CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19431 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN nato a [...] 1'8/01/1966 avverso la sentenza del 29/04/2022 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
Udito il parere del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Cf- Penale Sent. Sez. 6 Num. 19431 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 24/01/2023 Udito l'avvocato Alberto Arrigoni, nell'interesse dell'imputato, che ha insistito nei motivi del ricorso. Letti i motivi aggiunti del difensore. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 5 febbraio 2015, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto AN AN colpevole dei reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. (previa riqualificazione della originaria ipotesi di concussione), e di abbandono di posto (art. 72 legge 10 aprile 1981, n. 172). Con sentenza n. 25256 del 29 maggio 2018, la Sesta Sezione di questa Corte di cassazione annullava con rinvio detta decisione, ritenuta la fondatezza del motivo di ricorso, con il quale si denunciava il mancato esame della persona offesa AM AL De La RU (al quale era stata condizionata la richiesta di giudizio abbreviato, accolta dal Tribunale) e l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per procedere all'assunzione di detta prova. Il 15 gennaio 2019, giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, affermando di condividere le argomentazioni svolte nella decisione annullata e dando atto della impossibilità di assumere la prova richiesta dall'imputato, che avrebbe avuto l'onere di accertare ove la persona offesa avesse il domicilio. Il 29 ottobre 2019, la Seconda Sezione di questa Corte annullava il provvedimento impugnato, che si era limitato a richiamare integralmente la motivazione della sentenza annullata, così impedendo alla Corte di legittimità di comprendere se fosse o meno stata operata una autonoma valutazione dei motivi di gravame proposti. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 aprile 2022, procedeva all'audizione della teste, in precedenza revocata e, all'esito, riqualificava la fattispecie da induzione indebita in concussione (commessa il 17/08/2010), condannando l'imputato per il solo capo A), essendo il capo B) prescritto, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione (pena base anni 4 di reclusione, come quella comminata dal giudice di primo grado, ridotta per il rito). 1.1. L'imputato, Sovrintendente della Polizia di frontiera presso l'aeroporto di Malpensa, tratto in arresto in flagranza e rinviato a giudizio per il reato di concussione, è stato, da ultimo, giudicato responsabile per tale reato e, quindi, perché, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, costringeva, in data 17 agosto 2010, la cittadina paraguaiana AL De La RU AM, giunta 2 all'aeroporto di Malpensa proveniente dal Brasile e diretta in Spagna, sottoposta a controllo circa la sussistenza dei requisiti per l'ingresso nel territorio Schengen, in quanto giunta con volo in transito per la Spagna, a farsi consegnare la somma di 500,00 euro per consentirle l'ingresso e il transito nel territorio nazionale, accompagnandola, quindi, oltre la barriera del controllo passaporti, così abbandonando il posto e allontanandosi inoltre dal servizio per le restanti ore della giornata. Ciò sulla base di numerosi, concordanti e convergenti elementi probatori costituiti dall'attività investigativa svolta dalla Polizia di frontiera - che aveva, preventivamente, controllato dieci cittadini paraguaiani, tra i quali vi era la persona offesa, accertando le condizioni in cui essi si trovavano e il denaro di cui disponevano, monitorando successivamente le attività dei medesimi e dell'imputato, che si appartava per circa venti minuti con la persona offesa accompagnandola poi oltre le postazioni di controllo passaporti, nonché accertando che dopo tale incontro la donna non aveva più con sé una banconota da euro 500,00 -, dai sistemi di video sorveglianza e dalle dichiarazioni della persona offesa, che riferiva di avere ricevuto dall'imputato, per entrare nel territorio Schengen, la richiesta della somma di euro 600,00, poi ridotta ad euro 500,00, che la stessa corrispondeva, ottenendo, quindi, il timbro d'ingresso sul passaporto e l'accompagnamento nell'area Schengen per il successivo imbarco sul volo destinato a Barcellona. 2. Avverso la sentenza, AN ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge per avere la Corte riqualificato la condotta induttiva originariamente contestata e riqualificata in quella di cui all'art. 319-quater cod. pen., mutando radicalmente, in modo del tutto imprevisto e imprevedibile, i termini dell'accusa originaria e determinando una modifica in peius del computo della prescrizione, posto che, come si è detto, il reato per cui era originariamente intervenuta condanna era già prescritto prima della sentenza della Corte d'appello. Inoltre, La Corte d'appello riqualificava la condotta induttiva contestata in quella costrittiva. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. 2.3. Violazione di legge con riferimento al delitto contestato e ritenuto in sentenza e cioè a quello di concussione. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto l'insussistenza di alcun interesse indebito del soggetto passivo del reato da salvaguardare attraverso la corresponsione di somme di denaro. E', invece, pacifico come nel caso di specie la 3 teste AL si trovasse in situazione di apparente o possibile irregolarità, tanto è vero che è, chiaramente, stata costretta a mentire circa le ragioni del viaggio, essendo poi emerso che la donna, a distanza di moltissimi anni, si trovava ancora in Spagna a lavorare, 2.4. Violazione di legge nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente la fattispecie consumata e non quella tentata. La Corte ha omesso di considerare come la pacifica e dimostrata parallela e preventiva predisposizione dell'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'individuazione del funzionario infedele e ad acclarare la dinamica dei fatti posta in essere, nel caso di specie consentono di ritenere integrata l'ipotesi tentata e non quella consumata. 2.5. Vizio di motivazione per non avere il giudice di appello motivato in ordine al motivo, con il quale si impugnava l'ordinanza emessa il 29 gennaio 2015 dal Tribunale di Busto Arsizio, che respingeva la richiesta della difesa di produrre documentazione sopravvenuta nel corso del processo, limitandosi a criticamente a condividere le affermazioni del primo giudice, al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2.6. Violazione di legge per il mancato pieno proscioglimento nel merito dalla contestazione di cui all'art. 72 legge 727/1981. 3. La difesa ha depositato motivi aggiunti, nei quali ribadisce la violazione di legge in relazione alla mutata qualificazione giuridica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Per quanto concerne il primo motivo - relativo alla violazione del divieto di reformatio peius dovuta, ad avviso del ricorrente, agli effetti pregiudizievoli derivanti dalla diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di concussione e non di induzione indebita avendo riguardo al diverso termine di prescrizione del reato - lo stesso non coglie nel segno. 2.1.Ritiene il Collegio che tale interpretazione non sia condivisibile, dovendosi escludere che la determinazione di un diverso e più lungo termine prescrizionale rientri nel novero degli effetti del divieto di reformatio in peius, trattandosi, invece, di un effetto collaterale derivante dalla diversa definizione giuridica espressamente consentita al giudice di appello (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772 - 01). L'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., recita testualmente: "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, 4 prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, né revocare benefici, salva la facoltà entro i limiti del comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purchè non venga superata la competenza del giudice di primo grado". Il divieto di reformatio in peius deve, pertanto, essere inteso, come chiarito in diverse pronunzie di questa Corte - a partire da Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066 - 01 - come impossibilità di irrogare all'imputato, in assenza d'impugnazione del Pubblico ministero, una sanzione più grave di quella già inflittagli avuto riguardo non soltanto al risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. In particolare, il divieto di reformatio in peius, non implica affatto l'intangibilità del trattamento penale nel suo complesso, ma ha il contenuto esattamente definito dalla norma stessa, che preclude al giudice di appello di compiere le seguenti attività: applicare una pena più grave per specie o quantità o una misura di sicurezza nuova, o più grave, revocare benefici, ovvero prosciogliere per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata. Nel delineare la portata di tale principio, la medesima disposizione fa salva la facoltà (potere - dovere) del giudice di appello, ferma restando l'osservanza del generale principio devolutivo previsto dall'art. 597, corna 1, cod. proc. pen., di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica, anche più grave di quella ritenuta dal giudice di primo grado, con ogni connessa conseguenza in terna di determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, trattandosi di effetti sfavorevoli estranei al divieto di riforma peggiorativa (Sez. 1, n. 6116 del 11/12/2013, dep. 10/02/2014, Battaglia, Rv. 259466; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257338; Sez. 2, n. 26729 del 05/03/2013, Fadda, Rv. 256649; Sez.6, n. 32710 del 16/07/2014, Schepis, Rv. 260663; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Maksutoski, Rv. 277859). Riassumendo: il legislatore si è preoccupato di consentire, in presenza di un errore del primo giudice in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, al giudice di appello di porvi rimedio e ciò al fine di garantire una corretta applicazione della legge penale. È evidente che da una diversa e più grave qualificazione possono derivare effetti negativi per l'imputato in termini di impossibilità di applicare cause estintive o benefici, (v. in materia di confisca obbligatoria Sez. 6, n. 10708 del 18/02/2016, Mercuri, Rv. 2665588; in ordine all'aggravamento del trattamento penitenziario Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, Peverello, Rv. 262285 - 01), ma questa è una conseguenza necessaria collegata al regime della fattispecie giuridica individuata una volta qualificato diversamente il fatto. Nel caso de quo, dunque, fermo restando il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, deve ritenersi che la Corte territoriale non abbia violato il divieto di reformatio in peius, 5 allorché, in presenza della sola impugnazione dell' imputati, ha riqualificato il fatto nell'ambito della diversa e più grave ipotesi di concussione consumata, originariamente contestata dall'accusa, escludendo la decorrenza del più breve termine prescrizionale previsto per la più lieve qualificazione operata dal primo giudice. 2.2. Va, altresì, osservato come la soluzione adottata dalla Corte di appello non si ponga in contrasto con il principio del giusto processo previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e con il significato che ad esso viene dato, con le sue sentenze, dalla Corte di Strasburgo. Di certo il precetto dell'art. 6 CEDU non è stato disatteso nella parte in cui è stata operata la riqualificazione giuridica del fatto, posto che risultano rispettate le condizioni che, secondo la Corte europea, occorre che sussistano per ritenere legittima quella operazione di riqualificazione: e, cioè, che sia "sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti [poteva essere] riqualificata"; che "il ricorrente avrebbe potuto invocare (adeguati mezzi di difesa) se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti"; ed ancora, che il ricorrente avrebbe potuto tempestivamente valutare "le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente" (Corte eur. dir. uomo, 11 dicembre 2007, IC. c. Italia). 2.3. Proprio con riferimento alla suindicata sentenza, occorre ricordare che questa Corte (Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, IC, Rv. 244974 - 01), a seguito di tale pronuncia - dopo avere revocato ex art.625-bis cod. proc. pen. la sentenza 4 febbraio 2004 di questa stessa sesta Sezione, con la quale 1) fu rigettato il ricorso proposto da IC RO contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che dichiarò IC responsabile dei delitti di falsità ideologica e di corruzione e 2) fu riqualificato in corruzione in atti giudiziari il reato di corruzione per il quale era intervenuta condanna della Corte di appello -, ha ribadito la riqualificazione in corruzione in atti giudiziari del reato commesso (che prevedeva più lunghi termini di prescrizione) non ritenendo, così facendo, di procedere ad alcuna reformatio in peius. La Corte europea dei diritti dell'Uomo, del resto, nuovamente adita da IC, nulla eccepì con riferimento al fatto che la riqualificazione aveva impedito di ritenere prescritto l'originario reato contestato (Corte eur. dir. uomo, 22 febbraio 2018, IC. c. Italia). 2.4. Deve, da ultimo, osservarsi che il diverso orientamento giurisprudenziale, che sembrerebbe ritenere che anche il diverso computo della prescrizione comporti la violazione del principio del divieto di reformatio in peius, è costituito sostanzialmente dalla sentenza Sez. 6, n. 7195 del 8/02/2013, Sema, Rv. 254720 - posto che le pronunce successive richiamano la massima della sentenza senza, 6 però, approfondire la questione - e, in realtà, ribadisce la decisione del giudice europeo in relazione alla necessità che l'imputato sia stato messo in condizione di poter far valere le sue ragioni, tanto nel corso del giudizio di secondo grado, quanto, con la presentazione del ricorso per cassazione. La considerazione secondo la quale la riqualificazione non aveva "determinato l'operatività di un più negativo criterio di computo del termine di prescrizione, dato che, anche per la meno grave ipotesi delittuosa delle lesioni personali, la scadenza del termine di estinzione del reato sarebbe stato molto lontano nel tempo", costituisce una ulteriore valutazione del Collegio, in alcun modo vincolante. 2.5. In conclusione, nel caso di specie era facilmente prevedibile per l'imputato che la Corte di appello avrebbe potuto riqualificare il fatto, riproponendo la "veste giuridica", che già era stata prospettata con l'originaria contestazione dell'addebito; ed è sicuro che l'imputato sia stato messo in condizione di poter far valere le sue ragioni, tanto nel corso del giudizio di secondo grado, quanto, come ha poi concretamente fatto, con la presentazione del ricorso per cassazione. D'altro canto, è evidente come quella modificazione della qualificazione giuridica del fatto non abbia comportato per l'imputato alcuna variazione in peius nel trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito avuto cura di applicare pedissequamente il divieto di reformatio fissato dall'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. Alla luce di tali principi deve escludersi che, nel caso di specie, si sia determinata la lamentata violazione, in quanto l'imputato è stato condannato in secondo grado per il reato, che gli era stato originariamente contestato al momento dell'esercizio dell'azione penale: di talché è di tutta evidenza come fosse ampiamente prevedibile per AN che la Corte di appello potesse "correggere" la qualificazione giuridica attribuita ai fatti accertati dal giudice di prime cure, "tornando" all'imputazione iniziale, con riferimento alla quale il prevenuto aveva già avuto ampia possibilità di fare valere le proprie ragioni e di esercitare il suo diritto alla prova. 3. Il secondo e il terzo, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi alla riqualificazione del reato in concussione, sono manifestamente infondati. Ferma l'assenza di un obbligo di rinnovazione della prova, deve ritenersi che la qualificazione giuridica in senso peggiorativo conseguente da una diversa valutazione delle prove imponga, nondimeno, al giudice del gravame di una motivazione c.d. rafforzata (Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, Esposito Rv. 277094 - 01). Ciò in ossequio alla regola generale secondo la quale il giudice dell'impugnazione che pervenga, su punti rilevanti della decisione, a conclusioni 7 (Ni contrastanti con quelle espresse nella pronuncia sottoposta al proprio vaglio è tenuto a fornire un'argomentata e convincente giustificazione della diversa soluzione seguita, capace di resistere anche al successivo controllo di legittimità. Motivazione rafforzata che, dunque, deve ritenersi prescritta anche nel caso in cui la diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto costituisca il precipitato di una valutazione delle prove differente da quella compiuta in primo grado. 3.1. Ricostruita la disciplina processuale applicabile in caso di riqualificazione giuridica del fatto in una fattispecie di reato più grave sulla scorta di una diversa valutazione del compendio probatorio e ribadito che, in detto caso, è sufficiente che la Corte d'appello renda una motivazione c.d. rafforzata, giudica il Collegio che la trama logico argomentativa intessuta dal Giudice a quo sia certamente conforme al prescritto standard motivazionale. La Corte di appello si sofferma sulla condotta e sulle dichiarazioni della parte offesa, la quale ha riferito che aveva versato i soldi all'imputato, unicamente perché era quanto da lui richiesto per potere imbarcarsi sull'aereo per la Spagna, paese nel quale poteva legittimamente fare ingresso e trattenersi per un periodo limitato. Il Collegio di appello, correttamente quindi, sottolinea che nessun vantaggio illecito della stessa era, in particolare, configurabile. 4.11 quarto motivo è manifestamente infondato. La difesa richiama erroneamente la sentenza Sez. 6, n. 30994 del 05/04/2018, Liverani, Rv. 273596 - 01 ("In tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l'intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l'indebita prestazione al pubblico ufficiale, essendo, a tal fine, irrilevante l'eventuale riserva mentale di non adempiere;
ricorre, invece, l'ipotesi tentata qualora la promessa segua la predisposizione, d'accordo con la polizia giudiziaria, di un piano diretto a individuare il funzionario infedele e risulti preordinata a tale scopo"). Il richiamo è improprio perché nel caso in esame, la parte offesa non aveva in alcun modo concordato l'intervento della polizia giudiziaria, che stava autonomamente svolgendo indagini. 5. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili, avendo la Corte analiticamente e congruamente motivato, sia sulle ragioni per le quali, con ordinanza del 29 gennaio 2015, il Tribunale di Busto Arsizio respingeva la richiesta della difesa di produrre documentazione sopravvenuta nel corso del processo, sia sul mancato proscioglimento, nel merito, dalla contestazione di cui all'art. 72, I. n. 727/1981. 8 Cv Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, ne' a sviluppare un adeguato confronto critico-argonnentativo rispetto all'ordito motivazionale, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il resident
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
Udito il parere del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Cf- Penale Sent. Sez. 6 Num. 19431 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 24/01/2023 Udito l'avvocato Alberto Arrigoni, nell'interesse dell'imputato, che ha insistito nei motivi del ricorso. Letti i motivi aggiunti del difensore. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 5 febbraio 2015, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto AN AN colpevole dei reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. (previa riqualificazione della originaria ipotesi di concussione), e di abbandono di posto (art. 72 legge 10 aprile 1981, n. 172). Con sentenza n. 25256 del 29 maggio 2018, la Sesta Sezione di questa Corte di cassazione annullava con rinvio detta decisione, ritenuta la fondatezza del motivo di ricorso, con il quale si denunciava il mancato esame della persona offesa AM AL De La RU (al quale era stata condizionata la richiesta di giudizio abbreviato, accolta dal Tribunale) e l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per procedere all'assunzione di detta prova. Il 15 gennaio 2019, giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, affermando di condividere le argomentazioni svolte nella decisione annullata e dando atto della impossibilità di assumere la prova richiesta dall'imputato, che avrebbe avuto l'onere di accertare ove la persona offesa avesse il domicilio. Il 29 ottobre 2019, la Seconda Sezione di questa Corte annullava il provvedimento impugnato, che si era limitato a richiamare integralmente la motivazione della sentenza annullata, così impedendo alla Corte di legittimità di comprendere se fosse o meno stata operata una autonoma valutazione dei motivi di gravame proposti. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 aprile 2022, procedeva all'audizione della teste, in precedenza revocata e, all'esito, riqualificava la fattispecie da induzione indebita in concussione (commessa il 17/08/2010), condannando l'imputato per il solo capo A), essendo il capo B) prescritto, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione (pena base anni 4 di reclusione, come quella comminata dal giudice di primo grado, ridotta per il rito). 1.1. L'imputato, Sovrintendente della Polizia di frontiera presso l'aeroporto di Malpensa, tratto in arresto in flagranza e rinviato a giudizio per il reato di concussione, è stato, da ultimo, giudicato responsabile per tale reato e, quindi, perché, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, costringeva, in data 17 agosto 2010, la cittadina paraguaiana AL De La RU AM, giunta 2 all'aeroporto di Malpensa proveniente dal Brasile e diretta in Spagna, sottoposta a controllo circa la sussistenza dei requisiti per l'ingresso nel territorio Schengen, in quanto giunta con volo in transito per la Spagna, a farsi consegnare la somma di 500,00 euro per consentirle l'ingresso e il transito nel territorio nazionale, accompagnandola, quindi, oltre la barriera del controllo passaporti, così abbandonando il posto e allontanandosi inoltre dal servizio per le restanti ore della giornata. Ciò sulla base di numerosi, concordanti e convergenti elementi probatori costituiti dall'attività investigativa svolta dalla Polizia di frontiera - che aveva, preventivamente, controllato dieci cittadini paraguaiani, tra i quali vi era la persona offesa, accertando le condizioni in cui essi si trovavano e il denaro di cui disponevano, monitorando successivamente le attività dei medesimi e dell'imputato, che si appartava per circa venti minuti con la persona offesa accompagnandola poi oltre le postazioni di controllo passaporti, nonché accertando che dopo tale incontro la donna non aveva più con sé una banconota da euro 500,00 -, dai sistemi di video sorveglianza e dalle dichiarazioni della persona offesa, che riferiva di avere ricevuto dall'imputato, per entrare nel territorio Schengen, la richiesta della somma di euro 600,00, poi ridotta ad euro 500,00, che la stessa corrispondeva, ottenendo, quindi, il timbro d'ingresso sul passaporto e l'accompagnamento nell'area Schengen per il successivo imbarco sul volo destinato a Barcellona. 2. Avverso la sentenza, AN ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge per avere la Corte riqualificato la condotta induttiva originariamente contestata e riqualificata in quella di cui all'art. 319-quater cod. pen., mutando radicalmente, in modo del tutto imprevisto e imprevedibile, i termini dell'accusa originaria e determinando una modifica in peius del computo della prescrizione, posto che, come si è detto, il reato per cui era originariamente intervenuta condanna era già prescritto prima della sentenza della Corte d'appello. Inoltre, La Corte d'appello riqualificava la condotta induttiva contestata in quella costrittiva. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. 2.3. Violazione di legge con riferimento al delitto contestato e ritenuto in sentenza e cioè a quello di concussione. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto l'insussistenza di alcun interesse indebito del soggetto passivo del reato da salvaguardare attraverso la corresponsione di somme di denaro. E', invece, pacifico come nel caso di specie la 3 teste AL si trovasse in situazione di apparente o possibile irregolarità, tanto è vero che è, chiaramente, stata costretta a mentire circa le ragioni del viaggio, essendo poi emerso che la donna, a distanza di moltissimi anni, si trovava ancora in Spagna a lavorare, 2.4. Violazione di legge nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente la fattispecie consumata e non quella tentata. La Corte ha omesso di considerare come la pacifica e dimostrata parallela e preventiva predisposizione dell'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'individuazione del funzionario infedele e ad acclarare la dinamica dei fatti posta in essere, nel caso di specie consentono di ritenere integrata l'ipotesi tentata e non quella consumata. 2.5. Vizio di motivazione per non avere il giudice di appello motivato in ordine al motivo, con il quale si impugnava l'ordinanza emessa il 29 gennaio 2015 dal Tribunale di Busto Arsizio, che respingeva la richiesta della difesa di produrre documentazione sopravvenuta nel corso del processo, limitandosi a criticamente a condividere le affermazioni del primo giudice, al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2.6. Violazione di legge per il mancato pieno proscioglimento nel merito dalla contestazione di cui all'art. 72 legge 727/1981. 3. La difesa ha depositato motivi aggiunti, nei quali ribadisce la violazione di legge in relazione alla mutata qualificazione giuridica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Per quanto concerne il primo motivo - relativo alla violazione del divieto di reformatio peius dovuta, ad avviso del ricorrente, agli effetti pregiudizievoli derivanti dalla diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di concussione e non di induzione indebita avendo riguardo al diverso termine di prescrizione del reato - lo stesso non coglie nel segno. 2.1.Ritiene il Collegio che tale interpretazione non sia condivisibile, dovendosi escludere che la determinazione di un diverso e più lungo termine prescrizionale rientri nel novero degli effetti del divieto di reformatio in peius, trattandosi, invece, di un effetto collaterale derivante dalla diversa definizione giuridica espressamente consentita al giudice di appello (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772 - 01). L'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., recita testualmente: "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, 4 prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, né revocare benefici, salva la facoltà entro i limiti del comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purchè non venga superata la competenza del giudice di primo grado". Il divieto di reformatio in peius deve, pertanto, essere inteso, come chiarito in diverse pronunzie di questa Corte - a partire da Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066 - 01 - come impossibilità di irrogare all'imputato, in assenza d'impugnazione del Pubblico ministero, una sanzione più grave di quella già inflittagli avuto riguardo non soltanto al risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. In particolare, il divieto di reformatio in peius, non implica affatto l'intangibilità del trattamento penale nel suo complesso, ma ha il contenuto esattamente definito dalla norma stessa, che preclude al giudice di appello di compiere le seguenti attività: applicare una pena più grave per specie o quantità o una misura di sicurezza nuova, o più grave, revocare benefici, ovvero prosciogliere per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata. Nel delineare la portata di tale principio, la medesima disposizione fa salva la facoltà (potere - dovere) del giudice di appello, ferma restando l'osservanza del generale principio devolutivo previsto dall'art. 597, corna 1, cod. proc. pen., di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica, anche più grave di quella ritenuta dal giudice di primo grado, con ogni connessa conseguenza in terna di determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, trattandosi di effetti sfavorevoli estranei al divieto di riforma peggiorativa (Sez. 1, n. 6116 del 11/12/2013, dep. 10/02/2014, Battaglia, Rv. 259466; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257338; Sez. 2, n. 26729 del 05/03/2013, Fadda, Rv. 256649; Sez.6, n. 32710 del 16/07/2014, Schepis, Rv. 260663; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Maksutoski, Rv. 277859). Riassumendo: il legislatore si è preoccupato di consentire, in presenza di un errore del primo giudice in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, al giudice di appello di porvi rimedio e ciò al fine di garantire una corretta applicazione della legge penale. È evidente che da una diversa e più grave qualificazione possono derivare effetti negativi per l'imputato in termini di impossibilità di applicare cause estintive o benefici, (v. in materia di confisca obbligatoria Sez. 6, n. 10708 del 18/02/2016, Mercuri, Rv. 2665588; in ordine all'aggravamento del trattamento penitenziario Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, Peverello, Rv. 262285 - 01), ma questa è una conseguenza necessaria collegata al regime della fattispecie giuridica individuata una volta qualificato diversamente il fatto. Nel caso de quo, dunque, fermo restando il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, deve ritenersi che la Corte territoriale non abbia violato il divieto di reformatio in peius, 5 allorché, in presenza della sola impugnazione dell' imputati, ha riqualificato il fatto nell'ambito della diversa e più grave ipotesi di concussione consumata, originariamente contestata dall'accusa, escludendo la decorrenza del più breve termine prescrizionale previsto per la più lieve qualificazione operata dal primo giudice. 2.2. Va, altresì, osservato come la soluzione adottata dalla Corte di appello non si ponga in contrasto con il principio del giusto processo previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e con il significato che ad esso viene dato, con le sue sentenze, dalla Corte di Strasburgo. Di certo il precetto dell'art. 6 CEDU non è stato disatteso nella parte in cui è stata operata la riqualificazione giuridica del fatto, posto che risultano rispettate le condizioni che, secondo la Corte europea, occorre che sussistano per ritenere legittima quella operazione di riqualificazione: e, cioè, che sia "sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti [poteva essere] riqualificata"; che "il ricorrente avrebbe potuto invocare (adeguati mezzi di difesa) se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti"; ed ancora, che il ricorrente avrebbe potuto tempestivamente valutare "le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente" (Corte eur. dir. uomo, 11 dicembre 2007, IC. c. Italia). 2.3. Proprio con riferimento alla suindicata sentenza, occorre ricordare che questa Corte (Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, IC, Rv. 244974 - 01), a seguito di tale pronuncia - dopo avere revocato ex art.625-bis cod. proc. pen. la sentenza 4 febbraio 2004 di questa stessa sesta Sezione, con la quale 1) fu rigettato il ricorso proposto da IC RO contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che dichiarò IC responsabile dei delitti di falsità ideologica e di corruzione e 2) fu riqualificato in corruzione in atti giudiziari il reato di corruzione per il quale era intervenuta condanna della Corte di appello -, ha ribadito la riqualificazione in corruzione in atti giudiziari del reato commesso (che prevedeva più lunghi termini di prescrizione) non ritenendo, così facendo, di procedere ad alcuna reformatio in peius. La Corte europea dei diritti dell'Uomo, del resto, nuovamente adita da IC, nulla eccepì con riferimento al fatto che la riqualificazione aveva impedito di ritenere prescritto l'originario reato contestato (Corte eur. dir. uomo, 22 febbraio 2018, IC. c. Italia). 2.4. Deve, da ultimo, osservarsi che il diverso orientamento giurisprudenziale, che sembrerebbe ritenere che anche il diverso computo della prescrizione comporti la violazione del principio del divieto di reformatio in peius, è costituito sostanzialmente dalla sentenza Sez. 6, n. 7195 del 8/02/2013, Sema, Rv. 254720 - posto che le pronunce successive richiamano la massima della sentenza senza, 6 però, approfondire la questione - e, in realtà, ribadisce la decisione del giudice europeo in relazione alla necessità che l'imputato sia stato messo in condizione di poter far valere le sue ragioni, tanto nel corso del giudizio di secondo grado, quanto, con la presentazione del ricorso per cassazione. La considerazione secondo la quale la riqualificazione non aveva "determinato l'operatività di un più negativo criterio di computo del termine di prescrizione, dato che, anche per la meno grave ipotesi delittuosa delle lesioni personali, la scadenza del termine di estinzione del reato sarebbe stato molto lontano nel tempo", costituisce una ulteriore valutazione del Collegio, in alcun modo vincolante. 2.5. In conclusione, nel caso di specie era facilmente prevedibile per l'imputato che la Corte di appello avrebbe potuto riqualificare il fatto, riproponendo la "veste giuridica", che già era stata prospettata con l'originaria contestazione dell'addebito; ed è sicuro che l'imputato sia stato messo in condizione di poter far valere le sue ragioni, tanto nel corso del giudizio di secondo grado, quanto, come ha poi concretamente fatto, con la presentazione del ricorso per cassazione. D'altro canto, è evidente come quella modificazione della qualificazione giuridica del fatto non abbia comportato per l'imputato alcuna variazione in peius nel trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito avuto cura di applicare pedissequamente il divieto di reformatio fissato dall'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. Alla luce di tali principi deve escludersi che, nel caso di specie, si sia determinata la lamentata violazione, in quanto l'imputato è stato condannato in secondo grado per il reato, che gli era stato originariamente contestato al momento dell'esercizio dell'azione penale: di talché è di tutta evidenza come fosse ampiamente prevedibile per AN che la Corte di appello potesse "correggere" la qualificazione giuridica attribuita ai fatti accertati dal giudice di prime cure, "tornando" all'imputazione iniziale, con riferimento alla quale il prevenuto aveva già avuto ampia possibilità di fare valere le proprie ragioni e di esercitare il suo diritto alla prova. 3. Il secondo e il terzo, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi alla riqualificazione del reato in concussione, sono manifestamente infondati. Ferma l'assenza di un obbligo di rinnovazione della prova, deve ritenersi che la qualificazione giuridica in senso peggiorativo conseguente da una diversa valutazione delle prove imponga, nondimeno, al giudice del gravame di una motivazione c.d. rafforzata (Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, Esposito Rv. 277094 - 01). Ciò in ossequio alla regola generale secondo la quale il giudice dell'impugnazione che pervenga, su punti rilevanti della decisione, a conclusioni 7 (Ni contrastanti con quelle espresse nella pronuncia sottoposta al proprio vaglio è tenuto a fornire un'argomentata e convincente giustificazione della diversa soluzione seguita, capace di resistere anche al successivo controllo di legittimità. Motivazione rafforzata che, dunque, deve ritenersi prescritta anche nel caso in cui la diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto costituisca il precipitato di una valutazione delle prove differente da quella compiuta in primo grado. 3.1. Ricostruita la disciplina processuale applicabile in caso di riqualificazione giuridica del fatto in una fattispecie di reato più grave sulla scorta di una diversa valutazione del compendio probatorio e ribadito che, in detto caso, è sufficiente che la Corte d'appello renda una motivazione c.d. rafforzata, giudica il Collegio che la trama logico argomentativa intessuta dal Giudice a quo sia certamente conforme al prescritto standard motivazionale. La Corte di appello si sofferma sulla condotta e sulle dichiarazioni della parte offesa, la quale ha riferito che aveva versato i soldi all'imputato, unicamente perché era quanto da lui richiesto per potere imbarcarsi sull'aereo per la Spagna, paese nel quale poteva legittimamente fare ingresso e trattenersi per un periodo limitato. Il Collegio di appello, correttamente quindi, sottolinea che nessun vantaggio illecito della stessa era, in particolare, configurabile. 4.11 quarto motivo è manifestamente infondato. La difesa richiama erroneamente la sentenza Sez. 6, n. 30994 del 05/04/2018, Liverani, Rv. 273596 - 01 ("In tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l'intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l'indebita prestazione al pubblico ufficiale, essendo, a tal fine, irrilevante l'eventuale riserva mentale di non adempiere;
ricorre, invece, l'ipotesi tentata qualora la promessa segua la predisposizione, d'accordo con la polizia giudiziaria, di un piano diretto a individuare il funzionario infedele e risulti preordinata a tale scopo"). Il richiamo è improprio perché nel caso in esame, la parte offesa non aveva in alcun modo concordato l'intervento della polizia giudiziaria, che stava autonomamente svolgendo indagini. 5. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili, avendo la Corte analiticamente e congruamente motivato, sia sulle ragioni per le quali, con ordinanza del 29 gennaio 2015, il Tribunale di Busto Arsizio respingeva la richiesta della difesa di produrre documentazione sopravvenuta nel corso del processo, sia sul mancato proscioglimento, nel merito, dalla contestazione di cui all'art. 72, I. n. 727/1981. 8 Cv Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, ne' a sviluppare un adeguato confronto critico-argonnentativo rispetto all'ordito motivazionale, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il resident