Sentenza 27 marzo 2007
Massime • 1
Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) ha natura plurioffensiva, in quanto oggetto della tutela penale non è solo la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza ed il gioco della maggiorazione delle offerte. Pertanto coloro che hanno partecipato alla gara e denunciano l'attività illecita e fraudolenta svolta dai denunciati che ha portato all'irregolare aggiudicazione della gara assumono la posizione giuridica processuale di parte offesa ed hanno quindi diritto, avendone proposto istanza, a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione del P.M..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2007, n. 20621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20621 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 27/03/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 694
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 45281/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SA TR, presidente del Consorzio Toscana Salute;
2. NI ND, presidente del C.A. del Consorzio Etruria Soc. Coop.;
avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di Prato 16 gennaio 2006, che ha disposto l'archiviazione degli atti del procedimento R.G. N.R. n. 1798/04;
nei confronti di:
1. PA AU, N. IL 18 febbraio 1943 a Campiglia Marittima (LI);
2. D'IG ZI, N. IL 14 luglio 1955 a Pontedera (PI);
3. GI LO, N. IL 15 giugno 1962 a Viareggio (LU);
Letta la memoria difensiva dei difensori del NI, del D'GO e del ED pervenuta il 23 febbraio 2007;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. Giuseppe FEBBRARO, il quale ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato e la remissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato per gli adempimenti di rito. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di Prato 16 gennaio 2006, che ha disposto l'archiviazione degli atti del procedimento R.G. N.R. n. 1798/04 nei confronti di AU NI, ZI D'GO e LO ED, hanno proposto ricorso per Cassazione AL TR, presidente del Consorzio Toscana Salute, e VA ND, presidente del C.A. del Consorzio Etruria Soc. Coop., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p., anche in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), perché ND VA, presidente del C.A. del Consorzio Etruria Soc. Coop., con la denuncia presentata il 24 aprile 2004 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato e TR AL, presidente del Consorzio Toscana Salute, con l'atto d'intervento depositato l'11 maggio 2004 avevano chiesto di essere avvisati nel caso di richiesta di archiviazione, avendone diritto in quanto il reato di cui all'art. 353 c.p.p., ha natura plurioffensiva perché tutela sia l'interesse al buon andamento della P.A. che l'interesse alla libera concorrenza.
L'impugnazione è fondata.
Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ha natura plurioffensiva, in quanto oggetto della tutela penale non è solo la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza ed il gioco della maggiorazione delle offerte (Cass., Sez. 6^, 3 marzo 2004 n. 19607, ric. P.M. in proc. Del Regno).
Pertanto coloro che hanno partecipato alla gara e denunciano l'attività illecita e fraudolenta svolta dai denunciati che ha portato all'irregolare aggiudicazione della gara assumono la posizione giuridica processuale di parte offesa ed hanno quindi diritto, avendone proposto istanza, a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione del P.M..
L'omissione di tale avviso determina la nullità del successivo decreto del Giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), che può essere fatta valere con ricorso per cassazione (v., da ult., Cass. Sez. 2^, 4 luglio 2003 n. 46274, ric. Prochilo). Nella specie parti offese sono, oltre alla Regione Toscana quale pubblica amministrazione interessata, anche i concorrenti privati Consorzio Toscana Salute e il Consorzio Etruria, i quali hanno denunciato le condotte illecite che hanno turbato il regolare svolgimento della gara facendo espressa richiesta di essere avvisati nel domicilio eletto in caso di richiesta di archiviazione del P.M., secondo il disposto dell'art. 409 c.p.p.. Il difetto di tale avviso invalida il decreto di archiviazione, che dev'essere perciò annullato con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Prato per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Prato per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007