Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4039
CASS
Sentenza 23 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sanzione amministrativa, prevista dall'art. 4 undicesimo comma del D.L. n. 370 del 1987, per la violazione dell'obbligo di distillazione obbligatoria, di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822 del 1987, non integra una questione di violazione del principio di non discriminazione, stabilito dall'art. 40 del Trattato CEE, la prospettazione del contrasto fra la riconduzione del territorio italiano ad un'unica regione, operata dal regolamento CEE n. 441 del 1988, ai fini della individuazione delle zone viticole in funzione della suddetta disciplina della distillazione obbligatoria, e la divisione di detto territorio in tre zone, disposta dal regolamento CEE n. 337 del 1979, sia perché tali regolamenti perseguono diverse finalità, sia - e soprattutto - perché la concentrazione delle zone viticole in un'unica regione disposta dal regolamento n. 441 è stata determinata, oltre che dalle condizioni di produzione e del clima, anche in ragione - come precisa l'art. 44 del suddetto regolamento - delle disparità esistenti fra Stati membri sul piano amministrativo e giuridico, specialmente quanto all'organizzazione interna delle cantine sociali e delle associazioni di produttori.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4039
    Data del deposito : 23 aprile 1999

    Testo completo