Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10324
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

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Massime1

La legittimità, a norma dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, dello spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, anche con una cadenza variabile per cui detto riposo intervenga oltre il sesto giorno lavorativo, non esclude che al lavoratore sia dovuto, in relazione all'attività lavorativa del settimo giorno consecutivo e nonostante il godimento di un riposo compensativo oltre tale giorno, un compenso, determinabile anche equitativamente, a titolo non di risarcimento ma di indennizzo per la privazione, pur legittima, della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche. Il diritto a tale prestazione indennitaria - che è satisfattiva di un pregiudizio diverso da quello della particolare penosità del lavoro prestato di domenica con fruizione del riposo compensativo in un giorno diverso ma nell'arco della settimana - non è escluso dalla circostanza che la disciplina collettiva preveda un particolare trattamento retributivo per la prestazione lavorativa domenicale, salvo che tale trattamento risulti destinato a compensare, oltre la penosità del lavoro festivo, anche l'usura dell'attività lavorativa prestata nel (od anche oltre il) settimo giorno consecutivo. Ne consegue che, nella determinazione dell'indennizzo in via equitativa deve farsi riferimento, più che alla retribuzione in senso proprio, quale prevista dall'art. 36, primo comma, Cost., alla specificità dell'indennizzo di un peculiare sacrificio.

Commentario1

  • 1Protrazione oltre il sesto giorno dell'attività lavorativa e compenso (Cass. n. 18284/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 30 ottobre 2012

    LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Il lavoratore, quale dipendente della Banca Nazionale del Lavoro con mansioni di custode-guardiano, ha svolto prestazioni di vigilanza diurna e notturna mediante turni di lavoro che si protraevano anche oltre il sesto giorno di lavoro consecutivo. Stante l'assenza di specifiche previsioni nella normativa collettiva applicabile ratione temporis (anni 1983/1986), adiva il Pretore di Roma per ottenere il pagamento di un compenso per le prestazioni tese di domenica e nel cd. settimo giorno. In primo grado la domanda veniva respinta; in secondo grado, il giudice di appello riteneva che il ricorso fosse alletto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10324
Data del deposito : 16 luglio 2002

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