Sentenza 26 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice d'appello abbia omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta dell'imputato di concessione del beneficio, la sentenza impugnata può essere annullata sul punto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto il richiamo evocato dalla norma alle "statuizioni" del giudice di merito consente alla Corte di cassazione di operare, quando le argomentazioni e gli accertamenti di fatto esposti nella motivazione del giudice di merito consentano alla Corte di esercitare la propria "discrezionalità vincolata", senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità e imporrebbero il giudizio di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2020, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2020 |
Testo completo
00845-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSSELLA CATENA Sent. n. sez. 1517/2020- Presidente - UP - 26/10/2020 ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 249/2020 MARIA TERESA BELMONTE BARBARA CALASELICE RENATA SESSA Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE VI PP LB nato a [...] il [...] DE VI ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15.04.2019 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala che aveva condannato De IT PP TO e De IT RO alla pena di mesi sei di reclusione, il primo, e di mesi nove, l'altro, per il reato di cui agli artt. 99, 110, 582 e 585 cod. pen.. 2. Nell'interesse di entrambi gli imputati è proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
2.1. Si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 125 comma 3, 192 cod. proc. pen. ed agli artt. 163 e 164 cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di Appello ha invero fondato il giudizio di responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni della persona offesa, senza correttamente valutare i dubbi difensivi sulla credibilità della stessa, in quanto la versione dei fatti dalla stessa resa, non trovando alcuna conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri testi, avrebbe dovuto costituire indice rivelatore di scarsa attendibilità di quanto narrato.
2.2. Il ricorrente deduce poi violazione di legge in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. A fronte di tale richiesta, la Corte avrebbe dovuto fornire, ancorché sinteticamente, una motivazione in ordine all'eventuale diniego, motivazione che, invece, nel provvedimento impugnato manca del tutto;
anche percer la difesa aveva operato, nei motivi di appello, una specifica richiesta di sospensione condizionale della pena, valorizzando la risalenza nel tempo dei precedenti penali nonché la loro 1 modesta entità con riguardo ad entrambi i ricorrenti. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato relativamente al punto della decisione che ha mancato di motivare in ordine alla specifica richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena avanzata nell'interesse di De IT RO. Il ricorso nell'interesse del De IT RO è, invece, inammissibile nel resto, mentre quello proposto nell'interesse del De IT PP TO è in toto inammissibile.
1.1.Ed invero, premesso che non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile alla stregua 2 delle previsioni di cui all'art. 164 cod. pen. ( Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 22/06/2016 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 268947 01), si rileva che, quindi, - mentre per il De IT PP TO ricorrendo una delle ipotesi escluse dall'articolo testè citato - segnatamente quella che si ricava dall'art. 164 ultimo comma cod. pen. avendone egli già usufruito due volte non si poneva l'obbligo 1 di rendersi una motivazione al riguardo, nei confronti del De IT RO, invece, risultando egli gravato da un unico precedente con condanna a pena pecuniaria, di per sé non ostativo, il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione la richiesta ed espressamente motivare le ragioni della sua decisione. Ne discende l'annullamento della pronuncia impugnata in parte qua, dovendosi ribadendosi che, nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la concessione della sospensione condizionale della pena e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto assoluto di motivazione (Sez. 6, n. 26539 del 9 giugno 2015, Ciancio, Rv. 263917; Sez. 5, n. 44891 del 24/09/2015 Rv. 265481 - 01 ). Ciò posto, ritiene il Collegio che la questione della necessità o meno del rinvio in caso di annullamento per omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena non possa essere risolta in astratto, dipendendo, in buona sostanza, la necessità o superfluità del rinvio come affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 3464 del 30/11/2017 Ud. (dep. 24/01/2018) Rv. 271831 - 01 - dall'autosufficienza ed idoneità, o meno, degli elementi di fatto già accertati o delle statuizioni adottate dal giudice di merito a fondare il giudizio da parte della stessa corte di legittimità, perché solo nell'ipotesi positiva non sono necessari ulteriori accertamenti, che sarebbero, questi si, preclusi in sede di legittimità; e ciò tenuto conto che la nuova normativa consente alla Corte di cassazione di decidere senza rinvio in base alle statuizioni del giudice di merito, ma affidando al giudice di legittimità una deliberazione che costituisce il risultato di valutazioni, per l'appunto, dette di "discrezionalità vincolata", in quanto direttamente evincibili dalle pronunce di merito. Ne discende che la discrezionalità, comunque, insita nella previsione del primo comma dell'art. 164 cod. pen. - secondo cui la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, con conseguente formulazione di un giudizio prognostico - non costituisce di per sé ostacolo alla possibilità che la Corte di cassazione operi una siffatta valutazione, allorquando essa sia resa possibile alla stregua delle risultanze sopra indicate, come esattamente individuate, sulla base della nuova veste normativa dell'art. 3 art. 620 comma 1, lett. I), cod. proc. pen., dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. al riguardo anche Sez. 5, n. 46163 del 26/09/2019 - dep. 13/11/2019, R, Rv. 27774101; Sez. 5, Sentenza n. 18797 del 25/01/2018 Ud. (dep. 02/05/2018 ) Rv. 272857 01). Tali elementi dovranno pertanto essere desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato ed eventualmente di quello di primo grado;
conformemente, peraltro, al riferimento della norma in discussione alle statuizioni» del giudice di merito, termine che, pur nella significazione ampia che è stata in precedenza ad esso attribuita, evoca i risultati di accertamenti esposti contestualmente ad argomentazioni decisorie. I principi appena enunciati non possono, tuttavia, trovare applicazione nel caso in esame per le ragioni di seguito indicate. Dalla consultazione degli atti a disposizione di questa Corte non emergono elementi che consentano di assumere una decisione in senso favorevole o - sfavorevole all' imputato in ordine all'invocata disposizione della sospensione condizionale della pena, perché di là delle non dirimenti, ai fini che occupano, risultanze delle sentenze di merito, manca, peraltro, un certificato penale aggiornato (e non vi sono neppure altri atti - attestazioni sulla carenza anche di precedenti giudiziari - che consentano una rilevazione immediata di circostanze utili per esprimere un valido giudizio prognostico in ordine alla eventualità che l'imputato si astenga dal commettere ulteriori reati ).
1.2.Quanto al primo motivo di ricorso, esso è del tutto aspecifico, a fronte delle puntuali valutazioni delle fonti di prova operate nelle conformi pronunce di merito, che non fondano il giudizio di responsabilità degli imputati solo sulle dichiarazioni della persona offesa ( stante il richiamo alle altre dichiarazioni rese dai teti, sia pure parzialmente confermative, ai verbali di perquisizione e sequestro del corpo del reato, all'attività di indagine svolta dalla PG e alla documentazione medica ). Si è peraltro correttamente richiamato da parte dei giudici di primo e secondo grado il principio secondo cui la deposizione della persona offesa non necessita di riscontri, non essendo ad essa applicabili - trattandosi di teste puro e semplice - le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen.. 2. Per le ragioni sopra esposte si rende necessario l'annullamento del provvedimento impugnato relativamente al punto della decisione impugnata che ha mancato di motivare in ordine alla specifica richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena avanzata nell'interesse di De IT RO, con rinvio alla Corte di appello di Palermo affinché valuti la concedibilità o meno al predetto del beneficio richiesto. 4 Rimane evidente che, in ragione di quanto disposto dall'art. 624 cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio finalizzato solo alla valutazione dei presupposti per la disposizione del beneficio della sospensione condizionale della pena comporta il passaggio in giudicato della sentenza in relazione alla responsabilità dell' imputato. Va invece dichiarato nel resto inammissibile il ricorso nell'interesse del De IT RO, mentre quello proposto nell'interesse del De IT PP TO è da dichiarare in toto inammissibile, statuizione a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di De IT RO, limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di De IT RO, nonché il ricorso di De IT PP TO e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Rosella Catena Formally Cares CORTE PRIMAD ASSAZIONE DEPOS ELLERIA ILL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo 5