Sentenza 19 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, l'ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, le quali difatti sono soggette a recupero da parte dello Stato, ex art. 200 del succitato d.P.R. n. 115 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2011, n. 44117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44117 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 19/10/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2486
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 23708/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OI RO N. IL 27/07/1972;
avverso la sentenza n. 3950/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 02/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
udito il P.G. in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Marconi, il quale ha insistito per l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Roma il 22 ottobre 2007, OI ND fu ritenuto responsabile, con attenuanti generiche valutate come equivalenti alle aggravanti, del reato di furto aggravato commesso il 4 aprile 2002;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, denunciando:
1) carenza di motivazione e violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. c), in ordine al confermato giudizio di colpevolezza;
2) vizio di motivazione in ordine alla condanna alle spese processuali e di custodia preventiva, nonostante l'avvenuta ammissione di esso imputato al patrocinio a spese dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che è inammissibile il primo motivo di ricorso, siccome costituito soltanto da affermazioni del tutto generiche ed apodittiche, prive di qualsivoglia specifico riferimento al pur esistente e valido apparato motivazionale sulla base del quale risulta confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al fatto a lui addebitato, avendo, in particolare, la corte d'appello rilevato come negli stessi motivi d'appello non venisse, al riguardo, sollevato alcun dubbio;
- che è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso, atteso che l'avvenuta ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato comporta soltanto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 4, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide affatto sull'operatività della regola, stabilita dall'art.535 c.p.p. per il processo di primo grado e dall'art. 592 c.p.p., per quello di secondo grado, secondo cui l'imputato soccombente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali;
spese che, difatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato, ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 200;
- che la ritenuta inammissibilità del ricorso, oltre a rendere inoperante la prescrizione del reato, nonostante l'avvenuta scadenza, nelle more del presente giudizio, del relativo termine massimo (anni sette e mesi sei, più mesi dieci e giorni ventinove per sospensioni), comporta (per le stesse ragioni già indicate al punto che precede) le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro mille.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011