti)) doveva ritenersi viziato nella qualità e non idoneo all'uso immediato occorrendo un lunghissimo e notevole lavoro di restauro 4 per rendere l'opera medesima consultabile. Violazione degli artt. 1337-1366 cc giacchè b) non si era tenuto conto del fatto che la società venditrice non si era comportata secondo buona fede nel corso dell'intero "iter " contrattuale. c) Violazione dell'art. 1388 CC per avere il giudicante qualificato apoditticamente la "contrattista" SA NI "procacciatrice d'affari" nonostante costei fosse "dipendente" dell'Istituto e quindi interna alla struttura e pertanto provvista di poteri di rappresentanza. Contraddittorietà della motivazione ex art. d) 360 n.5 срс e violazione dell'art. 92 stesso codice avendo il giudice di pace, pur nell'ambiguità del contratto prestantesi ad erronea interpretazione, compensato le spese del giudizio anziché accollarle interamente alla controparte. Le doglianze non possono essere accolte. Con la sentenza n. 716 del 26 marzo 1999 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno risolto il contrasto di giurisprudenza circa la determinazione dei limiti entro i quali è 5 ammissibile il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, enunciando i seguenti principi: "A seguito della nuova formulazione dell'art. 113, comma secondo del codice di procedura civile, nella decisione di controversia di valore non superiore a lire due milioni (qual è quella che ne occupa), il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione della (0equità c.d. formativa sostitutiva } non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 cpc, delle norme processali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali nonchè quelle comunitarie, quando quellesiano di rango superiore a ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avversO la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità abbia il giudice dichiarato di aver applicato una norma norma di legge perché equitativa una rispondente ad equità si sia limitato ad applicare una norma di legge-ed è ammissibile per violazione di norme processuali,nel senso esposto (art. 360, comma 1, n. ri 1,2 e 4 cpc) laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita y per violazione di norme costituzionali e di n norme comunitarie, di rango superiore alla norma A ordinaria-e tale interpretazione non contrasta con l'ar. 24 Cost.-mentre la pronunzia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n 4 cpc nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5, allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo controversia, si risolva in un'ipotesi di della apparenza о di radicale ed insanabilemera contraddittorietà della motivazione". Ebbene, alla stregua di tali principi, che questo Collegio pienamente condivide, è del tutto palese l'inammissibilità dei motivi di ricorso 7 enuncianti violazioni di norme di diritto sostanziale (artt. 1337, 1362, 1366, 1388,1490 cc) e vizi motivazionali, non prospettabili in sede di ricorso per cassazione avversO sentenze emesse secondo equità dal giudice di pace. Per quanto concerne, invece, la dedotta violazione dell'art. 92 cpc, integrante un vizio con il ricorso perdella sentenza denunciabile cassazione ai sensi della richiamata decisione n. 716/99 e sul quale pertanto il Collegio è obbligato a pronunciarsi, è sufficiente, ai fini del rigetto della dedotta censura, il richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo Cass. n.11597/2002) secondo la quale, in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cpc, le stesse venissero della parte totalmenteposte a carico vittoriosa, mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione delle spese medesime, qui tornata addirittura a 8 vantaggio dell'attuale ricorrente che, pur soccombente "in toto", si è giovato della integrale compensazione disposta dal giudicante. Alla stregua delle svolte argomentazioni il ricorso va respinto con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 0,33 oltre ad euro500,00 per onorari. Alfate Maration art.
1. Muffen Pres. Roma 10 ottene 2002. est. IL CAN ERE C1 Francese Catania DEPORETANT ANCELLERIA Roma 10 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 CE I V