Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
In tema di sanzione amministrativa, prevista dall'art. 4 undicesimo comma del D.L. n. 370 del 1987, per la violazione dell'obbligo di distillazione obbligatoria, di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822 del 1987, non integra una questione di violazione del principio di non discriminazione, stabilito dall'art. 40 del Trattato CEE, la prospettazione del contrasto fra la riconduzione del territorio italiano ad un'unica regione, operata dal regolamento CEE n. 441 del 1988, ai fini della individuazione delle zone viticole in funzione della suddetta disciplina della distillazione obbligatoria, e la divisione di detto territorio in tre zone, disposta dal regolamento CEE n. 337 del 1979, sia perché tali regolamenti perseguono diverse finalità, sia - e soprattutto - perché la concentrazione delle zone viticole in un'unica regione disposta dal regolamento n. 441 è stata determinata, oltre che dalle condizioni di produzione e del clima, anche in ragione - come precisa l'art. 44 del suddetto regolamento - delle disparità esistenti fra Stati membri sul piano amministrativo e giuridico, specialmente quanto all'organizzazione interna delle cantine sociali e delle associazioni di produttori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BO RE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FRANCESCO PALADIN, con studio in 31020 S.VENDEMIANO VIALE EUROPA,30 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISP CENTRALE REPRESSIONE FRODI, in persona del Direttore dell'Ufficio di Conegliano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 81/96 della Sezione distaccata di Pretura di ODERZO, emessa il 18/10/96 depositata il 18/11/96; RG. 9826/92 + 9836/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato ANNA LIDIA CAPUTI IAMBRENGHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi del 29/10/92 e 2/12/91 BO RE di Salgareda, quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Sperti, proponeva opposizione avverso le ordinanze - ingiunzione n. 109/92 E 105/93 emesse dal Direttore dell'Ufficio di Conegliano dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi, con le quali gli era stato intimato il pagamento, rispettivamente, di L.
5.450.000 e 16.550,000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 39 Reg. CEE n.822/87, in relazione ai Reg. CEE nn. 441/88, 117/90 e 488/90,
sanzionata dall'art. 4, 11^ co., d.l. n. 370 del 1987, per non aver avviato in distilleria hl. 108.21 di vino per l'annata vitivinicola 89/90 ed hl. 332,17 per l'annata 90/91. Lamentava l'opponente l'incompetenza dell'organo emittente, l'illegittimità - sotto diversi profili - della circolare del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 20/3/90, l'illegittimità delle ordinanze impugnate per tardività e con riguardo alla sanzione irrogata.
Ciò premesso, il BO chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione, i suddetti provvedimenti venissero annullati o, in subordine, che venisse ridotta la sanzione.
Si costituiva l'Ispettorato contestando in toto e specificamente le avverse deduzioni. Disposta l'invocata sospensione, ordinata la riunione dei due giudizi, l'adito PR di Oderzo, con sentenza 18 novembre 1996, rigettava le opposizioni, previa revoca dell'ordinanza di sospensione, e condannava l'opponente alle spese processuali. Riteneva il suddetto Giudice: che non sussisteva alcun profilo di illegittimità ne' della normativa comunitaria di cui al Reg. CEE n.822/87. ne' della circolare ministeriale 20/3/90 cit. essendosi quest'ultima limitata a precisare gli oneri per i produttori vitivinicoli già imposti dai Regolamenti CEE: che parimenti infondate erano le critiche relative alle ingiunzioni opposte, sia sotto il profilo della tempestività, sia per la conversione in quintali degli ettolitri di vino non avviati alla distilleria e sia, infine, per l'entità della sanzione.
Ha proposto ricorso per cassazione il BO, prospettando sei motivi di censura. Ha resistito l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la sostanziale unità delle rispettive censure, il ricorrente denuncia la mancata motivazione su un punto decisivo della controversia attinente alla richiesta di rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della C.E.E., volto a verificare la legittimità del Regolamento comunitario n. 822 del 1987, impositivo dell'obbligo di distillazione obbligatoria.
La doglianza è infondata. È, infatti, sufficiente ricordare, da un lato che. per costante giurisprudenza, il succitato rinvio pregiudiziale è obbligatorio solo per i giudici nazionali di ultima istanza ed è solo facoltativo per gli altri giudici (Cass. 18 marzo 1996 n. 2254 e 9 giugno 1998 n. 5673 ex plurimis); dall'altro, che il PR friulano ha motivato il suo diniego "perché non riesce a ravvisare alcun profilo di illegittimità dell'anzidetta normativa comunitaria" che avrebbe, a suo parere, trovato un ragionevole "contemperamento degli interessi dei produttori", aggravando "chi, riuscendo ad ottenere rese più elevate di q.li di vino per ettaro, ha maggiori responsabilità nella determinazione dello squilibrio tra domanda ed offerta".
Trattasi di motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua, contro la quale si inceppa la censura del ricorrente che va, pertanto, rigettata.
Con il terzo mezzo il BO, denunciando un'ulteriore omissione di motivazione su altro punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., lamenta che il suddetto PR abbia omesso di rilevare l'illegittima retroattività dell'obbligo di distillazione, introdotto in Italia con la Circolare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 20 marzo 1990 con riguardo alla campagna vinicola 1989/90.
La censura non ha pregio, Lungi dal non motivare, il PR ha congruamente giustificato il suo convincimento con due ordini di considerazioni: che i produttori vitivinicoli, sulla scorta della normativa CEE del 1987, ben potevano configurare il pericolo di un obbligo di conferimento alla distilleria e, quindi, "avrebbero dovuto avvedutamente riservare un quantitativo della sua produzione per ottemperare all'obbligo stesso"; che, inoltre, era difficile ipotizzare, per la fine dell'inverno 89/90, la commercializzazione dell'intero prodotto della vendemmia dell'autunno precedente e che, comunque, era sempre possibile acquistare da terzi il quantitativo di vino da avviare alla distilleria.
Anche il terzo motivo va, pertanto, rigettato.
Qualche profilo di maggiore delicatezza offre il quarto mezzo con il quale il ricorrente denuncia, oltre all'omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia, anche una violazione di legge (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), lamentando la mancata considerazione della violazione del principio comunitario di non discriminazione stabilito dall'art.40. par.3, del Trattato CEE nell'inserimento dell'intero territorio italiano in una sola delle 6 Regioni di produzione stabilite ai fini della distillazione obbligatoria. Precisa il BO che la collocazione dell'Italia in un'unica zona di produzione per il settore vitivinicolo, collocazione stabilita dal Regolamento comunitario n. 441/88 e recepita dalla Circolare Ministeriale sopraindicata, è illegittima alla luce della ripartizione delle zone viticole (Regolamento CEE n. 337/79, all. IV), rispetto alle quali le superfici territoriali italiane sono comprese da 3 zone (CIb, CII, CIIIb).
Neppure questa duplice censura coglie nel segno. Non quella di omessa pronuncia perché il PR ha motivato al riguardo il suo convincimento e, premessa l'insindacabilità del criterio discrezionale adottato dal legislatore comunitario nel trattare nello stesso modo tutte le zone di produzione vitivinicola d'Italia, ha concluso che "non appare immotivata la scelta dell'identica percentuale della resa per ettaro, ai fini della determinazione dell'entità dell'obbligo, posto che non è arbitrario gravare di più su chi produce in maggior quantità e contribuisce in misura più consistente alla sovrapproduzione". Questa congrua motivazione introduce anche alle argomentazioni idonee a vanificare la misura di violazione di legge, posto che - a ben riflettere - essa si incentra non su un contrasto tra la disciplina del Regolamento n. 822/87 ed il principio di non discriminazione dell'art. 40 del Trattato CEE, ma tra la disciplina stabilita dal Regolamento n. 441/88, che inserisce l'intero territorio viticolo italiano nella regione di produzione n. 4 (su 6) e le previsioni del Regolamento n. 337/79, che divideva le superfici viticole italiane in 3 zone. Ora a questo riguardo due rilievi si impongono: da un lato, che sono diverse le Finalità dei due Regolamenti e dall'altro, che la concentrazione in un'unica regione delle zone viticole italiane ai fini della distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del Regolamento n. 822/87 è stata determinata in ragione non solo delle condizioni di produzione e del clima (aspetti sui quali si appunta in via esclusiva la censura del ricorrente alle pag. 18-19 del ricorso), ma anche "delle disparità esistenti fra Stati membri sul piano amministrativo e giuridico, in special modo per quanto concerne l'organizzazione interna delle cantine sociali e delle associazioni di produttori (art. 44 Regolamento n. 441/88). Certo si tratta di classificazioni e suddivisioni che accorpano le zolle viticole con una certa empirica approssimazione, ma non è agevole ravvisare in ciò un'offesa al principio di non discriminazione e quindi un vizio di legittimità, atteso che il legislatore comunitario, legiferando a fini sovranazionali, deve necessariamente ricorrere a criteri di macro classazione, che sacrifichino le specificità a favore della funzionalità delle istituzioni comunitarie, nel difficile gioco di conciliare entità socio - economiche e geografiche anche profondamente diverse.
Il quarto motivo viene, pertanto, rigettato.
Con il successivo mezzo il BO denuncia altra mancata motivazione su altro punto decisivo della controversia, lamentando che il PR non abbia ritenuto tardiva la pronuncia delle ingiunzioni opposte, benché avvenuta oltre un anno dopo la commessa violazione.
Neppure questa doglianza può essere accolta. Essa si infrange contro l'accertamento del suddetto PR il quale, preso atto che "nessuna norma impone all'Autorità di far seguire immediatamente all'accertamento dell'infrazione la sanzione", ha concluso correttamente e logicamente che l'emissione del provvedimento sanzionatorio, a distanza di un anno dall'accertata infrazione, non può considerarsi tardiva.
Anche il quinto motivo va rivettato.
Nè sorte migliore spetta all'ultimo mezzo con cui il ricorrente denuncia un'insufficiente motivazione sul punto decisivo del criterio utilizzato nelle ingiunzioni opposte per convertire gli ettolitri di vino in quintali, dal momento che la sanzione è stata determinata in L. 50.000 al quintale.
Al riguardo nell'impugnata sentenza si afferma: "l'equazione quintale - ettolitro nella movimentazione del vino è risaputamente e generalmente accettata", aggiungendo che nella specie "per maggior scrupolo e precisione l'ispettorato ... è risalito al peso del prodotto utilizzando coefficienti ufficiali, quale il peso specifico di un vino di media gradazione, pervenendo al risultato ... nella misura di approssimazione massima possibile".
Checché possa pensarsi di siffatta motivazione sotto il profilo scientifico e merceologico, è agevole osservare che una motivazione sufficiente sussiste e che, comunque, essa si risolve in un accertamento di fatto, contestato in via generica e come tale comunque incensurabile in questa sede di legittimità. Anche l'ultimo motivo va, pertanto, rigettato.
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999