Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
La condotta del militare che, essendo in libera uscita, non si presenta al reparto di appartenenza nei cinque giorni successivi, integra il reato di diserzione impropria previsto dal n. 2, anziché quello di diserzione propria previsto dal n. 1, dell'art. 148 cod. pen. mil. pace, con la conseguente applicabilità dell'esimente del giusto motivo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto giustificato il mancato rientro, considerando giusto motivo quello consistente in malattia, regolarmente documentata, dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Autore: Angelo Zappullahttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Il 1° novembre 2014 ha preso servizio quale Professore associato di Diritto processuale penale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, dell'Università Catania, dove insegna Legislazione minorile, nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e Diritto processuale penale presso la Scuola di specializzazione nelle Professioni Legali; nonché Diritto processuale penale, presso il Corso di Laurea magistrale in Managment della pubblica amministrazione del Dipartimento di Scienze politiche e sociali. È docente del Master di II livello, in Psichiatria e psicologia forense e del Corso di perfezionamento in Giustizia dei minori e della famiglia, dell'Università di Catania (nel 2012/2013 è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2000, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 16/03/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N.2000
3. Dott. SILVESTRI AN " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N.39402/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
CORTE MILITARE APPELLO - SEZ. di NAPOLInei confronti di DE CI AN N.IL 23.04.1977
avverso sentenza del 29.01.1999 TRIB MILITARE di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI AN lette le conclusioni del P.G. Dr. Gentile che ha chiesto rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.1.1999, il G.U.P. presso il Tribunale Militare di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di De IA OV in ordine al reato di diserzione impropria (art. 148 n.2 c.p.m.p.) - così qualificato il fatto originariamente contestato come diserzione propria - perché il fatto non costituisce reato, rilevando che il mancato rientro in caserma era avvenuto mentre l'imputato si trovava in libera uscita, sicché, dovendo considerarsi legittimamente assente dal servizio, sussisteva un giusto motivo costituito dalla malattia regolarmente documentata. Il Procuratore Generale Militare proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale sul rilievo che la libera uscita era stata erroneamente equiparata alla legittima assenza dal servizio, mentre l'insussistenza di tale situazione rivelava l'esattezza della originaria imputazione (diserzione propria ex art. 148 n.1 c.p.m.p.) rispetto alla quale la non punibilità del fatto poteva riconoscersi soltanto per forza maggiore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte è chiamata a risolvere, ancora una volta la questione relativa alla qualificazione dell'assenza del militare in libera uscita come diserzione propria (art 148, comma 1, n.1 c.p.m.p.) o come diserzione impropria (art. 148, comma 1, n.2 c.p.m.p.), la cui linea distintiva è segnata dal fatto che la prima norma incriminatrice punisce la condotta del militare che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi, mentre la seconda norma incriminatrice punisce il militare che, trovandosi legittimamente assente dal servizio, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso. La soluzione della questione In un senso o nell'altro dipende, dunque, dalla qualificazione della posizione del militare in libera uscita, essendo evidente che se egli dovesse considerarsi in servizio, l'allontanamento senza autorizzazione dovrebbe configurarsi come diserzione propria e che, al contrario, in caso di equiparazione della libera uscita alla legittima assenza il nomen juris del reato corrisponderebbe alla diserzione impropria.
La questione è stata risolta in una recente sentenza di questa Corte, che ha ritenuto la libera uscita come legittima assenza dal servizio e ha applicato alla mancata presentazione nei cinque giorni successivi il regime giuridico proprio della diserzione impropria con una motivazione costituita dalla lucida, completa ed organica esposizione di tutte le ragioni che sostengono tale scelta interpretativa, i cui passaggi salienti possono essere così sintetizzati: a) il codice penale militare presuppone la nozione di assenza legittima e di assenza illegittima dal servizio, onde, per stabilire se la libera uscita possa farsi rientrare nell'una o nell'altra categoria, occorre fare capo alla disciplina desumibile dalle vigenti disposizioni normative di carattere amministrativo, alle quali rinviano le norme incriminatrici contenute nel primo comma, n.1 e n.2, dell'art. 148; b) la libera uscita, i permessi, le licenze sono tutte comprese nello stesso capo II del d.P.R. 18.7.1986, n. 545, che, agli artt, 44-46, regola, tra l'altro, gli orari e i turni di servizio, l'alloggiamento e il pernottamento, l'uso dell'uniforme militare o dell'abito civile;
c) la libera uscita costituisce legittima assenza, corrispondente ad un vero e proprio diritto fondato su un provvedimento normativo di carattere generale, al pari dei permessi e delle licenze, concessi, invece, con provvedimenti di carattere individuale coi quali il superiore provvede a valutare le esigenze personali del militare e quelle del servizio;
d) quindi, non è giustificato postulare un diverso trattamento penale tra libera uscita, permessi, e licenze se non a costo di una non consentita interpretazione in malam partem della disciplina normativa;
e) l'equiparazione della libera uscita al permessi e alle licenze è confermata dalla circostanza che il militare in libera uscita può indossare l'abito civile fuori dei luoghi militari (art. 5, comma 6 l. n.382/78), può allontanarsi dalla località di servizio (art. 12 l. n.382/78) ha l'obbligo di rientrare immediatamente nel luogo di servizio quando gli venga ordinato per imprescindibili ed urgenti esigenze di servizio, come dispone l'art. 47 d.P.R. n.548/86 che è diretto, indistintamente, a "tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza", presupponendo, così, una uguale preesistente assenza dal servizio (Cass., Sez. I, 18 gennaio 1999, P.G. in proc. Mosca). Alla sentenza testè menzionata, le cui argomentazioni sono totalmente condivise da questo Collegio, è seguita una serie innumerevole di decisioni di questa stessa Sezione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. I, 23 settembre 1999, Fscatti;
Cass., Sez. I, 3 ) giugno 1999, Scamardella), tutte uniformemente orientate nel senso che la mancata presentazione del militare in libera uscita è soggetta alla disciplina della diserzione impropria: ditalché può riconoscersi che, nella recente produzione giurisprudenziale, è stato definitivamente abbandonato l'indirizzo di segno contrario (Cass., Sez. I, 31 marzo 1994, Frau), le cui linee argomentative non possono ritenersi compatibili con la vigente disciplina della libera uscita e, più in generale, con l'attuale concezione del rapporto di servizio militare, trasfusa nella normativa vigente, all'interno della quale è giustificato ricondurre la libera uscita nella categoria della legittima assenza dal servizio.
Pertanto, poiché la sentenza impugnata ha dato esatta applicazione al principi dianzi indicati e nell'impugnazione (come pure nella requisitoria scritta del Procuratore Generale Militare presso questa Corte) non risultano esposti nuovi e più convincenti argomenti che possano giustificare una deviazione dall'orientamento, ormai consolidato, della recente giurisprudenza, il ricorso deve essere rigettato, tanto più che col gravame non è stata posta in discussione l'esistenza del giusto motivo che ha impedito all'imputato il tempestivo rientro in servizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000