Sentenza 11 giugno 2001
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, il rapporto di pubblico impiego del personale dell'ex Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato si è trasformato in rapporto di natura privatistica, con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia disciplina transitoria, le controversie relative ai rapporti di lavoro già esauriti alla data dell'entrata in vigore della detta legge rientrano nella competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo, mentre quelle relative a rapporti ancora in corso formano oggetto della cognizione del giudice ordinario. (Nella specie, nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione ad una controversia - instaurata anteriormente al 30 giugno 1998 da un dipendente dell'Azienda autonoma il cui rapporto di lavoro era cessato prima dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - concernente la corresponsione di una somma di danaro a titolo di equo indennizzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7865 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UR AE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. CROCE IN GERUSALEMME 4, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PUCCIARELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1602/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Alberto PUCCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo con dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo con assorbimento degli altri motivi.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato avverso la sentenza con la quale il locale Pretore l'aveva condannata a corrispondere al sig. LE UR, in relazione ad un pregresso rapporto di lavoro ed a titolo di equo indennizzo, la somma di lire 6.589.838, oltre gli interessi legali.
Il Tribunale ha ritenuto non fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sollevata dall'appellante, osservando che la cessazione del rapporto de quo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, non equivaleva ad esaurimento delle situazioni giuridiche in contestazione e che queste erano venute in rilievo dopo tale data, essendosi, sulle istanze dell'interessato, pronunciata negativamente la società datrice di lavoro soltanto nell'anno 1990. Nel merito riteneva insussistenti le condizioni di legge per dichiarare il lavoratore decaduto dal diritto fatto valere in giudizio.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società datrice di lavoro, deducendo due motivi di censura, cui resiste l'intimato con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, assumendosi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base al duplice rilievo che oggetto del giudizio sono situazioni giuridiche derivanti da un rapporto di lavoro conclusosi anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato;
e che la pretesa di un equo indennizzo non e riferibile ad un diverso ed autonomo rapporto di natura previdenziale. Il secondo motivo, invece, propone questioni di merito e si fonda sull'assunto dell'intervenuta decadenza dell'interessato dal diritto di ottenere la prestazione indennitaria rivendicata.
Il primo motivo è fondato.
La parte resistente eccepisce la formazione di un parziale giudicato di merito sulla domanda, proposta dall'appellante, di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. L'eccezione - il cui esame è pregiudiziale ad ogni altro, atteso che il giudicato nel merito presuppone quello sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito (cfr., per tutte e da ultima, Cass., sez. unite, 29 novembre 2000, n. 1233) - non ha fondamento. Quella domanda, infatti, non è stata oggetto di esplicito esame da parte del giudice "a quo" stante il suo evidente assorbimento nella pronuncia di rigetto dell'appello, sicché la società qui ricorrente non era onerata della proposizione al riguardo alcun motivo di ricorso, stante il generale principio (del quale sono espressione sia l'art. 276 cod. proc. civ. - nella parte in cui dispone che siano decise gradatamente le questioni pregiudiziali proposte e quindi il merito -, sia l'art. 336, primo comma, stesso codice, sull'effetto espansivo interno della riforma e della cassazione parziale) per cui fin quando una questione pregiudiziale o preliminare non è definita, le questioni da essa dipendenti non possono formare oggetto di decisione e, se risolte, non sono suscettibili di autonomo giudicato. Ciò premesso, le Sezioni unite ritengono fondato il primo motivo di ricorso, in conformità al proprio orientamento consolidato, secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, il rapporto di pubblico impiego del personale dell'ex azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato si è trasformato in rapporto di natura privatistica, con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia disciplina transitoria, le controversie relative ai rapporti di lavoro già esauriti alla data dell'entrata in vigore della detta legge rientrano nella competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo, mentre quelle relative a rapporti ancora in corso formano oggetto della cognizione del giudice ordinario (v., fra le numerose altre conformi, da ultima, Cass., sez. un. 26 gennaio 2000). Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato che il rapporto di lavoro ebbe termine anteriormente alla data suddetta ed ha avuto cura di indicare la fonte del suo convincimento al riguardo, richiamando "la certificazione prodotta dalle Ferrovie all'udienza pretorile del 24 aprile 1992, sottoscritta dal Dirigente della Funzione Organizzazione - Amministrazione Personale Funzioni Centrali":
accertamento non investito da alcuna censura proposta nelle forme del ricorso, sicché su di esso Si infrangono i rilievi svolti dalla parte resistente soltanto col controricorso, circa un preteso difetto di prova della circostanza in questione.
Tale anteriorità comporta, dunque, il riconoscimento della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, irrilevante essendo che sulle pretese del lavoratore la società si sia espressa negativamente soltanto in data 17 marzo 1990, poiché ciò non toglie che la situazione giuridica fatta valere in giudizio sia riferibile non a questo diniego, ma al rapporto di lavoro conclusosi prima della legge sulla cosiddetta privatizzazione, l'uno costituendo soltanto il rifiuto di adempimento di obbligazioni che si assumono, nella domanda del lavoratore, scaturenti dall'altro e, per tale ragione, rivestono rilevanza individuatrice del petitum sostanziale, alla cui stregua si determina la giurisdizione. Ed in effetti, le Sezioni unite, allorché hanno chiarito (v. sent. Ì dicembre 1994, n. 10243 e 20 gennaio 1993, n. 648) che anche la controversia, promossa da un dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato il cui rapporto di lavoro sia cessato prima dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n.210 (istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato), concernente l'accertamento della causa di servizio di una malattia - dal quale scaturiscono diritti di vario genere direttamente collegabili al rapporto di impiego, quali rimborsi di cure, tutela della carriera ed equo indennizzo -, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, hanno individuato appunto nel detto rapporto il momento di collegamento con tale giurisdizione, trattandosi del ristoro di pregiudizi biologici conseguenti allo svolgimento in sè del servizio al quale il dipendente era preposto.
Conclusivamente, deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che vi ostino le disposizioni dei provvedimenti normativi generali sulla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego e, in particolare, l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 d.lgs. n. 80 del 1998, attenendo H
giudizio - come si è dianzi rilevato - ad un rapporto di pubblico impiego conclusosi in epoca di gran lunga anteriore alla data del 30 giugno 1998, indicata come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario (Cass. S.U. 26 agosto 1998 n. 8451 e successive conformi) e senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, indicata dall'art. 45, comma 17, dello stesso d. lgs. n. 80 del 1998, non quale limite alla persistenza (relativamente alle questioni caratterizzate dagli esposti requisiti temporali) della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione.
Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, attinente, come si è detto, a questione di merito, logicamente e giuridicamente subordinata a quella di giurisdizione.
In relazione alle alterne vicende processuali, alla peculiarità delle questioni controverse ed ai complessi problemi ermeneutici posti dall'evoluzione della normativa in tema di giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di impiego pubblico privatizzato, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbite le altre censure.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2001