Sentenza 31 marzo 2009
Massime • 1
La diminuente della pena pecuniaria per le condizioni economiche del condannato trova applicazione nel caso di vera e propria impossibilità, o quantomeno di estrema difficoltà, a soddisfare la pena pecuniaria inflitta. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che la semplice richiesta da parte dell'imputato di gratuito patrocinio e la conseguente ammissione potessero essere idonee a provare l'impossibilità di far fronte alla pena pecuniaria inflitta di 250,00 euro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2009, n. 29468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29468 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 31/03/2009
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 1346
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 30494/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. FARAON Luciano difensore di FR LA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, sezione 4^ penale, in data 20.4.2006. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Mirella Cervadoro.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Giuseppe Febbraro, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Luciano Faraon che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 30.10.2003, il Tribunale di Dolo, in composizione monocratica, dichiarò IS LA responsabile del reati di ricettazione e, operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo condannò alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 344,00 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputato, e la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 20.4.2006, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosciuta l'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, rideterminava la pena in un anno di reclusione ed Euro
250,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per insufficiente motivazione e art. 606 c.p.p., lett. b) per errata applicazione degli artt. 188 e 192 c.p.p., art. 27 Cost., art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado, ribadendo quanto già argomentato nella sentenza di prime cure, mostra di ricavare dal silenzio dell'imputato in ordine al presupposto reato di furto così violando la norma processuale di cui all'art. 192 c.p.p., nonché i principi di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.; in quanto dall'esercizio di un diritto fondamentale di difesa, quale il diritto al silenzio, e dal silenzio stesso dell'imputato, il giudice non può trarre il proprio convincimento in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), erronea applicazione della legge penale nella configurazione giuridica del fatto. Nel caso di specie, rileva il ricorrente, l'assegno negoziato dell'imputato era completamente uscito dalla sfera di sorveglianza del detentore, e per quest'ultimo era impossibile ricostruire sullo stesso il potere originario. Non emerge poi alcuna prova del delitto presupposto di furto, in quanto l'unico dato oggettivo è la denuncia di smarrimento dell'assegno da parte del signor RI. L'apprensione del bene da parte dell'imputato è avvenuta in virtù del rinvenimento di un oggetto smarrito, e ciò consente di qualificare il fatto commesso non come ricettazione, ma come appropriazione di cosa smarrita, prevista dall'art. 647 c.p.. In relazione alla esclusione, operata dalla Corte d'Appello di Venezia, dell'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. c.p., secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la valutazione ai fini dell'applicazione dell'ipotesi attenuata di ricettazione deve investire tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., pertanto non solo il valore effettivamente ricettato, ma ogni elemento del fatto, tra cui, si ritiene anche il beneficio effettivamente conseguito dall'imputato.
3) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) insufficiente motivazione in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche.
Il giudice di secondo grado, essendo stato proposto come motivo di appello la mancata concessione delle predette attenuanti in primo grado, avrebbe dovuto motivare la mancata concessione anche in secondo grado, considerando che la doglianza espressa della difesa nei motivi di appello faceva riferimento a specifici elementi di natura oggettiva e soggettiva.
4) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) insufficiente motivazione in relazione alla omessa considerazione del criterio di cui all'art. 133 bis c.p.. Premesso che il criterio di cui all'art. 133 bis c.p. è esercizio di un potere discrezionale del giudice, che deve dare conto in motivazione dei criteri adottati e delle scelte operate, il ricorrente rileva di essere stato ammesso al gratuito patrocinio, e che la condizione economica rappresentata in udienza ben può essere presa in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 133 bis c.p., articolo che fa espresso riferimento alle condizioni economiche del reo. Meramente apparente risulta la motivazione con cui la Corte d'Appello di Venezia rigetta la richiesta della difesa di applicazione dei criteri di cui all'art. 133 bis c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato, e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda i primi due motivi, rileva il Collegio che questa Corte ha più volte evidenziato come, in tema di cosiddetto smarrimento di assegno, o di altra cosa che mantenga "chiari e intatti i segni esteriori pubblicitari di un possesso legittimo altrui", non appare configurabile il presupposto dello smarrimento obiettivo vero e proprio, tale che il bene possa ritenersi del tutto uscito dalla sfera di disponibilità del possessore, nel senso che egli non abbia alcuna possibilità di ripristinare il suo potere di fatto sullo stesso e debba quindi considerarsi come venuto meno anche l'elemento psicologico del possesso. In questa prospettiva il venir meno della relazione materiale del titolare con la cosa posseduta, al di fuori dei casi in cui il medesimo ne abbia volontariamente dismesso il possesso, postula che il potere di fatto non sia cessato, in quanto esso è suscettibile di essere ripristinato attraverso i segni esteriori della cosa, i quali costituiscono l'espressione inequivocabile del possesso altrui mai venuto meno nella sua essenza psicologica (v. Cass. Sez. 2, n. 25756/2008). Pertanto, colui che fa proprio un simile bene, uscito dalla custodia del suo titolare, senza provvedere - avendone la possibilità - alla materiale restituzione, pone in essere una condotta riconducibile sotto il profilo materiale e psicologico, o alla previsione della fattispecie criminosa del furto qualora l'impossessamento sia avvenuto senza intermediario, con sottrazione vera e propria al legittimo titolare dello "ius possidendi", ovvero a quella concretantesi nella ricettazione, laddove, come nel caso di specie, non risulti provato che sia stato l'imputato ad appropriarsi per primo del documento smarrito. La Corte territoriale, infatti, nel ritenere la sussistenza del contestato reato di ricettazione, ha logicamente rilevato sia il dato fattuale della certa disponibilità da parte del IS dell'assegno sia quello processuale della assoluta mancanza di elementi concreti per attribuire al medesimo il momento della apprensione immediatamente dopo lo smarrimento, osservando che "non vi è in atti alcuna prova che sia stato il IS a rinvenire direttamente il titolo, dopo il suo smarrimento. Lo stesso imputato, che pur ha nel suo esame dibattimentale affermato ciò, non ha significativamente introdotto alcun elemento fattuale idoneo a contestualizzare il momento, il luogo, e le circostanze in cui ciò si sarebbe verificato. Vi è un'affermazione generica e apodittica ("per terra in un piazzale di camion"), che non consente alcun approfondimento, e basta".
Per costante orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può poi essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto;
e quindi, anche dal comportamento dell'imputato, che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2, n. 25756/2008 Riv. 241458; Sez. 2, n. 2436/1997 Riv. 207313). Correttamente i giudici di merito hanno quindi ritenuto che l'assenza di plausibili spiegazioni, in ordine alla legittima acquisizione dell'assegno, si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito, essendo in re ipsa l'illiceità dell'acquisto, o comunque, della ricezione di un assegno di conto corrente bancario intestato ad altro soggetto.
Entrambi i motivi di ricorso sono pertanto manifestamente infondati. Anche sotto gli altri profili, il ricorso evidenzia la sua manifesta infondatezza.
In ordine al diniego delle attenuanti generiche e della diminuente ex art. 133 bis c.p., la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, affermando che attesi i precedenti e lo stesso contesto (sostanzialmente con "disinvoltura" il IS crea problemi consistenti in altre persone, dando in circolazione per somma rilevante un titolo che nell'immediatezza pare regolare, di cui conosce benissimo la provenienza illecita, e comunque la irregolarità clamorosa), neppure sussistono ragioni per riconoscere le attenuanti generiche. Nè l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, istituto nel quale inevitabilmente finisce con il prevalere l'aspetto formate-esteriore della rappresentazione delle condizioni di vita, è per sè idoneo ad imporre l'applicazione della diminuente ex art. 133 bis c.p.. La concessione o il diniego di circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto a giustificare il coretto uso di tale potere, al fine di dimostrare che non sia trasmodato in arbitrio;
non è comunque necessaria un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Cass. Sez. 1, n. 1666/1996). Poiché, poi, la circostanza attenuante prevista dall'art. 133 bis c.p. può trovare applicazione solo in caso di manifesta sproporzione per eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche del soggetto, tale eccessiva gravosità deve comportare una vera e propria impossibilità, o quantomeno un'estrema difficoltà, a soddisfare la pena pecuniaria inflitta, che faccia apparire questa meritevole di riduzione (Cass. Sez. 4, n. 5484/1994). Stante anche l'entità della pena pecuniaria, determinata dalla Corte territoriale in Euro 250,00 di multa, appare evidente che la mera richiesta ed ammissione al gratuito patrocinio - in assenza di altra utile documentazione sullo stato economico - non può essere ritenuta di per sè idonea a provare l'impossibilità o l'estrema difficoltà a soddisfare la pena pecuniaria inflitta.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 31 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009