Sentenza 6 luglio 2016
Massime • 1
I risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di un reato, poi definito con archiviazione, sono utilizzabili, nel medesimo procedimento, in relazione ad altro reato per il quale sussistono le condizioni di legge per l'autorizzazione delle intercettazioni. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che le intercettazioni disposte originariamente per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, poi archiviato, erano state legittimamente utilizzate a fini di prova del delitto di importazione di tali sostanze, aggravato ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 309 del 1990).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni a strascico, il punto delle Sezioni UniteAccesso limitatoMassimo Mannucci · https://www.altalex.com/ · 27 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2016, n. 42733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42733 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2016 |
Testo completo
42 7 33/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n..2284 Silvio Amoresano - Presidente - sez. Relatore - Vito di Nicola UP - 06/07/2016 R.G.N. 55370/2014 Giovanni Liberati Emanuela Gai Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da IZ ME NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31-10-2014 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paolo Canevelli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per il ricorrente l'avvocato Luca Cianferoni, anche in sostituzione dell'avvocato, Stefania Rania, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. ME NI IZ ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha riformato parzialmente quella emessa nei suoi confronti dal tribunale di Busto Arsizio in data 5 novembre 2013, concedendogli le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed alla recidiva, e per l'effetto rideterminando la pena in anni otto di reclusione ed euro 80.000,00 multa per il reato previsto dagli articoli 73 ed 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver concorso con tali IO e RO, giudicati separatamente, nell'importazione dal Messico in Italia del quantitativo ingente di 24 kg di cocaina (puri Kg 14,62) che giungeva all'aeroporto di Malpensa su di un volo proveniente da Cancun, occultato in un borsone che viaggiava con l'etichetta "Greco".
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente ha depositato due ricorsi presentati dai rispettivi difensori, articolando i seguenti motivi di gravame, ven qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Il ricorso presentato dall'avvocato Stefania Rania è strutturato su due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) del codice di procedura penale) per essersi la Corte d'appello limitata ad un esame sommario o superficiale del dato probatorio, ad una insufficiente disamina logico-giuridica del materiale processuale, incorrendo anche nel vizio di contraddittorietà, evincibile dal testo della sentenza impugnata, e confezionando perciò un inesistente apparato argomentativo sui vari punti della decisione in ordine al reato contestato. Assume che il materiale probatorio fonda sui risultati delle intercettazioni (telefoniche, ambientali e telematiche) e sui servizi di osservazione, ma in nessuna delle indagini espletate vi è traccia del ricorrente. La sentenza impugnata, senza dubbio diligente nella sequenza espositiva generale, sarebbe tuttavia assolutamente acritica e manchevole nella considerazione della specifica posizione del ricorrente, non desumendosi dagli elementi acquisiti il ruolo di partecipe nell'attività di importazione transnazionale di droga ed essendo il ricorrente estraneo alle attività logistiche necessarie per il ritiro del bagaglio, che giunse presso l'aeroporto di Malpensa ove fu sequestrato nel corso degli ordinari controlli effettuati dai funzionari doganali. 2 In ogni caso, la motivazione sarebbe priva di elementi utili e significativi quanto all'affermazione della responsabilità, non fornendo alcuna risposta alla prima censura difensiva concernente il ruolo asseritamente assunto dal IZ nell'ambito dell'attività di importazione transnazionale di droga, oggetto di successivo sequestro.
2.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge penale e processuale nonché vizio di motivazione sui vari punti della decisione (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) del codice di procedura penale) in ordine alla determinazione della pena inflitta, alla concessione delle attenuanti generiche ed alla applicabilità della recidiva reiterata specifica.
2.2. Il ricorso presentato dall'avvocato Luca Cianferoni è strutturato su cinque motivi di gravame, sostenuti da motivi nuovi.
2.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della legge processuale penale (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura va penale) con riferimento agli articoli 191 e 271 del codice di procedura penale, sul rilievo che sarebbe stata illegittimamente rigettata l'eccezione concernente la inutilizzabilità del decreto di convalida delle intercettazioni disposte in via di urgenza del pubblico ministero in data 10 marzo 2011, nonché dei decreti successivi, posto che il decreto fondava sull'esistenza di gravi indizi in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed era stato eccepito, con i motivi di appello, che tale ipotesi di reato fosse completamente insussistente in mancanza di un quadro probatorio fondante l'esistenza di gravi indizi circa la configurabilità del reato associativo, senza ricevere risposta puntuale sul punto devoluto.
2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta, formulata ai sensi dell'articolo 603 codice di procedura penale, di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per lo svolgimento dell'esame del perito trascrittore onde accertare se nella ricostruzione dello scambio di SMS tra la utenza pirata 380 696864 (d'ora in poi solo 64) e quella 380 ... 033 (d'ora in poi solo 033), si fosse verificato semplicemente un errore di trascrizione, affidando contestualmente perizia per la ricostruzione esatta del traffico di SMS tra le tre utenze cosiddette pirata.
2.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale) con riferimento all'erronea applicazione degli articoli 110 del codice penale e 73, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 nonché la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo A 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). 3 Sostiene che, con i motivi di appello, era stata sottolineata la natura indiziaria del processo sul rilievo che gli indizi erano stati estrapolati, per la maggior parte, sulla base delle intercettazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali, deducendosi che, per pervenire ad una pronuncia di responsabilità e quindi superare il ragionevole dubbio, fosse necessario che gli indizi utilizzati nel procedimento inferenziale avessero la caratteristica della univocità del risultato probatorio. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d'appello non era giunta ad una completa analisi dei motivi di criticità devoluti dalla difesa con l'atto di appello (con particolare riferimento alla questione centrale dell'attribuibilità dell'utenza 64 al ricorrente, con riferimento alla questione delle autovetture, alla questione della congruenza logica delle intercettazioni, alla questione relativa alle intercettazioni sonore tra il OL e terzi, alla questione relativa al riconoscimento del IZ presso l'aeroporto di Milano - Linate ed alla questione relativa al riconoscimento del ricorrente il giorno 8 luglio 2011 presso il Carrefour di Gallarate), con la conseguenza che non vi fosse alcuna convergenza, congruenza ed univocità degli elementi indiziari utilizzati dai giudici ven del merito per affermare la responsabilità del ricorrente ed essendo, per tali ragioni, incorsa la sentenza impugnata nei vizi denunciati.
2.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione della legge penale con particolare riferimento all'erronea applicazione dell'articolo 114 del codice penale nonché del vizio di mancanza di motivazione su tale punto (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che la Corte d'appello ha ritenuto il ricorrente non meritevole della attenuante dell'articolo 114 del codice penale contestualmente affermando che egli non era certamente un organizzatore della vicenda, così incorrendo nel vizio denunciato per aver escluso la ricorrenza dell'attenuante pur in presenza di un contributo assolutamente e pacificamente marginale del ricorrente.
2.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione e la violazione della legge penale quanto alla mancata concessione, con giudizio di prevalenza, delle attenuanti generiche, pur in presenza dell'oggettiva marginalità del contributo e della spontanea costituzione agli inquirenti da parte del ricorrente.
2.3. Con i motivi nuovi si deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché il travisamento della prova con riferimento all'attribuzione al ricorrente dell'utenza con 64 finale, diffondendosi il ricorrente sulle ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata sarebbe inadeguata quanto all'attribuzione al ricorrente stesso dell'utenza 64 finale, posto che, da un lato, si è dato conto nel provvedimento impugnato del fatto che, in seguito a consulenza tecnica di parte, fosse da escludersi che l'utilizzatore della predetta utenza potesse essere il ricorrente e, dall'altro, è stato ritenuto, 4 con illogico apparato motivazionale e eludendo la precedente acquisizione, che la predetta utenza fosse stata invece utilizzata dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
2. Nell'ordine logico, deve essere esaminato il primo motivo del ricorso per avvocato Luca Cianferoni, con il quale è stata eccepita l'inutilizzabilità del decreto di convalida delle intercettazioni disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero. La Corte d'appello ha rigettato la doglianza, che in proposito le era stata devoluta, affermando il principio che l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via di urgenza è sanato con la emissione del decreto di convalida da parte del GIP, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, perché preclude qualunque discussione sulla sussistenza del requisito della urgenza. Obietta giustamente il ricorrente che, con la sollevata eccezione, egli non si van era doluto del difetto del requisito dell'urgenza, quanto piuttosto della mancanza del requisito sostanziale (esistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo per il quale le intercettazioni erano state disposte e per il quale reato era stata poi ordinata l'archiviazione), tanto più che le regole di giudizio per autorizzare o meno le intercettazioni erano differenti, occorrendo per il reato associativo i sufficienti indizi, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, mentre per il reato ex art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, per il quale i risultati delle intercettazioni sono stati utilizzati, occorrevano, secondo le ordinarie regole codicistiche, i gravi indizi. Il rilievo non è fondato. Premesso che la ratio decidendi del rigetto dell'eccezione fonda anche sul concorrente presupposto che le contestate intercettazioni non hanno costituito la prova fondamentale della responsabilità penale del ricorrente, osserva la Corte come il giudice del merito sia effettivamente incorso in un errore in iure nella motivazione che tuttavia non ha avuto alcuna influenza decisiva sul dispositivo, che è invece conforme al diritto. In tali casi, secondo un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1572 del 25/03/1986, Valanzano, Rv. 173007) che il Collegio condivide ritenendolo tuttora valido, la mancanza o la contraddittorietà della motivazione in diritto non costituisce motivo di nullità della sentenza perché il vizio di motivazione rilevante ai fini della validità del provvedimento è quello in А fatto e non quello in diritto, sicché, se l'errore di diritto influenza in modo decisivo il dispositivo, nel senso che quest'ultimo non è conforme a legge, si ha 5 inosservanza O erronea applicazione della legge e non mancanza ) o contraddittorietà) della motivazione, per cui il vizio deve essere denunciato in Cassazione ai sensi della lettera b) dell'articolo 606, comma 1, del codice di procedura penale e non ai sensi della lettera e) del citato articolo. Ciò è confermato dal rilievo che la Corte di Cassazione non potrebbe annullare il provvedimento per vizio di motivazione sulla questione di diritto, essendo invece tenuta, se il dispositivo è conforme a legge, a specificare nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti (art. 619, comma primo, cod. proc. pen.). Ne deriva che quando sussiste, come nella specie, la conformità del dispositivo alla legge, la Corte di cassazione, nonostante l'omesso esame della questione sollevata dall'interessato o l'errata soluzione in diritto data ad essa dal giudice di merito, deve procedere alla rettificazione e non all'annullamento della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, a seguito dell'annullamento, il giudice di rinvio si limiterebbe ad applicare la regula iuris affermata nella sentenza rescindente ed a confermare, in tutto e per tutto, la precedente ven statuizione contenuta nel dispositivo. In buona sostanza, tali errori sono ritenuti del tutto equiparabili a quelli materiali commessi dai giudici di merito nel provvedimento impugnato e la norma di cui all'art. 619 cod. proc. pen. si pone, anche per intuibili ragioni di economia processuale, in rapporto di specialità con la disposizione generale contenuta nell'art. 130 cod. proc. pen., derogando e prevalendo su quest'ultima (Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Fascetto, Rv. 224846), sicché la Corte di Cassazione può procedere direttamente alla correzione degli errori concernenti il tipo di pena irrogata o il computo della stessa senza procedere all'annullamento della sentenza impugnata che li contenga, può correggere le erronee indicazioni dei testi di legge e procedere alle attività di rettificazione degli errori di diritto nella motivazione. Va quindi rimarcato come correttamente la Corte d'appello abbia ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni perché - ed in ciò la motivazione della sentenza impugnata va rettificata in iure dalla infondatezza - della notizia di reato, che è stata posta a fondamento del decreto che ha disposto le intercettazioni, non può farsi derivare, puramente e semplicemente, l'inutilizzabilità dei risultati che ne sono conseguiti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che i risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di un reato, poi definito con archiviazione, sono utilizzabili, nel medesimo procedimento, in relazione ad altro reato per il quale sussistano le condizioni di legge per l'autorizzazione alle 仪 intercettazioni (sul punto, sia pure in forma negativa, Sez. 3, n. 12562 del 25/02/2010, Preziosi, Rv. 246594). 6 Pertanto non è sufficiente a radicare il fondamento di un'eccezione di inutilizzabilità la sola circostanza che, in ordine al reato per il quale le intercettazioni sono state autorizzate, la notitia criminis sia stata archiviata ma occorre che il reato (pur diverso dal primo), in ordine al quale i risultati delle intercettazioni siano stati utilizzati, non sia tra quelli che consentono il ricorso al mezzo di ricerca della prova e che quindi, in relazione ad esso, non sussistono le condizioni di legge per l'autorizzazione alle intercettazioni. Ne consegue che, qualora l'intercettazione sia stata legittimamente autorizzata all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, purché, in relazione ad essi, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto ai sensi del medesimo art. 266 (Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015, dep. 2016, Roberti, Rv. 265989). Nel caso di specie, il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, aggravato dall'art. 80 dello stesso decreto per l'ingente quantità della sostanza va stupefacente trafficata, consentiva ampiamente il ricorso alle intercettazioni e, trattandosi di un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, i risultati delle intercettazioni compiute per il reato diverso sarebbero stati comunque utilizzabili ai sensi dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. Peraltro, la stessa motivazione di autorizzazione a disporre il mezzo di ricerca della prova per il reato associativo dà conto, come si evince dallo stesso atto di gravame, di "un traffico di droga in corso", che depone, all'evidenza, per l'esistenza di gravi indizi di reato ex art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, dovendosi in proposito ricordare che in tema di presupposti sulla cui base può essere adottato il provvedimento autorizzatorio delle intercettazioni, benché l'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. individui, tra questi, quello dei "gravi indizi di reato" (o dei "sufficienti indizi", allorché si verta in ipotesi di reati di criminalità organizzata: del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203) - è escluso che a quel presupposto possa essere attribuito un connotato di tipo "probatorio" in chiave di prognosi, seppure indiziaria, di colpevolezza, necessitando solo l'esistenza (in chiave altamente probabilistica;
o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un "fatto storico" integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento imponga l'adozione del mezzo di ricerca della prova, da circoscrivere di particolari garanzie in ragione della peculiare invasività del mezzo rispetto all'area dei valori presidiati dall'art. 15 Cost. Da ciò deriva che il legislatore, mirando a prevenire qualsiasi uso non necessario di uno strumento 4 tanto insidioso per la sfera della libertà e segretezza delle comunicazioni, espressamente prescrive soltanto un controllo penetrante circa l'esistenza delle esigenze investigative e la finalizzazione delle intercettazioni al relativo 7 soddisfacimento;
senza, quindi, alcun riferimento alla delibazione, nel merito, di una ipotesi accusatoria, che può ancora non avere trovato una sua consistenza. In una tale prospettiva, quanto al fumus criminis, la motivazione del decreto non deve esprimere una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, ma solo un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo (Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227053), conseguendone che la principale funzione di garanzia della motivazione del decreto risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione stessa si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire altresì che l'intercettazione da mezzo di ricerca della prova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato. Logico corollario di ciò è che, in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va van inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044), vaglio di serietà desumibile nel caso di specie dal testo dell'atto di impugnazione e dall'allegazione ad esso del decreto di convalida contestato, prodotto dal ricorrente per osservare il principio di autosufficienza del ricorso. Il motivo pertanto non è fondato.
3. Il primo motivo per avv. Rania ed il secondo ed il terzo motivo per avv. Cianferoni, essendo tra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono inammissibili.
3.1. Dal testo della sentenza impugnata si evince che il ricorrente venne dapprima riconosciuto dalla polizia presso l'aeroporto di Linate, ove era giunto in data 7 luglio 2011, come dallo stesso ammesso e come era stato previamente accertato, e successivamente venne individuato e riconosciuto all'interno del Centro commerciale Gallarate, ove incontrò NL RO, giunto a bordo di una Fiat Multipla, ed altro soggetto sconosciuto. Il ricorrente, a bordo dell'auto del RO, fu visto recarsi in uno stabile in Gallarate, ove sostò qualche minuto, per poi allontanarsi a bordo di altra auto, guidata da un terzo soggetto.
3.2. Le sentenze di merito, con doppia conforme motivazione, hanno ritenuto provato che il ricorrente, unitamente al RO, aveva predisposto le attività logistiche necessarie per il ritiro del bagaglio giunto presso l'aeroporto di Malpensa con volo proveniente da Cancun e contenente un'ingente quantità di # cocaina pari a 24,10 kg (puri 14,62 kg). Secondo l'accusa, convalidata dai giudici del merito, Alessandro IO, correo dei predetti, si era infatti recato in Messico per accordarsi con ignoti trafficanti messicani per l'importazione del 8 suddetto quantitativo di droga occultato nel bagaglio intercettato e sequestrato presso quest'ultimo aeroporto.
3.3. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello ha ritenuto che l'utilizzatore dell'utenza 64 fosse colluso con i trafficanti e che detta utenza fosse stata impiegata dal ricorrente per organizzare le attività logistiche necessarie per il ritiro del bagaglio contenente la droga. I dati probatori, sui quali tale convincimento è stato fondato, hanno riguardato soprattutto il tenore letterale di taluni significativi "sms" in uscita dall'utenza 64, la cui attribuzione al ricorrente è ampiamente spiegata nella sentenza di primo grado.
3.4. Dalla quale si apprendono le ragioni per cui si è pervenuti all'identificazione degli utilizzatori di alcune utenze telefoniche, e in particolare di quelle in uso a ME IZ, ovverossia la 392 8530386 (d'ora in poi in 386) e, come detto, la 64, che si è accertato essere una delle tre utenze e "pirata" utilizzate dai protagonisti della presente vicenda processuale. v Le indagini su ME IZ iniziarono perché l'utenza 386, intestata ad NI IE, contattò una utenza del RO, che era già ampiamente monitorato. Non è contestato che il ricorrente avesse in uso l'utenza 386 e neppure il rapporto di conoscenza con il RO, il cui coinvolgimento, nei fatti che portarono al sequestro dello stupefacente giunto all'aeroporto di Malpensa 1'8 luglio 2011, è stato ritenuto ulteriormente comprovato da una conversazione ambientale n. 4554, avvenuta sulla Fiat Multipla in uso al RO stesso in data 5 settembre 2011. In essa, il RO affermò di essersi recato due volte a Milano, ma la prima volta di avere fatto un viaggio a vuoto perché "loro non sono riusciti ad imbarcare", mentre la seconda volta avevano imbarcato, aggiungendo poi che l'8 luglio era stato brutto, che era tornato cosi demoralizzato che non riusciva nemmeno a piangere e che qualcuno era rimasto là, ostaggio per 15 giorni, tanto che lo volevano ammazzare. Da tale commento si comprese quanto già era emerso nel corso delle indagini, che cioè, effettivamente il IO era partito per il Sudamerica a metà aprile, e contemporaneamente, il 26 aprile, RO era partito dalla Calabria verso la Lombardia. Nel corso del viaggio, si era fermato a Prato ove si recò nella "Chinatown pratese" ad acquistare delle schede Wind sicure, definite nelle conversazioni telefoniche "chip". Il collegamento tra tali utenze e la presente vicenda processuale è emerso 《 solo nel mese di giugno del 2011 quando si accertò, essendo stato intercettato il numero Imei 353437041960710, che uno stesso terminale, nella disponibilità del 9 RO, utilizzava una utenza ufficiale del RO stesso ed anche l'utenza 380...129 (d'ora in poi solo 129), scoprendosi che tale Imei (353437041960710) dal 28 aprile al 29 aprile generò traffico telefonico in abbinamento ad una ulteriore utenza Wind n. 64 e tenne contatti sms con altra utenza Wind n. 033. Tali utenze (128 - 64 e 033) mantennero esclusivamente contatti fra loro e, per come sarà più chiaro in seguito, furono attribuite rispettivamente la 129 a RO, la 64 a IZ e la 033 ad un soggetto rimasto sconosciuto e indicato come "l'ignoto varesino". Quando il IO partì per Cancun, le tre utenze pirata erano già state poste sotto intercettazione, captandosi perciò un SMS n. 45 del 28 giugno scambiato fra l'utenza 64 e la 033, dal testo incontroverso ("io ho già fatto il biglietto per il 7 con arrivo a Linate alle 10.55") e desumendosi da ciò che colui il ven quale sarebbe arrivato a Linate il 7 luglio alle 10.55 era l'utilizzatore dell'utenza 64 (Mimmo) che comunicava tale circostanza a 033 (ignoto varesino), chiedendogli in seconda battuta di fargli sapere chi sarebbe andato a prenderlo. A seguito di tale sms il 7 luglio venne predisposto un servizio di osservazione, controllo e pedinamento (d'ora in poi OCP) a Milano Linate e si accertò che ME IZ si era imbarcato sul volo partito da Lamezia Terme, che effettivamente giunse a Linate alle 10.55, tant'è che il ricorrente venne ripreso al momento dello sbarco. Il giorno successivo, sempre con lo stesso meccanismo, venne effettuato un secondo OCP. Alle ore 13.41 l'utenza 64 (Mimmo) inviò un sms verso l'utenza 129, in uso a RO del seguente tenore "dove sei?" e l'utenza in uso a RO 129 rispose "All'ingresso". Gli operanti, che avevano seguito RO fino al Carrefour di Gallarate, videro che il primo si incontrò con IZ e una terza persona.
3.5. Da ciò i giudici del merito hanno desunto, con logica ed adeguata motivazione, che il ricorrente, giunto a Milano da Lamezia Terme, si incontrò con il RO e, siccome tale incontro fu preceduto da un contatto tra l'utenza 64 (Mimmo) e quella 129 (indiscutibilmente in uso al RO), la prima è stata ritenuta in uso al ricorrente, pervenendo a tale conclusione anche sulla base di altri significativi elementi, alcuni dei quali è il caso di sintetizzare. La data dell'8 luglio (come quella del ritiro della droga) emerse già dal 23 giugno precedente, data dell'arrivo a Cancun di IO, sms n. 1 da 033 a 64 "per otto tutto ok, ma il parente è troppo sotto stress"; 64 a 129 n. 4 " ... ho avuto conferma definitiva per 8. Tu hai notizie del tuo amico". Conosciuta la data dell'arrivo della droga, l'usuario della 64 chiese all'ignoto varesino se vi fosse disponibilità a prenotare una singola per il suo К amico per il 7 e 8 senza essere registrato e 033 (ignoto varesino) confermò di potere provare in un posto solo, e a questo punto è stato censito, tra l'altro, il 10 già citato sms n. 45 in relazione alla prenotazione del volo da parte dell'usuario dell'utenza 64 per Milano per il 7 luglio, che confermò a 033 (ignoto varesino) di bloccare la stanza per l'amico (in realtà, per il ricorrente) per le date indicate in precedenza. E' stato poi accertato uno scambio di sms riguardante una camera non meglio specificata in quanto 033 (ignoto varesino) chiese all'usuario dell'utenza 64 se aveva bloccato la 30 o 50, ma l'interlocutore (usuario dell'utenza 64) non comprese, pensando che si stesse ancora parlando dell'albergo per il 7 e l'8, ma 033 (ignoto varesino) gli scrisse (prog. 98) "per dormire tutto ok, parlavo della camera dell'ospedale, se hai bloccato la 25 o la 50" e l'usuario dell'utenza 64 rispose "la 25" che, secondo il logico convincimento dei giudici del merito, n farebbe riferimento non ad una vera camera di ospedale, che non avrebbe alcun e v senso in questa vicenda, ma al quantitativo della cocaina sequestrata, pari a 24,10 Kg. e quindi molto prossimo al numero 25. E' stato anche evidenziato come il giorno dell'arrivo della droga l'usuario dell'utenza 129 (in tesi RO) comunicò a quello dell'utenza 64 (in tesi IZ) con sms n. 163 gli estremi del bagaglio che sarebbe giunto a Malpensa con la droga: "vagone DFQ 1293 R7 etichetta NOSO 54235". Successivamente, alle 16.30, grazie alle coordinate fornite da RO, venne individuato e posto sotto sequestro il bagaglio che conteneva circa 25 kg di cocaina purissima. Infine, dopo il sequestro, l'usuario dell'utenza 64 inviò un sms a 129 del seguente tenore "tutto è andato in bocca ai porci, appena mi sbrigo ti vengo a trovare".
3.6. Oltre a ciò la Corte di appello ha correttamente osservato come il ricorrente avesse ammesso di aver preso il volo del 7 luglio con avvenuto trasferimento nelle vicinanze dell'aeroporto di Malpensa ove, il giorno successivo (8 luglio 2011), era previsto l'arrivo di altro aereo contenente circa kg. 25 di cocaina;
non avesse negato l'incontro con il RO nella medesima giornata del suo arrivo e soprattutto non avesse fornito alcuna indicazione di motivi a sostegno dell'indicato viaggio del 7 luglio 2011, del suo soggiorno nel frangente e del riferito incontro. Né può rimproverarsi alla Corte territoriale di aver dato per presupposti taluni passaggi motivazionali della sentenza del primo giudice, essendo legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che si limiti a rispondere ai rilievi critici dell'impugnante, anche se ometta di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello riguardanti questioni esaurientemente scrutinate e risolte nella sentenza di primo grado, alla quale quella di appello rinvii, giacché le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato, come 11 nel caso di specie, le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). In definitiva, i giudici del merito hanno ritenuto che il RO fosse pesantemente implicato nel traffico di droga;
che avesse come suoi complici gli usuari delle utenze pirata 033 e 64, che egli stesso aveva loro procurato;
che la complicità derivasse da intercettazioni di sms reciproci ed esplicativi, per contenuto e per tempi di trasmissione, della radicata connivenza tra i trafficanti e, in misura limitata per quanto attiene al ricorrente, anche sulla base di n intercettazioni tra terzi e, in una occasione, dalla captazione di una ve conversazione a cd. "cornetta sollevata" che ha attinto l'utenza 64 (comunque non decisiva ai fini dell'affermazione della responsabilità al contrario dell'intercettazione di sms); che infine l'utenza 64 fosse certamente in uso e nella piena disponibilità del IZ. L'affermazione di responsabilità del ricorrente è stata dunque ritenuta sulla base di una motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità. Salva la doglianza che sarà di seguito esaminata (infra 3.7), il ricorrente oltre ad avere indebitamente parcellizzato gli indizi pervenendo ad una inammissibile frantumazione degli elementi di prova tutti gravi, univoci e concordanti nel senso ipotizzato dall'accusa ha invece lamentato difetti di motivazione su punti correttamente e congruamente scrutinati dai giudici del merito o niente affatto decisivi ai fini dell'affermazione della responsabilità (in ordine alla questione delle autovetture, alla questione della congruenza logica di talune intercettazioni, alla questione relativa alle intercettazioni sonore tra il OL e terzi, alla questione relativa al riconoscimento del IZ presso l'aeroporto di Milano Linate ed alla questione relativa al riconoscimento del ricorrente il giorno 8 luglio 2011 presso il Carrefour di Gallarate), confezionando un motivo (il primo per avv. Rania ed il secondo per avv. Cianferoni) mirante, attraverso censure di merito, a sollecitare una inammissibile valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dai giudici di merito.
3.7. Al fine di scardinare l'apparato argomentativo, il ricorrente si è doluto del fatto che i secondi giudici hanno respinto l'istanza di rinnovazione A dell'istruzione dibattimentale, per lo svolgimento dell'esame del perito trascrittore onde accertare se nella ricostruzione dello scambio di SMS tra la utenza pirata 64 e quella 033, si fosse verificato semplicemente un errore di 12 trascrizione, affidando contestualmente perizia per la ricostruzione esatta del traffico di SMS tra le tre utenze cosiddette pirata. Su questo tema di prova, si era già espresso il Tribunale osservando che, nel corso dell'esame dibattimentale del teste il quale stava riferendo sugli accertamenti compiuti per attribuire la paternità dell'utenza 64 al IZ, la difesa del ricorrente aveva eccepito che il messaggio (sms n. 45 dal testo incontroverso "io ho già fatto il biglietto per il 7 con arrivo a Linate alle 10.55") era stato certamente scambiato fra l'utenza 64 e la 033 ma tale sms, nelle trascrizioni effettuate dal perito del Tribunale, appariva essere in uscita da 033 (ignoto varesino) verso 64 (Mimmo) e non viceversa come era stato sostenuto. Il Tribunale ha obiettato che, esaminando il file originale nonché la successione logica degli altri sms scambiati immediatamente dopo con la medesima utenza, si comprendeva agevolmente come l'avere indicato l'sms n. 45 in uscita verso 64, e non in uscita da 64, fosse frutto di un errore del perito per le seguenti ragioni. ven In primo luogo, estrapolando il file originale della intercettazione, emergeva come il numero chiamato fosse lo 033 (ignoto varesino); inoltre l'sms n. 46 del minuto successivo che era con tutta evidenza la risposta al precedente sms n. - 45 era: "ok" e proveniva dallo 033 (ignoto varesino) in entrata su 64 (Mimmo); ancora l'sms n. 47 di due minuti successivo, era del seguente tenore "fatemi sapere chi viene a prendermi" ed era indiscutibilmente in uscita da 64 (Mimmo) verso 033 (ignoto varesino). Pertanto da tali elementi il Tribunale ha concluso che colui che sarebbe arrivato a Linate il 7 luglio alle 10.55 era l'utilizzatore di 64 (Mimmo) che comunicava tale circostanza a 033 (ignoto varesino) chiedendogli in seconda battuta di fargli sapere chi sarebbe andato a prenderlo. La Corte di appello ha richiamato tali evenienze, pur senza ripeterle, affermando che il tema delle intercettazioni era stato ampiamente discusso nel corso del primo giudizio e ritenendo perciò non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in quanto una prenotazione del volo da parte di Mimmo (IZ) per Milano per il 7 luglio 2011 (evento pacificamente ammesso) ed una prenotazione di stanza di albergo per 7 e 8 luglio 2011 "senza essere registrato" fossero indicative, unitamente agli ulteriori elementi elencati in sentenza, della attribuita paternità al ricorrente dell'utilizzo, nei frangenti 《 temporali di riferimento, della scheda con utenza 64, con la conseguenza che l'approfondimento richiesto non fosse da ritenersi assolutamente indispensabile ai fini della decisione. Sulla natura eccezionale dell'istituto reclamato ex art. 603 cod. proc. pen. hanno avuto modo di pronunciarsi anche recentemente le Sezioni Unite che hanno ribadito come la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa 13 la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Da ciò consegue che correttamente la Corte di appello ha negato l'ingresso alla richiesta rinnovazione dell'istruttoria perché la questione era stata già chiarita in primo grado, gli elementi che portavano a ritenere il IZ come usuario dell'utenza 64 erano ulteriori e la causa petendi della doglianza, ossia che secondo quanto esposto dal consulente fonico della difesa doveva escludersi "con una probabilità del 98% che tale voce (progr. 179) appartenesse al IZ", fosse ininfluente, fondandosi la prova della responsabilità su sms e non su intercettazione di voce. Anche tale censura è manifestamente infondata. ven 4. Il quarto motivo per avv. Cianferoni è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha negato la concessione dell'attenuante affermando che, pur non essendo il IZ identificabile come persona in grado di organizzare la avvenuta importazione dall'estero di cocaina (IO si recava in Sudamerica nell'aprile 2011 e in Cancun in data 22 giugno 2011 ), lo stesso, in data 24 giugno 2011, si era incontrato con RO in Santa Eufemia (Lamezia), partecipando,quindi, attivamente alla vicenda, con il suo diretto ed evidente contributo. Il ricorrente ravvisa, sul punto, un difetto di motivazione in quanto la Corte distrettuale avrebbe dovuto motivare la esclusione dell'attenuante in maniera completa, rispetto alla manifesta prova favorevole al ricorrente circa il "non essere" comunque un protagonista della vicenda illecita. Il rilievo è privo di qualsiasi fondamento, posto che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali si risolve in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461) e la Corte d'appello ha escluso una tale evenienza in considerazione di una partecipazione attiva del ricorrente all'impresa criminosa attestata dal fatto di essersi incontrato con il RO in data 24 giugno 2011. な 14 5. Il secondo motivo per avvocato Rania ed il quinto motivo per avvocato riguardando il trattamento sanzionatorio, possono essereCianferoni, congiuntamente esaminati.
5.1. Quanto alla doglianza (per avv. Rania) circa il difetto di motivazione in ordine alla riconosciuta recidiva, la Corte di appello, avendo tra l'altro menzionato le condanne riportate dal ricorrente, ne ha implicitamente riconosciuto la sussistenza, senza tuttavia procedere all'aggravamento del trattamento sanzionatorio a causa della concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti non soltanto nei confronti della recidiva ma anche dell'altra circostanza ad effetto speciale dell'aggravante dell'ingente quantità che, di per sé sola, con о senza la recidiva, avrebbe giustificato, nell'ottica della ratio decidendi, il giudizio di equivalenza. Quindi, la Corte di appello, avendo significativamente affermato che sarebbe risultato logico l'aggravamento del trattamento sanzionatorio e, per converso, di difficile attuazione la invocata esclusione della contestata recidiva, si è pronunciata, con ciò implicitamente ammettendone la rilevanza, nel senso di n e ritenere il reato sintomatico di una particolare pericolosità dell'imputato. v La doglianza è dunque infondata. Gli ulteriori rilievi, sulla determinazione della pena, sono totalmente privi di specificità e, dunque, inammissibili.
5.2. Quanto infine alla doglianza (per avv. Cianferoni) circa il difetto di motivazione in ordine alla concessione con giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha ritenuto conforme a giustizia pervenire alla riduzione della pena inflitta in primo grado (anni 12 di reclusione) in considerazione del fatto che entrambi gli imputati RO e IO, per il medesimo episodio, avevano riportato, sia pure mediante il rito abbreviato, una pena inferiore. Pur in assenza del giudizio abbreviato, la Corte di appello ha quindi stimato opportuno concedere, al fine di pervenire ad una misura di pena inflitta analoga ai coimputati, le attenuanti generiche, motivando il giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti, in virtù di ciò e comunque dell'assenza di ogni particolare motivo per pervenire alla contrapposta valutazione di prevalenza. A questo proposito le Sezioni Unite hanno stabilito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, A Rv. 245931), tale dovendo ritenersi, con riferimento al caso in esame, quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza abbia avuto riguardo alla determinazione della pena nell'ottica di una perequazione con quella inflitta ai 15 coimputati, seppure in separati processi, e comunque si sia limitata ad escludere l'esistenza di particolari motivi tali da poter, nella loro specificità, orientare il giudice per un esito del giudizio di comparazione nel senso del riconoscimento della prevalenza.
6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/07/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Silvio Amoresano não ciusure DEPOCITATA IN CANCELLERIA 10 OTT 2016 IL CANCELLIERE Luana Makiant 16